TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2778/2024 promosso da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) Via Bondenese n. 63
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Testa del Foro di RA
( – indirizzo pec: e domiciliati presso lo Studio del C.F._3 Email_1 medesimo in RA Via Armari n. 28
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
24/07/2010 a Cento e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“Il sig si obbliga a rinunziare al diritto di usufrutto vitalizio costituito con rogito Parte_1 notaio in data 12 novembre 2018 in Cento (FE) Repertorio n°15854 e raccolta Persona_1
n°9616 (doc.n°6) sull'immobile qui di seguito descritto: Abitazione sita in Cento (FE), frazione
Casumaro, in via Casoni n°7 articolata su tre piani fra loro comunicanti tramite scala interna, composta al piano terra da cucina e cantina, al piano primo da una camera da letto, disimpegno, bagno e ripostiglio ed al piano secondo /sottotetto da soffitta, con annessa, quale pertinenza, porzione di corte esclusiva, confinante con via Casoni, con particella 532, subalterno 10 e particella 532 subalterno 8. Riportata in catasto fabbricati di Cento, foglio 2 particelle 198, subalterno 4 e 532, subalterno 13 (fra loro graffate), Via Casoni n°7, p T-1-2, categoria A/4, classe 2.a, vani 5, superfice catastale totale mq. 103 (centotrè), totale escluse aree scoperte mq.99 (novantanove), R.C. Euro
232,41.
*****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di insistere nella domanda di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso nella fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24/07/2010 a Cento (FE) fra nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
Marittimo (CS) il 07/05/1960 alla condizione di cui sopra da ritenersi integralmente trascritta. 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 29 Parte 1 Anno 2010
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2778/2024 promosso da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) Via Bondenese n. 63
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Testa del Foro di RA
( – indirizzo pec: e domiciliati presso lo Studio del C.F._3 Email_1 medesimo in RA Via Armari n. 28
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
24/07/2010 a Cento e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“Il sig si obbliga a rinunziare al diritto di usufrutto vitalizio costituito con rogito Parte_1 notaio in data 12 novembre 2018 in Cento (FE) Repertorio n°15854 e raccolta Persona_1
n°9616 (doc.n°6) sull'immobile qui di seguito descritto: Abitazione sita in Cento (FE), frazione
Casumaro, in via Casoni n°7 articolata su tre piani fra loro comunicanti tramite scala interna, composta al piano terra da cucina e cantina, al piano primo da una camera da letto, disimpegno, bagno e ripostiglio ed al piano secondo /sottotetto da soffitta, con annessa, quale pertinenza, porzione di corte esclusiva, confinante con via Casoni, con particella 532, subalterno 10 e particella 532 subalterno 8. Riportata in catasto fabbricati di Cento, foglio 2 particelle 198, subalterno 4 e 532, subalterno 13 (fra loro graffate), Via Casoni n°7, p T-1-2, categoria A/4, classe 2.a, vani 5, superfice catastale totale mq. 103 (centotrè), totale escluse aree scoperte mq.99 (novantanove), R.C. Euro
232,41.
*****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di insistere nella domanda di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso nella fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24/07/2010 a Cento (FE) fra nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
Marittimo (CS) il 07/05/1960 alla condizione di cui sopra da ritenersi integralmente trascritta. 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Atto n. 29 Parte 1 Anno 2010
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri