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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1593/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1593/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1 delle Caserme n. 15 presso lo studio dell'Avv. TRAPANI MARIA ROSARIA FILOMENA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roseto degli Controparte_1 C.F._2
Abruzzi alla via Adriatica n. 25 presso lo studio dell'Avv. OSTUNI MARIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 19.09.2010 contraeva matrimonio con il sig. come Parte_1 Controparte_1 risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano (atto n. 47, p. II, S. A, anno
2010), dalla cui unione nascevano i figli ed , rispettivamente il 31.12.2016 e il Per_1 Per_2
24.08.2020.
2. Con ricorso del 19 maggio 2025 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. affidare in modo Controparte_1 condiviso i due figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e con modalità di visita del genitore non collocatario nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi;
3. assegnare la casa coniugale di via E. Blasio n.2 alla ricorrente, collocataria dei due minori e proprietaria per ½, mentre il marito porterà la sua residenza altrove;
4. disporre l'obbligo a carico del marito di una somma a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori nella misura di € 250 per ciascun minore o la diversa che il Tribunale vorrà disporre. Si chiede sin d'ora la pronuncia della separazione con addebito della colpa al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.”
3. costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere Controparte_1 addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella scrittura sottoscritta dalle parti e versata in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti all'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b. I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori secondo il regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocamento stabile presso la madre nella casa coniugale di via Di Blasio n.
2. La
pagina 2 di 5 responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno dunque assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
c. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla OR che la Pt_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori con tutto quanto ne costituisce arredo.
d. Le parti concordano che, invece, il Signor lascerà la casa coniugale entro il 1° CP_1 febbraio 2026 trasferendosi presso altro immobile e si impegna a comunicare alla moglie il nuovo domicilio e gli eventuali ulteriori cambiamenti di residenza ai sensi dell'art.337 sexies, secondo comma, c.c. Finchè rimarrà nella casa coniugale, il sig. pagherà la metà dell'importo CP_1 delle utenze domestiche dell'immobile. Entrambi i coniugi, inoltre, si obbligano a comunicare all'altro l'eventuale variazione del numero di telefono.
e. Le parti concordano che, a partire dal mese di settembre 2025 e sino al mese di febbraio 2026 compreso, le spese relative al mutuo contratto e intestato a entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare saranno interamente a carico della OR . A far data dal mese di marzo 2026, Pt_1 invece, i costi di tale mutuo saranno divisi rispettivamente al 50% tra i coniugi.
f. I rapporti e la frequentazione tra i figli minori e il padre saranno regolati da accordi diretti con la madre e tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extra scolastici. In caso di disaccordo tra le parti, le modalità di visita del padre saranno regolate come di seguito: a) per due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola e fino alle ore 20,00 (ore 21,00 durante il periodo estivo); b) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, riconducendoli presso la loro residenza alle ore 20,00 durante il periodo scolastico (21,00 periodo estivo).
g. I genitori, salvo diverso accordo tra loro, potranno, in ogni caso, tenere con sé i figli negli ulteriori periodi di vacanza e di festività infra annuali secondo il seguente calendario: a) per le vacanze scolastiche natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno, il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
b) per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni tra loro;
c) in occasione delle vacanze scolastiche estive, entrambi i genitori trascorreranno con i figli un ugual periodo di tempo, da collocarsi tra il primo luglio e il 31 agosto garantendo a ciascun genitore almeno due settimane consecutive, da alternarsi di anno in anno,
e che verrà concordato, in relazione alle necessità e agli impegni di ciascun genitore e dei minori, entro il 30 aprile di ogni anno;
d) i ponti previsti dalla scuola e le ulteriori festività previste dal pagina 3 di 5 calendario scolastico saranno di competenza del genitore che avrà i figli con sé nella settimana coincidente con la festività.
h. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui i minori verranno condotti per più giorni consecutivi, fornendone indirizzo e recapito telefonico. Entrambi i genitori dovranno garantire almeno una telefonata al giorno tra i figli e il genitore che non è con loro in quel momento.
i. Il Signor si impegna a contribuire al mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre l'importo mensile, per dodici mensilità annuali, di € 400,00, (€ 200,00 a testa) da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto intestato alla OR acceso presso le Poste italiane al seguente iban: Pt_1
[...]. L'importo che precede sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat-costo della vita a far data dal dodicesimo mese successivo al primo versamento del suddetto contributo.
j. Il padre, inoltre, terrà a proprio carico, anche in via di eventuale rimborso, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative ai figli minori così come individuate dal Protocollo di Codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano;
k. L'assegno Unico Universale relativo ai figli ed , invece, continuerà ad essere Per_1 Per_2 equamente diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
l. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità nonché validi per l'espatrio dei figli minori.
m. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti autosufficienti, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a svolgere la relativa domanda. Ciascuno è munito di autovettura a sé intestata e che rimarrà nella disponibilità dell'intestatario. Le parti dichiarano, altresì, di nulla più aver a pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso, avendo regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente.
n. Ciascuna parte terrà a suo carico le spese del proprio legale.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
7. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
19.05.2025 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Montesilvano il 19.09.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montesilvano al n. 47, p. II, s. A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1593/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1 delle Caserme n. 15 presso lo studio dell'Avv. TRAPANI MARIA ROSARIA FILOMENA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roseto degli Controparte_1 C.F._2
Abruzzi alla via Adriatica n. 25 presso lo studio dell'Avv. OSTUNI MARIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 19.09.2010 contraeva matrimonio con il sig. come Parte_1 Controparte_1 risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montesilvano (atto n. 47, p. II, S. A, anno
2010), dalla cui unione nascevano i figli ed , rispettivamente il 31.12.2016 e il Per_1 Per_2
24.08.2020.
2. Con ricorso del 19 maggio 2025 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 la seguente domanda: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. affidare in modo Controparte_1 condiviso i due figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre e con modalità di visita del genitore non collocatario nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi;
3. assegnare la casa coniugale di via E. Blasio n.2 alla ricorrente, collocataria dei due minori e proprietaria per ½, mentre il marito porterà la sua residenza altrove;
4. disporre l'obbligo a carico del marito di una somma a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori nella misura di € 250 per ciascun minore o la diversa che il Tribunale vorrà disporre. Si chiede sin d'ora la pronuncia della separazione con addebito della colpa al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.”
3. costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere Controparte_1 addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella scrittura sottoscritta dalle parti e versata in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti all'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b. I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori secondo il regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocamento stabile presso la madre nella casa coniugale di via Di Blasio n.
2. La
pagina 2 di 5 responsabilità genitoriale sui figli sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno dunque assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
c. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla OR che la Pt_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori con tutto quanto ne costituisce arredo.
d. Le parti concordano che, invece, il Signor lascerà la casa coniugale entro il 1° CP_1 febbraio 2026 trasferendosi presso altro immobile e si impegna a comunicare alla moglie il nuovo domicilio e gli eventuali ulteriori cambiamenti di residenza ai sensi dell'art.337 sexies, secondo comma, c.c. Finchè rimarrà nella casa coniugale, il sig. pagherà la metà dell'importo CP_1 delle utenze domestiche dell'immobile. Entrambi i coniugi, inoltre, si obbligano a comunicare all'altro l'eventuale variazione del numero di telefono.
e. Le parti concordano che, a partire dal mese di settembre 2025 e sino al mese di febbraio 2026 compreso, le spese relative al mutuo contratto e intestato a entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare saranno interamente a carico della OR . A far data dal mese di marzo 2026, Pt_1 invece, i costi di tale mutuo saranno divisi rispettivamente al 50% tra i coniugi.
f. I rapporti e la frequentazione tra i figli minori e il padre saranno regolati da accordi diretti con la madre e tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extra scolastici. In caso di disaccordo tra le parti, le modalità di visita del padre saranno regolate come di seguito: a) per due pomeriggi durante la settimana dall'uscita da scuola e fino alle ore 20,00 (ore 21,00 durante il periodo estivo); b) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, riconducendoli presso la loro residenza alle ore 20,00 durante il periodo scolastico (21,00 periodo estivo).
g. I genitori, salvo diverso accordo tra loro, potranno, in ogni caso, tenere con sé i figli negli ulteriori periodi di vacanza e di festività infra annuali secondo il seguente calendario: a) per le vacanze scolastiche natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno, il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
b) per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni tra loro;
c) in occasione delle vacanze scolastiche estive, entrambi i genitori trascorreranno con i figli un ugual periodo di tempo, da collocarsi tra il primo luglio e il 31 agosto garantendo a ciascun genitore almeno due settimane consecutive, da alternarsi di anno in anno,
e che verrà concordato, in relazione alle necessità e agli impegni di ciascun genitore e dei minori, entro il 30 aprile di ogni anno;
d) i ponti previsti dalla scuola e le ulteriori festività previste dal pagina 3 di 5 calendario scolastico saranno di competenza del genitore che avrà i figli con sé nella settimana coincidente con la festività.
h. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui i minori verranno condotti per più giorni consecutivi, fornendone indirizzo e recapito telefonico. Entrambi i genitori dovranno garantire almeno una telefonata al giorno tra i figli e il genitore che non è con loro in quel momento.
i. Il Signor si impegna a contribuire al mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre l'importo mensile, per dodici mensilità annuali, di € 400,00, (€ 200,00 a testa) da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto intestato alla OR acceso presso le Poste italiane al seguente iban: Pt_1
[...]. L'importo che precede sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat-costo della vita a far data dal dodicesimo mese successivo al primo versamento del suddetto contributo.
j. Il padre, inoltre, terrà a proprio carico, anche in via di eventuale rimborso, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative ai figli minori così come individuate dal Protocollo di Codesto Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si riportano;
k. L'assegno Unico Universale relativo ai figli ed , invece, continuerà ad essere Per_1 Per_2 equamente diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
l. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità nonché validi per l'espatrio dei figli minori.
m. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti autosufficienti, avendo redditi e mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a svolgere la relativa domanda. Ciascuno è munito di autovettura a sé intestata e che rimarrà nella disponibilità dell'intestatario. Le parti dichiarano, altresì, di nulla più aver a pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto nel presente ricorso, avendo regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente.
n. Ciascuna parte terrà a suo carico le spese del proprio legale.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
7. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
19.05.2025 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Montesilvano il 19.09.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montesilvano al n. 47, p. II, s. A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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