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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2146/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13215/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società SI 2 COM S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TF3033M00194/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Controlli, relativo all'anno d'imposta
2019, con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini
IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'atto impositivo muoveva dal rilievo dell'indebita deduzione di costi e della indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a fatture ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore Società_2 S.r.l., qualificato dall'Ufficio quale soggetto a “elevata pericolosità fiscale”, riconducibile allo schema della c.d. cartiera.
In particolare, l'Ufficio assumeva che la Società_2 S.r.l. fosse priva di affidabilità fiscale e connotata da indici sintomatici di fittizietà, con conseguente indeducibilità dei relativi componenti negativi di reddito e indetraibilità dell'IVA, procedendo altresì ad una ricostruzione induttiva dei ricavi mediante applicazione di una percentuale di ricarico pari al 30%.
La società ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto i seguenti profili:
Con un primo motivo di ricorso, eccepiva la carenza di prova in ordine alla natura di “cartiera” del fornitore Società_2 S.r.l., denunciando la violazione del corretto riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà del compendio indiziario posto a fondamento della pretesa erariale.
Con un secondo motivo, contestava l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio per sostenere la natura oggettivamente inesistente delle operazioni, deducendo, per contro, l'effettività del rapporto commerciale ed operativo intercorso tra le società. A sostegno di tale tesi, la contribuente richiamava accordi di collaborazione, corrispondenza intercorsa, evidenze operative interne (annotazioni su sistemi CRM e di back office), flussi bancari, nonché l'esistenza di un contenzioso tra le parti definito mediante procedura di negoziazione assistita.
Con un terzo motivo, censurava la ricostruzione induttiva operata dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo illegittima ed apodittica l'applicazione della percentuale di ricarico del 30%, in difetto dei presupposti normativi per procedere ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/1973 e della disciplina rilevante ai fini IRAP.
La parte ricorrente depositava documentazione a supporto delle proprie doglianze, insistendo sull'effettività dei rapporti contrattuali e delle prestazioni dedotte in fattura, nonché sulla carenza Società_2dimostrativa della qualificazione della S.r.l. quale soggetto fittizio. In particolare, evidenziava la storicità della società fornitrice, la sussistenza di un capitale sociale, la presentazione di bilanci in annualità precedenti, la presenza di lavoratori, desumibile anche dalla presentazione del modello 770
e delle certificazioni uniche, nonché la ricostruzione del ciclo operativo di formazione delle commesse e della successiva fatturazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo l'avviso di accertamento pienamente legittimo e fondato. L'Ufficio esponeva che l'accertamento traeva origine da una segnalazione qualificata concernente rapporti
Società_2intrattenuti con soggetti ad alta pericolosità fiscale e che, per l'anno d'imposta 2019, la S.r.l. era stata qualificata come mera cartiera, emittente fatture riferite a prestazioni non eseguite ovvero sovrastimate. Rappresentava, inoltre, che il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolarmente instaurato mediante notifica dello schema d'atto via PEC, con concessione del termine di sessanta giorni, rimasto inutilizzato dalla contribuente, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla motivazione ed alla prova. Precisava, infine, che l'obbligo motivazionale è distinto dall'onere probatorio e che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione può assolvere al proprio onere anche mediante presunzioni, gravando poi sul contribuente la prova contraria, non raggiunta nel caso di specie, stante la natura generica delle allegazioni difensive e la documentazione prodotta solo in sede contenziosa, ritenuta priva di riscontri concreti in ordine alle singole operazioni fatturate. L'Ufficio, discendeva la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta vizi di motivazione dell'avviso di accertamento e carenze istruttorie, assumendo una violazione delle garanzie procedimentali. Il Collegio, osserva che dagli atti risulta che l'Ufficio ha regolarmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, mediante notifica alla contribuente dello schema d'atto (comunicazione preventiva), concedendo il termine di legge non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. È pacifico che l'avviso di accertamento non sia stato emesso prima della scadenza di tale termine e che la società non abbia depositato alcuna osservazione in fase procedimentale. Ne consegue che risultano prive di fondamento le doglianze con cui la contribuente, solo in sede contenziosa, lamenta carenze motivazionali o istruttorie che avrebbe potuto utilmente far valere nel contraddittorio anticipato. In ogni caso, va ribadito che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di rendere intellegibili
l'an e il quantum della pretesa e di porre il contribuente in condizione di esercitare il diritto di difesa;
esso non coincide con l'onere della prova, che opera sul distinto piano processuale. È principio consolidato che l'obbligo motivazionale risulta adempiuto quando l'atto espone i presupposti fattuali e giuridici della ripresa, mentre le contestazioni sulla sufficienza degli elementi attengono al merito della pretesa (ex multis Cass. nn. 30039/2018 e 15485/2018). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento espone in modo chiaro, gli elementi fattuali posti a base della ripresa, la qualificazione del fornitore quale soggetto fiscalmente inaffidabile, le ragioni della contestazione di inesistenza delle operazioni, la quantificazione delle maggiori imposte accertate. Pertanto, non sussistono vizi formali o motivazionali tali da determinarne l'annullamento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe assolto l'onere della prova in ordine alla natura di “cartiera” del
Società_2fornitore S.r.l. e all'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Il Collegio, ritiene che la disposizione invocata, introdotta dalla riforma del processo tributario, non ha modificato l'assetto sostanziale delle regole probatorie né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici previste dalla normativa in materia di accertamento. Essa ribadisce che la decisione deve fondarsi sugli elementi istruttori emersi nel processo e che l'atto va annullato solo in presenza di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria. In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, l'Amministrazione finanziaria deve allegare e provare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione o la riconducibilità dell'emittente a una struttura fittizia, una volta raggiunta tale soglia dimostrativa, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni, prova che non può essere assolta mediante la sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti, strumenti frequentemente utilizzati per conferire parvenza di realtà a operazioni fittizie (ex multis Cass. nn.
16226/2014 e 2905/2018). Tali principi risultano pienamente compatibili con l'art. 7, comma 5-bis, essendo pacifico che l'onere probatorio dell'Ufficio possa essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. ord. n. 31878/2022). Nel caso di specie, l'Ufficio ha indicato, con lettura coordinata dell'avviso e degli atti istruttori richiamati, un quadro indiziario coerente e convergente, valorizzando in particolare, omissioni dichiarative e mancati versamenti del fornitore, assenza di bilancio e di adempimenti contabili essenziali per l'annualità in verifica, marcati indici di pericolosità fiscale e anomalia della posizione tributaria e l'incidenza quantitativamente rilevante delle fatture Società_2 nel complesso dei costi della contribuente. Tale quadro Banca_1 presunzioni gravi e concordanti idonee a fondare la ripresa, atteso che il giudizio presuntivo in tema di operazioni inesistenti non richiede una prova diretta dell'inesistenza, essendo sufficiente la dimostrazione di un complesso indiziario idoneo a far ritenere che l'operazione non sia stata posta in essere nella realtà economica. A fronte di ciò, la contribuente non ha fornito una prova contraria concreta e puntuale, limitandosi a produrre:1)un contratto o accordo di collaborazione risalente nel tempo e privo di allegati operativi essenziali;
2) corrispondenza legale e vicende stragiudiziali (negoziazione assistita) con valenza eminentemente privatistica;
3) rappresentazioni descrittive del ciclo operativo prive di riscontri documentali analitici.
La documentazione per la tipologia di servizi asseritamente resi (call center/procacciamento), avrebbe potuto costituire ordinaria prova sostanziale dell'operazione, quali rendiconti periodici, report di attività, tracciabilità operativa nel CRM, prova dell'effettivo apporto del fornitore alla conclusione di contratti o alla generazione di ricavi. Ne consegue che l'apparato documentale prodotto non è idoneo a superare le presunzioni dell'Ufficio, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale astratto. Pertanto, le fatture in contestazione devono ritenersi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente, indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette per difetto dei requisiti di certezza ed esistenza (art. 109 TUIR) e indetraibilità dell'IVA per mancanza del presupposto dell'operazione imponibile (art. 19 DPR
633/1972).
Con il terzo motivo la società ricorrente censura la ricostruzione induttiva operata dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo illegittima e apodittica l'applicazione della percentuale di ricarico del 30%, in difetto, a suo dire dei presupposti normativi per procedere ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/1973 e della disciplina rilevante ai fini IRAP.
La Corte osserva che, nel caso di specie, l'accertata inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dal fornitore
Società_2 S.r.l. incide in modo diretto e sostanziale sull'attendibilità complessiva della contabilità della contribuente. Le fatture contestate, infatti, non costituiscono mere poste marginali, bensì rappresentano una quota economicamente significativa dei costi dedotti, tale da alterare in modo rilevante la rappresentazione del risultato economico dell'esercizio. Secondo consolidata giurisprudenza, la presenza in contabilità di costi fittizi o comunque non inerenti, specie se di importo rilevante, legittima il ricorso all'accertamento induttivo, anche in presenza di scritture formalmente regolari, poiché l'irregolarità sostanziale prevale sulla regolarità formale (cfr.
Cass. nn. 7871/2012; 20060/2014). In tali ipotesi, l'Amministrazione è autorizzata a disattendere in tutto o in parte le risultanze contabili e a ricostruire il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso in esame, una volta espunti i costi relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti, la struttura dei costi e dei margini dichiarati risulta priva di attendibilità economica, giustificando l'applicazione di un criterio induttivo di ricostruzione dei ricavi fondato su una percentuale di ricarico. Quanto alla misura del ricarico applicato, va rilevato che la percentuale del 30% non si presenta né arbitraria né sganciata dal contesto economico dell'attività svolta, ma costituisce un criterio tecnico di stima ragionevole, coerente con la tipologia dell'attività esercitata dalla contribuente e con l'esigenza di ricostruire un margine lordo verosimile in assenza di dati contabili attendibili. In ogni caso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non incombe sull'Ufficio l'onere di dimostrare la “esattezza matematica” della percentuale di ricarico applicata, essendo sufficiente che essa risulti plausibile e logicamente giustificata;
grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità del criterio adottato o l'esistenza di una diversa e più corretta struttura dei costi e dei margini (ex multis Cass. nn. 26635/2009; 25317/2014). Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta idonea a confutare il ricarico applicato, limitandosi a una contestazione meramente assertiva. In particolare, non risultano prodotti, 1) una contabilità industriale attendibile;
2) analisi analitiche dei margini di commessa;
3) dati comparativi di settore;
4) elementi idonei a dimostrare una fisiologica marginalità inferiore rispetto a quella stimata dall'Ufficio. Neppure è stata offerta una proposta alternativa di ricarico fondata su criteri oggettivi e verificabili, sicché la doglianza si risolve in una mera critica generica, inidonea a scalfire la ricostruzione operata dall'Amministrazione. Si evidenzia, che la ricostruzione induttiva, effettuata dall'Ufficio non assume carattere punitivo, ma risponde a una funzione eminentemente ricostruttiva del reddito effettivamente conseguito, resa necessaria dall'inattendibilità delle scritture contabili per effetto dell'inserimento di costi fittizi. In tale prospettiva, il ricarico applicato costituisce uno strumento di stima volto a ripristinare un risultato economico coerente con la normale logica imprenditoriale. Si ritiene che ricorrono i presupposti di legge per l'accertamento induttivo e non avendo il contribuente dimostrato l'irragionevolezza o arbitrarietà del criterio adottato, la ricostruzione dei ricavi mediante applicazione del ricarico del 30% deve ritenersi, pertanto legittima. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso proposto da SI 2 COM S.r.l. deve essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi dedotti. L'avviso di accertamento impugnato è sorretto da adeguata motivazione, da un quadro presuntivo coerente e convergente in ordine all'inesistenza delle operazioni contestate e da una legittima ricostruzione induttiva del reddito, non efficacemente confutata dalla contribuente. Quanto alle spese di lite, il
Collegio ne dispone la integrale compensazione tra le parti, in considerazione della complessità della controversia e della natura interpretativa delle questioni trattate, con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre altri oneri come per legge
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
IA ER MA ST
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13215/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00194 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società SI 2 COM S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TF3033M00194/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Controlli, relativo all'anno d'imposta
2019, con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini
IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'atto impositivo muoveva dal rilievo dell'indebita deduzione di costi e della indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a fatture ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dal fornitore Società_2 S.r.l., qualificato dall'Ufficio quale soggetto a “elevata pericolosità fiscale”, riconducibile allo schema della c.d. cartiera.
In particolare, l'Ufficio assumeva che la Società_2 S.r.l. fosse priva di affidabilità fiscale e connotata da indici sintomatici di fittizietà, con conseguente indeducibilità dei relativi componenti negativi di reddito e indetraibilità dell'IVA, procedendo altresì ad una ricostruzione induttiva dei ricavi mediante applicazione di una percentuale di ricarico pari al 30%.
La società ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto i seguenti profili:
Con un primo motivo di ricorso, eccepiva la carenza di prova in ordine alla natura di “cartiera” del fornitore Società_2 S.r.l., denunciando la violazione del corretto riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà del compendio indiziario posto a fondamento della pretesa erariale.
Con un secondo motivo, contestava l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio per sostenere la natura oggettivamente inesistente delle operazioni, deducendo, per contro, l'effettività del rapporto commerciale ed operativo intercorso tra le società. A sostegno di tale tesi, la contribuente richiamava accordi di collaborazione, corrispondenza intercorsa, evidenze operative interne (annotazioni su sistemi CRM e di back office), flussi bancari, nonché l'esistenza di un contenzioso tra le parti definito mediante procedura di negoziazione assistita.
Con un terzo motivo, censurava la ricostruzione induttiva operata dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo illegittima ed apodittica l'applicazione della percentuale di ricarico del 30%, in difetto dei presupposti normativi per procedere ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/1973 e della disciplina rilevante ai fini IRAP.
La parte ricorrente depositava documentazione a supporto delle proprie doglianze, insistendo sull'effettività dei rapporti contrattuali e delle prestazioni dedotte in fattura, nonché sulla carenza Società_2dimostrativa della qualificazione della S.r.l. quale soggetto fittizio. In particolare, evidenziava la storicità della società fornitrice, la sussistenza di un capitale sociale, la presentazione di bilanci in annualità precedenti, la presenza di lavoratori, desumibile anche dalla presentazione del modello 770
e delle certificazioni uniche, nonché la ricostruzione del ciclo operativo di formazione delle commesse e della successiva fatturazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo l'avviso di accertamento pienamente legittimo e fondato. L'Ufficio esponeva che l'accertamento traeva origine da una segnalazione qualificata concernente rapporti
Società_2intrattenuti con soggetti ad alta pericolosità fiscale e che, per l'anno d'imposta 2019, la S.r.l. era stata qualificata come mera cartiera, emittente fatture riferite a prestazioni non eseguite ovvero sovrastimate. Rappresentava, inoltre, che il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolarmente instaurato mediante notifica dello schema d'atto via PEC, con concessione del termine di sessanta giorni, rimasto inutilizzato dalla contribuente, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla motivazione ed alla prova. Precisava, infine, che l'obbligo motivazionale è distinto dall'onere probatorio e che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione può assolvere al proprio onere anche mediante presunzioni, gravando poi sul contribuente la prova contraria, non raggiunta nel caso di specie, stante la natura generica delle allegazioni difensive e la documentazione prodotta solo in sede contenziosa, ritenuta priva di riscontri concreti in ordine alle singole operazioni fatturate. L'Ufficio, discendeva la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta vizi di motivazione dell'avviso di accertamento e carenze istruttorie, assumendo una violazione delle garanzie procedimentali. Il Collegio, osserva che dagli atti risulta che l'Ufficio ha regolarmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, mediante notifica alla contribuente dello schema d'atto (comunicazione preventiva), concedendo il termine di legge non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. È pacifico che l'avviso di accertamento non sia stato emesso prima della scadenza di tale termine e che la società non abbia depositato alcuna osservazione in fase procedimentale. Ne consegue che risultano prive di fondamento le doglianze con cui la contribuente, solo in sede contenziosa, lamenta carenze motivazionali o istruttorie che avrebbe potuto utilmente far valere nel contraddittorio anticipato. In ogni caso, va ribadito che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di rendere intellegibili
l'an e il quantum della pretesa e di porre il contribuente in condizione di esercitare il diritto di difesa;
esso non coincide con l'onere della prova, che opera sul distinto piano processuale. È principio consolidato che l'obbligo motivazionale risulta adempiuto quando l'atto espone i presupposti fattuali e giuridici della ripresa, mentre le contestazioni sulla sufficienza degli elementi attengono al merito della pretesa (ex multis Cass. nn. 30039/2018 e 15485/2018). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento espone in modo chiaro, gli elementi fattuali posti a base della ripresa, la qualificazione del fornitore quale soggetto fiscalmente inaffidabile, le ragioni della contestazione di inesistenza delle operazioni, la quantificazione delle maggiori imposte accertate. Pertanto, non sussistono vizi formali o motivazionali tali da determinarne l'annullamento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe assolto l'onere della prova in ordine alla natura di “cartiera” del
Società_2fornitore S.r.l. e all'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Il Collegio, ritiene che la disposizione invocata, introdotta dalla riforma del processo tributario, non ha modificato l'assetto sostanziale delle regole probatorie né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici previste dalla normativa in materia di accertamento. Essa ribadisce che la decisione deve fondarsi sugli elementi istruttori emersi nel processo e che l'atto va annullato solo in presenza di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria. In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, l'Amministrazione finanziaria deve allegare e provare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione o la riconducibilità dell'emittente a una struttura fittizia, una volta raggiunta tale soglia dimostrativa, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni, prova che non può essere assolta mediante la sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti, strumenti frequentemente utilizzati per conferire parvenza di realtà a operazioni fittizie (ex multis Cass. nn.
16226/2014 e 2905/2018). Tali principi risultano pienamente compatibili con l'art. 7, comma 5-bis, essendo pacifico che l'onere probatorio dell'Ufficio possa essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. ord. n. 31878/2022). Nel caso di specie, l'Ufficio ha indicato, con lettura coordinata dell'avviso e degli atti istruttori richiamati, un quadro indiziario coerente e convergente, valorizzando in particolare, omissioni dichiarative e mancati versamenti del fornitore, assenza di bilancio e di adempimenti contabili essenziali per l'annualità in verifica, marcati indici di pericolosità fiscale e anomalia della posizione tributaria e l'incidenza quantitativamente rilevante delle fatture Società_2 nel complesso dei costi della contribuente. Tale quadro Banca_1 presunzioni gravi e concordanti idonee a fondare la ripresa, atteso che il giudizio presuntivo in tema di operazioni inesistenti non richiede una prova diretta dell'inesistenza, essendo sufficiente la dimostrazione di un complesso indiziario idoneo a far ritenere che l'operazione non sia stata posta in essere nella realtà economica. A fronte di ciò, la contribuente non ha fornito una prova contraria concreta e puntuale, limitandosi a produrre:1)un contratto o accordo di collaborazione risalente nel tempo e privo di allegati operativi essenziali;
2) corrispondenza legale e vicende stragiudiziali (negoziazione assistita) con valenza eminentemente privatistica;
3) rappresentazioni descrittive del ciclo operativo prive di riscontri documentali analitici.
La documentazione per la tipologia di servizi asseritamente resi (call center/procacciamento), avrebbe potuto costituire ordinaria prova sostanziale dell'operazione, quali rendiconti periodici, report di attività, tracciabilità operativa nel CRM, prova dell'effettivo apporto del fornitore alla conclusione di contratti o alla generazione di ricavi. Ne consegue che l'apparato documentale prodotto non è idoneo a superare le presunzioni dell'Ufficio, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale astratto. Pertanto, le fatture in contestazione devono ritenersi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente, indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette per difetto dei requisiti di certezza ed esistenza (art. 109 TUIR) e indetraibilità dell'IVA per mancanza del presupposto dell'operazione imponibile (art. 19 DPR
633/1972).
Con il terzo motivo la società ricorrente censura la ricostruzione induttiva operata dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo illegittima e apodittica l'applicazione della percentuale di ricarico del 30%, in difetto, a suo dire dei presupposti normativi per procedere ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/1973 e della disciplina rilevante ai fini IRAP.
La Corte osserva che, nel caso di specie, l'accertata inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dal fornitore
Società_2 S.r.l. incide in modo diretto e sostanziale sull'attendibilità complessiva della contabilità della contribuente. Le fatture contestate, infatti, non costituiscono mere poste marginali, bensì rappresentano una quota economicamente significativa dei costi dedotti, tale da alterare in modo rilevante la rappresentazione del risultato economico dell'esercizio. Secondo consolidata giurisprudenza, la presenza in contabilità di costi fittizi o comunque non inerenti, specie se di importo rilevante, legittima il ricorso all'accertamento induttivo, anche in presenza di scritture formalmente regolari, poiché l'irregolarità sostanziale prevale sulla regolarità formale (cfr.
Cass. nn. 7871/2012; 20060/2014). In tali ipotesi, l'Amministrazione è autorizzata a disattendere in tutto o in parte le risultanze contabili e a ricostruire il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso in esame, una volta espunti i costi relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti, la struttura dei costi e dei margini dichiarati risulta priva di attendibilità economica, giustificando l'applicazione di un criterio induttivo di ricostruzione dei ricavi fondato su una percentuale di ricarico. Quanto alla misura del ricarico applicato, va rilevato che la percentuale del 30% non si presenta né arbitraria né sganciata dal contesto economico dell'attività svolta, ma costituisce un criterio tecnico di stima ragionevole, coerente con la tipologia dell'attività esercitata dalla contribuente e con l'esigenza di ricostruire un margine lordo verosimile in assenza di dati contabili attendibili. In ogni caso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non incombe sull'Ufficio l'onere di dimostrare la “esattezza matematica” della percentuale di ricarico applicata, essendo sufficiente che essa risulti plausibile e logicamente giustificata;
grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità del criterio adottato o l'esistenza di una diversa e più corretta struttura dei costi e dei margini (ex multis Cass. nn. 26635/2009; 25317/2014). Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta idonea a confutare il ricarico applicato, limitandosi a una contestazione meramente assertiva. In particolare, non risultano prodotti, 1) una contabilità industriale attendibile;
2) analisi analitiche dei margini di commessa;
3) dati comparativi di settore;
4) elementi idonei a dimostrare una fisiologica marginalità inferiore rispetto a quella stimata dall'Ufficio. Neppure è stata offerta una proposta alternativa di ricarico fondata su criteri oggettivi e verificabili, sicché la doglianza si risolve in una mera critica generica, inidonea a scalfire la ricostruzione operata dall'Amministrazione. Si evidenzia, che la ricostruzione induttiva, effettuata dall'Ufficio non assume carattere punitivo, ma risponde a una funzione eminentemente ricostruttiva del reddito effettivamente conseguito, resa necessaria dall'inattendibilità delle scritture contabili per effetto dell'inserimento di costi fittizi. In tale prospettiva, il ricarico applicato costituisce uno strumento di stima volto a ripristinare un risultato economico coerente con la normale logica imprenditoriale. Si ritiene che ricorrono i presupposti di legge per l'accertamento induttivo e non avendo il contribuente dimostrato l'irragionevolezza o arbitrarietà del criterio adottato, la ricostruzione dei ricavi mediante applicazione del ricarico del 30% deve ritenersi, pertanto legittima. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso proposto da SI 2 COM S.r.l. deve essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi dedotti. L'avviso di accertamento impugnato è sorretto da adeguata motivazione, da un quadro presuntivo coerente e convergente in ordine all'inesistenza delle operazioni contestate e da una legittima ricostruzione induttiva del reddito, non efficacemente confutata dalla contribuente. Quanto alle spese di lite, il
Collegio ne dispone la integrale compensazione tra le parti, in considerazione della complessità della controversia e della natura interpretativa delle questioni trattate, con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre altri oneri come per legge
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
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