Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. AN D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DURAZZANO LUISA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'avv. NAPOLETANO AUGUSTA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti del figlio nato il Persona_1
03/12/2024 alle seguenti condizioni:
A) disporre l'affido del figlio AN ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria
1
B) disporre che il padre possa tenere con sé il piccolo AN a settimane alterne, di cui una settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 12 alle ore 16.30, l'altra settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 12 alle ore 16.30 e il sabato e la domenica dalle ore 12 alle ore 17 nel periodo invernale, ovvero dal 1 novembre al 30 aprile, e dalle ore 12 fino alle ore 17 nei giorni infrasettimanali e dalle ore 12 alle ore 18 nel fine settimana nel periodo estivo, ovvero dal 1 maggio al 30 ottobre. Al raggiungimento del 2 anno di vita del minore, lo stesso pernotterà con il padre nel weekend alternato - lasciando come sopra definiti i giorni infrasettimanali - e pertanto il padre terrà il figlio dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore
19.00 della domenica per il periodo invernale ovvero dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore
10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica per il periodo estivo ovvero dal 1 maggio al 30 ottobre. In ogni caso con la possibilità di modificare detti orari ed i giorni da comunicarsi reciprocamente almeno due giorni prima a mezzo messaggio WhatsApp, anche in considerazione che la signora soggetta a turnazioni sul posto di lavoro, fatto sempre CP_1 salvo il numero di ore concordato.
C) il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni anche non consecutivi per le vacanze estive dalle ore 9:00 e fino alle 21:00 e ciò sino al compimento del 2° anno di vita allorquando inizierà il pernottamento, salvo sempre diverso accordo. Il periodo di permanenza dovrà essere comunicato tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno indicando, altresì, la località prescelta per le vacanze;
le festività natalizie saranno alternate tra i genitori di anno in anno tenendo come riferimento le seguenti date: 24/12 padre, 25/12 madre, 26/12 padre, 31/12 padre, 01/01 madre, 06/01 madre favorendo l'alternanza delle predette date di anno in anno previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi.
Le festività pasquali saranno alternate tra i genitori includendo il giorno di Pasqua con il padre e AS con la madre favorendo l'alternanza delle suddette date di anno in anno previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi;
il minore trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma e con il papà la Festa del Papà, nonché trascorrerà con ciascun genitore il rispettivo compleanno.
D) disporre che il sig. si impegni a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Pt_1 per il mantenimento ordinario del figlio AN, la somma di € 200,00 =(euroduecento/00) dalla sottoscrizione del presente ricorso fino al mese di agosto 2025. Detta somma sarà aumentata ad € 250,00 =(duecentocinquanta/00) a far data dal mese di settembre 2025, il tutto oltre rivalutazione secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo
2 mese successivo alla sottoscrizione del presente atto. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Controparte_1
E) entrambe le parti contribuiranno alla corresponsione di tutte le spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie, sportive ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio, nella misura del 50% ciascuno. Al fine di individuare le suddette spese straordinarie e la relativa disciplina, anche con riferimento alle spese che necessitano o meno del preventivo accordo di entrambi i genitori, entrambi i ricorrenti si riportano al protocollo intercorso tra il Tribunale di S. Maria C.V. e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., che entrambe le parti dichiarano di conoscere e approvare.
Resta inteso che nel caso in cui le condizioni personali, lavorative ed economiche di ciascuno degli odierni ricorrenti dovessero in futuro mutare le parti si impegneranno reciprocamente, nell'interesse del figlio minore, a concordare eventualmente nuove condizioni qualora ne sussistano i relativi presupposti.
F) disporre che l'assegno unico venga attribuito esclusivamente al 100% alla sig.ra CP_1
;
[...]
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio, e a tutelare la continuità dei rapporti con i nonni;
H) il sig. si rende disponibile, su richiesta della sig.ra a corrispondere l'ulteriore Pt_1 CP_1 somma di € 400,00=(quattrocento/00) a titolo di mantenimento per il figlio per i mesi di gennaio e febbraio 2025, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa creditoria, detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione alla data della sottoscrizione del presente accordo;
I) le parti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo;
L) le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 06/05/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
3 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06/05/2025
Il Presidente est. dott. AN D'Onofrio
4