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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il Tribunale, nella persona del G.O. monocratico, dott.ssa ME DI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 127 ter cpc del 24 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2217 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, avente ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di compenso professionale di avvocati, ex art. 14 d.lgs. 150/2011,
Promossa da :
, nata a [...], il [...], e residente in [...], alla Contrada Parte_1
Colli n. 9, C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo CodiceFiscale_1
SANGIOVANNI, c.f.: C.F._2
Opponente
Contro
L'Avv. (C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
Vetere, alla via Latina n. 53, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca. (NA) alla via Enrico Fermi n. 238 Opposto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 20.12.2024, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 361/ 2024, emesso, nell'ambito del procedimento r.g.n.1825/2024,dal
Tribunale di Campobasso, il 06/7.11.2024, notificato l'11.11.2024, con il quale le e' stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.973,45 in favore dell'avv. , ricorrente in monitorio, CP_1
a titolo di compensi professionali.
Con l'opposizione la sig.ra ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: Parte_1
“…CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta in via principale:
Annullare e/ o revocare il D.I. n. 361 / 2024, rg.1825 / 2024 emesso dal Tribunale di Campobasso il
06.11.2024. notificato il 11.11.2024. Con richiesta di rigetto, sin in questa sede e comunque, della istanza di provvisoria esecuzione perché il giudizio è di pronta soluzione, nonché l'opposizione fondata su prova scritta.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio in favore dell'avvocato Ugo Sangiovanni quale antistatario…”
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in materia di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato , per l'attivita' CP_1 svolta nell'interesse della odierna opponente, sig.ra nel procedimento svoltosi Parte_1 dinanzi al tribunale di Campobasso, sezione lavoro, R.G. 747/2022, avente ad oggetto differenze retributive, in danno della sig.ra Controparte_2
In data 27.02.2025 si e' costituito in giudizio l'opposto avvocato depositando CP_1 telematicamente la comparsa in cui ha puntualmente contestato l'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ove le parti comparivano personalmente, con provvedimento del 20.03.2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
disposta la negoziazione assistita(poi conclusasi negativamente), venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la discussione e decisione al 24 ottobre
2025 concedendo alle parti termine per brevi note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
°°°°°°°°
L'opposizione all'esito dell'istruttoria svolta, meramente documentale, non e' risultata fondata , per cui non merita accoglimento. Quanto all'an del credito vantato, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio che ci occupa attiene al pagamento dei compensi per le attività professionali svolte dall'avv. CP_1 nell'ambito del procedimento svolto dinanzi al Tribunale di Campobasso, sezione lavoro,promosso dalla odierna opponente, iscritto al n. R.G. 742/2022, avente ad oggetto differenze retributive, e richiede la previa verifica dell'avvenuto adempimento, da parte del professionista, delle obbligazioni assunte con il cliente.
Orbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
In relazione invece al quantum dovuto, si osserva che l'art. 2233 c.c., in materia di criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una scala preferenziale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali.
Alla luce delle risultanze istruttorie espletate l'opposto professionista ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, in maniera puntuale ed esaustiva, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Di contro cio' non puo' dirsi per l'opponente, le cui tesi difensive sono state sconfessate, persino, dalla sua stessa produzione documentale oltre che da quella prodotta dall'opposto professionista.
Si Osserva :
A fondamento dell'opposizione proposta e della chiesta revoca del decreto ingiuntivo emesso, la sig.ra ha formulato le seguenti censure: Parte_1
a) La domanda sarebbe improcedibile poiché non proceduta dalla negoziazione assistita;
b) L'ingiunta avrebbe “giammai conferito l'incarico” all'Avv. bensì ad altro collega dello CP_1 stesso, Avv. , quindi ,non avendo mai conferito l'incarico, non sarebbe dovuto Controparte_3 alcun compenso per l'attività professionale svolta;
c) “In subordine, e senza accettare ratificare e confermare, se pur implicitamente, l'operato e il conferimento di alcun incarico all'Avv. , l'opponente eccepiva ancora, in contraddizione con quanto in CP_1 precedenza asserito (l'assenza di conferimento) che l'Avv. non ha diritto al compenso CP_1 perché non avrebbe informato l'assistita dei rischi connessi al processo in sé;
d) eccepiva che l'Avv. non sarebbe mai stato revocato, essendosi invece costituito l'avv. CP_1
Messina solo in aggiunta al precedente difensore. Quindi ,considerato che a causa del mancato e negligente esercizio della difesa da parte dell'Avv. (il quale non avrebbe riassunto il CP_1 giudizio dichiarato interrotto e quindi poi estinto), avrebbe ricevuto un danno, di cui l'Avv. sarebbe responsabile, l'inadempimento sarebbe stato totale, l'attività sarebbe stata CP_1 improduttiva di effetti in favore della cliente che conseguentemente sarebbe legittimata a non pagare l'onorario professionale;
e) L'Avv. avrebbe arbitrariamente attribuito al giudizio il valore di euro 98.000,00, non CP_1 avendo poi il giudizio portato alla “declaratoria del riconoscimento” e, con riguardo ai criteri utilizzati, per quanto concerne lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, non si possono considerare i valori della causa pari a 98.000 euro…e “ciò alla luce della riduzione di quanto si sarebbe potuto transigere ed ottenere da parte della ” in considerazione Pt_1 dell'offerta avversaria comunicata il 20 febbraio 2023 (di 15.000 oltre le spese legali) e del fatto che non risulta “l'interrogatorio “né alcuna attività istruttoria espletata.
f) Infine, l'opponente contestava il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, non vincolante, in particolare con riferimento al valore della domanda (“importo oggetto della domanda”) visto che nel caso di specie il difensore avrebbe in modo assolutamente ingiustificato esagerato la misura della pretesa azionata in sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita.
Con la costituzione in giudizio,l'avv. ha contestato punto per punto le avverse CP_1 argomentazioni ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rispetto alle censure sopra specificate l'avv. ha così controdedotto: CP_1
In via preliminare,
a. l'opposto ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione assistita, dal momento che il procedimento è stato introdotto con ricorso monitorio.
Nel merito:
b. Che il mandato per il giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Campobasso, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente, è stato conferito all'Avv. come risulta CP_1 documentalmente provato oltre che con il contenuto della procura conferitagli (Cfr. ALL.1_Procura Liti Avv_Murolo) anche dai messaggi WhatsApp del 13 e 14.03.2023 con i quali l'opponente chiedeva e poi sollecitava con insistenza l'invio di copia del ricorso (“Mi mandi il ricorso Grazie”…”Sono in attesa”….”Caro avvocato, penso di avere tutto il diritto di leggere il ricorso che lei ha preparato, per conto mio, visto che ho firmato un mandato per la causa contro la signora CP_2
(Cfr.ALL.1 Screenshot 14-03-2023). Inoltre, c'era stata la comparizione personale della
[...]
Sig.ra per il libero interrogatorio con l'assistenza e la difesa dell'avv. . Pt_1 CP_1
d. Quanto, poi, all'affermazione che l' opponente non abbia mai revocato l'incarico all'Avv. sostituendolo con l'Avv. Messina Maurizio, affermando invece che Questi sia CP_1 semplicemente costituito “in aggiunta” al primo difensore, la censura risulta smentita documentalmente sia dai messaggi Whats app dal 10 maggio 2023 in poi depositati in atti che dalla nota trasmessa a mezzo mail di revoca del mandato(ALL 6MailRevocaMandato), oltretutto anche dal testo letterale della stessa procura conferita dalla al nuovo difensore, Avv. Maurizio Pt_1
Messina (ALL.20 e dalla stessa costituzione di quest Email_1 CP_4
(ALL 9CostituzioneSostituzione_Avv_Messina). Infine, dal tenore letterale del messaggio whatsapp inviato dalla all'avv. del 10.05.2023 vi e' “ espresso invito a non svolgere Pt_1 CP_1 attività legali in suo favore” (Cfr. ALL 7 REVOCA WhatsApp del 10_05_23): tutti i predetti documenti provano in maniera inequivoca che l'avv. era stato revocato dall'incarico CP_1
e che in sua sostituzione si era costituito l'Avv. Messina.
Pertanto, era a questo nuovo difensore, Avv. Messina, costituitosi in sostituzione dell'Avv.
riconducibile la scelta di non riassumere il giudizio dopo il decesso della Sig.ra CP_1 CP_2
(resistente nel giudizio di lavoro). Ed infatti, l'opposto allega e prova documentalmente che ,dopo l'estinzione del giudizio, la sig.ra ha stipulato un accordo, conferendo nuovo Parte_1 mandato ad altro difensore,(Cfr. Avv. BarileALL_24_Procura liti-Avv Barile e Controparte_5
Avv Barile) con il Sig. erede della resistente deceduta, in
[...] Persona_1 CP_2 sede sindacale con un verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla di Napoli. CP_6
e. Quanto ad altra eccezione dell'opponente che denunciava l'arbitrarietà del valore di € 98.000,00 attribuito al giudizio intrapreso innanzi al G.d.L. (ai fini del calcolo del compenso), In sostanza, secondo la ricostruzione della difesa opponente, la misura del compenso dell'avv. non CP_1 poteva riferirsi ad € 98.000 (valore della domanda) siccome l'offerta provenuta dalla Sig.ra era stata solo di € 15.000,00 oltre le spese di lite e ciò a maggior ragione “in considerazione CP_2 del fatto che la nulla ha conseguito dal corso del processo, in seguito alla mancata riassunzione…”. Pt_1
In realta',la domanda proposta dalla dinanzi al Giudice del Lavoro aveva ad Parte_1 oggetto differenze retributive ed è stata quantificata sulla base di specifici e dettagliati conteggi, elaborati e redatti da professionista direttamente incaricata dalla , la dottoressa Pt_1 Per_2
[...]
f. Quanto alle censure mosse avverso il parere di congruità dell'Ordine professionale posto a base del ricorso e del successivo decreto monitorio benche' il parere non sia vincolante, nessuna sproporzione vi e' nello stesso con la precisazione che rispetto alle altre voci riportate nel parere anzidetto a cui risultano applicati i parametri medi, solo quanto alla cd. “Fase di istruzione e trattazione” sono stati applicati i minimi tariffari proprio in considerazione del fatto che c'è stata prevalentemente la fase di trattazione, mentre per quella di istruzione l'attivita' espletata dall'avv.
si era limitata alla produzione documentale delle corrispondenze WhatsApp sia tra la CP_1
ed il Sig. sia tra la ed il fisioterapista della Sig.ra Pt_1 Persona_1 Pt_2 [...]
mentre l'assunzione della prova orale e' stata acquisita, intervenuta la revoca, dall'Avv. CP_2
Messina.
Come emerge dal relativo verbale di udienza del 18.03.2025 (Cfr. All.Verbale udienza 18_03_25), in prima udienza l'opponente ha rinunciato sia all'eccezione del mancato conferimento del mandato che a quella relativa all'inadempimento, avendo dovuto riconoscere- anche rispetto alle evidenze documentali- sia che il mandato era stato regolarmente conferito, sia che la revoca era stata notificata dalla stessa all'avv. ( Cfr. ALL_7_REVOCA_WhatsApp). Pt_1 CP_1
(Cfr.Verbale udienza del 18.03.2025: “…Per la parte opponente, l'Avv. Ugo Sangiovanni e la sig.ra personalmente;
il quale si riporta ai propri scritti, con contestazione delle avverse difese;
Parte_1 rinuncia in punto di fatto alle eccezioni formulate a pag. 3 (in merito all'assenza di procura alle liti in favore dell'Avv. , in quantol'Avv. si è regolarmente costituito nel giudizio svoltosi nell'interesse CP_1 CP_1 della ricorrente innanzi all'intestato Tribunale – sez. lavoro e previdenza, in virtù di regolare procura alle liti ritualmente conferita, e a pag. 4 (in merito alla circostanza per cui non sarebbe stata azionata la revoca formale e l'accettazione della stessa da parte dell'opponente), in quanto la revoca è stata regolarmente comunicata ed accettata a mezzo comunicazione whatsapp del 10.5.2023).
Neppure e' risultata fondata la censura secondo cui la non sarebbe stata avvertita del Pt_1 rischio della lite, risultando documentalmente provato che in realta' cio' era gia' avvenuto non solo prima dell'instaurazione del ricorso ma anche prima della prima udienza, come dimostra la stessa mail di produzione avversaria (ALL_doc. 2 offerta transattiva-1). Dal testo emerge che l'avv. aveva, tempestivamente comunicato alla cliente l'offerta transattiva della resistente, che CP_1 aveva successivamente azionato trattative. Inoltre, per il medesimo scopo, l'avv. inviava CP_1 alla propria assistita copia della comparsa di costituzione avversaria con tutte le “contestazioni” in essa contenute “cosicchè nei prossimi giorni e comunque prima della data dell'udienza possa farmi tutte le domande necessarie a chiartirTi ogni dubbio”. Residuano quindi come oggetto dell'opposizione solo l'attività prestata ed il valore della causa.
Quanto al valore della domanda e, quindi, la successiva scelta dello scaglione per la tariffa contenuti nella nota spese munita del parere di congruita' dell'Ordine Professionale, sono stati correttamente individuati ed applicati, esenti da censure.
In merito,poi, all'attivita' espletata dall'avv. la stessa risulta provata dalla copiosa CP_1 produzione documentale, gia' allegata in sede monitoria e poi, successivamente, anche integrata nel presente giudizio.
L'attività di “istruzione e trattazione” è unica;
l'attività di trattazione è stata espletata dall'Avv. all'udienza di comparizione (28.02.2023) dinanzi al G.d.L. controdeducendo alle eccezioni CP_1 avversarie, sulle quali il G.d.l. ,dott.ssa Scarlatetelli si era riservata all'udienza del 28.02.2023. Ne'
d'altro conto, il concetto di istruzione puo' essere ridotto alla mera acquisizione delle prove orali, tanto piu' in un procedimento giuslavoristico. Nel caso di specie,l'avv. ha dimostrato di CP_1 aver prodotto, unitamente al deposito del ricorso per la propria assistita, una fitta serie di documenti tesi a dimostrare il rapporto di dipendenza, l'attività e le mansioni specifiche prestate, la corrispondenza Whatsapp tra il Sig. e la e riproduzioni Persona_1 Pt_1 fotografiche.Inoltre, a fronte della assunzione della prova testimoniale da parte di altro successivo difensore, per la fase di “istruzione e trattazione” sono stati applicati i minimi tariffari.
Per le argomentazioni sovraesposte l'opposizione non e' fondata, va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Nessuna pronuncia per lite temeraria attesa la richiesta formulata dall'opposto nelle note conclusive, benche' , come noto, potrebbe essere oggetto di rilievo officioso.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014 e 147/22 e s.m. e i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, applicata una congrua riduzione tenuto conto delle caratteristiche, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, oltreche' la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita e/o disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 361/2024, emesso nell'ambito del procedimento rg.1825/2024, dal Tribunale di Campobasso il 06.11.2024 del quale conferma la gia' concessa esecutorieta';
-Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Si comunichi.
Campobasso 24 novembre 2025
Il G.O.
ME DI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il Tribunale, nella persona del G.O. monocratico, dott.ssa ME DI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 127 ter cpc del 24 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2217 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2025, avente ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di compenso professionale di avvocati, ex art. 14 d.lgs. 150/2011,
Promossa da :
, nata a [...], il [...], e residente in [...], alla Contrada Parte_1
Colli n. 9, C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo CodiceFiscale_1
SANGIOVANNI, c.f.: C.F._2
Opponente
Contro
L'Avv. (C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
Vetere, alla via Latina n. 53, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca. (NA) alla via Enrico Fermi n. 238 Opposto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 20.12.2024, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 361/ 2024, emesso, nell'ambito del procedimento r.g.n.1825/2024,dal
Tribunale di Campobasso, il 06/7.11.2024, notificato l'11.11.2024, con il quale le e' stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.973,45 in favore dell'avv. , ricorrente in monitorio, CP_1
a titolo di compensi professionali.
Con l'opposizione la sig.ra ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: Parte_1
“…CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta in via principale:
Annullare e/ o revocare il D.I. n. 361 / 2024, rg.1825 / 2024 emesso dal Tribunale di Campobasso il
06.11.2024. notificato il 11.11.2024. Con richiesta di rigetto, sin in questa sede e comunque, della istanza di provvisoria esecuzione perché il giudizio è di pronta soluzione, nonché l'opposizione fondata su prova scritta.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio in favore dell'avvocato Ugo Sangiovanni quale antistatario…”
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in materia di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato , per l'attivita' CP_1 svolta nell'interesse della odierna opponente, sig.ra nel procedimento svoltosi Parte_1 dinanzi al tribunale di Campobasso, sezione lavoro, R.G. 747/2022, avente ad oggetto differenze retributive, in danno della sig.ra Controparte_2
In data 27.02.2025 si e' costituito in giudizio l'opposto avvocato depositando CP_1 telematicamente la comparsa in cui ha puntualmente contestato l'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ove le parti comparivano personalmente, con provvedimento del 20.03.2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
disposta la negoziazione assistita(poi conclusasi negativamente), venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la discussione e decisione al 24 ottobre
2025 concedendo alle parti termine per brevi note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
°°°°°°°°
L'opposizione all'esito dell'istruttoria svolta, meramente documentale, non e' risultata fondata , per cui non merita accoglimento. Quanto all'an del credito vantato, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio che ci occupa attiene al pagamento dei compensi per le attività professionali svolte dall'avv. CP_1 nell'ambito del procedimento svolto dinanzi al Tribunale di Campobasso, sezione lavoro,promosso dalla odierna opponente, iscritto al n. R.G. 742/2022, avente ad oggetto differenze retributive, e richiede la previa verifica dell'avvenuto adempimento, da parte del professionista, delle obbligazioni assunte con il cliente.
Orbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni.
In relazione invece al quantum dovuto, si osserva che l'art. 2233 c.c., in materia di criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una scala preferenziale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali.
Alla luce delle risultanze istruttorie espletate l'opposto professionista ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, in maniera puntuale ed esaustiva, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Di contro cio' non puo' dirsi per l'opponente, le cui tesi difensive sono state sconfessate, persino, dalla sua stessa produzione documentale oltre che da quella prodotta dall'opposto professionista.
Si Osserva :
A fondamento dell'opposizione proposta e della chiesta revoca del decreto ingiuntivo emesso, la sig.ra ha formulato le seguenti censure: Parte_1
a) La domanda sarebbe improcedibile poiché non proceduta dalla negoziazione assistita;
b) L'ingiunta avrebbe “giammai conferito l'incarico” all'Avv. bensì ad altro collega dello CP_1 stesso, Avv. , quindi ,non avendo mai conferito l'incarico, non sarebbe dovuto Controparte_3 alcun compenso per l'attività professionale svolta;
c) “In subordine, e senza accettare ratificare e confermare, se pur implicitamente, l'operato e il conferimento di alcun incarico all'Avv. , l'opponente eccepiva ancora, in contraddizione con quanto in CP_1 precedenza asserito (l'assenza di conferimento) che l'Avv. non ha diritto al compenso CP_1 perché non avrebbe informato l'assistita dei rischi connessi al processo in sé;
d) eccepiva che l'Avv. non sarebbe mai stato revocato, essendosi invece costituito l'avv. CP_1
Messina solo in aggiunta al precedente difensore. Quindi ,considerato che a causa del mancato e negligente esercizio della difesa da parte dell'Avv. (il quale non avrebbe riassunto il CP_1 giudizio dichiarato interrotto e quindi poi estinto), avrebbe ricevuto un danno, di cui l'Avv. sarebbe responsabile, l'inadempimento sarebbe stato totale, l'attività sarebbe stata CP_1 improduttiva di effetti in favore della cliente che conseguentemente sarebbe legittimata a non pagare l'onorario professionale;
e) L'Avv. avrebbe arbitrariamente attribuito al giudizio il valore di euro 98.000,00, non CP_1 avendo poi il giudizio portato alla “declaratoria del riconoscimento” e, con riguardo ai criteri utilizzati, per quanto concerne lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, non si possono considerare i valori della causa pari a 98.000 euro…e “ciò alla luce della riduzione di quanto si sarebbe potuto transigere ed ottenere da parte della ” in considerazione Pt_1 dell'offerta avversaria comunicata il 20 febbraio 2023 (di 15.000 oltre le spese legali) e del fatto che non risulta “l'interrogatorio “né alcuna attività istruttoria espletata.
f) Infine, l'opponente contestava il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, non vincolante, in particolare con riferimento al valore della domanda (“importo oggetto della domanda”) visto che nel caso di specie il difensore avrebbe in modo assolutamente ingiustificato esagerato la misura della pretesa azionata in sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita.
Con la costituzione in giudizio,l'avv. ha contestato punto per punto le avverse CP_1 argomentazioni ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rispetto alle censure sopra specificate l'avv. ha così controdedotto: CP_1
In via preliminare,
a. l'opposto ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione assistita, dal momento che il procedimento è stato introdotto con ricorso monitorio.
Nel merito:
b. Che il mandato per il giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Campobasso, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente, è stato conferito all'Avv. come risulta CP_1 documentalmente provato oltre che con il contenuto della procura conferitagli (Cfr. ALL.1_Procura Liti Avv_Murolo) anche dai messaggi WhatsApp del 13 e 14.03.2023 con i quali l'opponente chiedeva e poi sollecitava con insistenza l'invio di copia del ricorso (“Mi mandi il ricorso Grazie”…”Sono in attesa”….”Caro avvocato, penso di avere tutto il diritto di leggere il ricorso che lei ha preparato, per conto mio, visto che ho firmato un mandato per la causa contro la signora CP_2
(Cfr.ALL.1 Screenshot 14-03-2023). Inoltre, c'era stata la comparizione personale della
[...]
Sig.ra per il libero interrogatorio con l'assistenza e la difesa dell'avv. . Pt_1 CP_1
d. Quanto, poi, all'affermazione che l' opponente non abbia mai revocato l'incarico all'Avv. sostituendolo con l'Avv. Messina Maurizio, affermando invece che Questi sia CP_1 semplicemente costituito “in aggiunta” al primo difensore, la censura risulta smentita documentalmente sia dai messaggi Whats app dal 10 maggio 2023 in poi depositati in atti che dalla nota trasmessa a mezzo mail di revoca del mandato(ALL 6MailRevocaMandato), oltretutto anche dal testo letterale della stessa procura conferita dalla al nuovo difensore, Avv. Maurizio Pt_1
Messina (ALL.20 e dalla stessa costituzione di quest Email_1 CP_4
(ALL 9CostituzioneSostituzione_Avv_Messina). Infine, dal tenore letterale del messaggio whatsapp inviato dalla all'avv. del 10.05.2023 vi e' “ espresso invito a non svolgere Pt_1 CP_1 attività legali in suo favore” (Cfr. ALL 7 REVOCA WhatsApp del 10_05_23): tutti i predetti documenti provano in maniera inequivoca che l'avv. era stato revocato dall'incarico CP_1
e che in sua sostituzione si era costituito l'Avv. Messina.
Pertanto, era a questo nuovo difensore, Avv. Messina, costituitosi in sostituzione dell'Avv.
riconducibile la scelta di non riassumere il giudizio dopo il decesso della Sig.ra CP_1 CP_2
(resistente nel giudizio di lavoro). Ed infatti, l'opposto allega e prova documentalmente che ,dopo l'estinzione del giudizio, la sig.ra ha stipulato un accordo, conferendo nuovo Parte_1 mandato ad altro difensore,(Cfr. Avv. BarileALL_24_Procura liti-Avv Barile e Controparte_5
Avv Barile) con il Sig. erede della resistente deceduta, in
[...] Persona_1 CP_2 sede sindacale con un verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla di Napoli. CP_6
e. Quanto ad altra eccezione dell'opponente che denunciava l'arbitrarietà del valore di € 98.000,00 attribuito al giudizio intrapreso innanzi al G.d.L. (ai fini del calcolo del compenso), In sostanza, secondo la ricostruzione della difesa opponente, la misura del compenso dell'avv. non CP_1 poteva riferirsi ad € 98.000 (valore della domanda) siccome l'offerta provenuta dalla Sig.ra era stata solo di € 15.000,00 oltre le spese di lite e ciò a maggior ragione “in considerazione CP_2 del fatto che la nulla ha conseguito dal corso del processo, in seguito alla mancata riassunzione…”. Pt_1
In realta',la domanda proposta dalla dinanzi al Giudice del Lavoro aveva ad Parte_1 oggetto differenze retributive ed è stata quantificata sulla base di specifici e dettagliati conteggi, elaborati e redatti da professionista direttamente incaricata dalla , la dottoressa Pt_1 Per_2
[...]
f. Quanto alle censure mosse avverso il parere di congruità dell'Ordine professionale posto a base del ricorso e del successivo decreto monitorio benche' il parere non sia vincolante, nessuna sproporzione vi e' nello stesso con la precisazione che rispetto alle altre voci riportate nel parere anzidetto a cui risultano applicati i parametri medi, solo quanto alla cd. “Fase di istruzione e trattazione” sono stati applicati i minimi tariffari proprio in considerazione del fatto che c'è stata prevalentemente la fase di trattazione, mentre per quella di istruzione l'attivita' espletata dall'avv.
si era limitata alla produzione documentale delle corrispondenze WhatsApp sia tra la CP_1
ed il Sig. sia tra la ed il fisioterapista della Sig.ra Pt_1 Persona_1 Pt_2 [...]
mentre l'assunzione della prova orale e' stata acquisita, intervenuta la revoca, dall'Avv. CP_2
Messina.
Come emerge dal relativo verbale di udienza del 18.03.2025 (Cfr. All.Verbale udienza 18_03_25), in prima udienza l'opponente ha rinunciato sia all'eccezione del mancato conferimento del mandato che a quella relativa all'inadempimento, avendo dovuto riconoscere- anche rispetto alle evidenze documentali- sia che il mandato era stato regolarmente conferito, sia che la revoca era stata notificata dalla stessa all'avv. ( Cfr. ALL_7_REVOCA_WhatsApp). Pt_1 CP_1
(Cfr.Verbale udienza del 18.03.2025: “…Per la parte opponente, l'Avv. Ugo Sangiovanni e la sig.ra personalmente;
il quale si riporta ai propri scritti, con contestazione delle avverse difese;
Parte_1 rinuncia in punto di fatto alle eccezioni formulate a pag. 3 (in merito all'assenza di procura alle liti in favore dell'Avv. , in quantol'Avv. si è regolarmente costituito nel giudizio svoltosi nell'interesse CP_1 CP_1 della ricorrente innanzi all'intestato Tribunale – sez. lavoro e previdenza, in virtù di regolare procura alle liti ritualmente conferita, e a pag. 4 (in merito alla circostanza per cui non sarebbe stata azionata la revoca formale e l'accettazione della stessa da parte dell'opponente), in quanto la revoca è stata regolarmente comunicata ed accettata a mezzo comunicazione whatsapp del 10.5.2023).
Neppure e' risultata fondata la censura secondo cui la non sarebbe stata avvertita del Pt_1 rischio della lite, risultando documentalmente provato che in realta' cio' era gia' avvenuto non solo prima dell'instaurazione del ricorso ma anche prima della prima udienza, come dimostra la stessa mail di produzione avversaria (ALL_doc. 2 offerta transattiva-1). Dal testo emerge che l'avv. aveva, tempestivamente comunicato alla cliente l'offerta transattiva della resistente, che CP_1 aveva successivamente azionato trattative. Inoltre, per il medesimo scopo, l'avv. inviava CP_1 alla propria assistita copia della comparsa di costituzione avversaria con tutte le “contestazioni” in essa contenute “cosicchè nei prossimi giorni e comunque prima della data dell'udienza possa farmi tutte le domande necessarie a chiartirTi ogni dubbio”. Residuano quindi come oggetto dell'opposizione solo l'attività prestata ed il valore della causa.
Quanto al valore della domanda e, quindi, la successiva scelta dello scaglione per la tariffa contenuti nella nota spese munita del parere di congruita' dell'Ordine Professionale, sono stati correttamente individuati ed applicati, esenti da censure.
In merito,poi, all'attivita' espletata dall'avv. la stessa risulta provata dalla copiosa CP_1 produzione documentale, gia' allegata in sede monitoria e poi, successivamente, anche integrata nel presente giudizio.
L'attività di “istruzione e trattazione” è unica;
l'attività di trattazione è stata espletata dall'Avv. all'udienza di comparizione (28.02.2023) dinanzi al G.d.L. controdeducendo alle eccezioni CP_1 avversarie, sulle quali il G.d.l. ,dott.ssa Scarlatetelli si era riservata all'udienza del 28.02.2023. Ne'
d'altro conto, il concetto di istruzione puo' essere ridotto alla mera acquisizione delle prove orali, tanto piu' in un procedimento giuslavoristico. Nel caso di specie,l'avv. ha dimostrato di CP_1 aver prodotto, unitamente al deposito del ricorso per la propria assistita, una fitta serie di documenti tesi a dimostrare il rapporto di dipendenza, l'attività e le mansioni specifiche prestate, la corrispondenza Whatsapp tra il Sig. e la e riproduzioni Persona_1 Pt_1 fotografiche.Inoltre, a fronte della assunzione della prova testimoniale da parte di altro successivo difensore, per la fase di “istruzione e trattazione” sono stati applicati i minimi tariffari.
Per le argomentazioni sovraesposte l'opposizione non e' fondata, va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Nessuna pronuncia per lite temeraria attesa la richiesta formulata dall'opposto nelle note conclusive, benche' , come noto, potrebbe essere oggetto di rilievo officioso.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014 e 147/22 e s.m. e i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, applicata una congrua riduzione tenuto conto delle caratteristiche, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, oltreche' la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita e/o disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 361/2024, emesso nell'ambito del procedimento rg.1825/2024, dal Tribunale di Campobasso il 06.11.2024 del quale conferma la gia' concessa esecutorieta';
-Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Si comunichi.
Campobasso 24 novembre 2025
Il G.O.
ME DI