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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1140/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7642/2018, emessa dal Tribunale di Napoli – VIII
Sezione -, a conclusione del procedimento di opposizione avverso d.i. n. 102/13 emesso l'11.02.2013 (R.G. 90750/2013), assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 17.1.2025, pendente
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
n. 41/2020, in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio
Iorio (C.F. ) in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 303 C.F._1
c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2
poi Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.
[...]
, rappresenta e difesa dall'avvocato Concetta Aprea (C.F. C.F._2
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello APPELLATA
Oggetto: rapporto contrattuale
Conclusioni:
per l'appellante (come da atto di appello): “…1) Autorizzare il deposito del proprio fascicolo di parte, unitamente agli scritti difensivi di primo grado non rinvenuti, e decidere nel merito la controversia;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per
l'effetto, riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal Giudice di primo grado e pertanto: - condannare la … a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di euro 46.284,00 oltre interessi al tasso Parte_1
contrattuale; - condannare la a Parte_2
corrispondere al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.378,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.fort. come per Legge con attribuzione all'avv. luigi Iorio;
- condannare la Controparte_4
a corrispondere al pagamento delle spese di lite relative al giudizio
[...]
monitorio che liquida in euro 1.630,00 per compensi”; per parte appellata: “… si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e alla documentazione tutta versata in atti, chiedendone l'accoglimento. Conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato perché non provato, nessuna documentazione dell'appellante questa Corte d'Appello ha mai autorizzato a depositare e inoltre non è mai stata fornita la prova avendo omesso la controparte il deposito dei libri contabili come precisato anche dal CTU … ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.11.2012 presso il Tribunale di
Napoli - Sezione Distaccata di Marano di Napoli, - chiedeva ingiungersi Parte_1
alla il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di €. 54.583,91, oltre interessi legali, per la mancata corresponsione di somme di denaro relative a lavorazioni afferenti alle arti grafiche.
Emesso dall'adito Tribunale il decreto ingiuntivo n. 102/2013, notificato il
26.02.2013, proponeva Controparte_2
opposizione notificata il 27.03.2013, deducendo: l'avvenuta estinzione del credito vantato mediante pagamenti precedentemente effettuati a favore della società opposta;
l'insufficienza e l'invalidità degli elementi probatori da quest'ultima offerti, risultando le fatture ed i documenti di trasporto allegati inidonei rispetto alla prova del relativo credito e dell'avvenuta consegna della merce;
la mancata corrispondenza della qualità e quantità della merce indicata nelle fatture rispetto a quella pattuita e a quella consegnata, nonché fra gli importi in fattura e quelli della merce fornita, mancando ogni pattuizione sul prezzo di vendita;
l'esistenza di vizi della merce, tempestivamente denunciati, che ne avevano diminuito il valore;
il disconoscimento della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto e, in seconda battuta,
l'inopponibilità dei medesimi documenti in quanto non recanti alcuna sottoscrizione riferibile ad essa opponente;
per l'effetto, invocando la revoca del decreto opposto.
Si costituiva chiedendo rigettarsi l'opposizione; in particolare, ricostruito Parte_1
il complessivo sistema delle relazioni commerciali intercorse fra le società, assumeva l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito, siccome i dedotti pagamenti erano imputabili ad altri crediti. Inoltre, ribadiva l'idoneità degli elementi forniti quale prova dell'esistenza del credito vantato.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto opposto limitatamente all'importo di euro
8.312,99 quale somma non contestata e ammetteva CTU per “accertare se dalla contabilità come documentata da parte opposta, tramite riscontro anche della documentazione di parte opponente, possa riscontrarsi il credito azionato dalla ancora da soddisfare”. Parte_1
All'udienza del 10.05.2018 la causa veniva riservata per la decisione. All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente Controparte_1
al pagamento, in favore dell'opposto, di €. 4.583,91, oltre interessi dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
c) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.358,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. Come per legge con attribuzione;
d) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.09.2018, con citazione notificata il 1.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Autorizzare il deposito del proprio fascicolo di parte, unitamente agli scritti difensivi di primo grado non rinvenuti, e decidere nel merito la controversia;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per
l'effetto, riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal Giudice di primo grado e pertanto: - condannare la … a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di euro 46.284,00 oltre interessi al tasso Parte_1
contrattuale; - condannare la a Parte_2
corrispondere al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.378,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.fort. come per Legge con attribuzione all'avv. luigi Iorio;
- condannare la Controparte_4
a corrispondere il pagamento delle spese di lite relative al giudizio monitorio
[...]
che liquida in euro 1.630,00 per compensi oltre iva, cpa se dovute come per Legge con attribuzione all'avv. Luigi Iorio;
…”. Si costituiva la (già Controparte_1 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Alla prima udienza di comparizione del 13.09.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.09.2021; preso atto dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della società appellante con sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 24.09.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo;
la Curatela del fallimento della
[...]
depositava in data 15.12.2021 ricorso per la riassunzione del Parte_1
giudizio; veniva, pertanto, fissata l'udienza dell'8.04.2022 per la prosecuzione del giudizio;
con provvedimento dell'8.04.2022 il Collegio rinviava per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 10.11.2023, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 24.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 18.09.2024, mentre parte appellata il 20.09.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e rilevato che il G.A.C.A. nominato non veniva confermato, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto in parte l'opposizione proposta dall'odierna appellata e revocato l'opposto decreto ingiuntivo, statuendo, in particolare: “… Va dato atto della mancanza del fascicolo di parte opposta di cui risulta l'avvenuto ritiro in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 10/05/2018. Va detto che agli atti non vi è nemmeno una copia della comparsa di costituzione potendo, il suo contenuto, essere desunto unicamente da quanto risultante dalla prima memoria ex art. 183,6° comma cpc depositata in atti. Dalla stessa si evince come la difesa dell'opposta, pur non disconoscendo i pagamenti indicati dalla controparte, imputa gli stessi ad altri rapporti intercorsi tra le società in ragione delle complessive transazioni commerciali ammontanti complessivamente ad € 285.561,00 Ebbene, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, del fascicolo di parte contenente documenti da questa invocati che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice decida la causa "allo stato degli atti" stante il principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc.
Ai sensi dell'art. 169 ult comma cpc la parte ha l'onere di restituire il fascicolo al più tardi al momento del deposito delle comparse conclusionali (qui telematicamente depositate), qualora intenda offrire al giudice i documenti ivi contenuti per la pronuncia.
Gli artt. 72 e 74 disp. att cpc pongono, infatti, un onere alla parte di depositare il fascicolo qualora pretenda che i documenti di causa siano utilizzati come fonti di prova. Ciò implica che, decidendo il giudice sulla base degli atti presenti al momento della decisione, egli debba pronunciarsi nel merito della domanda sulla base delle risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo d'ufficio e, qualora presente, nel fascicolo di parte.
Orbene, nel caso di specie va detto che resta documentalmente provato unicamente il pagamento dell'importo di € 49.000,00 residuando, rispetto alla somma ingiunta,
l'importo poi concesso ex art. 648 cpc pari ad € 8.300,00.
Ebbene, non potendo in alcun modo valutare la presenza di ulteriori forniture impagate cui eventualmente imputare i pagamenti eccepiti (solo per alcuni dei quali vi è una forma pur vaga di imputazione) è evidente che anche le risultanze della ctu, in assenza di un riscontro documentale ed alla luce delle forti contestazioni mosse dall'opponente, non possono supplire al mancato deposito della documentazione.
Tuttavia, in ordine alle eccezioni sollevate in sede di costituzione da parte opponente le stesse appaiono del tutto generiche, sostanzialmente non contestando il deposito di fatture e DDT, ma limitandosi a rilevare come la merce non corrisponda a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione di ciascuna richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione. Invero, pur allegando dei pagamenti, non risulta avere precisato quali ddt non siano opponibili alla parte opponente e se, il mancato pagamento parziale, sia riferibile unicamente ad alcune fatture precisando quali e quante delle stesse non siano state pagate per tali motivi ma, in sede di costituzione, rilevando che per le fatture dell'anno 2011 e 2011 “a tutto concedere” risulterebbe un credito di € 9.583,81. Ciò senza premunirsi di precisare se è solo di questo importo che si deducono vizi e difetti o è solo di tale importo che non risulta avere ricevuto merce, lasciando residuare una contestazione del tutto generica che rende fondato il credito per sola tale cifra. Anzi, a ben vedere, sono documentati pagamenti per € 49.000,00 così rendendo fondata la richiesta di pagamento per l'importo di € 4.583,91.
Se da un lato, pertanto, la contestazione operata in citazione è inidonea a sconfessare quanto dalla stessa parte opposta decritto ed avendo comunque la società opponente eseguito dei pagamenti, di contro l'imputazione dei pagamenti, comunque documentati, a forniture differenti da quelle richieste in via monitoria fa riferimento a fatture commerciali che, si ripete, non essendo visionabili da questo giudice impongono il rigetto della domanda.
L'onere probatorio, infatti, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 2697 cc grava sull'attore con riferimento ai fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa laddove, diversamente, i fatti estintivi o modificativi dell'assunto attoreo vanno allegati e provati dal convenuto.
Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione va accolta e l'opponente condannato alle somme come ricalcolata. In ordine alla responsabilità del socio cedente è solo in fase esecutiva, in sede di beneficium excussionis, che eventualmente il terzo insoddisfatto può rivalersi …”.
§ 4. Col primo motivo parte appellante si duole del mancato rinvenimento degli atti difensivi dalla stessa depositati nel fascicolo d'ufficio di primo grado e adduce che risultando gli scritti difensivi di essa appellante depositati in Cancelleria, al più, si configurerebbe uno smarrimento di atti ritualmente depositati;
ne consegue che il
Tribunale avrebbe avuto l'onere di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire la ricostruzione degli atti non rinvenuti.
L'appellante, pertanto, chiede l'autorizzazione al deposito degli scritti difensivi smarriti e del proprio fascicolo di parte, ritirato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo d'appello eccepisce la “Nullità della sentenza n. Pt_1
7642/2018: per contraddittorietà ed illogicità”, assumendo incomprensibile l'affermazione per cui: “risulta provata dalla unicamente il pagamento CP_2
dell'importo di euro 49.000,00, residuando, rispetto alla somma ingiunta, l'importo poi concesso ex art. 648 cpc pari ad Euro 8.300,00” laddove, quale differenza tra la somma ingiunta ed il pagamento dell'importo di euro 49.000,00, considerato l'importo ingiunto pari a €. 54.583,91, residuava la somma di euro 5.583,91;
l'appellante rileva, poi, una discrasia fra la qualificazione data in sentenza alle eccezioni di parte opponente come “ … del tutto generiche, sostanzialmente non contestando il deposito di fatture e DDT, ma limitandosi a rilevare come la merce non corrisponde a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione” e la rilevanza in seguito alle medesime eccezioni attribuita, ritenute fondate e decisive per l'accoglimento dell'opposizione; ritiene, pertanto, non comprensibile la sentenza nella parte in cui afferma: “sono documentati pagamenti per euro 49.000,00 così rendendo fondata la richiesta di pagamento per l'importo di euro 4.583,91”.
Col terzo motivo parte appellante censura l'impugnata sentenza, perché non ha applicato correttamente il principio dell'onere della prova, deducendo che, incontestato il dedotto rapporto commerciale, ha comprovato il vantato credito con fatture, DDT e estratti delle scritture contabili corredati di certificazione notarile di autenticità, regolarmente tenute, mentre controparte non ha fornito prova del pagamento della somma richiesta, così come confermato dal CTU nominato;
che, invero, a fronte di fatture chiare, precise ed inequivocabili in merito alla sussistenza del rapporto commerciale, i mezzi di pagamento depositati dalla controparte sono privi di qualunque riferimento atto all'imputazione a defalco di una specifica fattura e pertanto imputabili a singole fatture;
che tra i titoli di pagamento depositati soltanto n.
3 bonifici effettuati nel 2012 evidenziano una “causale”, neanche sufficiente a fugare ogni dubbio, poiché genericamente imputabili all'intero fatturato del 2011 e quindi non specificamente alle fatture azionate con D.I. e oggetto di contestazione.
I motivi di gravame su trascritti, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
In primo luogo, nessun dubbio sulla legittimità della produzione nel presente grado della comparsa di costituzione, posto che la costituzione dell'odierna appellante innanzi al Tribunale a seguito della proposta opposizione emerge dai verbali del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Altrettanto indubbia è l'ammissibilità della produzione nel presente grado, senza necessità di preliminare autorizzazione, come pretenderebbe parte appellata, del fascicolo di parte (depositato con la proposizione dell'appello), il quale contiene i documenti prodotti in primo grado, fatture e ddt, non esaminati dal Tribunale siccome non ridepositati al termine della scadenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi;
ed invero, secondo orientamento pacifico, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'articolo 169, comma 2, del c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell' articolo
345 del c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come nuovi, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli articoli 165
e 166 del c.p.c. (cfr., fra le tante, Cassazione civile , sez. II , 02/02/2023 , n. 3180).
Nulla quaestio in merito alla produzione dei documenti in questione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Ciò posto, il Tribunale, sebbene abbia ritenuto generiche le eccezioni avanzate dalla parte odierna appellata, allorquando ha statuito che << pur allegando dei pagamenti, non risulta avere precisato quali ddt non siano opponibili alla parte opponente e se, il mancato pagamento parziale, sia riferibile unicamente ad alcune fatture precisando quali e quante delle stesse non siano state pagate per tali motivi ma, in sede di costituzione, rilevando che per le fatture dell'anno 2011 e 2011 “a tutto concedere” risulterebbe un credito di € 9.583,81… .>>, assumendo la contestazione di parte appellata inidonea <a sconfessare quanto dalla stessa parte opposta descritto>>, ha accolto l'eccezione di pagamento per l'importo di € 49.000,00, affermando in sostanza che non è possibile verificare l'imputazione dell'eccepito pagamento, dedotta dell'odierna parte appellante, a forniture differenti da quelle oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, non potendo esaminare il fascicolo dell'appellante, al quale sono accluse le complessive fatture emesse da quest'ultima.
Ebbene, è erronea la decisione del Tribunale di ritenere provati i pagamenti eccepiti dalla società appellata e, per l'effetto, ritenere l'odierna appellante onerata di provare la diversa imputazione dei medesimi pagamenti, ovvero, l'imputazione a forniture diverse da quelle oggetto dell'opposto decreto.
Secondo orientamento della Suprema Corte, l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. grava sul creditore quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, ovvero, solo nel caso in cui il pagamento eccepito risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito e, in particolare, a quello dedotto in giudizio. Insomma, la prova del pagamento, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi in danno del debitore e non già a danno del creditore o dei terzi e solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova grava sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II - 16/07/2024, n. 19528).
Ebbene, il ricorso monitorio ha ad oggetto richiesta di pagamento delle seguenti fatture: n. 905 del 30/11/2011 con saldo dovuto pari ad €. 19.697,82 (contenente riferimento ai ddt del 21, 23, 25 e 28 del mese di novembre), - fattura n. 906 del
30.11.2011 di €. 1.573,00 (contenente riferimento ai ddt del 10,11,19 del mese di novembre), - fattura n. 175 del 29.02.2012 di €. 8.339,32 e fattura n. 176 del
29.02.2012 di €. 12.100,00 (contenenti riferimento ai ddt del 6,9,14,13,16,20,23,24 del mese di febbraio), fattura n. 249 del 30.03.2012 di €. 359,37 e fattura n. 250 del
30.03.2012 di €. 6.110,50 (contenenti riferimento ai ddt del 6,8,9,21, 22,23,26,27 del mese di marzo), - fattura n. 327 del 30.04.2012 di € 6.282,80 (contenente riferimento ai ddt del 5, 6, 10,11,17, 19 del mese di aprile) - fattura n. 490 del 30.06.2012 di €.
121,00 (contenente riferimento ai ddt del 12 e 19 del mese di giugno); al fascicolo di parte appellante sono allegati le fatture che i documenti di trasporto predetti nonché fatture, documenti di trasporto e copie d'ordine della merce relativi a un periodo più ampio, che va dal 2009 al 2012.
Parte appellata ha prodotto, a comprova dell'eccepito pagamento parziale, assegni bancari, effetti cambiari e bonifici bancari;
gli assegni e gli effetti cambiari non recano nessuna causale, mentre i bonifici recano quale causale <acconto vostro avere>> oppure <acconto vostro avere fatturato 2011>>: con tali causali, di certo, il pagamento eccepito non è riferibile ad un credito specifico tra quelli di cui alle fatture predette;
pertanto, il pagamento eccepito non ha i requisiti su indicati per gravare la creditrice odierna appellante dell'onere di provare la dedotta imputazione del medesimo pagamento a forniture diverse da quelle oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. La società appellata ha avanzato in primo grado altre eccezioni, ritenute tuttavia generiche dal Tribunale (secondo il quale <limitandosi a rilevare come la merce non corrisponda a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione di ciascuna richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione …>>) e pertanto, nella sostanza, rigettate. Tuttavia, parte appellata, eccettuata quella di pagamento, non ha riproposto nel presente grado le eccezioni, ritenute generiche dal
Tribunale, in punto di mancata corrispondenza tra merce indicata in fattura rispetto a quella pattuita e a quella consegnata nonché in punto di carenza di pattuizione circa la determinazione del prezzo, mentre, ai fini della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., occorre che l'appellato manifesti la propria volontà di riproporre le eccezioni avanzate in primo grado in modo chiaro a preciso in seno alla comparsa di risposta (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. I ,
10/05/2017, n. 11450).
Infondata ictu oculi è, infine, la deduzione, avanzata dalla società appellata, secondo cui non avendo parte appellante formulato domanda di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ed essendo stato quest'ultimo revocato, su tale punto si è formato il giudicato, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di € 46.284,00, domanda di condanna, che, secondo l'odierna appellata, è solo consequenziale a quella di accertamento del credito e cioè di conferma del decreto ingiuntivo, mai avanzata. Secondo la Suprema Corte, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, posto che con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (cfr. Cassazione civile,
14/05/2020, n. 8954): tale orientamento, di certo, non esclude la legittimità della richiesta di condanna in luogo di quella di conferma del d.i., richiesta, peraltro, giustificata nella specie perché avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello ingiunto, essendo incontestato il pagamento nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di provvedimento del Tribunale, dell'importo di € 8.300,00, quale somma non contestata.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va accolta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 46.284,00, oltre interessi al tasso legale e non già contrattuale, giammai allegato, dalla notifica dell'opposto decreto al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della
[...]
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e il DM Controparte_3
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Con riguardo al giudizio di primo grado, va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
30/10/2019 , n. 27926).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, con citazione notificata il Parte_1
1.03.2019 alla avverso la sentenza in Controparte_3
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna al pagamento, in favore Controparte_3
della , dell'importo di Parte_1 Parte_1
euro 46.284,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'opposto decreto al saldo;
b) condanna al pagamento delle spese Controparte_3
processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
3.809,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato
Vittorio Iorio e in relazione al grado di appello, in euro € 27,00 per esborsi e €
4.996,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato
Vittorio Iorio. Pone a carico di le Controparte_3
spese di CTU liquidate con separato decreto nel primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr.
Vincenzo Genno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1140/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7642/2018, emessa dal Tribunale di Napoli – VIII
Sezione -, a conclusione del procedimento di opposizione avverso d.i. n. 102/13 emesso l'11.02.2013 (R.G. 90750/2013), assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 17.1.2025, pendente
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
n. 41/2020, in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio
Iorio (C.F. ) in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 303 C.F._1
c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2
poi Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.
[...]
, rappresenta e difesa dall'avvocato Concetta Aprea (C.F. C.F._2
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello APPELLATA
Oggetto: rapporto contrattuale
Conclusioni:
per l'appellante (come da atto di appello): “…1) Autorizzare il deposito del proprio fascicolo di parte, unitamente agli scritti difensivi di primo grado non rinvenuti, e decidere nel merito la controversia;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per
l'effetto, riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal Giudice di primo grado e pertanto: - condannare la … a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di euro 46.284,00 oltre interessi al tasso Parte_1
contrattuale; - condannare la a Parte_2
corrispondere al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.378,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.fort. come per Legge con attribuzione all'avv. luigi Iorio;
- condannare la Controparte_4
a corrispondere al pagamento delle spese di lite relative al giudizio
[...]
monitorio che liquida in euro 1.630,00 per compensi”; per parte appellata: “… si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e alla documentazione tutta versata in atti, chiedendone l'accoglimento. Conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato perché non provato, nessuna documentazione dell'appellante questa Corte d'Appello ha mai autorizzato a depositare e inoltre non è mai stata fornita la prova avendo omesso la controparte il deposito dei libri contabili come precisato anche dal CTU … ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.11.2012 presso il Tribunale di
Napoli - Sezione Distaccata di Marano di Napoli, - chiedeva ingiungersi Parte_1
alla il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di €. 54.583,91, oltre interessi legali, per la mancata corresponsione di somme di denaro relative a lavorazioni afferenti alle arti grafiche.
Emesso dall'adito Tribunale il decreto ingiuntivo n. 102/2013, notificato il
26.02.2013, proponeva Controparte_2
opposizione notificata il 27.03.2013, deducendo: l'avvenuta estinzione del credito vantato mediante pagamenti precedentemente effettuati a favore della società opposta;
l'insufficienza e l'invalidità degli elementi probatori da quest'ultima offerti, risultando le fatture ed i documenti di trasporto allegati inidonei rispetto alla prova del relativo credito e dell'avvenuta consegna della merce;
la mancata corrispondenza della qualità e quantità della merce indicata nelle fatture rispetto a quella pattuita e a quella consegnata, nonché fra gli importi in fattura e quelli della merce fornita, mancando ogni pattuizione sul prezzo di vendita;
l'esistenza di vizi della merce, tempestivamente denunciati, che ne avevano diminuito il valore;
il disconoscimento della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto e, in seconda battuta,
l'inopponibilità dei medesimi documenti in quanto non recanti alcuna sottoscrizione riferibile ad essa opponente;
per l'effetto, invocando la revoca del decreto opposto.
Si costituiva chiedendo rigettarsi l'opposizione; in particolare, ricostruito Parte_1
il complessivo sistema delle relazioni commerciali intercorse fra le società, assumeva l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito, siccome i dedotti pagamenti erano imputabili ad altri crediti. Inoltre, ribadiva l'idoneità degli elementi forniti quale prova dell'esistenza del credito vantato.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto opposto limitatamente all'importo di euro
8.312,99 quale somma non contestata e ammetteva CTU per “accertare se dalla contabilità come documentata da parte opposta, tramite riscontro anche della documentazione di parte opponente, possa riscontrarsi il credito azionato dalla ancora da soddisfare”. Parte_1
All'udienza del 10.05.2018 la causa veniva riservata per la decisione. All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente Controparte_1
al pagamento, in favore dell'opposto, di €. 4.583,91, oltre interessi dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
c) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 1.358,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. Come per legge con attribuzione;
d) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.09.2018, con citazione notificata il 1.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Autorizzare il deposito del proprio fascicolo di parte, unitamente agli scritti difensivi di primo grado non rinvenuti, e decidere nel merito la controversia;
2) accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiararlo ammissibile e/o proponibile oltre che fondato in fatto e in diritto;
3) per
l'effetto, riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal Giudice di primo grado e pertanto: - condannare la … a Controparte_3
corrispondere alla l'importo di euro 46.284,00 oltre interessi al tasso Parte_1
contrattuale; - condannare la a Parte_2
corrispondere al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.378,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.fort. come per Legge con attribuzione all'avv. luigi Iorio;
- condannare la Controparte_4
a corrispondere il pagamento delle spese di lite relative al giudizio monitorio
[...]
che liquida in euro 1.630,00 per compensi oltre iva, cpa se dovute come per Legge con attribuzione all'avv. Luigi Iorio;
…”. Si costituiva la (già Controparte_1 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Alla prima udienza di comparizione del 13.09.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 24.09.2021; preso atto dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della società appellante con sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 24.09.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo;
la Curatela del fallimento della
[...]
depositava in data 15.12.2021 ricorso per la riassunzione del Parte_1
giudizio; veniva, pertanto, fissata l'udienza dell'8.04.2022 per la prosecuzione del giudizio;
con provvedimento dell'8.04.2022 il Collegio rinviava per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 10.11.2023, rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 24.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 14.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 18.09.2024, mentre parte appellata il 20.09.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e rilevato che il G.A.C.A. nominato non veniva confermato, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto in parte l'opposizione proposta dall'odierna appellata e revocato l'opposto decreto ingiuntivo, statuendo, in particolare: “… Va dato atto della mancanza del fascicolo di parte opposta di cui risulta l'avvenuto ritiro in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 10/05/2018. Va detto che agli atti non vi è nemmeno una copia della comparsa di costituzione potendo, il suo contenuto, essere desunto unicamente da quanto risultante dalla prima memoria ex art. 183,6° comma cpc depositata in atti. Dalla stessa si evince come la difesa dell'opposta, pur non disconoscendo i pagamenti indicati dalla controparte, imputa gli stessi ad altri rapporti intercorsi tra le società in ragione delle complessive transazioni commerciali ammontanti complessivamente ad € 285.561,00 Ebbene, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, del fascicolo di parte contenente documenti da questa invocati che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice decida la causa "allo stato degli atti" stante il principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc.
Ai sensi dell'art. 169 ult comma cpc la parte ha l'onere di restituire il fascicolo al più tardi al momento del deposito delle comparse conclusionali (qui telematicamente depositate), qualora intenda offrire al giudice i documenti ivi contenuti per la pronuncia.
Gli artt. 72 e 74 disp. att cpc pongono, infatti, un onere alla parte di depositare il fascicolo qualora pretenda che i documenti di causa siano utilizzati come fonti di prova. Ciò implica che, decidendo il giudice sulla base degli atti presenti al momento della decisione, egli debba pronunciarsi nel merito della domanda sulla base delle risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo d'ufficio e, qualora presente, nel fascicolo di parte.
Orbene, nel caso di specie va detto che resta documentalmente provato unicamente il pagamento dell'importo di € 49.000,00 residuando, rispetto alla somma ingiunta,
l'importo poi concesso ex art. 648 cpc pari ad € 8.300,00.
Ebbene, non potendo in alcun modo valutare la presenza di ulteriori forniture impagate cui eventualmente imputare i pagamenti eccepiti (solo per alcuni dei quali vi è una forma pur vaga di imputazione) è evidente che anche le risultanze della ctu, in assenza di un riscontro documentale ed alla luce delle forti contestazioni mosse dall'opponente, non possono supplire al mancato deposito della documentazione.
Tuttavia, in ordine alle eccezioni sollevate in sede di costituzione da parte opponente le stesse appaiono del tutto generiche, sostanzialmente non contestando il deposito di fatture e DDT, ma limitandosi a rilevare come la merce non corrisponda a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione di ciascuna richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione. Invero, pur allegando dei pagamenti, non risulta avere precisato quali ddt non siano opponibili alla parte opponente e se, il mancato pagamento parziale, sia riferibile unicamente ad alcune fatture precisando quali e quante delle stesse non siano state pagate per tali motivi ma, in sede di costituzione, rilevando che per le fatture dell'anno 2011 e 2011 “a tutto concedere” risulterebbe un credito di € 9.583,81. Ciò senza premunirsi di precisare se è solo di questo importo che si deducono vizi e difetti o è solo di tale importo che non risulta avere ricevuto merce, lasciando residuare una contestazione del tutto generica che rende fondato il credito per sola tale cifra. Anzi, a ben vedere, sono documentati pagamenti per € 49.000,00 così rendendo fondata la richiesta di pagamento per l'importo di € 4.583,91.
Se da un lato, pertanto, la contestazione operata in citazione è inidonea a sconfessare quanto dalla stessa parte opposta decritto ed avendo comunque la società opponente eseguito dei pagamenti, di contro l'imputazione dei pagamenti, comunque documentati, a forniture differenti da quelle richieste in via monitoria fa riferimento a fatture commerciali che, si ripete, non essendo visionabili da questo giudice impongono il rigetto della domanda.
L'onere probatorio, infatti, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 2697 cc grava sull'attore con riferimento ai fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa laddove, diversamente, i fatti estintivi o modificativi dell'assunto attoreo vanno allegati e provati dal convenuto.
Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione va accolta e l'opponente condannato alle somme come ricalcolata. In ordine alla responsabilità del socio cedente è solo in fase esecutiva, in sede di beneficium excussionis, che eventualmente il terzo insoddisfatto può rivalersi …”.
§ 4. Col primo motivo parte appellante si duole del mancato rinvenimento degli atti difensivi dalla stessa depositati nel fascicolo d'ufficio di primo grado e adduce che risultando gli scritti difensivi di essa appellante depositati in Cancelleria, al più, si configurerebbe uno smarrimento di atti ritualmente depositati;
ne consegue che il
Tribunale avrebbe avuto l'onere di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire la ricostruzione degli atti non rinvenuti.
L'appellante, pertanto, chiede l'autorizzazione al deposito degli scritti difensivi smarriti e del proprio fascicolo di parte, ritirato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo d'appello eccepisce la “Nullità della sentenza n. Pt_1
7642/2018: per contraddittorietà ed illogicità”, assumendo incomprensibile l'affermazione per cui: “risulta provata dalla unicamente il pagamento CP_2
dell'importo di euro 49.000,00, residuando, rispetto alla somma ingiunta, l'importo poi concesso ex art. 648 cpc pari ad Euro 8.300,00” laddove, quale differenza tra la somma ingiunta ed il pagamento dell'importo di euro 49.000,00, considerato l'importo ingiunto pari a €. 54.583,91, residuava la somma di euro 5.583,91;
l'appellante rileva, poi, una discrasia fra la qualificazione data in sentenza alle eccezioni di parte opponente come “ … del tutto generiche, sostanzialmente non contestando il deposito di fatture e DDT, ma limitandosi a rilevare come la merce non corrisponde a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione” e la rilevanza in seguito alle medesime eccezioni attribuita, ritenute fondate e decisive per l'accoglimento dell'opposizione; ritiene, pertanto, non comprensibile la sentenza nella parte in cui afferma: “sono documentati pagamenti per euro 49.000,00 così rendendo fondata la richiesta di pagamento per l'importo di euro 4.583,91”.
Col terzo motivo parte appellante censura l'impugnata sentenza, perché non ha applicato correttamente il principio dell'onere della prova, deducendo che, incontestato il dedotto rapporto commerciale, ha comprovato il vantato credito con fatture, DDT e estratti delle scritture contabili corredati di certificazione notarile di autenticità, regolarmente tenute, mentre controparte non ha fornito prova del pagamento della somma richiesta, così come confermato dal CTU nominato;
che, invero, a fronte di fatture chiare, precise ed inequivocabili in merito alla sussistenza del rapporto commerciale, i mezzi di pagamento depositati dalla controparte sono privi di qualunque riferimento atto all'imputazione a defalco di una specifica fattura e pertanto imputabili a singole fatture;
che tra i titoli di pagamento depositati soltanto n.
3 bonifici effettuati nel 2012 evidenziano una “causale”, neanche sufficiente a fugare ogni dubbio, poiché genericamente imputabili all'intero fatturato del 2011 e quindi non specificamente alle fatture azionate con D.I. e oggetto di contestazione.
I motivi di gravame su trascritti, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
In primo luogo, nessun dubbio sulla legittimità della produzione nel presente grado della comparsa di costituzione, posto che la costituzione dell'odierna appellante innanzi al Tribunale a seguito della proposta opposizione emerge dai verbali del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Altrettanto indubbia è l'ammissibilità della produzione nel presente grado, senza necessità di preliminare autorizzazione, come pretenderebbe parte appellata, del fascicolo di parte (depositato con la proposizione dell'appello), il quale contiene i documenti prodotti in primo grado, fatture e ddt, non esaminati dal Tribunale siccome non ridepositati al termine della scadenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi;
ed invero, secondo orientamento pacifico, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'articolo 169, comma 2, del c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell' articolo
345 del c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come nuovi, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli articoli 165
e 166 del c.p.c. (cfr., fra le tante, Cassazione civile , sez. II , 02/02/2023 , n. 3180).
Nulla quaestio in merito alla produzione dei documenti in questione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Ciò posto, il Tribunale, sebbene abbia ritenuto generiche le eccezioni avanzate dalla parte odierna appellata, allorquando ha statuito che << pur allegando dei pagamenti, non risulta avere precisato quali ddt non siano opponibili alla parte opponente e se, il mancato pagamento parziale, sia riferibile unicamente ad alcune fatture precisando quali e quante delle stesse non siano state pagate per tali motivi ma, in sede di costituzione, rilevando che per le fatture dell'anno 2011 e 2011 “a tutto concedere” risulterebbe un credito di € 9.583,81… .>>, assumendo la contestazione di parte appellata inidonea <a sconfessare quanto dalla stessa parte opposta descritto>>, ha accolto l'eccezione di pagamento per l'importo di € 49.000,00, affermando in sostanza che non è possibile verificare l'imputazione dell'eccepito pagamento, dedotta dell'odierna parte appellante, a forniture differenti da quelle oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, non potendo esaminare il fascicolo dell'appellante, al quale sono accluse le complessive fatture emesse da quest'ultima.
Ebbene, è erronea la decisione del Tribunale di ritenere provati i pagamenti eccepiti dalla società appellata e, per l'effetto, ritenere l'odierna appellante onerata di provare la diversa imputazione dei medesimi pagamenti, ovvero, l'imputazione a forniture diverse da quelle oggetto dell'opposto decreto.
Secondo orientamento della Suprema Corte, l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. grava sul creditore quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, ovvero, solo nel caso in cui il pagamento eccepito risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito e, in particolare, a quello dedotto in giudizio. Insomma, la prova del pagamento, per poter validamente contrastare la dimostrazione del credito, deve avere carattere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi in danno del debitore e non già a danno del creditore o dei terzi e solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova grava sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. II - 16/07/2024, n. 19528).
Ebbene, il ricorso monitorio ha ad oggetto richiesta di pagamento delle seguenti fatture: n. 905 del 30/11/2011 con saldo dovuto pari ad €. 19.697,82 (contenente riferimento ai ddt del 21, 23, 25 e 28 del mese di novembre), - fattura n. 906 del
30.11.2011 di €. 1.573,00 (contenente riferimento ai ddt del 10,11,19 del mese di novembre), - fattura n. 175 del 29.02.2012 di €. 8.339,32 e fattura n. 176 del
29.02.2012 di €. 12.100,00 (contenenti riferimento ai ddt del 6,9,14,13,16,20,23,24 del mese di febbraio), fattura n. 249 del 30.03.2012 di €. 359,37 e fattura n. 250 del
30.03.2012 di €. 6.110,50 (contenenti riferimento ai ddt del 6,8,9,21, 22,23,26,27 del mese di marzo), - fattura n. 327 del 30.04.2012 di € 6.282,80 (contenente riferimento ai ddt del 5, 6, 10,11,17, 19 del mese di aprile) - fattura n. 490 del 30.06.2012 di €.
121,00 (contenente riferimento ai ddt del 12 e 19 del mese di giugno); al fascicolo di parte appellante sono allegati le fatture che i documenti di trasporto predetti nonché fatture, documenti di trasporto e copie d'ordine della merce relativi a un periodo più ampio, che va dal 2009 al 2012.
Parte appellata ha prodotto, a comprova dell'eccepito pagamento parziale, assegni bancari, effetti cambiari e bonifici bancari;
gli assegni e gli effetti cambiari non recano nessuna causale, mentre i bonifici recano quale causale <acconto vostro avere>> oppure <acconto vostro avere fatturato 2011>>: con tali causali, di certo, il pagamento eccepito non è riferibile ad un credito specifico tra quelli di cui alle fatture predette;
pertanto, il pagamento eccepito non ha i requisiti su indicati per gravare la creditrice odierna appellante dell'onere di provare la dedotta imputazione del medesimo pagamento a forniture diverse da quelle oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. La società appellata ha avanzato in primo grado altre eccezioni, ritenute tuttavia generiche dal Tribunale (secondo il quale <limitandosi a rilevare come la merce non corrisponda a quella pattuita e quella consegnata non offrendo una puntuale contestazione di ciascuna richiesta anche sotto il profilo dei vizi e dei difetti della merce che non si è mai provveduto ad indicare con sufficiente precisione …>>) e pertanto, nella sostanza, rigettate. Tuttavia, parte appellata, eccettuata quella di pagamento, non ha riproposto nel presente grado le eccezioni, ritenute generiche dal
Tribunale, in punto di mancata corrispondenza tra merce indicata in fattura rispetto a quella pattuita e a quella consegnata nonché in punto di carenza di pattuizione circa la determinazione del prezzo, mentre, ai fini della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., occorre che l'appellato manifesti la propria volontà di riproporre le eccezioni avanzate in primo grado in modo chiaro a preciso in seno alla comparsa di risposta (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. I ,
10/05/2017, n. 11450).
Infondata ictu oculi è, infine, la deduzione, avanzata dalla società appellata, secondo cui non avendo parte appellante formulato domanda di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ed essendo stato quest'ultimo revocato, su tale punto si è formato il giudicato, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di € 46.284,00, domanda di condanna, che, secondo l'odierna appellata, è solo consequenziale a quella di accertamento del credito e cioè di conferma del decreto ingiuntivo, mai avanzata. Secondo la Suprema Corte, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, posto che con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (cfr. Cassazione civile,
14/05/2020, n. 8954): tale orientamento, di certo, non esclude la legittimità della richiesta di condanna in luogo di quella di conferma del d.i., richiesta, peraltro, giustificata nella specie perché avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello ingiunto, essendo incontestato il pagamento nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di provvedimento del Tribunale, dell'importo di € 8.300,00, quale somma non contestata.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va accolta la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 46.284,00, oltre interessi al tasso legale e non già contrattuale, giammai allegato, dalla notifica dell'opposto decreto al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della
[...]
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e il DM Controparte_3
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Con riguardo al giudizio di primo grado, va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
30/10/2019 , n. 27926).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, con citazione notificata il Parte_1
1.03.2019 alla avverso la sentenza in Controparte_3
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna al pagamento, in favore Controparte_3
della , dell'importo di Parte_1 Parte_1
euro 46.284,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'opposto decreto al saldo;
b) condanna al pagamento delle spese Controparte_3
processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
3.809,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato
Vittorio Iorio e in relazione al grado di appello, in euro € 27,00 per esborsi e €
4.996,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato
Vittorio Iorio. Pone a carico di le Controparte_3
spese di CTU liquidate con separato decreto nel primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr.
Vincenzo Genno