Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9703/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Bisacca e dall'avv. Maria Spanò, elettivamente domiciliato in Torino, via Gropello n. 28 presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e Pt_2 P.IVA_2
difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta
Parafioriti ( ) Dirigente dell'Ufficio Legale dell' e C.F._2 Parte_2
dalla Dott.ssa e dalla dott.ssa Federica Bastone, funzionarie dello stesso CP_2
, domiciliati presso l' di Torino, v. Coazze, 18; CP_1 Controparte_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – indennità integrativa speciale
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 il sig. a esposto di Parte_1
essere docente di ruolo alle dipendenze del convenuto e di essere stato CP_1
assegnato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 64/2017, per un periodo di 6 anni scolastici, fino al 31/8/2029, nella Circoscrizione Consolare di Friburgo per lo svolgimento del servizio presso le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero. 1
Si è ritualmente costituito in giudizio, dando atto dell'avvenuta liquidazione dell'indennità richiesta dal ricorrente e chiedendo, pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza i difensori delle parti, confermato l'avvenuto pagamento dell'importo spettante, hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, virtualmente CP_1
soccombente, essendo avvenuto il pagamento in data successiva alla notificazione del ricorso e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori minimi di cui al D.M.
55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché del comportamento processuale del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 02/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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