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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13222/2025
Il Giudice LV NC SA, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to POSITANO Parte_1
RT ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai CP_1
- Enpals, etc.
PREMESSO CHE:
1) La prestazione contesa veniva erogata nelle more del giudizio;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuto pagamento del beneficio conteso1; 4) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
LV NC SA
provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal
Sezione Lavoro
N.R.G. 13222/2025
Il Giudice LV NC SA, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to POSITANO Parte_1
RT ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai CP_1
- Enpals, etc.
PREMESSO CHE:
1) La prestazione contesa veniva erogata nelle more del giudizio;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuto pagamento del beneficio conteso1; 4) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
LV NC SA
provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal