Art. 1924. Estensione della pensione straordinaria 1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1923 e' estesa, nella misura ridotta del 50 per cento e alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. 2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali e assimilati. 3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria e' concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 4. La pensione straordinaria non e' cedibile ne' sequestrabile.
Nota all' artt. 1924 e 1926:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , si vedano le note all'articolo 1880.
Nota all' artt. 1924 e 1926:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , si vedano le note all'articolo 1880.