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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9381/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.08.2025 da
1) Parte_1 nato a nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Reina con studio in Milano, viale Liguria 49 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Alciati con studio in Milano, piazza Grandi 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28.12.2005 (anno 2006 atto n. 14 parte 2 serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2205/2024 (passata in giudicato il 11.12.2024)
pagina 1 di 6 con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione. Tutte le questioni di rilevante importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, le cure sanitarie e le attività sportive di verranno decise con l'accordo di Pt_2 entrambi i genitori nell'interesse esclusivo del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il minore avrà stabile permanenza presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) La casa familiare sita a Seregno, via Locatelli 92, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
resta assegnata alla stessa, con quanto l'arreda; il marito provvederà quanto prima CP_1 ad asportare i propri effetti personali, i quadri e gli arredi della sua famiglia di origine ancora ivi presenti. 4) I rapporti di frequentazione tra il padre e il figlio saranno regolati con le seguenti modalità:
4.a) potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri, previo accordo via telefono/whatsapp Pt_2 tra i genitori 24 ore prima, e tenuto conto delle sue esigenze scolastiche e di svago, e comunque saranno in ogni caso garantiti al padre i seguenti momenti esclusivi con il figlio, fatte salve eventuali e diverse situazioni che potranno essere condivise dal figlio con entrambi i genitori:
- a settimane alternate dal venerdì sera alla domenica sera oppure al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- tutte le settimane, un giorno (da concordare con ) dall'uscita da scuola fino alla mattina Pt_2 successiva, quando lo accompagnerà a scuola;
4.b) i genitori si impegnano a rispettare le esigenze e gli impegni di natura ludica, ricreativa e sportiva del figlio nei periodi di permanenza del medesimo presso di sé;
4.c) durante le vacanze estive starà con il padre una settimana a luglio e due settimane anche Pt_2 consecutive in agosto;
tali periodi di vacanza sono da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno tra i genitori, i quali avranno cura di comunicare tra loro date e luoghi ove si recheranno in vacanza con il figlio;
in caso di mancata risposta entro tale termine alla richiesta e/o proposta circa la suddivisone del periodo estivo proveniente da parte di uno o dell'altro genitore, l'altro si potrà ritenere libero di organizzare il periodo delle vacanze estive in base alle proprie esigenze;
i periodi di frequentazione stabiliti per le vacanze estive eventualmente non goduti da un genitore potranno essere recuperati nel corso dell'anno previo accordo tra i genitori e comunque tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative del figlio;
4.d) trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il giorno di Pt_2
Capodanno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
4.e) il periodo delle vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
4.f) i ponti scolastici saranno trascorsi dal minore con il genitore cui spetterà, di volta in volta, il fine settimana contiguo, fermo restando che i genitori si suddivideranno, ove possibile, in parti uguali i pagina 2 di 6 ponti che si presenteranno nell'arco di ogni anno
4.g) il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori che possano comportare una maggiore e/o diversa frequentazione del figlio con gli stessi, oltre a quanto indicato al punto 4a, anche nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze di svago e ricreative del minore, nonché di eventuali impegni lavorativi improrogabili di ciascun genitore
5) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 500,00 (cinquecento), somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata a cura del sig. in base agli Pt_1 indici Istat, costo vita. 6) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 7) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, pagina 3 di 6 nonché dei documenti di identità, compreso il passaporto individuale del minore. Fermo restando che eventuali viaggi all'estero del minore devono essere concordati tra i genitori, gli stessi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso qualora intendano intraprendere un viaggio all'estero con il figlio.
8) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
9) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse e di esonerare il proprio legale da ogni responsabilità in relazione alle indicazioni relative alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 28.12.2005 tra e (trascritto nei Registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Milano al n. 14, Serie A, Parte 2, Anno 2006);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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