Articolo 7 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 agosto 1961
Art. 7.
I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalita' e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.
Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali e' stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961