CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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- 1. E' illecito deontologico produrre in giudizio le email del collega.Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 giugno 2024
- 2. Prescrizione azione disciplinare contro un avvocatoPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2023, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19728-2022 proposto da: CAVALLARI FULVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO DI MAURO;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. U Num. 10085 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/04/2023 Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 106/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. FATTI DI CAUSA 1. L'avvocato Fulvio AR propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 106 del 2022, emessa il 17 marzo 2022, pubblicata il 25 giugno 2022 e notificata a mezzo pec il 7 luglio 2022, con la quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento in quanto ritenuto responsabile degli addebiti contestati nei capi di incolpazione, ovvero di aver violato: 1) gli articoli 9.1, 16.1, 29.3 del codice disciplinare forense, avendo omesso di emettere tempestivamente documento fiscale a fronte di somme percepite quale compenso per l'attività professionale prestata in favore di LE LO ET e AT TO, e specificamente euro 3.000 in data 20 ottobre 2008, euro 2.600 in data 25 maggio 2010 ed euro 2.840 in data 25 luglio 2011, procedendo in data 3 luglio 2015; 2) gli articoli 9.1 e 27.6 del codice disciplinare forense, avendo omesso di inviare a LE LO ET e a AT TO, che ne avevano fatto richiesta, nota delle attività svolte per conto degli stessi. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -3- 2. Questa la vicenda: il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. AR trae origine da un esposto a suo carico depositato nel 2015 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova dai coniugi AT TO e LE LO ET, i quali esponevano di essersi rivolti al professionista nel 2007 per essere assistiti in una controversia in materia bancaria, di avergli corrisposto nel corso degli anni tre acconti per l’attività professionale in corso e di non aver mai ricevuto le relative fatture, pur avendole più volte sollecitate, di aver appreso nel 2011 che l'avvocato AR non aveva ancora iniziato alcun procedimento nei confronti degli istituti di credito. Promossa l’azione da parte del AR nel 2012, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, gli esponenti nel 2015 presentavano l'esposto. 3. All'esito del dibattimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito, CDD) del Veneto irrogava all'avvocato AR la sanzione disciplinare dell'avvertimento, ritenendolo responsabile degli illeciti sopraindicati. 4. L’avv. AR proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense (d’ora innanzi, CNF) che con la sentenza qui impugnata rigettava il ricorso. 5. La sentenza impugnata esamina prioritariamente l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare sollevata dalla difesa del professionista, osservando che la decisione adottata consegue alla qualificazione della natura degli illeciti ascritti, ritenuti correttamente dal CDD di carattere permanente. In relazione al capo 1), essendosi protratta la condotta deontologicamente scorretta fino all'emissione delle fatture, avvenuta solo in data 3 luglio 2015, ritiene che solo da quella data abbia preso a decorrere il termine di prescrizione. In relazione alla condotta omissiva di cui al capo 2), ritiene che l'incolpato non abbia mai adempiuto l'obbligo di informazione nei confronti dei clienti e di conseguenza che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -4- decorrere. Richiama precedenti del CNF sulla natura permanente dell'illecito di ritardata fatturazione, posto in essere in violazione del dovere di solidarietà e correttezza fiscale che incombe sul professionista a tutela della propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera Avvocatura. Precisa che, essendosi protratta la condotta fino al 3 luglio 2015, si applica la disciplina di cui all'articolo 56 della nuova legge professionale, n.247 del 2012 e che dal momento di entrata in vigore di essa (2 Febbraio 2013) inizia ad applicarsi il nuovo termine di prescrizione, elevato dalla legge a sei anni. Prende atto dell’avvenuto compimento di atti interruttivi e ritiene pertanto applicabile il termine massimo di prescrizione di 7 anni e sei mesi prescritto dallo stesso articolo 56; tuttavia afferma che il termine massimo non è stato raggiunto, in quanto lo stesso andrà a scadere in data 3 gennaio 2023. Rigetta altresì la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, per non aver accolto la richiesta di rinvio dell'udienza finalizzata all'audizione del teste MO AR, rilevando che lo stesso non era stato citato a comparire dall’incolpato né la difesa aveva documentato alcun impedimento del teste. Precisa che l’avv. AR non è stato dichiarato decaduto dalla prova ma che di essa è stata revocata l’ammissione, rilevata la genericità e irrilevanza delle circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto testimoniare il teste non comparso in base al capitolo formulato. Nel merito, quanto al capo 1) la sentenza impugnata ritiene infondate le giustificazioni rese dal professionista, secondo le quali il ritardo nell'emissione delle fatture sarebbe dipeso dall'assenza di istruzioni da parte dei clienti;
quanto al capo 2), ritiene che emerge anche dall'attività istruttoria svolta che l'avvocato AR si sia sottratto all'obbligo di informare i clienti direttamente ed esaurientemente sullo svolgimento dell'incarico, in termini chiari, adeguati e trasparenti, nonostante le sollecitazioni ricevute per iscritto. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -5- 6. La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che la Corte voglia accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce in via preliminare la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c. p.c., dell'articolo 132 c.p.c. e degli articoli 2934 e 2935 c.c. Sostiene la nullità della sentenza impugnata, non contenendo essa la corretta esposizione delle vicende processuali, degli elementi e degli eventi rilevanti su cui poggiavano i due capi di incolpazione e cioè la data di conferimento dell'incarico e le date dei pagamenti. Le carenze espositive della sentenza impugnata precluderebbero la intelligibilità della decisione e la comprensibilità delle ragioni poste a suo fondamento: in particolar modo, la mancanza di precisione nelle date impedirebbe di comprendere il ragionamento operato dal CNF per escludere che sia maturata la prescrizione degli addebiti. 2. In via pregiudiziale di rito deduce poi la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., degli articoli 468 e 495 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost. Si duole della conferma del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, a suo tempo avanzata per consentire l'escussione di un teste a suo favore, non presente per un legittimo impedimento: sottolinea che, trattandosi del suo commercialista, la sua audizione sarebbe stata indispensabile per ricostruire le vicende connesse all'emissione da parte sua delle fatture in relazione alle quali è stato ritenuto disciplinarmente responsabile. In particolar modo, il teste avrebbe potuto confermare che la cliente aveva mancato di fornire le indicazioni necessarie per poter emettere le fatture. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -6- Aggiunge che, là dove la sentenza impugnata ha ritenuto superflua la prova già ammessa, le affermazioni del CNF costituiscono violazioni del principio del contraddittorio, in quanto all'avvocato AR è stato impedito di acquisire la prova a suo favore nel corso del giudizio disciplinare. In particolar modo, trattandosi di testi già ammessi, sostiene la nullità della revoca immotivata del provvedimento di ammissione. 3. Sempre in via preliminare, nel merito, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c, dell'articolo 56 della legge professionale n. 247 del 2012, là dove il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'illecito di omessa o tardiva fatturazione avrebbe natura permanente. Sostiene il ricorrente che il CNF in altra decisione avrebbe affermato che l’illecito disciplinare fondato sull’omessa o ritardata fatturazione non può essere considerato un illecito permanente ma deve essergli riconosciuta natura istantanea, altrimenti venendo ad attribuirsi alla responsabilità disciplinare per mancata fatturazione un trattamento diverso e peggiore di quello contemplato in via generale dalla normativa fiscale. Ricostruendo l’illecito di cui al capo 1) come a prescrizione istantanea, e considerando che all’epoca dei fatti la prescrizione era quinquennale, il ricorrente sostiene che, giacchè i pagamenti sono stati eseguiti nel 2008, nel 2010 e nel 2011, gli illeciti, al momento della decisione, dovevano essere dichiarati prescritti. Aggiunge che anche l'illecito deontologico di cui al capo 2) dell’incolpazione doveva essere dichiarato prescritto perché l'attività defensionale prestata si è conclusa nel mese di marzo 2012, quando i coniugi LO ET e TO hanno revocato il mandato conferito all'avvocato AR. 4. Con il quarto motivo, in via principale, denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., degli articoli 9.1 Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -7- e 27.6 del CDF e dell'articolo 56 della legge professionale in relazione alla presunta violazione del dovere di informazione. Sostiene che non vi fu alcuna violazione dei doveri di informazione da parte sua, in quanto, ricevuto l’incarico, si attivò per approfondire i termini della questione sottopostagli e la complessa materia dell'anatocismo, quindi decise, insieme ai clienti, di intraprendere l'azione, promosse il tentativo di conciliazione e successivamente notificò l'atto di citazione. Sostiene di aver sempre svolto l'attività professionale in conformità all’incarico ricevuto e di avere parallelamente informato i clienti, come confermato dalla teste da lui citata, mentre i clienti nulla avrebbero provato circa i reiterati solleciti vanamente rivolti all'avvocato per ricevere informazioni o per dare impulso alla causa. 5. La Procura generale, nelle sue conclusioni scritte illustra le ragioni per le quali ritiene che l’azione disciplinare si sia effettivamente prescritta: -richiama la decisione di questa Corte a Sezioni Unite, n. 23476 del 2020, secondo la quale il regime più favorevole della prescrizione dell'azione disciplinare introdotto dall'articolo 56 della legge n. 247 del 2012, che prevede un termine massimo di prescrizione di 7 anni e mezzo, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, perché le sanzioni disciplinari hanno natura amministrativa e non sono equiparabili sotto questo profilo alle sanzioni penali;
-ricorda che il momento di decorrenza della prescrizione è quello del fatto e non della incolpazione (Cass. S.U. 20283 del 2021); - evidenzia che nel caso in esame l'illecito disciplinare contestato al capo 1) è quello di omessa fatturazione dei compensi percepiti e che, in base al consolidato orientamento di legittimità, la mancata fatturazione non è un illecito istantaneo ma è un illecito permanente la cui condotta, disciplinarmente rilevante, si protrae fino a che non viene effettuata la fatturazione stessa: in questo caso, fino al 3 luglio 2015. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -8- Solo da quel momento inizierebbe a decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare;
-aggiunge ulteriormente che, considerando la decorrenza iniziale della prescrizione dal 3 luglio 2015, da quella data ad oggi, cioè da quel momento nel 2015 fino alla data in cui viene in decisione in sede di legittimità il ricorso avverso la sentenza disciplinare, sono passati più dei sette anni e mezzo previsti dall’art. 56 della legge professionale come norma di chiusura. Ritiene quindi che, in riferimento al capo 1), l’azione disciplinare è ormai prescritta. 6. La censura relativa alla intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare è contenuta nel terzo motivo di ricorso ma ha rilievo pregiudiziale e deve quindi essere esaminata per prima. 7. Essa è fondata in relazione all’illecito disciplinare di cui al capo 1). E’ pienamente condivisibile in relazione al capo 1) il percorso ricostruttivo compiuto dalla sentenza impugnata, che: - qualifica entrambi gli illeciti come permanenti e quindi fissa la decorrenza iniziale della prescrizione, per il capo 1), al giorno della emissione delle fatture, 3 luglio 2015; - ritiene di conseguenza applicabile la nuova legge professionale, sia quanto all’aumento a sei anni della durata della prescrizione, sia quanto alla individuazione della durata massima della prescrizione, estesa, ove vi fossero atti interruttivi, a sette anni e sei mesi;
- infine, conclude che la prescrizione maturerebbe al 3 gennaio 2023, e quindi che l’illecito non è prescritto nel momento in cui il CNF pronuncia;
-per il capo 2), relativo alla violazione del dovere di informazione, il CNF ritiene accertata la violazione e che essa non sia mai venuta meno, e quindi ritiene che” il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non si è, ad oggi, verificato” (pag. 5 della sentenza qui impugnata). Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -9- Può condividersi anche, in relazione al capo 1), la conclusione cui perviene la Procura generale: l’esercizio dell’azione disciplinare non era precluso dalla maturata prescrizione durante il giudizio dinanzi al CNF, perché la prescrizione non era ancora maturata, nel suo termine massimo, quando il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato (25 giugno 2022); e tuttavia il termine di prescrizione si è ormai consumato, perché, appunto, il termine massimo di prescrizione è maturato al 3 gennaio 2023 senza che il giudizio disciplinare, nei suoi tre gradi, si sia esaurito con sentenza definitiva. Va in questa sede precisato che il regime attuale della prescrizione, stabilito dall'articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile a un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito. Deve pertanto ritenersi, in relazione all’illecito disciplinare di cui al capo 1) che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 3 luglio 2015 e si è esaurito il 3 gennaio 2013. Ne consegue che l’azione disciplinare, in relazione al capo 1), è ormai prescritta. Gli altri motivi di ricorso, in relazione al capo 1), rimangono assorbiti. 8.A diversa conclusione deve giungersi, invece, in relazione al capo 2), concernente la violazione degli obblighi informativi verso il cliente. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -10- In relazione alle condotte omissive in generale deve ritenersi, concordemente con il CNF, che il termine di prescrizione non inizi a decorrere finchè perdura il comportamento omissivo. Molti obblighi del professionista verso il cliente mantengono la loro attualità anche dopo la cessazione del rapporto di fiducia, che si ha con la revoca del mandato: obblighi di rendiconto, di restituire la documentazione, di tenerlo informato circa eventuali esiti sopravvenuti delle attività intraprese durante il mandato. Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di informazione dell’avvocato verso il cliente sulle iniziative giudiziarie assunte, è ipotizzabile che tale obbligo cessi, per l’avvocato, al momento della revoca del mandato. Con la revoca del mandato, infatti, viene meno il potere stesso dell’avvocato di prendere qualsiasi iniziativa positiva in favore del cliente ed è degli obblighi di informazione relative a tali iniziative che si denuncia il mancato assolvimento, ovvero di non aver compiutamente e direttamente informato i clienti, come da loro richiesto, delle iniziative richieste e intraprese durante il rapporto fiduciario. Il ricorrente sostiene che il mandato è stato revocato nel marzo 2012. Tuttavia, nel caso in esame, l’intervenuta revoca del mandato all’avv. AR non è una circostanza giudizialmente accertata. La sentenza impugnata, a pag. 5, afferma:” In proposito vi è traccia in atti e nella decisione del CDD dell'intervenuta revoca del mandato all'avvocato AR e del conferimento dell'incarico ad altro legale che potrebbe segnare la decorrenza di tale termine ma della quale non può tenersi conto non emergendo l'epoca della intervenuta revoca”. Deve quindi ritenersi che, in relazione all’illecito di cui al capo 2), il termine di prescrizione non abbia mai preso a correre. Può applicarsi al caso di specie il principio “di chiusura” recentemente affermato in riferimento proprio agli illeciti disciplinari continuati, in cui la condotta disciplinarmente rilevante può protrarsi anche durante lo Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -11- stesso procedimento disciplinare: questa Corte recentemente ha ritenuto di fissare un momento finale, proprio per delimitare entro termini certi la possibilità di celebrare il procedimento disciplinare, senza esporre indeterminatamente l’incolpato al rischio della sua attivazione, indicandolo nel momento del deposito della decisione definitiva da parte del CDD. Si è infatti affermato che “L’illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012”: in questo senso Cass. n. 23239 del 2022. Applicando questo principio al caso di specie, e considerando che la decisione del CDD Veneto n. 56\2017 è intervenuta in data 10.11.2017, l’azione disciplinare in relazione al capo 2) non è prescritta, non essendo ad oggi, da quella data, decorso il termine di cui all’art. 56 terzo comma della legge professionale. 9.Non essendo prescritta l’azione disciplinare, occorre esaminare nel merito le censure proposte dall’avv. AR con i motivi 1,2 e 4 in relazione al capo 2) dell’incolpazione. Esse sono infondate. 10. Quanto al primo motivo, le lievi imprecisioni contenute nella sentenza impugnata (là dove indicano che il conferimento dell’incarico è avvenuto nel 2017 anzichè nel 2007, che il versamento del primo acconto è avvenuto nel 2018, anzichè nel 2008) sono sostanzialmente irrilevanti, meri errori materiali che non minano affatto la comprensibilità della ricostruzione in fatto e neppure della linea motivazionale a fronte della lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -12- 11. Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la limitazione del diritto di difesa per la revoca dell’ammissione del teste, è infondato. La sentenza impugnata evidenzia che la difesa dell’avv. AR non aveva provveduto a citare il teste e neppure ne aveva giustificato il legittimo impedimento a comparire, il che avrebbe legittimato un provvedimento di decadenza dalla prova. Come rilevato dallo stesso ricorrente, peraltro, la sentenza impugnata non pronuncia la decadenza, limitandosi, legittimamente, a riconsiderare l’ammissione della prova, considerandola irrilevante, attesa la genericità del capitolo di prova formulato. La valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della prova non è immodificabile da parte del Giudice, essendo le ordinanze istruttorie sempre revocabili, ex art. 177 c.p.c.. Si aggiunga che il motivo rimane sul piano della genericità, in quanto il ricorrente non riproduce il contenuto del capitolo di prova prima ammesso e del quale è stata revocata l’ammissione, sul quale chiedeva fosse ascoltato come teste il proprio commercialista. 12. Il quarto motivo è inammissibile. Esso è volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione in fatto delle circostanze del caso concreto, in base alle quali il CNF ha ritenuto che, a fronte di una richiesta anche scritta di delucidazioni, le informazioni fornite dall’avvocato ai clienti solo per interposta persona non potessero ritenersi sufficienti a soddisfare l’adempimento del proprio dovere di informazione. In conclusione, è accolto il terzo motivo del ricorso in relazione al capo 1), assorbiti gli altri, essendo l’illecito disciplinare di cui al capo 1) estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio in relazione. Il ricorso è invece rigettato in relazione al capo di incolpazione n. 2). Tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -13- Accoglie il terzo motivo di ricorso in relazione al capo 1), assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio in relazione la sentenza impugnata. Rigetta il ricorso in relazione al capo 2). Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione il 21
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. U Num. 10085 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/04/2023 Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 106/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. FATTI DI CAUSA 1. L'avvocato Fulvio AR propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 106 del 2022, emessa il 17 marzo 2022, pubblicata il 25 giugno 2022 e notificata a mezzo pec il 7 luglio 2022, con la quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento in quanto ritenuto responsabile degli addebiti contestati nei capi di incolpazione, ovvero di aver violato: 1) gli articoli 9.1, 16.1, 29.3 del codice disciplinare forense, avendo omesso di emettere tempestivamente documento fiscale a fronte di somme percepite quale compenso per l'attività professionale prestata in favore di LE LO ET e AT TO, e specificamente euro 3.000 in data 20 ottobre 2008, euro 2.600 in data 25 maggio 2010 ed euro 2.840 in data 25 luglio 2011, procedendo in data 3 luglio 2015; 2) gli articoli 9.1 e 27.6 del codice disciplinare forense, avendo omesso di inviare a LE LO ET e a AT TO, che ne avevano fatto richiesta, nota delle attività svolte per conto degli stessi. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -3- 2. Questa la vicenda: il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. AR trae origine da un esposto a suo carico depositato nel 2015 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova dai coniugi AT TO e LE LO ET, i quali esponevano di essersi rivolti al professionista nel 2007 per essere assistiti in una controversia in materia bancaria, di avergli corrisposto nel corso degli anni tre acconti per l’attività professionale in corso e di non aver mai ricevuto le relative fatture, pur avendole più volte sollecitate, di aver appreso nel 2011 che l'avvocato AR non aveva ancora iniziato alcun procedimento nei confronti degli istituti di credito. Promossa l’azione da parte del AR nel 2012, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, gli esponenti nel 2015 presentavano l'esposto. 3. All'esito del dibattimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito, CDD) del Veneto irrogava all'avvocato AR la sanzione disciplinare dell'avvertimento, ritenendolo responsabile degli illeciti sopraindicati. 4. L’avv. AR proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense (d’ora innanzi, CNF) che con la sentenza qui impugnata rigettava il ricorso. 5. La sentenza impugnata esamina prioritariamente l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare sollevata dalla difesa del professionista, osservando che la decisione adottata consegue alla qualificazione della natura degli illeciti ascritti, ritenuti correttamente dal CDD di carattere permanente. In relazione al capo 1), essendosi protratta la condotta deontologicamente scorretta fino all'emissione delle fatture, avvenuta solo in data 3 luglio 2015, ritiene che solo da quella data abbia preso a decorrere il termine di prescrizione. In relazione alla condotta omissiva di cui al capo 2), ritiene che l'incolpato non abbia mai adempiuto l'obbligo di informazione nei confronti dei clienti e di conseguenza che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -4- decorrere. Richiama precedenti del CNF sulla natura permanente dell'illecito di ritardata fatturazione, posto in essere in violazione del dovere di solidarietà e correttezza fiscale che incombe sul professionista a tutela della propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera Avvocatura. Precisa che, essendosi protratta la condotta fino al 3 luglio 2015, si applica la disciplina di cui all'articolo 56 della nuova legge professionale, n.247 del 2012 e che dal momento di entrata in vigore di essa (2 Febbraio 2013) inizia ad applicarsi il nuovo termine di prescrizione, elevato dalla legge a sei anni. Prende atto dell’avvenuto compimento di atti interruttivi e ritiene pertanto applicabile il termine massimo di prescrizione di 7 anni e sei mesi prescritto dallo stesso articolo 56; tuttavia afferma che il termine massimo non è stato raggiunto, in quanto lo stesso andrà a scadere in data 3 gennaio 2023. Rigetta altresì la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, per non aver accolto la richiesta di rinvio dell'udienza finalizzata all'audizione del teste MO AR, rilevando che lo stesso non era stato citato a comparire dall’incolpato né la difesa aveva documentato alcun impedimento del teste. Precisa che l’avv. AR non è stato dichiarato decaduto dalla prova ma che di essa è stata revocata l’ammissione, rilevata la genericità e irrilevanza delle circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto testimoniare il teste non comparso in base al capitolo formulato. Nel merito, quanto al capo 1) la sentenza impugnata ritiene infondate le giustificazioni rese dal professionista, secondo le quali il ritardo nell'emissione delle fatture sarebbe dipeso dall'assenza di istruzioni da parte dei clienti;
quanto al capo 2), ritiene che emerge anche dall'attività istruttoria svolta che l'avvocato AR si sia sottratto all'obbligo di informare i clienti direttamente ed esaurientemente sullo svolgimento dell'incarico, in termini chiari, adeguati e trasparenti, nonostante le sollecitazioni ricevute per iscritto. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -5- 6. La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che la Corte voglia accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce in via preliminare la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c. p.c., dell'articolo 132 c.p.c. e degli articoli 2934 e 2935 c.c. Sostiene la nullità della sentenza impugnata, non contenendo essa la corretta esposizione delle vicende processuali, degli elementi e degli eventi rilevanti su cui poggiavano i due capi di incolpazione e cioè la data di conferimento dell'incarico e le date dei pagamenti. Le carenze espositive della sentenza impugnata precluderebbero la intelligibilità della decisione e la comprensibilità delle ragioni poste a suo fondamento: in particolar modo, la mancanza di precisione nelle date impedirebbe di comprendere il ragionamento operato dal CNF per escludere che sia maturata la prescrizione degli addebiti. 2. In via pregiudiziale di rito deduce poi la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., degli articoli 468 e 495 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost. Si duole della conferma del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, a suo tempo avanzata per consentire l'escussione di un teste a suo favore, non presente per un legittimo impedimento: sottolinea che, trattandosi del suo commercialista, la sua audizione sarebbe stata indispensabile per ricostruire le vicende connesse all'emissione da parte sua delle fatture in relazione alle quali è stato ritenuto disciplinarmente responsabile. In particolar modo, il teste avrebbe potuto confermare che la cliente aveva mancato di fornire le indicazioni necessarie per poter emettere le fatture. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -6- Aggiunge che, là dove la sentenza impugnata ha ritenuto superflua la prova già ammessa, le affermazioni del CNF costituiscono violazioni del principio del contraddittorio, in quanto all'avvocato AR è stato impedito di acquisire la prova a suo favore nel corso del giudizio disciplinare. In particolar modo, trattandosi di testi già ammessi, sostiene la nullità della revoca immotivata del provvedimento di ammissione. 3. Sempre in via preliminare, nel merito, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c, dell'articolo 56 della legge professionale n. 247 del 2012, là dove il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'illecito di omessa o tardiva fatturazione avrebbe natura permanente. Sostiene il ricorrente che il CNF in altra decisione avrebbe affermato che l’illecito disciplinare fondato sull’omessa o ritardata fatturazione non può essere considerato un illecito permanente ma deve essergli riconosciuta natura istantanea, altrimenti venendo ad attribuirsi alla responsabilità disciplinare per mancata fatturazione un trattamento diverso e peggiore di quello contemplato in via generale dalla normativa fiscale. Ricostruendo l’illecito di cui al capo 1) come a prescrizione istantanea, e considerando che all’epoca dei fatti la prescrizione era quinquennale, il ricorrente sostiene che, giacchè i pagamenti sono stati eseguiti nel 2008, nel 2010 e nel 2011, gli illeciti, al momento della decisione, dovevano essere dichiarati prescritti. Aggiunge che anche l'illecito deontologico di cui al capo 2) dell’incolpazione doveva essere dichiarato prescritto perché l'attività defensionale prestata si è conclusa nel mese di marzo 2012, quando i coniugi LO ET e TO hanno revocato il mandato conferito all'avvocato AR. 4. Con il quarto motivo, in via principale, denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., degli articoli 9.1 Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -7- e 27.6 del CDF e dell'articolo 56 della legge professionale in relazione alla presunta violazione del dovere di informazione. Sostiene che non vi fu alcuna violazione dei doveri di informazione da parte sua, in quanto, ricevuto l’incarico, si attivò per approfondire i termini della questione sottopostagli e la complessa materia dell'anatocismo, quindi decise, insieme ai clienti, di intraprendere l'azione, promosse il tentativo di conciliazione e successivamente notificò l'atto di citazione. Sostiene di aver sempre svolto l'attività professionale in conformità all’incarico ricevuto e di avere parallelamente informato i clienti, come confermato dalla teste da lui citata, mentre i clienti nulla avrebbero provato circa i reiterati solleciti vanamente rivolti all'avvocato per ricevere informazioni o per dare impulso alla causa. 5. La Procura generale, nelle sue conclusioni scritte illustra le ragioni per le quali ritiene che l’azione disciplinare si sia effettivamente prescritta: -richiama la decisione di questa Corte a Sezioni Unite, n. 23476 del 2020, secondo la quale il regime più favorevole della prescrizione dell'azione disciplinare introdotto dall'articolo 56 della legge n. 247 del 2012, che prevede un termine massimo di prescrizione di 7 anni e mezzo, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, perché le sanzioni disciplinari hanno natura amministrativa e non sono equiparabili sotto questo profilo alle sanzioni penali;
-ricorda che il momento di decorrenza della prescrizione è quello del fatto e non della incolpazione (Cass. S.U. 20283 del 2021); - evidenzia che nel caso in esame l'illecito disciplinare contestato al capo 1) è quello di omessa fatturazione dei compensi percepiti e che, in base al consolidato orientamento di legittimità, la mancata fatturazione non è un illecito istantaneo ma è un illecito permanente la cui condotta, disciplinarmente rilevante, si protrae fino a che non viene effettuata la fatturazione stessa: in questo caso, fino al 3 luglio 2015. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -8- Solo da quel momento inizierebbe a decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare;
-aggiunge ulteriormente che, considerando la decorrenza iniziale della prescrizione dal 3 luglio 2015, da quella data ad oggi, cioè da quel momento nel 2015 fino alla data in cui viene in decisione in sede di legittimità il ricorso avverso la sentenza disciplinare, sono passati più dei sette anni e mezzo previsti dall’art. 56 della legge professionale come norma di chiusura. Ritiene quindi che, in riferimento al capo 1), l’azione disciplinare è ormai prescritta. 6. La censura relativa alla intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare è contenuta nel terzo motivo di ricorso ma ha rilievo pregiudiziale e deve quindi essere esaminata per prima. 7. Essa è fondata in relazione all’illecito disciplinare di cui al capo 1). E’ pienamente condivisibile in relazione al capo 1) il percorso ricostruttivo compiuto dalla sentenza impugnata, che: - qualifica entrambi gli illeciti come permanenti e quindi fissa la decorrenza iniziale della prescrizione, per il capo 1), al giorno della emissione delle fatture, 3 luglio 2015; - ritiene di conseguenza applicabile la nuova legge professionale, sia quanto all’aumento a sei anni della durata della prescrizione, sia quanto alla individuazione della durata massima della prescrizione, estesa, ove vi fossero atti interruttivi, a sette anni e sei mesi;
- infine, conclude che la prescrizione maturerebbe al 3 gennaio 2023, e quindi che l’illecito non è prescritto nel momento in cui il CNF pronuncia;
-per il capo 2), relativo alla violazione del dovere di informazione, il CNF ritiene accertata la violazione e che essa non sia mai venuta meno, e quindi ritiene che” il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non si è, ad oggi, verificato” (pag. 5 della sentenza qui impugnata). Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -9- Può condividersi anche, in relazione al capo 1), la conclusione cui perviene la Procura generale: l’esercizio dell’azione disciplinare non era precluso dalla maturata prescrizione durante il giudizio dinanzi al CNF, perché la prescrizione non era ancora maturata, nel suo termine massimo, quando il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato (25 giugno 2022); e tuttavia il termine di prescrizione si è ormai consumato, perché, appunto, il termine massimo di prescrizione è maturato al 3 gennaio 2023 senza che il giudizio disciplinare, nei suoi tre gradi, si sia esaurito con sentenza definitiva. Va in questa sede precisato che il regime attuale della prescrizione, stabilito dall'articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile a un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito. Deve pertanto ritenersi, in relazione all’illecito disciplinare di cui al capo 1) che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 3 luglio 2015 e si è esaurito il 3 gennaio 2013. Ne consegue che l’azione disciplinare, in relazione al capo 1), è ormai prescritta. Gli altri motivi di ricorso, in relazione al capo 1), rimangono assorbiti. 8.A diversa conclusione deve giungersi, invece, in relazione al capo 2), concernente la violazione degli obblighi informativi verso il cliente. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -10- In relazione alle condotte omissive in generale deve ritenersi, concordemente con il CNF, che il termine di prescrizione non inizi a decorrere finchè perdura il comportamento omissivo. Molti obblighi del professionista verso il cliente mantengono la loro attualità anche dopo la cessazione del rapporto di fiducia, che si ha con la revoca del mandato: obblighi di rendiconto, di restituire la documentazione, di tenerlo informato circa eventuali esiti sopravvenuti delle attività intraprese durante il mandato. Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di informazione dell’avvocato verso il cliente sulle iniziative giudiziarie assunte, è ipotizzabile che tale obbligo cessi, per l’avvocato, al momento della revoca del mandato. Con la revoca del mandato, infatti, viene meno il potere stesso dell’avvocato di prendere qualsiasi iniziativa positiva in favore del cliente ed è degli obblighi di informazione relative a tali iniziative che si denuncia il mancato assolvimento, ovvero di non aver compiutamente e direttamente informato i clienti, come da loro richiesto, delle iniziative richieste e intraprese durante il rapporto fiduciario. Il ricorrente sostiene che il mandato è stato revocato nel marzo 2012. Tuttavia, nel caso in esame, l’intervenuta revoca del mandato all’avv. AR non è una circostanza giudizialmente accertata. La sentenza impugnata, a pag. 5, afferma:” In proposito vi è traccia in atti e nella decisione del CDD dell'intervenuta revoca del mandato all'avvocato AR e del conferimento dell'incarico ad altro legale che potrebbe segnare la decorrenza di tale termine ma della quale non può tenersi conto non emergendo l'epoca della intervenuta revoca”. Deve quindi ritenersi che, in relazione all’illecito di cui al capo 2), il termine di prescrizione non abbia mai preso a correre. Può applicarsi al caso di specie il principio “di chiusura” recentemente affermato in riferimento proprio agli illeciti disciplinari continuati, in cui la condotta disciplinarmente rilevante può protrarsi anche durante lo Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -11- stesso procedimento disciplinare: questa Corte recentemente ha ritenuto di fissare un momento finale, proprio per delimitare entro termini certi la possibilità di celebrare il procedimento disciplinare, senza esporre indeterminatamente l’incolpato al rischio della sua attivazione, indicandolo nel momento del deposito della decisione definitiva da parte del CDD. Si è infatti affermato che “L’illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012”: in questo senso Cass. n. 23239 del 2022. Applicando questo principio al caso di specie, e considerando che la decisione del CDD Veneto n. 56\2017 è intervenuta in data 10.11.2017, l’azione disciplinare in relazione al capo 2) non è prescritta, non essendo ad oggi, da quella data, decorso il termine di cui all’art. 56 terzo comma della legge professionale. 9.Non essendo prescritta l’azione disciplinare, occorre esaminare nel merito le censure proposte dall’avv. AR con i motivi 1,2 e 4 in relazione al capo 2) dell’incolpazione. Esse sono infondate. 10. Quanto al primo motivo, le lievi imprecisioni contenute nella sentenza impugnata (là dove indicano che il conferimento dell’incarico è avvenuto nel 2017 anzichè nel 2007, che il versamento del primo acconto è avvenuto nel 2018, anzichè nel 2008) sono sostanzialmente irrilevanti, meri errori materiali che non minano affatto la comprensibilità della ricostruzione in fatto e neppure della linea motivazionale a fronte della lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -12- 11. Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la limitazione del diritto di difesa per la revoca dell’ammissione del teste, è infondato. La sentenza impugnata evidenzia che la difesa dell’avv. AR non aveva provveduto a citare il teste e neppure ne aveva giustificato il legittimo impedimento a comparire, il che avrebbe legittimato un provvedimento di decadenza dalla prova. Come rilevato dallo stesso ricorrente, peraltro, la sentenza impugnata non pronuncia la decadenza, limitandosi, legittimamente, a riconsiderare l’ammissione della prova, considerandola irrilevante, attesa la genericità del capitolo di prova formulato. La valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della prova non è immodificabile da parte del Giudice, essendo le ordinanze istruttorie sempre revocabili, ex art. 177 c.p.c.. Si aggiunga che il motivo rimane sul piano della genericità, in quanto il ricorrente non riproduce il contenuto del capitolo di prova prima ammesso e del quale è stata revocata l’ammissione, sul quale chiedeva fosse ascoltato come teste il proprio commercialista. 12. Il quarto motivo è inammissibile. Esso è volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione in fatto delle circostanze del caso concreto, in base alle quali il CNF ha ritenuto che, a fronte di una richiesta anche scritta di delucidazioni, le informazioni fornite dall’avvocato ai clienti solo per interposta persona non potessero ritenersi sufficienti a soddisfare l’adempimento del proprio dovere di informazione. In conclusione, è accolto il terzo motivo del ricorso in relazione al capo 1), assorbiti gli altri, essendo l’illecito disciplinare di cui al capo 1) estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio in relazione. Il ricorso è invece rigettato in relazione al capo di incolpazione n. 2). Tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Ric. 2022 n. 19728 sez. SU - ud. 21-02-2023 -13- Accoglie il terzo motivo di ricorso in relazione al capo 1), assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio in relazione la sentenza impugnata. Rigetta il ricorso in relazione al capo 2). Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione il 21