Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 2912 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 2912 / 2024 promossa da: nata in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BOUCHRAA ABDELHAKIM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Rosario Livatino, 9 Reggio Emilia, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
REGGIO EMILIA Controparte_1 RESISTENTE PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 28.02.2024, la ricorrente cittadina della Nigeria, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso in data 31.10.2023 e notificato in data 29.01.2024 con il quale la Questura di Reggio Emilia, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 29.12.2022, ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura Controparte_1 della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 23.04.2024 si è proceduto all'ascolto della ricorrente, presente con la figlia di due mesi, che, con l'ausilio dell'interprete, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Vivo in Provincia di Reggio Emilia, località Cavazzoli, presso una sistemazione che mi hanno trovato gli assistenti sociali, siamo solo donne. Io vivo da sola con i miei figli. Sono sposata in Africa con il padre della mia seconda figlia, siamo sposati con matrimonio tradizionale. Lui vive a Reggio Emilia, lui lavora in un'azienda che produce plastica. Si chiama ed ha il permesso per Parte_2 protezione speciale. Ho un'altra figlia femmina di 4 anni che va a scuola e che ho avuto con un uomo nigeriano che mi ha lasciata quando la bimba aveva 3 mesi. Mi da 100 euro al mese versandoli nella mia posta pay.
All'udienza del 24.09.2024, fissata per l'audizione del compagno della ricorrente, costui, assistito dall'interprete di fiducia, ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Sono il marito della ricorrente, ci siamo sposati il 22 luglio del 2023 abbiamo fatto il matrimonio tradizionale in Italia e nello stesso tempo ci hanno festeggiati anche in Nigeria i nostri parenti. Non abbiamo documenti del matrimonio perché non siamo sposati ufficialmente. Io vengo da Assawa, in Delta State e ho conosciuto mia moglie in Italia, in chiesa un anno e mezzo fa. Abbiamo una figlia insieme che è nata nel febbraio del 2024 e che si trova qui fuori. Adesso abitiamo insieme in una camera di un appartamento in provincia di Reggio Emilia, viviamo con altre 4 persone (la difesa rappresenta che il doc. 20 allegato riguarda la situazione alloggiativa). Io ho il contratto a tempo indeterminato e lavoro nel confezionamento a Bologna – Bazzano. Mantengo io la famiglia. Al momento mia moglie non lavora per il problema del permesso di soggiorno. La bambina piccola non va ancora all'asilo. Mia moglie ha un altro figlio di quasi 4 anni. Mi occupo io anche di questo bambino. Io ho un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia in Italia. Mia moglie ha avuto dei problemi. Lei ha tagliato i ponti con le persone con cui ha avuto dei problemi in passato. Lei ora si occupa dei bambini, pulisce la casa e studia un po'. Siamo seguiti dagli assistenti sociali, sono loro che ci hanno trovato la casa. Adr della difesa: “In merito alla prima figlia di mia moglie, preciso che sono io che la porto a scuola e la vado a prendere. Guadagno 1350 euro netti al mese circa. La bambina frequenta una scuola privata ma paga il SS. È seguita dal punto di vista sanitario etc. Il giudice rileva che ad aprile la ricorrente aveva dichiarato di vivere in una casa per sole donne.
“confermo, io non potevo entrare. Poi dal 6 maggio abbiamo cambiato casa, sempre con l'aiuto degli assistenti sociali. Io pago una parte dell'affitto”.
All'udienza del 20.05.2025, presente la ricorrente, la stessa ha reso le seguenti dichiarazioni a completamento ed aggiornamento di quanto già dichiarato:
“Ho due figlie femmine, di 5 e 1 anno e tre mesi la piccola, ed ho un figlio in arrivo e sarà maschietto. Il giudice dà atto che è evidente lo stato di gravidanza. Abito a Reggio Emilia in accoglienza insieme al marito in via Tobedo. Viviamo tutti insieme. Mio marito lavora e io mi occupi dei bimbi. La prima figlia non è di mio marito la seconda sì. Vengo da Isha in Edo State, ho lì mia madre, 3 sorelle, 1 fratello. Sono in contatto con loro. Sono qui dal 2015 ed avevo fatto domanda di asilo poi rigettata. D. Parliamo della condanna penale, come ti sei trovata coinvolta in questi fatti? R. Io ho solo accompagnato un'amica e mi sono trovata in questo guaio, eravamo in treno. Anche la mia amica è stata condannata a 4 anni. Dopo questo fatto non c'è stato altro. Il primo e ultimo. Nessuno problema con la polizia o la giustizia. Non frequento più queste persone che mi hanno creato solo problemi. Non li ho più sentiti. Il padre della mia prima figlia non lo vedo da 5 anni. Ci mantiene tutti mio marito. ADR. Difesa: frequenta la chiesa? Si la pentecostale di Reggio Emilia.” La difesa ha discusso la causa chiedendo che venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni già rassegnate in atti.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
Ripercorrendo brevemente la vicenda legale della richiedente dal suo ingresso in Italia, dalle prove acquisite risulta quanto segue:
- La ricorrente è giunta sul territorio nazionale l'11.07.2015 e ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale, esaminata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di RM,;
- La domanda è stata integralmente rigettata;
- Proposto ricorso al Tribunale, in data 10.11.2017, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del suo stato di salute e della riscontrata volontà di integrarsi;
1
- Il 13.5.20219 la ricorrente è stata tratta in arresto in flagranza perché trovata in possesso di cocaina (12 ovuli occultati nella vagina) e successivamente condannata a seguito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti genriche;
.
- Il 25.02.2020 la ricorrente ha chiesto quindi il rinnovo del titolo di soggiorno in precedenza posseduto, sia per sé che per la propria figlia, UG PR ES, nata a [...] il [...];
- Il provvedimento di rigetto che ne è conseguito è quello in questa sede impugnato ed è così motivato: “Nel caso in esame non sono emersi, allo stato attuale, elementi che possano far ritenere la sussistenza di un significativo e positivo radicamento sul territorio nazionale tutelato ai sensi del surrichiamato art. 8 (cfr. art 8 CEDU): la richiedente non risulta aver mai svolto alcuna attività lavorativa nei circa 7 anni di permanenza sul territorio, ha presentato un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un mese (in atto). Non risulta dimorante stabilmente in un'abitazione di cui abbia la disponibilità, ma da pochi mesi è ospitata insieme alla figlia minore (US PR ES nata a [...] il [...], di cittadinanza nigeriana) presso la struttura “Casa Berta” e seguita dai Servizi sociali di Reggio Emilia, non si conoscono le fonti di reddito con cui possa verosimilmente sostenere sé stessa e la figlia minore di anni 2 nata dalla relazione conclusa con un connazionale (Sig. , Persona_1 nato il [...] in [...], di cittadinanza nigeriana), titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e sposato ora con un'altra donna, né viene prodotta alcuna documentazione che attesti la conoscenza della lingua italiana. La richiedente risulta essere stata condannata con sentenza irrevocabile dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia il 04/02/2020 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 c.1 del D.P.R. 09/10/1990 n. 309, alla pena detentiva degli arresti domiciliari di 2 anni e 8 mesi. La gravità del reato commesso e il poco tempo trascorso dalla condanna non consentono di formulare un giudizio positivo in ordine ad eventuale superamento della pericolosità sociale della stessa, tale circostanza poi non risulta controbilanciata da segnali di un effettivo percorso di integrazione e radicamento sociale ed economico sul territorio italiano;
Tali due concomitanti motivi che hanno portato al rigetto della domanda possono essere, ad avviso del Collegio, superati.
Intanto giova premettere in diritto che la versione dell'art. 19 TUI applicabile nel caso di specie sulla base della data di presentazione della domanda di rinnovo, è la seguente:: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente è cittadina originaria della Nigeria, nello specifico dell'Edo State, in Uromi, dove è nata e cresciuta con la sua famiglia di origine composta dai genitori, da due fratelli e da tre sorelle, con i quali intrattiene attualmente dei contatti, esclusi il padre ed il fratello che sono deceduti nel 2014. Ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese di origine il 25.10.2014 e di essere poi giunta in Italia l'11.07.2015, avviando così un percorso di integrazione che, nel corso di dieci anni, ha registrato diverse fasi.
Dopo un esordio positivo di cui è stato dato atto dalla stessa Commissione per la Protezione Internazionale di RM (la ricorrente, fin dai primi giorni sul territorio nazionale e nonostante lo stato di salute conseguente alle ferite riportate in fase di sbarco, ha cercato di integrarsi studiando l'italiano e conseguendo un “Attestato di conoscenza della lingua italiana A1”), il 04.02.2020 la ricorrente è stata condannata con sentenza irrevocabile del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990.
Dopo aver scontato la pena erogata ed aver beneficiato della liberazione anticipata, la ricorrente ha reperito un impiego che le ha permesso di conseguire dei guadagni da fonti lecite (cfr. comunicazione Unilav del 03.06.2022, contratto di assunzione del 07.06.2022 come lavapiatti, comunicazione Unilav del 07.06.2022, comunicazione Unilav del 20.06.2022 con proroga al 30.09.2022, comunicazione Unilav del 04.10.2022 con proroga al 31.01.2023, progetto formativo individuale di tirocinio come operatore della ristorazione del 03.05.2023, buste paga giugno-luglio 2022, busta paga settembre 2022), riprendendo positivamente il suo percorso di integrazione e divenendo, nel frattempo, madre di una bambina, nata a [...] il [...] (cfr. permesso di soggiorno di PR ES del 23.11.2020).
Anche la relazione depositata dai servizi sociali che hanno avuto in carico la ricorrente nel periodo detentivo danno conto della sua volontà di integrazione. La ricorrente viene ivi descritta come “una signora sola, in stato interessante, agli arresti domiciliari e senza una rete di sostegno”, ma che “ha sempre avuto un atteggiamento collaborante nei confronti del Servizio Sociale. Ha presenziato agli appuntamenti stabiliti e si è attivata in autonomia per mettersi in contatto con i servizi del territorio che offrono sostegno alimentare e aiuti di vario genere per le madri con bambini” aggiungendo che
“si è sempre dimostrata autonoma nella ricerca del lavoro, offrendosi come baby-sitter per le connazionali ed ottenendo contratti come lavapiatti presso il ristorante giapponese Crudo. Sino al mese precedente la signora stava svolgendo un tirocinio di 4 mesi presso una mensa, tramite la Cooperativa Madre Teresa.” (cfr. relazione servizi sociali del 13.07.2023).
Attualmente la ricorrente é sposata con un connazionale, il signor (cfr. certificato Parte_4 di matrimonio del Comune di Reggio Emilia del 24.03.2025, volantino matrimonio, foto matrimonio), titolare di regolare permesso di soggiorno e regolarmente iscritto all'anagrafe del Comune di Reggio Emilia (cfr. permesso di soggiorno certificato contestuale di Parte_4 residenza e stato di famiglia del Comune di Reggio Emilia del 16.11.2023), è Parte_4 diventata madre di una seconda bambina, nata anche quest'ultima a Reggio Emilia (cfr. atto di dichiarazione di nascita del 05.02.2024) ed è in attesa del suo terzo figlio, che Persona_2 nascerà nel corso del mese di giugno 2025 (cfr. certificato medico di gravidanza del 25.02.2025). Il signor provvede al sostentamento economico dell'intera famiglia tramite il suo impiego a Pt_4 tempo indeterminato (cfr. lettera di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del 18.03.2022) per il quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1.300,00 euro (buste paga marzo-luglio 2024, febbraio-marzo 2025, Certificazione Unica 2025 euro 18.234,19) mentre la ricorrente, avendo dovuto interrompere il tirocinio formativo a causa della sua seconda gravidanza, attualmente provvede alle esigenze di cura ed educazione della prole. In merito alla soluzione abitativa l'intero nucleo familiare vive presso la medesima abitazione sita a Reggio Emilia, reperita e concessa per il tramite degli assistenti sociali (cfr. comunicazione rinnovo della concessione alloggio d'emergenza del 25.02.2025).
Attualmente la ricorrente è in stato di gravidanza e dunque inespellibile ex art. 19 comma 2 lettera d).
Così ricostruito la vita della ricorrente sul territorio italiano appare evidente che nei suoi ormai 10 anni di permanenza sul territorio nazionale la stessa abbia qui radicato la sua vita privata e familiare la cui salvaguardia è assicurata dall'art. 7 della Carta dei DFUE espressamente richiamata dall'art. 19 cit. e dall'art. 8 CEDU (cfr. anche sul punto, per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 5506 del 26 febbraio 2021, e da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 32237 del 5 novembre 2021).
Peraltro il diritto alla vita familiare è del tutto autonomo rispetto a quello alla vita privata per cui non assume rilievo dirimente in senso negativo nel caso di specie la circostanza che la ricorrente non abbai una stabile occupazione lavorativa (cfr. da ultimo, Cass. Nr. 3978 del 2024 nella cui massima si legge: “In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20 , conv. nella L.
5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela deve accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. Ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall' art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale”. Nello stesso senso già cfr., Sez. I, Sentenza, 06/11/2023, n. 30736 (rv. 669369- 01)).
A fronte della suddetta esigenza di tutelare la vita familiare della richiedente in Italia non vi sono esigenze pubbliche che possano prevalere. Ciò in quanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Per_3 ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato Per_4 Per_5 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”».
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente è gravata di un unico precedente penale che sebbene sia di indubbia gravità ed idoneo a destare allarme sociale , specie alla luce delle modalità di condotta che, come evidenziato dal giudice penale nella sentenza di condanna, denotavano una chiara dimestichezza della ricorrente con le dinamiche della criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti (era chiaramente usata come corriere della droga), è pur sempre rimasto isolato. Ancora, la ricorrente, a differenza della complice nel corso del processo ha riconosciuto le proprie responsabilità ed è stata per questo ritenuta meritevole di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dopo tale episodio, la richiedente si è dedicata al reperimento di fonti lecite di guadagno e non ha avuto più alcun problema con la giustizia. Anche la sopravvenuta maternità pare aver inciso sulle condotte di vita della stessa.
In casi di questo tipo, la Suprema Corte di Cassazione, anche in una recente ordinanza (Sez. 1, Ordinanza n. 10923/2024), ha ribadito che si deve escludere operi qualsivoglia automatismo ostativo al riconoscimento del permesso di soggiorno, rilevando che ''in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché “lascia intravedere − particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro − un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso”. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l'integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022)''.
È indiscutibile che i vincoli familiari della ricorrente integrino i requisiti indicati dall'art. 19 comma 1.1 T.U.I., che debbano avere un rilievo autonomo e siano indice, in tutti i sensi, di un radicamento affettivo effettivo. La valutazione complessiva delle circostanze porta a ritenere che il respingimento della ricorrente verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e soprattutto familiare ormai consolidata in Italia.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 08/05/2025
Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente
Luca Minniti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, veniva in tale sede accertato che, durante la traversata del Mediterraneo la signora aveva riportato delle ferite al piede causate da un corpo contundente “con penetrazione completa tra il primo ed il secondo dito” e ciò la costringeva, appena giunta sul territorio nazionale, ad iniziare una “pesante terapia antibiotica e a un periodo prolungato di convalescenza con necessità di ripetute medicazioni chirurgiche”. Nella sentenza veniva aggiunto che “Oltretutto la stessa – proprio a riprova della reale volontà di integrarsi nel T.N. – ha intrapreso con successo lo studio della lingua italiana, conseguendo un “Attestato di conoscenza della lingua italiana A1. Da quanto precede, si rileva la circostanza che sussiste un processo di integrazione in Italia che, allo stato, procede in modo positivo, seppure lento, a causa della particolare patologia riscontrata alla richiedente”;