Articolo 26 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 25Articolo 27
Versione
27 febbraio 1986
Art. 26. Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena 1. Con gli stessi criteri e modalita' di cui all'articolo 16, e' determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359 .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Universita' di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.
3. Rientrano, altresi', nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall' articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 . Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977 .
4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, e' costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Universita' di Siena.
5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, e' cosi' composta:
a) dal presidente, che la presiede;
b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica piu' elevata;
c) da un rappresentante del personale docente;
d) da un rappresentante del personale non docente.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.
8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvedera' con personale non docente dell'Universita' di Siena, secondo le modalita' previste dall' articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359 , nonche' dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744 .
Note all' art. 26:
La legge n. 359/1976 reca "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena".
- L' art. 4 della legge n. 808/1977 (per l'argomento della legge v.
nelle note all'art. 24) concerne gli adempimenti connessi ai rapporti con l'INAIL. L'art. 7 della stessa legge n. 808 cosi' dispone:
"Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
d) sospensione cautelare facoltativa".
- L' art. 11 della legge n. 359/1976 stabilisce che fra l'Universita' di Siena e la Scuola per stranieri venga stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della Scuola.
- L' art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 744/1984 , concernente l'approvazione del nuovo statuto della Scuola, prevede che:
"La convenzione con l'Universita' di Siena di cui all' art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359 , assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento nel contingente e nei limiti che verranno fissati, dalla convenzione stessa".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente