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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6111/2024 Verbale dell'udienza del 21/10/2025 Per parte appellante, per delega dell'avv. Lo Feudo, è presente l'avv. Barbara Mantile. Per il Comune di Napoli, è presente l'avv. Anna Bavarella. Per è presente l'avv. Magliulo per delega dell'avv. Caporali. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Mantile si riporta ai propri scritti e chiede la decisione. L'avv. Bavarella si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e chiede la decisione. L'avv. Magliulo si riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6111/2024 promossa DA C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dell'Epomeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Lo Feudo, dalla quale è rappresentata e difesa APPELLANTE
CONTRO
COMUNE DI NAPOLI, C.F. in persona del pro tempore, dom.to P.IVA_2 CP_2 per la carica in Napoli alla piazza Municipio – Palazzo San Giacomo in uno all'avvocatura municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Anna Bavarella APPELLATO NONCHÉ
, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Caporali, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Duomo n. 326, presso lo studio dell'Avv. Antonino Magliulo APPELLATA CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto il 19/03/2024 dalla
[...] nei confronti del Comune di Napoli nonché dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 36851/2023 (r.g. n. 1949/2023) pubblicata Controparte_4 il 27/09/2023 dal Giudice di Pace di Napoli. In primo grado, l'odierna appellante aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 689/1981 avverso la cartella n. 032/2022/0009583422/000, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà ad ogni effetto di legge della opposta cartella di pagamento;
2) per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inammissibilità e, comunque, l'illegittimità dell'opposta cartella e del credito in essa contenuto, con conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale;
3) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere allo sgravio della relativa somma;
4) sempre per l'effetto, condannare l' Controparte_4
in solido con l'ente impositore, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore
[...] dell'opponente per la temerarietà della procedura esecutiva ed illegittimità della pretesa, nonché in ogni caso, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda della ricorrente e per l'effetto annullava la cartella esattoriale impugnata. Compensava fra le parti le spese del giudizio. In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata atteso che, dopo aver accolto il ricorso e annullato la cartella esattoriale, il giudice a quo avrebbe dovuto condannare la resistente (contumace) alle spese di lite. Con comparsa depositata in data 11/7/2024 si è costituita l' (rimasta contumace in CP_1 primo grado), la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per la cessazione della materia del contendere in virtù della prestata acquiescenza alla cartella di pagamento impugnata da parte dell'odierna appellante. Con comparsa depositata in data 5/07/2024. si è costituito il Comune di Napoli (rimasto contumace in primo grado), evidenziando che spettava all' depositare i documenti CP_1 atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, chiedendo pertanto la conferma della sentenza oggetto del presente giudizio. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da circa la CP_1 cessazione della materia del contendere a motivo del fatto che il pagamento del debito di cui alla cartella esattoriale non determina acquiescenza o rinuncia al diritto di impugnare la stessa. (Cass. Ordinanza n. 20962 del 2020). Anzi, è ragionevole che il contribuente che intenda dolersi di un atto dell'amministrazione finanziaria effettui dapprima il pagamento di quanto richiesto, al fine di escludere la produzione di interessi moratori sul debito, e, in seguito, agisca mediante i mezzi di impugnazione allo stesso garantiti dall'ordinamento. Inoltre, tale profilo attiene unicamente al merito della controversia di primo grado e non certo alla statuizione sulle spese ed è, pertanto, inconferente, essendo solo quest'ultima oggetto del presente giudizio. Infatti, parte attrice non ha richiesto la riforma della sentenza in ordine all'annullamento della cartella di pagamento e, d'altro canto, parte convenuta non ha esplicato, sul punto, appello incidentale. Per tale ragione, va, altresì, disattesa l'eccezione del Comune di Napoli in quanto questi ritiene, in sostanza, che la previsione della compensazione delle spese del primo giudizio sarebbe stata opportuna ove il giudice di prime cure avesse diversamente statuito, ciò che il suddetto appellato avrebbe dovuto far valere mediante appello incidentale, non esplicato nel caso di specie, chiedendo il Comune la conferma della sentenza. Pertanto, sebbene la motivazione del giudice di pace non sia attinente al contenuto del ricorso con il quale, di contro, si faceva valere l'annullamento per c.d. silenzio assenso a seguito di presentazione di ricorso al prefetto (che parrebbe anche essere stato respinto, riportandosi in cartella non il riferimento al verbale ma all'ordinanza), questo giudice rimane vincolato dalla mancanza di appello incidentale sul punto, con la conseguenza che la condanna alle spese deve fare seguito al piano accoglimento dell'opposizione. Invero, la sentenza oggetto di gravame è totalmente carente di motivazione in ordine alla previsione della compensazione delle spese quale deroga al principio della soccombenza. In virtù dell'art. 91, co I, c.p.c. le spese di giudizio si liquidano sulla scorta del principio della soccombenza, con conseguente condanna della parte che abbia visto respingere le proprie pretese o accogliere integralmente quelle di controparte. Tale regola è derogata unicamente in casi specificamente indicati dal codice di procedura civile all'art. 92, co. II e III, così come interpretati a seguito della pronuncia della Consulta (cfr. Corte Cost. sent. N. 77/2018), che, comunque, richiedono una precisa motivazione da parte del giudice che ne faccia applicazione. Orbene, dalla sentenza impugnata non emergono le ragioni per le quali non dovrebbe seguirsi l'ordinaria regola della soccombenza circa le spese di lite. Non può accogliersi, invece, l'appello della nella parte Parte_1 in cui si richiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. alla procedura esecutiva e la condanna dell'amministrazione finanziaria alla lite temeraria in quanto non emerge né risulta, agli atti, provata la mala fede o la colpa grave dell' . CP_1
Anzi, in senso contrario, ribadito che il giudice di pace ha annullato la cartella per ragioni c.d. recuperatorie, ovvero ha affermato che l'ente impositore non ha prodotto il verbale sotteso, questo giudice ritiene che delle spese debba rispondere il solo ente impositore. Sul punto non si ritiene possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. 36851/2023 del giudice di pace di Napoli, condanna il Comune di Napoli al rimborso, in favore della dei Parte_1 compensi di lite, che liquida in € 173,00,
- condanna il Comune di Napoli al pagamento dei compensi di lite del presente grado, che liquida in € 232,00,
-il tutto oltre spese generali al 15%, cpa e iva sui compensi, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, per entrambi i gradi, se versati. Napoli, 21/10/2025
Il giudice Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Maria Grazia Pellegrini CP_5