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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.ro 3357/2019 R.G. con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Riccio, con studio in C.F._2
Potenza (PZ), Via del Gallitello n. 89/A ATTORI-OPPONENTI-
E
(C.F./P.IVA , con sede in Milano alla Via San Prospero n. 4, e Controparte_1 P.IVA_1 per essa CERVED rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino, Controparte_2 con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6A/6B;
CONVENUTA-OPPOSTA-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 12.11.2019 i sigg. e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 691/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.07.2019 e notificato il 2.10.2019 (RGN 1809/2019) e con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della la somma di €. 17.719,51, oltre interessi legali nonché spese e compensi Controparte_1 del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano:
1. Il difetto di legittimazione attiva della società opposta per omessa allegazione della documentazione idonea a provare la qualità di cessionaria del credito;
2. L'inopponibilità della cessione del credito per mancata prova dell'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione;
3. L'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori applicati;
4. L'indeterminatezza del tasso effettivamente applicato;
5. I pagamenti effettuati e mai contabilizzati dalla società opposta.
Concludevano, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società opposta e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.04.2020 si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t. contestando ed eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione e producendo documentazione relativa alla cessione del credito.
In via preliminare concludevano per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito per il rigetto integrale di ogni avversa istanza e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, per la condanna degli attori opponenti al pagamento della somma di cui all'ingiunzione o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il giudizio, con provvedimento del 3.07.2021 il Giudice designato rilevata la fondatezza dell'opposizione sula base della valutazione sommaria rigettava l'istanza ex art. 648 cpc di provvisoria esecuzione e, constatato il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010 assegnava alla società convenuta termine di quindici giorni dalla comunicazione per l'instaurazione del procedimento di mediazione. All'udienza del
2.02.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Le parti non depositavano istanze istruttorie e su loro richiesta la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.05.2025, dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente conserva l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica della legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria del credito azionato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Gli opponenti hanno specificamente contestato la qualità di cessionaria della società opposta e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, eccependo il difetto di legittimazione attiva per mancata produzione del contratto di cessione.
Sul punto, occorre richiamare i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco. Come chiarito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto “l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco”.
La giurisprudenza più recente ha precisato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto: - l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018; la visura storica della società; un estratto parziale del contratto di cessione depositato solo in sede conclusionale. Tuttavia, come evidenziato dagli opponenti, il contratto di cessione prodotto presenta “molteplici cancellature, senza che vi sia alcuna possibilità di comprendervi il contenuto, né, tanto meno, verificare la titolarità del presunto diritto di credito in capo a . La giurisprudenza di merito più attenta ha chiarito che quando il debitore Controparte_1 ceduto contesti specificamente l'esistenza del contratto di cessione, come nel caso di specie, è indispensabile l'esibizione integrale del contratto di cessione. Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito: “quando il debitore contesta specificamente la legittimazione attiva, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco”.
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene criteri generici di individuazione dei crediti ceduti che non consentono di ricondurre con certezza il credito specifico tra quelli oggetto di cessione.
Come già evidenziato “incombeva sulla società opposta l'onere di provare documentalmente il perfezionamento del contratto di cessione di crediti in blocco, non essendo sufficiente a provare la titolarità del credito la dichiarazione dell'interessata contenente l'elenco delle posizioni cedute in blocco”. La produzione tardiva e in forma incompleta del contratto di cessione, avvenuta solo in sede conclusionale e in violazione del sistema delle preclusioni processuali, non può sanare il difetto probatorio originario.
Gli opponenti hanno dunque, correttamente eccepito che la produzione del contratto di cessione è avvenuta tardivamente, solo in sede conclusionale, in violazione del termine assegnato dal Giudice
(15 luglio 2025) e del sistema delle preclusioni a fondamento del giudizio civile. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la legittimazione attiva, attenendo al fondamento della domanda, deve essere provata nei termini processuali stabiliti, non potendo essere sanata mediante produzioni tardive.
Gli opponenti hanno inoltre, eccepito l'usurarietà degli interessi applicati, evidenziando che il TAN pari al 9,95% e il TAEG/ISC pari al 11,37%, unitamente agli interessi di mora del 2,5% per mese o frazione di mese, determinano il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, in caso di superamento del tasso soglia, alcun interesse è dovuto, con conseguente imputazione delle somme dal mutuatario corrisposte al solo capitale.
La società opposta non ha fornito prova dell'applicazione dei tassi soglia vigenti nei diversi periodi né ha dimostrato che i tassi applicati rimanessero entro i limiti di legge.
Di contro, gli opponenti hanno documentalmente provato di aver effettuato pagamenti per complessivi € 3.534,50 tra il 30.06.2007 e il 08.05.2008, mediante: N. 5 assegni dell'importo di €
606,90 ciascuno;
N. 2 versamenti di € 250,00 ciascuno.
Parte opposta, pur avendo prodotto un prospetto degli incassi, non ha fornito riscontro adeguato circa la contabilizzazione di tali pagamenti, limitandosi ad affermazioni generiche, né tantomeno ha assolto l'onere probatorio relativo alla propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito oggetto di causa con la produzione in atti del contratto di cessione in forma integrale e leggibile. La tardiva produzione in atti di un contratto parziale e illeggibile, avvenuta in violazione delle preclusioni processuali, non può sanare il difetto originario di prova della cessione.
Tale questione è da considerarsi assorbente di ogni altra.
Si aggiunga, inoltre, che le eccezioni relative all'usurarietà degli interessi e ai pagamenti non contabilizzati risultano, altresì fondate e non adeguatamente confutate dalla società opposta.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in sede monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei limiti dei valori medi della domanda e con esclusione della fase istruttoria perché non espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, nella composizione di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto: Parte_1 Parte_2
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 691/2019 emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.07.2019 e notificato in data 02.02.2019 (RGN 1809/2019);
- Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 degli opponenti, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre ad euro 145,50 per esborsi, nonchè spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge,.
Così deciso in Potenza, il 18.11.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano