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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocato DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO
ATTRICE
contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con gli Avvocati COLOMBA VITTORIO e ZANNI VALENTINA
CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in fogli depositati telematicamente dall'attrice il
20/05/2024 e dalla convenuta il 21/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Part
1. La società attrice (d'ora in avanti ), dopo aver inutilmente dato corso a mediazione, ha radicato il presente contenzioso, lamentando di aver “scoperto la presenza nell'area cortiliva di sua proprietà [n.d.r. sita in Modena, via Gazzotti n. 296/A, 296/B, 298, 300 e via Emilia Est n. 1523/C]…
1 di una tubazione interrata e non visibile, presumibilmente di acque miste bianche e nere, che partendo dall'immobile di proprietà della … si Controparte_1
Part immette nella rete fognaria della ” e chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza di servitù di scarico a favore del fondo della società convenuta (d'ora in avanti , “dirsi Controparte_1
tenuta e condannarsi conseguentemente la e a Controparte_1
Part scollegarsi dalla rete fognaria della rimuovendo la tubazione interrata”.
2. si è costituita eccependo l'infondatezza delle pretese avversarie, dunque da Controparte_1 respingere “e, conseguentemente, - accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di scarico in favore del fondo della società sito in Modena (MO), via Emilia Est n.1523, … CP_1 Controparte_1 servitù creata ex art. 1062 c.c. per destinazione del padre di famiglia”.
3. La causa non è stata istruita, poiché di natura documentale.
4. Ciò premesso, si osserva quanto segue, anche in applicazione del criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n. 9936).
L'art. 840, ultimo comma, c.c., come noto, onera il proprietario del fondo che voglia impedire attività altrui nel proprio sottosuolo ad allegare con chiarezza, nonché naturalmente a provare, specifico interesse a impedirle. Parte Ebbene la pretesa di risulta carente per ambo i profili, non individuando, già solo a livello di allegazioni (nel termine ultimo costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), il peculiare e concreto interesse che sorreggerebbe la richiesta in ultimo inoltrata al Tribunale
(rimozione dell'altrui tubatura interrata), né, tantomeno, fornendone chiara prova;
basti pensare che non è stata nemmeno prodotta documentazione fotografica della tubatura oggetto di lite che consenta di comprendere l'eventuale pregiudizio, o anche solo disagio, per l'attrice (comunque, come detto, non allegato, tantomeno con la dovuta precisione). Part La pretesa di va, in conclusione, respinta.
5. Inammissibile, invece, ai sensi degli articoli 166 e 167, secondo comma, c.p.c. la domanda (tale da intendersi per la sua inequivocabile formulazione letterale riportata al punto n. 2 che precede) avanzata in via riconvenzionale da dal momento che la convenuta ha depositato Controparte_1
la propria comparsa di costituzione e risposta in data 05/05/2022 a fronte di prima udienza fissata per il giorno 11/05/2022, dunque assai oltre il termine allora previsto a pena di decadenza di 20 giorni prima.
6. La valutazione congiunta, da un lato, della reciproca soccombenza, stante il rigetto anche della domanda riconvenzionale di e, dall'altro, del principio di causalità, occorrendo Controparte_1
2 comunque considerare che la controversia è stata radicata per decisione di RSM, giustifica la condanna di quest'ultima a rifondere alla prima ½ delle spese di lite, compensandosi tra le parti il restante ½.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la causa di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
L'attrice pagherà pertanto alla convenuta a tale titolo euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande dell'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta;
- condanna l'attrice a pagare alla convenuta ½ delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
- compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite.
Modena, 04/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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