TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3362
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli articoli 17 del D.L. 98/2011 e 9-ter del D.L. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto le norme compatibili con la Costituzione e con i principi europei, qualificando il 'payback' come misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione art. 17 D.L. 98/2011 e art. 9-ter D.L. 78/2015 per mancata considerazione dell'equilibrio economico complessivo delle Regioni

    Il Collegio rileva che l'art. 9-ter, comma 9, del D.L. 78/2015 ha innovato la disciplina, ponendo a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano, superando la precedente previsione dell'art. 17 del D.L. 98/2011. La natura solidaristica del contributo è stata ritenuta ragionevole dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione L. 241/1990 e principi di trasparenza e partecipazione

    Le procedure in questione sono escluse dall'applicazione del Capo III della L. 241/1990 ai sensi dell'art. 13, essendo disciplinate dalle norme che ne regolano la formazione, le quali non prevedono la partecipazione delle aziende fornitrici. La metodologia di rilevamento è basata sui dati del modello CE.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche previste dal legislatore

    Il Collegio afferma che il sistema del 'payback' era noto sin dal 2015. La certificazione tardiva non rende la disciplina retroattiva, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo e dei rischi. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illogicità, irrazionalità e ingiustizia del sistema di payback

    Il meccanismo di payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sui singoli contratti o sui prezzi. Le imprese dovevano essere consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Mancata distinzione tra costo dei dispositivi medici e costi dei servizi aggiuntivi

    Il payback incide sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa, non sui singoli contratti. La nozione di fatturato nel payback si riferisce esclusivamente al prezzo del dispositivo medico. Le linee guida del modello CE distinguono beni e servizi.

  • Rigettato
    Conteggio del fatturato al lordo dell'IVA

    L'art. 9, comma 1, del D.L. 34/2023 consente alle aziende di detrarre l'IVA, garantendo il rispetto del principio di neutralità.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della composizione pubblico-privata dell'offerta regionale

    L'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 ha optato per un tetto regionale uniforme per il periodo 2015-2018. La misura è ragionevole e non vi sono vincoli territoriali all'operatività delle aziende. La Corte Costituzionale ha escluso la lesione della libertà d'impresa.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del decreto del 06/10/2022

    Il motivo è infondato, stante l'infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e si limitano a verificare dati contabili e a individuare gli elenchi delle aziende e gli importi dovuti. Si configura un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    A seguito del versamento della quota ridotta, l'interesse alla impugnazione è venuto meno.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    A seguito del versamento della quota ridotta, l'interesse alla impugnazione è venuto meno.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e si limitano a verificare dati contabili e a individuare gli elenchi delle aziende e gli importi dovuti. Si configura un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    A seguito del versamento della quota ridotta, l'interesse alla impugnazione è venuto meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3362
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3362
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo