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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO ( ) VIA STATALE, C.F._1
5/R 23807 MERATE;
elettivamente domiciliato in VIA STATALE 5/R 23807 MERATE presso il difensore avv. NOTARO MATTEO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in 192.168.1.200 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CAGLIO
DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 P.IVA_2
FESTA DEL PERDONO 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBARO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ALOI ANDREA ) VIA ANTONIO BONSIGNORE 1 C.F._3
MESSINA;
APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione, in accoglimento dei motivi d'appello in atti formulati e in riforma della sentenza n.
497/2024 del Tribunale di Lecco, resa all'esito del giudizio avente RG n. 1667/2022 riunito al n. 1678/2022, G.I. dott. Edmondo Tota, pubblicata il 01/07/2024 e notificata il
03/07/2024, così giudicare:
Nel merito: rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. rilevato Controparte_1
l'assoluto difetto probatorio del possesso uti dominus e accertata la sussistenza di un rapporto di mera detenzione qualificata.
In ogni caso: pagina 2 di 28 con condanna del sig. al pagamento delle spese di lite e compensi professionali CP
del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
Ammettere prova per interrogatorio formale del sig. sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i terreni attorno alla furono coltivati dalla famiglia CP_4 CP
dapprima come affittanza agraria stipulata con il poi in Persona_1
comodato gratuito concesso dalla Parte_1
2) Vero che i predetti terreni hanno una superficie di circa 13.00035 metri quadri?
3) Vero che i terreni siti in Località Sant'Antonio, di cui al doc. 4 di controparte, nel
1987 erano e sono inedificati36?
4) Vero che la sig.ra come da ricevute di pagamento che le si Parte_2
rammostrano, prodotte unitariamente sub doc. 3 del fascicolo di parte , ha PT
versato delle somme alla , a titolo di affitto della “AS IN”? PT
Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che i terreni attorno alla furono coltivati dalla famiglia CP_4 CP
dapprima come affittanza agraria stipulata con il poi in Persona_1
comodato gratuito concesso dalla Parte_1
2) Vero che i predetti terreni hanno una superficie di circa 13.00037 metri quadri?
3) Vero che i terreni siti in Località Sant'Antonio, di cui al doc. 4 di controparte, nel
1987 erano e sono inedificati38?
4) Vero che il suo compianto marito, sig. era persona di fiducia dell'arch. Tes_1
legale rappresentante della ? Persona_2 PT
5) Vero che il suo compianto marito, sig. nel 2001 lavorava per l'arch. Tes_1
legale rappresentante della ? Persona_2 PT
6) Vero che riconosce nella sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di pagamento del 2001, che le si rammostra, prodotta sub doc. 3 del fascicolo di parte , la firma PT
autografa del suo compianto marito, sig. Tes_1
pagina 3 di 28 7) Vero che, a seguito di segnalazione della Provincia di Lecco indirizzata all'arch.
e sempre su incarico di quest'ultimo, svolgeva interventi manutentivi Per_2
finalizzati a rimuovere la situazione di intralcio?
8) Vero che si è occupato della cura e della gestione delle aree verdi, prati e aree boschive, dei terreni annessi al fabbricato, su incarico dell'arch. Persona_2
rappresentante della ? PT
9) Vero che, nel corso dell'anno 2017, ha ricevuto mandato di vendita del fabbricato
“AS IN” e dei fondi rustici limitrofi dall'arch. Per_2
Si indicano quali testimoni: il sig. Località Cavigiolo, RN Testimone_2
ON sui capitoli nn. 1, 2, 3, 7 e 8; il sig. in Via Moscoretto CP_5
n.3, RN ON, sui capitoli nn. 1, 2 e 3; la sig.ra in , vedova Tes_3 Tes_1
del sig. in Bevera di Sirtori sui capitoli nn. 4, 5, 6; arch. Tes_1 [...]
in Imbersago, vicolo Chiuso n. 6 sul capitolo n. 12. Tes_4
Ammettere prova contraria richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta così giudicare:
NEL MERITO: rigettare, in ogni caso, l'appello proposta da Parte_1
, così come riassunto da rappresentata dallo
[...] Controparte_3
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_3
esposti nella narrativa degli atti depositati in Giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data
1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024.
SEMPRE NEL MERITO: rigettare l'appello incidentale promosso da P_
con propria comparsa di costituzione, in quanto anch'esso infondato in fatto
[...]
pagina 4 di 28 ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati in Giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei capitoli di prova già formulati con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, capitoli di prova che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da , siccome riformulati Parte_1
anche in questo grado di Giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre 15%
Spese generali, I.V.A. e C.p.A., come per legge.
Per NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA Controparte_2
P_ P_
- In via incidentale, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. 497/2024, pubblicata in data 01/07/2024 dal Tribunale di Lecco nell'ambito del giudizio n. R.G. 1667/2022 (riunito con n. R.G. 1678/2022), in persona del Giudice
Dott. Edmondo Tota, e notificata il 03/07/2024, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto;
- rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. per i Controparte_1
motivi dedotti in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO promuoveva avanti il Tribunale di Lecco la procedura Controparte_3
esecutiva rubricata al n.50/2021 di R.G.E. nei confronti della società Parte_1
pignorando anche gli immobili siti in Comune di RN ON (LC), Località
pagina 5 di 28 IN, porzione di casa di civile abitazione, con accesso dalla strada provinciale n.54, Viale Europa s.n.c., composta da un locale, servizio, ripostiglio, cantina e portico al piano terra, quattro locali e loggia al piano primo, comunicanti fra loro tramite scala interna, con annessi deposito e due portici al piano terra, oltre ad aree di sedime e a cortile, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune suddetto, come segue:
- fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, bene comune non censibile 4
(l'area);
- fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T -1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro
311,42 (la casa di civile abitazione);
- fg. 1, mapp. 300, sub. 703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro
416,37 (il deposito ed i portici); nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 1, come segue:
- fg.9, mapp. 300, ente urbano di ett. 0.07.10, senza redditi;
- Appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune suddetto, come segue:
- alla partita 201, fg. 9, mapp. 299, semin arbor, cl. 4, ett. 0.02.00, R.D. Euro 0,62, R.A.
Euro 0,52;
- alla partita 201, fg. 9, mapp. 301, prato, cl.2, ett. 0.42.60, R.D. Euro 19,80, R.A. Euro
17,60;
- fg. 9, mapp. 302, prato, cl. 2, ett. 0.96.80, R.D. Euro 44,99, R.A. Euro 39,99;
- fg. 9, mapp. 497, semin arbor.
Confini della porzione di casa e dei terreni a corpo in contorno ed in senso orario da nord: torrente, proprietà di terzi, mapp. 1056, mapp. 965, mapp. 461, strada comunale pagina 6 di 28 del , mapp. 2220, strada comunale del e torrente;
Appezzamenti Parte_4 Parte_4
di terreno distinti nel Catasto Terreno del Comune suddetto, come segue:
- fg. 9, mapp. 296, bosco ceduo, cl. 3, ett. 1.01.80, R.D. Euro 9,46, R.A. Euro 1,58; - fg.
9, mapp. 496, bosco ceduo, cl. 3, ett. 0.38.60, R.D. Euro 3,59, R.A.Euro 0,60; Confini a corpo ed in contorno in senso orario da nord: proprietà di terzi, mapp. 527, torrente, strada comunale, mapp. 2217, mapp. 2216 e strada.
Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c., e istanza di sospensione inaudita altera 5 parte ex art. 624 c.p.c., il sig. promuoveva opposizione Controparte_1
all'esecuzione, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni sopra identificati, la nullità del pignoramento e la liberazione degli immobili dalla procedura esecutiva.
Con ordinanza del 31/01/2022, il Giudice dell'esecuzione adito, ritenuto di dover instaurare il contraddittorio tra le parti, risultando insussistenti i presupposti di legge per la sospensione inaudita altera parte della procedura esecutiva immobiliare, fissava udienza di comparizione delle parti per il 24/03/2022, onde discutere sull'istanza di sospensione.
In data 07/03/2022 si costituiva la quale deduceva in via Controparte_3
pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il rigetto della domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24/03/2022, il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie difensive rinviando all'udienza del 09/06/2022.
Con ordinanza emessa e pubblicata in data 15/06/2022, il Tribunale di Lecco, in persona del Giudice dell'esecuzione, Dr. Mirco Lombardi, accoglieva l'opposizione di terzo,
pagina 7 di 28 sospendendo l'esecuzione forzata con riferimento ai soli beni individuati in perizia come
Lotto 3 e precisamente:
Comune di RN ON (LC), Località IN, il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune suddetto, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, fg. 1, mapp. 300, sub.
702, fg. 1, mapp. 300, sub. 703, nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 1, come segue fg.9, mapp. 300, ente urbano di ett. 0.07.10, appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 201, fg. 9, 6 mapp. 299, alla partita
201, fg. 9, mapp. 301, fg. 9, mapp. 302, fg. 9, mapp. 497,
Appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreno del Comune suddetto, come segue: fg. 9, mapp. 296, fg. 9, mapp. 496.
Il Giudice, inoltre, assegnava, altresì, alle parti temine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del provvedimento per l'introduzione della fase di merito innanzi al
Giudice competente, compensando integralmente fra le parti le spese della fase.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a in data Controparte_1
28/09/2022, a ed all'Impresa Individuale Parte_1 Controparte_6
di in data 12/9/2022, promuoveva la fase di Persona_3 Controparte_7
merito.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 1678/22 e la prima udienza di comparizione delle parti fissata per la data del 10 gennaio 2023.
L'odierna appellata – appellante incidentale, in data 31/10/2022 depositava nell'anzidetto giudizio istanza di riunione alla causa pendente avente n. R.G. 1667/2022, promossa dal sig. nei confronti unicamente della Controparte_1 Parte_1
e con riferimento anche a mappali non sottoposti a pignoramento e non
[...]
oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.50/2021 RGE, pendente avanti il
Tribunale di Lecco, individuati in perizia come Lotto 3.
pagina 8 di 28 In data 25/10/2022 si costituiva nel giudizio R.G. n. 1667/2022 la Parte_1
ed in data 14/11/2022 chiedendo entrambe il
[...] Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 17/11/2022, la causa veniva rimessa al Presidente per la riassegnazione del fascicolo al Dott. Tota e la riunione alla causa connessa R.G. 1678/2022, già assegnata al Dott. Tota, avente ad oggetto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. promossa dal sig. nella procedura esecutiva CP
immobiliare R.G.E. n. 50/2021.
Con provvedimento del 24/11/2022 il Presidente, Dott. Ersilio Secchi, disponeva che la causa R.G. 1667/2022 venisse chiamata unitamente alla causa R.G. 1678/2022 avanti al medesimo giudice per l'udienza del 10/01/2023.
In tale data, veniva disposta la riunione delle due cause e, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva rinviata per l'ammissione delle prove al 27/06/2023.
Ad esito dello scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, con provvedimento del 12/07/2023, ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'escussione dei testi attorei l'udienza del 07/09/2023 e per quelli delle altre parti l'udienza del 14/09/2023.
All'esito dell'ultima udienza, il Giudice rinviava la causa al 17/10/2023, disponendo la convocazione dell'Arch. in qualità di esperto stimatore nella procedura Parte_5
esecutiva R.G.E. 50/2021.
Alla predetta udienza, veniva conferito incarico al predetto CTU di redigere breve relazione descrittiva dei mappali oggetto del giudizio di usucapione, previa verifica della loro attuale appartenenza alla . Parte_1
pagina 9 di 28 La causa, pertanto, veniva rinviata al 30/11/2023, ove, illustrata dal CTU la relazione depositata, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 05/03/2024.
In tale data, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta dal
Giudice in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 01/07/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 497/24, emessa dal Tribunale di
Lecco, nell'ambito dei procedimenti riuniti R.G. 1667/22 e 1678/22, che così disponeva:
“DICHIARA (codice fiscale Controparte_1 C.F._4
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
ON, Località IN n. 1 proprietario per intervenuta usucapione, in virtù del possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre venti anni, degli immobili siti in RN ON e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
RN ON, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, (bene comune non censibile;
al fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro 311,42 (la casa di civile abitazione); e al fg. 1, mapp. 300, sub.
703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro 416,37 (il deposito ed i portici) nonché nel Catasto dei Terreni del suddetto Comune al Foglio 9, particella
2743 – Foglio 9, particella 2745 – Foglio 9, particella 292, intestati alla
[...]
(codice fiscale con sede in Arcore (MB), via Parte_1 P.IVA_3
Alfonso Casati n. 100. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.”
Il Giudice ha fondato la decisione di accoglimento dell'usucapione, in estrema sintesi, sulle seguenti motivazioni:
- «dalla documentazione in atti e in particolare dal certificato di residenza e dalle ricevute di pagamento delle utenze risulta senz'altro che il sig. risiede CP
dalla nascita (luglio 1951) ed ha sempre abitato (e prima di lui i genitori Per_4 pagina 10 di 28 e nella “AS IN”». Tale «circostanza è stata CP Parte_2
confermata univocamente da tutti i testi sentiti sul punto»;
- «non vi è prova invece che l'opponente abbia iniziato a esercitare il “potere di fatto” sull'immobile in esame “semplicemente come detenzione”».
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.07.2024 a mezzo PEC, la
[...]
(di seguito, per brevità, solo ) ha evocato in Giudizio, Parte_1 PT
innanzi all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, il signor Controparte_1
per ivi sentir riformare sentenza n. 497/2024 del Tribunale di Lecco, resa
[...]
all'esito del giudizio avente RG n. 1667/2022 riunito al n. 1678/2022, G.I. dott.
Edmondo Tota, pubblicata il 1.07.2024 e notificata il 3.07.2024 allegando i seguenti motivi.
Primo motivo di appello: assoluto difetto probatorio del possesso ad usucapionem
(in violazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e 1158 c.c.) ed errata valutazione delle istanze e risultanze istruttorie
Secondo motivo d'appello: omesso accertamento di una situazione di mera detenzione qualificata in capo al sig. e omesso accertamento CP
dell'interversione del possesso in conseguenza di errata valutazione dei documenti prodotti dalla PT
Terzo motivo d'appello: errata identificazione dell'oggetto del giudizio di merito
La causa veniva iscritta al numero 2238/2024 di Ruolo Generale della II Sezione Civile della Corte di Appello di Milano;
la prima udienza – fissata in atto di citazione in appello per il giorno 9.12.2023 – veniva differita al giorno 7.01.2025.
In data 28.10.2024 si è costituito nel Giudizio così introdotto il signor Controparte_1
giusta comparsa di costituzione e di risposta, contestando integralmente le
[...]
argomentazioni difensive svolte dall'appellante e Parte_1
pagina 11 di 28 chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso promosso e, per l'effetto, la conferma integrale della Sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024
e notificata il successivo 3.07.2024.
In data 29.10.2024 si è costituita in Giudizio anche la (di Controparte_3
seguito, per brevità, solo ), depositando la propria comparsa di costituzione e P_
risposta con appello incidentale, chiedendo la riforma della Sentenza di Primo Grado per le medesime argomentazioni esposte dall'appellante; ha lamentato quanto P_
segue:
I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Assoluta carenza di prova del possesso dei beni, incompatibilità con l'istituto dell'usucapione.
II MOTIVO: Errata valutazione istanze e risultanza istruttorie.
Con avviso, ex art. 300 c.p.c., notificato alle parti costituite a mezzo PEC in data
6.12.2024, il Legale della Società appellante ha comunicato l'intervenuto decesso del
Liquidatore/Legale Rappresentante e Socio Unico della . Parte_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 7.01.2025, Codesta Ecc.ma Corte di Appello, dopo aver preso atto dell'intervenuto decesso del Liquidatore/Legale Rappresentante e Socio
Unico della , ha dichiarato l'interruzione del Giudizio, Parte_1 Parte_1
giusto il disposto di cui all'art. 300 c.p.c..
In data 23.01.2025 la ha depositato agli atti del Giudizio il ricorso per P_
riassunzione, ex art. 303 c.p.c., ed il Consigliere Istruttore, con decreto emesso in data
30.01.2025, ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del 13.05.2025.
In data 18.04.2025 il signor ha depositato agli atti del Giudizio la propria CP
comparsa di costituzione e di risposta a seguito di riassunzione.
All'udienza tenutasi in data 13.05.2025, nessuno è comparso per la che, PT
pertanto, non si è costituita nel Giudizio così riassunto. pagina 12 di 28 Il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni per il signor e per CP
, ha invitato le parti a depositare, entro il termine del 20.05.2025, i rispettivi P_
fogli di precisazione delle conclusioni ed ha concesso alle parti medesime ulteriore termine sino al 30.05.2025 per il deposito di memorie conclusive.
La causa è stata, da ultimo, rinviata per la discussione, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., del 17.06.2025, con termine sino alla predetta udienza per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lecco ha accolto la domanda di usucapione avanzata dal sig. in CP
relazione alla AS IN e ad alcuni terreni circostanti, in sede di giudizio di merito, ex art. 619 c.p.c.; in particolare, degli immobili siti in RN ON e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di RN ON, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, (bene comune non censibile;
al fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro 311,42 (la casa di civile abitazione); e al fg. 1, mapp. 300, sub. 703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro 416,37 (il deposito ed i portici) nonché nel Catasto dei Terreni del suddetto Comune al Foglio 9, particella 2743 – Foglio 9, particella 2745 – Foglio 9, particella 292, intestati alla (codice fiscale Parte_1
) con sede in Arcore (MB), via Alfonso Casati n. 100. P.IVA_3
L'appello di propone le stese questioni dell'appello incidentale proposto da PT
; conseguentemente questa Corte procederà a valutarli con motivazione P_
unitaria.
e lamentano l'erroneità della valutazione del quadro probatorio PT P_
operato dal Tribunale, sia con riferimento ai documenti prodotti da e da P_
, sia con riferimento alle risultanze istruttorie, ovvero alle dichiarazioni rese dai PT
testimoni nel corso del Giudizio di Primo Grado. pagina 13 di 28 PRESUPPOSTI
La domanda di usucapione proposta del sig. nel procedimento di primo grado CP
ha per oggetto i seguenti beni immobili, tutti intestati all'odierna appellante: unità immobiliari site in RN ON (LC), Località IN, 1 int. 1, denominate “AS IN”, identificate al NCEU del Comune di RN
ON al Foglio 1, mappale 300, sub. 702 (cascina), al Foglio 1, mappale 300, sub. 703, (deposito e portici) ed al Foglio 1, mappale 300, sub. 701; terreni ad essi annessi e/o adiacenti, contraddistinti nel Catasto dei Terreni del medesimo Comune al
Foglio 9, particelle n. 2743 – 2745 – 291 – 292 – 296 – 299 – 301 – 302 – 496 – 497 –
2917 – 2918 – 2920 – 2921 – 2487 – 300.
Tali immobili consistono, essenzialmente, in un fabbricato rurale di vecchia formazione
(una cascina), analiticamente destinato a mulino (ora dismesso), da cui prende il nome la località “IN” e in terreni agricoli situati nei pressi della cascina.
Il compendio immobiliare sopra indicato è stato di proprietà dei defunti Persona_5
prima CE e poi dal 1905 sino al 1988, quando è stato
[...] Per_6
venduto alla società (società immobiliare) con atto del 06/12/1988 a firma del PT
Notaio dott. ai nn. 112363/34923 di repertorio, trascritto il 29/12/1988 Persona_7
a Lecco ai nn. 12117/8658 (cfr. doc. 5 prodotto da alle pagine Controparte_2
580 e seguenti).
La fattispecie de quo va ricondotta a quella prevista dall'art. 1158 c.c. che sancisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) ha chiarito che ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo pagina 14 di 28 sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Chi, quindi, agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (per tutte
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011). Formenti ai sensi dell'art. 2697
c.c. aveva, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei detti presupposti di legge.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa
è svolta “uti dominus”.
È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20508).
La Cassazione con ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508 ricorda che chi invoca l'intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Egli deve, infatti, provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche la volontà di possedere il bene per il tempo necessario per usucapire. Per il pagina 15 di 28 perfezionamento dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del «dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui».
LIMITI PROCEDURALI (terzo motivo di appello principale)
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. non può avere ad oggetto l'accertamento di proprietà di altri beni non oggetto di esecuzione. La sua finalità è esclusivamente quella di contestare l'esecuzione forzata su un bene specifico, vantando un diritto reale (come la proprietà) o altri diritti reali o di credito su quel bene, incompatibile con l'esecuzione in corso. L'opposizione di terzo, quindi, non può essere utilizzata per contestare l'esecuzione su beni diversi da quello oggetto di pignoramento.
L'opposizione mira a verificare l'illegittimità dell'esecuzione solo in relazione ai beni specifici segnalati nel pignoramento. Non si tratta di un'azione di rivendicazione ordinaria o di accertamento di diritti su altri beni, ma di un giudizio incidente sull'assoggettabilità all'espropriazione dei beni pignorati. In altre parole, la sentenza riguarda solo i beni oggetto della procedura esecutiva (Cass. Ordinanza n. 3846 del
08/02/2023).
Quindi, anche quando l'opposizione accerta la proprietà (o altro diritto reale) su un bene pignorato, ciò avviene solo in via incidentale, con efficacia solo per quella specifica procedura e su quei beni – senza determinare giudicato sul patrimonio del terzo
L'opposizione ex 619 è mirata all'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione “in rapporto ai beni pignorati”, non all'accertamento “pieni” di proprietà su altri beni;
l'accertamento resta effettivo solo nella procedura esecutiva e limitato ai beni esecutati.
Poiché si tratta di un requisito essenziale del rimedio (legittimazione, corretto oggetto), la sua assenza comporta inammissibilità o improponibilità, e pertanto:
pagina 16 di 28 la carenza di legittimazione – strettamente collegata all'oggetto – va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado (anche prima del merito).
In generale, la Cassazione riconosce che vizi inerenti alla legittimazione/tempi di proposizione sono rilevabili d'ufficio, anche in Cassazione (Cass. n. 7041/2017).
Conseguentemente, quanto all'oggetto della domanda del sig. il Giudice ha CP
erroneamente dichiarato l'usucapione di terreni (Foglio 9, particella 2743 –particella
2745 –particella 292) che, pur essendo di proprietà della , sono esclusi PT
dall'esecuzione immobiliare RG n. 50/2021 (come attestato nella perizia del CTU), dall'opposizione alla quale trae origine il procedimento di primo grado.
PROVE e TITOLI
Risulta documentalmente provato che il compendio immobiliare sopra indicato è stato di proprietà dei defunti prima CE e poi dal 1905 Persona_5 Per_6
sino al 1988, quando è stato venduto alla società (società immobiliare) con atto PT
del 06/12/1988 a firma del Notaio dott. ai nn. 112363/34923 di Persona_7
repertorio, trascritto il 29/12/1988 a Lecco ai nn. 12117/8658 (cfr. doc. 5 prodotto da alle pagine 580 e seguenti). Controparte_2
Il concedeva in locazione la cascina IN e i terreni ad Persona_1
essa adiacenti alla famiglia del sig. (già prima della sua nascita nell'anno CP
1951).
La prova della locazione degli immobili risulta dal c.d. libretto colonico dell'affittuario,
(cfr. doc. 1 di parte ), contenente: PT
- il Capitolato provinciale per la conduzione dei fondi rustici, sottoscritto in data
7/05/1935 (pag. 1-11);
pagina 17 di 28 -il contratto individuale di affitto tra la proprietà del ing. Per_8 Per_1 [...]
fu ” e il sig. “ fu (nonno Persona_9 Persona_10 Controparte_8 Per_11
dell'odierno appellato), che richiama gli articoli del capitolato stesso (pag. 12-13);
- la quietanza del pagamento della cauzione sul Libretto della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, filiale di Merate, n. 44088 intestato al sig. Controparte_9
fu La cauzione è rilasciata a garanzia della “lodevole conduzione dei beni Per_11
affittati e loro riconsegna, migliorati e non deteriorati” con la specifica che “verrà resa dopo la regolare riconsegna del caseggiato, terreno e piantagioni” (pag. 15);
- la valutazione del canone d'affitto (pag. 16-17);
- la descrizione dei fabbricati e dei rustici (pag. 18 e 19): in Comune di RN
MO (oggi RN ON) frazione IN, un fabbricato composto da cucina, stanza, stalle e fienili, portici e locale del . Pt_6
Questa Corte, ai fini dell'identificazione del bene ritiene dirimente l'indicazione del locale mulino: l'unico mulino a RN, frazione IN è, per l'appunto, quello annesso alla AS IN (quest'ultima circostanza è pacifica in atti);
- la descrizione dei terreni affittati (pag. 20 e 21): in Comune di RN si indicano, specificamente, i terreni con i rispettivi numeri di mappa, tra cui il n. 2925 – 2936 - 299
– 301 – 302 – 497. Si tratta, esattamente, dei terreni descritti dall'arch. nella Pt_5
perizia sopra citata come “terreni agricoli sulla sponda sinistra del Curone a
CERNUSCO LOMBARDONE Viale Europa 1” (pag. 28 del doc. 5 di;
Controparte_2
- il conto colonico dall'anno 1935 all'anno 1953 (pag. 23 – 40);
- il conto colonico dall'anno 1980 all'anno 1988: si noti che il documento, che riporta il nome del sig. (papà dell'odierno appellato) e la località IN, Persona_12
indica la presenza di terreni, stalle e fienili. Si noti, altresì, che i conti colonici recano pagina 18 di 28 sempre le imposte sulle entrate o le marche da bollo a garanzia della veridicità di quanto in essi contenuto.
-la convenzione di rilascio di fondo rustico: sempre con riferimento al periodo di formale intestazione dei beni immobili per cui è causa al in Persona_1
data 23.04.1987, tra l'Amministrazione e il Sig. è stata Persona_1 CP
stipulata, con l'ausilio della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, una convenzione di rilascio di fondo rustico riferita ai terreni rivendicati dall'odierno attore
(cfr. doc. n. 2 del fascicolo della società ). PT
Dalla lettura del documento risulta infatti un'intesa negoziale tra le parti, in forza della quale il Sig. ha assunto l'impegno di rilasciare i terreni de quo liberi da CP
persone e cose, con espressa rinuncia, dietro corrispettivo, alla proroga dell'affittanza in corso.
Nel medesimo accordo, l'Amministrazione ha concesso al Sig. Persona_1
a titolo di comodato gratuito, l'uso dei medesimi fondi rustici, riaffermandosi CP
in tal modo e anche in questo caso, un espresso riconoscimento -rispetto ai terreni di proprietà per una superficie di 13.080 mq., siti in Località IN, Persona_1
di cui all'affittanza agraria sopra citata- del titolo altrui.
Parte allega di aver incassato il pagamento dei canoni di affitto per la cascina PT
IN producendo una serie ricevute con sottoscrizione del proprio amministratore
(cfr. doc. 3 di parte ); il documento, proveniente dalla medesima parte , PT PT
ha un limitato valore indiziario.
Ebbene, è opportuno sottolineare che nell'anzidetta 'Convenzione di rilascio fondo rustico' del 23.4.1987 non è affatto riportato che i terreni affittati hanno un'estensione di
13.080 mq.; è detto invece che “il sig. coltiva terreni per una superficie CP
di mq. 13.080 di proprietà , ed infatti nel contratto di affitto (doc. 1- Persona_1
e più in particolare a pag. 21 dello stesso, come più sopra rilevato, vi è la Parte_1 pagina 19 di 28 distinzione dei terreni affittati per coltivazione, prato asciutto e bosco da legna, a riprova del fatto che solo una parte degli stessi (meno della metà) era destinata alla coltivazione.
Per questa ragione nella Convenzione è indicata l'estensione dei terreni coltivati nella minor misura di 13.080 mq., rispetto alla maggiore superficie di quelli adibiti a prato e bosco. Si evidenzia che se nell'originario contratto d'affitto (doc.1 prodotto da PT
sono individuati i terreni attraverso l'indicazione dei mappali corrispondenti al
[...]
Lotto 3 e agli ulteriori indicati da parte attrice e nella “Convenzione di rilascio fondo rustico” del 23.4.1987 (doc. 4) esplicitamente è detto che il sig. “rinuncia a CP
qualsiasi diritto di prelazione e proroga dell'affittanza in corso” è evidente che la convenzione istitutiva del comodato non possa che riferirsi ai medesimi terreni.
Non solo: nei terreni cui si riferisce la Convenzione non sono compresi locali/fabbricati, quale invece è la AS IN, di cui si fa invece menzione, al punto 1) della stessa, laddove sono richiamati “terreni e locali” in affittanza al sig. per la CP
concessione in comodato gratuito dei soli terreni.
Peraltro risulta dalla prova testimoniale assunta che ha commissionato e pagato PT
lavori di ristrutturazione straordinaria (di norma in carico al locatore) per il rifacimento del tetto e della facciata alla ditta Edil-TI di TI LU e C. - S.n.c. di
Bonate Sotto (BG), oggi EdilTI S.r.l. (circostanza integralmente confermata dalla testimonianza del sig. LU TI, cfr. verbale dell'udienza del 14/09/2023); il teste
LU TI, escusso all'udienza del 14.9.2023, ha infatti dichiarato che su incarico della nell'anno 1987 svolgeva personalmente “i lavori di ristrutturazione Parte_1
della AS IN insieme al fratello sig. lavoro è durato un Controparte_10
mese – 1 mese e mezzo...i pagamenti avvenivano con assegno...il lavoro di ristrutturazione del tetto non fu di rifacimento integrale ma di ricorritura mentre la facciata fu rifatta integralmente…furono installati dei ponteggi”. Il teste confermava altresì che il predetto intervento veniva interamente saldato dalla società . PT
pagina 20 di 28 Con
ha altresì interloquito con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione di PT
vari interventi sui fondi della proprietà (lettere del 17.2.2000 e 12.10.1998) cfr. doc.
4 e doc. 7 di parte ). In particolare, con il PT Controparte_12
il quale, con missiva del 12/10/1998, si è rivolto
[...]
all'arch. chiedendo una “nota di approvazione per l'esecuzione degli interventi Per_2
previsti”. Si trattava della realizzazione di un sentiero ad elevata accessibilità per collegare la località Belstec, in comune di Osnago, alla località IN. A tale comunicazione, l'arch. ha risposto prontamente, il 16 ottobre 1998, precisando Per_2
che “la proprietà desidererebbe conoscere nel dettaglio il percorso e le zone attraversate sui suoi terreni”.
Tutto ciò si rendeva possibile in quanto il compendio immobiliare non era recintato, essendo sempre possibile per l'arch. accedere alla proprietà. Per_2
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. civ., 20/01/2022, n. 1796). Per tale ragione, considerato che «la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione» (Cass. civ., 28/06/2023, n. 18528), per il tramite di sistemi di recinzione.
Nella fattispecie gli immobili non risultano recintati.
A fronte di tali molteplici elementi documentali e testimoniali relativi alle modalità con cui la (e il suo dante causa) -nel tempo- ha estrinsecato il proprio titolo di PT
pagina 21 di 28 proprietà occorre verificare gli elementi probatori emersi in favore della tesi di parte
CP
Il sig. nel 2012 è succeduto, mortis causa, alla madre sig.ra Controparte_1
Parte_2
Il CTU, arch. nella relazione depositata nel fascicolo di primo grado (conforme Pt_5
alla perizia già redatta per la procedura esecutiva RG n. 50/2021) ha accertato che «il fabbricato non è abitabile e qualsiasi potenziale utilizzo, da quello agricolo a quello abitativo richiede una profonda e costosa opera di ristrutturazione» nonché ha ritenuto che i terreni di cui ai mappali n. 2743 e 2745 sono «per lo più boschivi e poco sfruttabili». Per contro, di nessuna rilevanza devono ritenersi le dichiarazioni rilasciate dai testi attorei, escussi all'udienza del 7.9.2023: i signori , Tes_5 Tes_6
e si sono
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
infatti limitati a riferire di conoscere l'attore fin da quando era bambino, in quanto residenti nelle vicinanze della AS IN, e che la famiglia ivi CP
risiedeva e coltivava i terreni limitrofi;
circostanze sostanzialmente non contestate e inconferenti ai fini del decidere. Tutti i suddetti testi dichiarano per contro di non ricordare da chi furono effettuati i lavori di manutenzione della facciata e del tetto.
E' ragionevole ritenere, che il sig. non risieda ormai da tempo nella CP
AS IN, dato lo stato di fatiscenza in cui la stessa versa Stato che rende l'immobile inabitabile, così come a suo tempo accertato dal CTU, arch. e Parte_5
ribadito nella relazione depositata agli atti del giudizio, nella quale così è riportato: “Si confermano le considerazioni già espresse nella perizia di stima del 2021 relativa alla
R.G.E. 50/2021 per i beni già pignorati in zona IN, di cui si riporta stralcio per semplicità di lettura: - LOTTO 3 PUNTO A: in Comune di RN ON, in località IN, immobili (N.C.E.U.) al foglio 1, particella 300 subb. 701-702-703 e
(C.T.) al foglio 9 particella 300 ente urbano: “Il bene oggetto di perizia è un fabbricato pagina 22 di 28 rurale di vecchia formazione, anticamente destinato a mulino, ora dismesso, da cui prende il nome la località “IN” o “Molinanaccio”. L'edificio è ubicato nei pressi della S.P. 54 in Comune di RN ON, al confine con MO a ridosso del corso del torrente Curone. Dal corso del torrente, un tempo si diramava un canale secondario la cui acqua conferiva il moto alla ruota posta in prossimità del porticato a Ovest della costruzione. La ruota, probabilmente in legno è andata distrutta
e non ve ne è traccia, il canale, seppur presente in mappa catastale è stato interrato ed un porticato accessorio a Nord, presente nella scheda catastale del sub. 703 presentata una decina di anni fa non esiste più. Il fabbricato è costituito da un corpo in linea, lungo circa ml. 21,50 per 6 di profondità, originariamente destinato ad abitazione
(probabilmente del mugnaio) e a locali di deposito;
il fabbricato è disposto su due piani oltre al sottotetto e ad una piccola porzione di interrato nella parte a nord ovest. I locali destinati all'attività di mulino erano posizionati nella zona est dove è presente un corpo di fabbrica a doppia altezza di ml. 13 x 11 circa, con antistante porticato verso Ovest.
Ad eccezione di un solo locale destinato ad abitazione, tutti i locali del fabbricato sono destinati a ricovero di animali domestici o a deposito. (…). Gli spazi di cortile non occupati da animali sono ingombrati da molti materiali di risulta e da alcuni fabbricati accessori, quasi tutti di carattere precario. L'ingresso al fabbricato principale avviene dal lato sud circa al centro nel vano scala a sinistra ci sono due locali in origine abitabili (catastalmente soggiorno e cucina), a destra due accessori (ripostiglio e cantina) oltre i quali era presente un portico adiacente ai locali di deposito del mulino,
(…).Allo stato attuale, per quanto esposto il fabbricato non è abitabile e qualsiasi potenziale utilizzo, da quello agricolo a quello abitativo richiede una profonda e costosa opera di ristrutturazione.”
Il Tribunale di Lecco ha ritenuto dirimenti le testimonianze assunte, oltre alla (non condivisa da questa Corte) mancanza di prova dei titoli (di locatore e comodante) in capo alla parte convenuta in primo grado. pagina 23 di 28 Ebbene tutti i testimoni sentiti sul capitolo 1 e 2 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (i signori , , Tes_5 Testimone_11 Testimone_12
, e
[...] Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15 Testimone_9
) hanno riferito che il signor ha sempre vissuto Tes_10 Controparte_1
nella AS IN e che prima di lui avevano vissuto nella cascina anche i suoi genitori.
Si riportano i due capitoli di prova, per chiarezza:
1“Vero che il signor sin dal luglio del 1951, ovvero fin dalla Controparte_1
sua nascita, ha sempre abitato e vissuto nell'immobile denominato “AS IN, sita in RN ON, Località IN n. 1, int, 1, e, prima di allora, vi hanno sempre abitato e vissuto anche i suoi genitori, signori e Persona_12 [...]
”; Pt_2
2. “Vero che, i genitori del signor prima, ed il signor Controparte_1 [...]
medesimo, dopo (quantomeno dal 1978/80), hanno sempre curato la Controparte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile denominato “AS IN, sita in RN ON, Località IN n. 1, int., nonché coltivato e curato i terreni annessi ed adiacenti alla “AS IN”, ovvero i terreni situati sulla sponda destra e sinistra del Curone, in RN ON, Viale Europa n.1, ovvero quelli evidenziati nelle planimetrie che si rammostrano al teste (e già prodotte sub. doc.
3, fascicolo di parte attrice - Giudizio R.G. n. 1678/22), planimetrie, peraltro, allegate alla Consulenza Estimativa Giudiziaria, che si produce (doc. 18), depositata dal Perito estimatore, Arch. agli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. Pt_5
50/2021?”;
E' vero che tutti i testi hanno sostanzialmente confermato i suddetti capitoli ma tali dichiarazioni, prive di precisi riferimenti temporali rispetto ad un eventuale termine pagina 24 di 28 “finale” di tale comportamento dell'appellato rispetto all'”abitare”, al “coltivare” e al
“curare” gli immobili di cui è causa non appaiono concludenti ai fini della decisione.
Infatti, da una parte la situazione descritta dal CTU alla data del sopralluogo (19.10.2021
e 2023) appare contrastare apparentemente con quanto riferito dai testi, se la testimonianza mirava a coprire il periodo dal 1980 sino alla data dell'accertamento, riferendo di campi e di immobile destinato ad abitazione.
Dall'altra, tali testimonianze non provano in alcun modo l'interversio possessionis.
L'interversio possessionis è il mutamento del titolo (qualifica) da detenzione a possesso.
È disciplinata dagli artt. 1141 e 1164 c.c. e si realizza quando il detentore, inizialmente titolare di mero potere materiale sulla cosa, acquisisce anche l'animus possidendi, volontà di comportarsi come proprietario. L'interversio non dipende da un semplice mutamento interiore della volontà: occorre una esteriorizzazione riconoscibile da terzi.
Così l'aver abitato l'immobile o utilizzato i terreni, certamente non costituisce prova dell'interversio possessionis.
Solo dopo l'interversio inizia a decorrere il tempus utile per l'usucapione, perché si diventa possessori validi in termini civili.
Anche l'aver effettuato brevi (il teste riferisce di durata pari a 10 giorni) e limitati lavori di manutenzione dell'immobile (cap. 3) non costituisce prova dell'interversio possessionis.
Il rapporto materiale intercorrente tra e il bene in questione si configura come CP
mera detenzione qualificata, e non già come possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto privo del requisito dell'“animus domini”, ovvero della volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. In particolare, l'esercizio di atti di ordinaria amministrazione o di conservazione del bene non può in alcun modo integrare un'interversione del possesso – ovvero una trasformazione della detenzione in pagina 25 di 28 possesso – idonea a fondare una pretesa usucapione, né nei confronti del proprietario originario, né verso i suoi aventi causa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n. 29594 del 22 ottobre 2021), precisando che, ai fini del riconoscimento del possesso “uti dominus”
(ossia del possesso con intento di dominio), assume rilevanza fondamentale la modalità con cui il soggetto è stato inizialmente immesso nel godimento del bene. Qualora tale godimento abbia avuto origine in forza di una concessione da parte del proprietario – indipendentemente dalla natura formale del titolo concessorio – grava sul detentore l'onere di allegare e provare l'avvenuto compimento di un atto di interversione chiaro e univoco, diretto espressamente al proprietario, che sia idoneo a far cessare il rapporto di godimento derivante da concessione e a dare avvio a un possesso pieno, autonomo, esclusivo e in opposizione al diritto del concedente.
Tale mutamento soggettivo e qualificato della situazione possessoria è condizione imprescindibile per il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1158 del codice civile, ai fini della maturazione del diritto per usucapione.
Pertanto, nel caso di specie, risulta accertata la natura comodataria del rapporto intercorrente tra il sig. e i fondi agricoli, nonché la qualifica di affittuario con CP
riferimento alla AS IN. Tale qualificazione risulta ulteriormente confermata dagli atti notarili, in particolare dalla compravendita del 6 dicembre 1988 intercorsa tra il e la società nonché dalla successiva costituzione Persona_1 Parte_1
di garanzia reale ipotecaria da parte della medesima società a favore del mutuo fondiario, con iscrizione in data 13 maggio 2011, sugli stessi beni oggetto di contestazione.
Ne consegue, in via conclusiva, che la famiglia non ha mai detenuto i fondi e CP
l'immobile in questione in qualità di possessore ad usucapionem, bensì in forza di un titolo di detenzione derivata (provato in atti), che esclude ab origine la configurabilità pagina 26 di 28 del possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario per usucapione, trattandosi di una detenzione qualificata, incompatibile con l'esercizio del diritto di proprietà.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di prime cure e il rigetto della domanda di usucapione avanzata da CP
Le spese di primo grado e di secondo grado debbono essere poste a carico di parte soccombente appellata, così come le spese di CTU.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di bassa complessità. Le spese della fase istruttoria di appello non sono riconosciute perché non espletata. Infine, le spese di causa dell'appello in favore della parte , non vedono riconosciute la fase decisionale, stante la PT
contumacia di , dopo la riassunzione del procedimento. PT
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in integrale riforma della sentenza di primo grado n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024 e in integrale accoglimento dell'appello principale proposto da e di quello Parte_1
incidentale proposto da nella qualita' di mandataria della Controparte_2
Controparte_3
1. Rigetta la domanda di usucapione proposta dal sig. Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
nella qualita' di mandataria della CP_2 Controparte_3
e di , delle spese del giudizio di
[...] Parte_1
primo grado liquidate per ciascuna parte in Euro 7.616,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
nella qualita' di mandataria della CP_2 Controparte_3
pagina 27 di 28 delle spese di secondo grado liquidate nella misura di Euro 6946,007, oltre PT
IVA, CPA e 15% spese generali;
Condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del Parte_1
presente grado liquidate in Euro 3476,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali
(per la fe di studio e introduttiva).
Dispone la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 P.IVA_1
MATTEO e dell'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO ( ) VIA STATALE, C.F._1
5/R 23807 MERATE;
elettivamente domiciliato in VIA STATALE 5/R 23807 MERATE presso il difensore avv. NOTARO MATTEO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in 192.168.1.200 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. CAGLIO
DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 P.IVA_2
FESTA DEL PERDONO 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBARO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ALOI ANDREA ) VIA ANTONIO BONSIGNORE 1 C.F._3
MESSINA;
APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione, in accoglimento dei motivi d'appello in atti formulati e in riforma della sentenza n.
497/2024 del Tribunale di Lecco, resa all'esito del giudizio avente RG n. 1667/2022 riunito al n. 1678/2022, G.I. dott. Edmondo Tota, pubblicata il 01/07/2024 e notificata il
03/07/2024, così giudicare:
Nel merito: rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. rilevato Controparte_1
l'assoluto difetto probatorio del possesso uti dominus e accertata la sussistenza di un rapporto di mera detenzione qualificata.
In ogni caso: pagina 2 di 28 con condanna del sig. al pagamento delle spese di lite e compensi professionali CP
del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
Ammettere prova per interrogatorio formale del sig. sui Controparte_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i terreni attorno alla furono coltivati dalla famiglia CP_4 CP
dapprima come affittanza agraria stipulata con il poi in Persona_1
comodato gratuito concesso dalla Parte_1
2) Vero che i predetti terreni hanno una superficie di circa 13.00035 metri quadri?
3) Vero che i terreni siti in Località Sant'Antonio, di cui al doc. 4 di controparte, nel
1987 erano e sono inedificati36?
4) Vero che la sig.ra come da ricevute di pagamento che le si Parte_2
rammostrano, prodotte unitariamente sub doc. 3 del fascicolo di parte , ha PT
versato delle somme alla , a titolo di affitto della “AS IN”? PT
Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che i terreni attorno alla furono coltivati dalla famiglia CP_4 CP
dapprima come affittanza agraria stipulata con il poi in Persona_1
comodato gratuito concesso dalla Parte_1
2) Vero che i predetti terreni hanno una superficie di circa 13.00037 metri quadri?
3) Vero che i terreni siti in Località Sant'Antonio, di cui al doc. 4 di controparte, nel
1987 erano e sono inedificati38?
4) Vero che il suo compianto marito, sig. era persona di fiducia dell'arch. Tes_1
legale rappresentante della ? Persona_2 PT
5) Vero che il suo compianto marito, sig. nel 2001 lavorava per l'arch. Tes_1
legale rappresentante della ? Persona_2 PT
6) Vero che riconosce nella sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di pagamento del 2001, che le si rammostra, prodotta sub doc. 3 del fascicolo di parte , la firma PT
autografa del suo compianto marito, sig. Tes_1
pagina 3 di 28 7) Vero che, a seguito di segnalazione della Provincia di Lecco indirizzata all'arch.
e sempre su incarico di quest'ultimo, svolgeva interventi manutentivi Per_2
finalizzati a rimuovere la situazione di intralcio?
8) Vero che si è occupato della cura e della gestione delle aree verdi, prati e aree boschive, dei terreni annessi al fabbricato, su incarico dell'arch. Persona_2
rappresentante della ? PT
9) Vero che, nel corso dell'anno 2017, ha ricevuto mandato di vendita del fabbricato
“AS IN” e dei fondi rustici limitrofi dall'arch. Per_2
Si indicano quali testimoni: il sig. Località Cavigiolo, RN Testimone_2
ON sui capitoli nn. 1, 2, 3, 7 e 8; il sig. in Via Moscoretto CP_5
n.3, RN ON, sui capitoli nn. 1, 2 e 3; la sig.ra in , vedova Tes_3 Tes_1
del sig. in Bevera di Sirtori sui capitoli nn. 4, 5, 6; arch. Tes_1 [...]
in Imbersago, vicolo Chiuso n. 6 sul capitolo n. 12. Tes_4
Ammettere prova contraria richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta così giudicare:
NEL MERITO: rigettare, in ogni caso, l'appello proposta da Parte_1
, così come riassunto da rappresentata dallo
[...] Controparte_3
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_3
esposti nella narrativa degli atti depositati in Giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data
1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024.
SEMPRE NEL MERITO: rigettare l'appello incidentale promosso da P_
con propria comparsa di costituzione, in quanto anch'esso infondato in fatto
[...]
pagina 4 di 28 ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati in Giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei capitoli di prova già formulati con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, capitoli di prova che in questa sede devono intendersi integralmente trascritti e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da , siccome riformulati Parte_1
anche in questo grado di Giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre 15%
Spese generali, I.V.A. e C.p.A., come per legge.
Per NELLA QUALITA' DI MANDATARIA DELLA Controparte_2
P_ P_
- In via incidentale, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. 497/2024, pubblicata in data 01/07/2024 dal Tribunale di Lecco nell'ambito del giudizio n. R.G. 1667/2022 (riunito con n. R.G. 1678/2022), in persona del Giudice
Dott. Edmondo Tota, e notificata il 03/07/2024, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto;
- rigettare la domanda di usucapione proposta dal sig. per i Controparte_1
motivi dedotti in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO promuoveva avanti il Tribunale di Lecco la procedura Controparte_3
esecutiva rubricata al n.50/2021 di R.G.E. nei confronti della società Parte_1
pignorando anche gli immobili siti in Comune di RN ON (LC), Località
pagina 5 di 28 IN, porzione di casa di civile abitazione, con accesso dalla strada provinciale n.54, Viale Europa s.n.c., composta da un locale, servizio, ripostiglio, cantina e portico al piano terra, quattro locali e loggia al piano primo, comunicanti fra loro tramite scala interna, con annessi deposito e due portici al piano terra, oltre ad aree di sedime e a cortile, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune suddetto, come segue:
- fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, bene comune non censibile 4
(l'area);
- fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T -1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro
311,42 (la casa di civile abitazione);
- fg. 1, mapp. 300, sub. 703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro
416,37 (il deposito ed i portici); nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 1, come segue:
- fg.9, mapp. 300, ente urbano di ett. 0.07.10, senza redditi;
- Appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune suddetto, come segue:
- alla partita 201, fg. 9, mapp. 299, semin arbor, cl. 4, ett. 0.02.00, R.D. Euro 0,62, R.A.
Euro 0,52;
- alla partita 201, fg. 9, mapp. 301, prato, cl.2, ett. 0.42.60, R.D. Euro 19,80, R.A. Euro
17,60;
- fg. 9, mapp. 302, prato, cl. 2, ett. 0.96.80, R.D. Euro 44,99, R.A. Euro 39,99;
- fg. 9, mapp. 497, semin arbor.
Confini della porzione di casa e dei terreni a corpo in contorno ed in senso orario da nord: torrente, proprietà di terzi, mapp. 1056, mapp. 965, mapp. 461, strada comunale pagina 6 di 28 del , mapp. 2220, strada comunale del e torrente;
Appezzamenti Parte_4 Parte_4
di terreno distinti nel Catasto Terreno del Comune suddetto, come segue:
- fg. 9, mapp. 296, bosco ceduo, cl. 3, ett. 1.01.80, R.D. Euro 9,46, R.A. Euro 1,58; - fg.
9, mapp. 496, bosco ceduo, cl. 3, ett. 0.38.60, R.D. Euro 3,59, R.A.Euro 0,60; Confini a corpo ed in contorno in senso orario da nord: proprietà di terzi, mapp. 527, torrente, strada comunale, mapp. 2217, mapp. 2216 e strada.
Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c., e istanza di sospensione inaudita altera 5 parte ex art. 624 c.p.c., il sig. promuoveva opposizione Controparte_1
all'esecuzione, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione dei beni sopra identificati, la nullità del pignoramento e la liberazione degli immobili dalla procedura esecutiva.
Con ordinanza del 31/01/2022, il Giudice dell'esecuzione adito, ritenuto di dover instaurare il contraddittorio tra le parti, risultando insussistenti i presupposti di legge per la sospensione inaudita altera parte della procedura esecutiva immobiliare, fissava udienza di comparizione delle parti per il 24/03/2022, onde discutere sull'istanza di sospensione.
In data 07/03/2022 si costituiva la quale deduceva in via Controparte_3
pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il rigetto della domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 24/03/2022, il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie difensive rinviando all'udienza del 09/06/2022.
Con ordinanza emessa e pubblicata in data 15/06/2022, il Tribunale di Lecco, in persona del Giudice dell'esecuzione, Dr. Mirco Lombardi, accoglieva l'opposizione di terzo,
pagina 7 di 28 sospendendo l'esecuzione forzata con riferimento ai soli beni individuati in perizia come
Lotto 3 e precisamente:
Comune di RN ON (LC), Località IN, il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune suddetto, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, fg. 1, mapp. 300, sub.
702, fg. 1, mapp. 300, sub. 703, nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 1, come segue fg.9, mapp. 300, ente urbano di ett. 0.07.10, appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreni del Comune suddetto, alla partita 201, fg. 9, 6 mapp. 299, alla partita
201, fg. 9, mapp. 301, fg. 9, mapp. 302, fg. 9, mapp. 497,
Appezzamenti di terreno distinti nel Catasto Terreno del Comune suddetto, come segue: fg. 9, mapp. 296, fg. 9, mapp. 496.
Il Giudice, inoltre, assegnava, altresì, alle parti temine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del provvedimento per l'introduzione della fase di merito innanzi al
Giudice competente, compensando integralmente fra le parti le spese della fase.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a in data Controparte_1
28/09/2022, a ed all'Impresa Individuale Parte_1 Controparte_6
di in data 12/9/2022, promuoveva la fase di Persona_3 Controparte_7
merito.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 1678/22 e la prima udienza di comparizione delle parti fissata per la data del 10 gennaio 2023.
L'odierna appellata – appellante incidentale, in data 31/10/2022 depositava nell'anzidetto giudizio istanza di riunione alla causa pendente avente n. R.G. 1667/2022, promossa dal sig. nei confronti unicamente della Controparte_1 Parte_1
e con riferimento anche a mappali non sottoposti a pignoramento e non
[...]
oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.50/2021 RGE, pendente avanti il
Tribunale di Lecco, individuati in perizia come Lotto 3.
pagina 8 di 28 In data 25/10/2022 si costituiva nel giudizio R.G. n. 1667/2022 la Parte_1
ed in data 14/11/2022 chiedendo entrambe il
[...] Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 17/11/2022, la causa veniva rimessa al Presidente per la riassegnazione del fascicolo al Dott. Tota e la riunione alla causa connessa R.G. 1678/2022, già assegnata al Dott. Tota, avente ad oggetto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. promossa dal sig. nella procedura esecutiva CP
immobiliare R.G.E. n. 50/2021.
Con provvedimento del 24/11/2022 il Presidente, Dott. Ersilio Secchi, disponeva che la causa R.G. 1667/2022 venisse chiamata unitamente alla causa R.G. 1678/2022 avanti al medesimo giudice per l'udienza del 10/01/2023.
In tale data, veniva disposta la riunione delle due cause e, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva rinviata per l'ammissione delle prove al 27/06/2023.
Ad esito dello scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, con provvedimento del 12/07/2023, ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti, fissando per l'escussione dei testi attorei l'udienza del 07/09/2023 e per quelli delle altre parti l'udienza del 14/09/2023.
All'esito dell'ultima udienza, il Giudice rinviava la causa al 17/10/2023, disponendo la convocazione dell'Arch. in qualità di esperto stimatore nella procedura Parte_5
esecutiva R.G.E. 50/2021.
Alla predetta udienza, veniva conferito incarico al predetto CTU di redigere breve relazione descrittiva dei mappali oggetto del giudizio di usucapione, previa verifica della loro attuale appartenenza alla . Parte_1
pagina 9 di 28 La causa, pertanto, veniva rinviata al 30/11/2023, ove, illustrata dal CTU la relazione depositata, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 05/03/2024.
In tale data, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta dal
Giudice in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 01/07/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 497/24, emessa dal Tribunale di
Lecco, nell'ambito dei procedimenti riuniti R.G. 1667/22 e 1678/22, che così disponeva:
“DICHIARA (codice fiscale Controparte_1 C.F._4
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
ON, Località IN n. 1 proprietario per intervenuta usucapione, in virtù del possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre venti anni, degli immobili siti in RN ON e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
RN ON, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, (bene comune non censibile;
al fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro 311,42 (la casa di civile abitazione); e al fg. 1, mapp. 300, sub.
703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro 416,37 (il deposito ed i portici) nonché nel Catasto dei Terreni del suddetto Comune al Foglio 9, particella
2743 – Foglio 9, particella 2745 – Foglio 9, particella 292, intestati alla
[...]
(codice fiscale con sede in Arcore (MB), via Parte_1 P.IVA_3
Alfonso Casati n. 100. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.”
Il Giudice ha fondato la decisione di accoglimento dell'usucapione, in estrema sintesi, sulle seguenti motivazioni:
- «dalla documentazione in atti e in particolare dal certificato di residenza e dalle ricevute di pagamento delle utenze risulta senz'altro che il sig. risiede CP
dalla nascita (luglio 1951) ed ha sempre abitato (e prima di lui i genitori Per_4 pagina 10 di 28 e nella “AS IN”». Tale «circostanza è stata CP Parte_2
confermata univocamente da tutti i testi sentiti sul punto»;
- «non vi è prova invece che l'opponente abbia iniziato a esercitare il “potere di fatto” sull'immobile in esame “semplicemente come detenzione”».
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.07.2024 a mezzo PEC, la
[...]
(di seguito, per brevità, solo ) ha evocato in Giudizio, Parte_1 PT
innanzi all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, il signor Controparte_1
per ivi sentir riformare sentenza n. 497/2024 del Tribunale di Lecco, resa
[...]
all'esito del giudizio avente RG n. 1667/2022 riunito al n. 1678/2022, G.I. dott.
Edmondo Tota, pubblicata il 1.07.2024 e notificata il 3.07.2024 allegando i seguenti motivi.
Primo motivo di appello: assoluto difetto probatorio del possesso ad usucapionem
(in violazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e 1158 c.c.) ed errata valutazione delle istanze e risultanze istruttorie
Secondo motivo d'appello: omesso accertamento di una situazione di mera detenzione qualificata in capo al sig. e omesso accertamento CP
dell'interversione del possesso in conseguenza di errata valutazione dei documenti prodotti dalla PT
Terzo motivo d'appello: errata identificazione dell'oggetto del giudizio di merito
La causa veniva iscritta al numero 2238/2024 di Ruolo Generale della II Sezione Civile della Corte di Appello di Milano;
la prima udienza – fissata in atto di citazione in appello per il giorno 9.12.2023 – veniva differita al giorno 7.01.2025.
In data 28.10.2024 si è costituito nel Giudizio così introdotto il signor Controparte_1
giusta comparsa di costituzione e di risposta, contestando integralmente le
[...]
argomentazioni difensive svolte dall'appellante e Parte_1
pagina 11 di 28 chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso promosso e, per l'effetto, la conferma integrale della Sentenza n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024
e notificata il successivo 3.07.2024.
In data 29.10.2024 si è costituita in Giudizio anche la (di Controparte_3
seguito, per brevità, solo ), depositando la propria comparsa di costituzione e P_
risposta con appello incidentale, chiedendo la riforma della Sentenza di Primo Grado per le medesime argomentazioni esposte dall'appellante; ha lamentato quanto P_
segue:
I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Assoluta carenza di prova del possesso dei beni, incompatibilità con l'istituto dell'usucapione.
II MOTIVO: Errata valutazione istanze e risultanza istruttorie.
Con avviso, ex art. 300 c.p.c., notificato alle parti costituite a mezzo PEC in data
6.12.2024, il Legale della Società appellante ha comunicato l'intervenuto decesso del
Liquidatore/Legale Rappresentante e Socio Unico della . Parte_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 7.01.2025, Codesta Ecc.ma Corte di Appello, dopo aver preso atto dell'intervenuto decesso del Liquidatore/Legale Rappresentante e Socio
Unico della , ha dichiarato l'interruzione del Giudizio, Parte_1 Parte_1
giusto il disposto di cui all'art. 300 c.p.c..
In data 23.01.2025 la ha depositato agli atti del Giudizio il ricorso per P_
riassunzione, ex art. 303 c.p.c., ed il Consigliere Istruttore, con decreto emesso in data
30.01.2025, ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del 13.05.2025.
In data 18.04.2025 il signor ha depositato agli atti del Giudizio la propria CP
comparsa di costituzione e di risposta a seguito di riassunzione.
All'udienza tenutasi in data 13.05.2025, nessuno è comparso per la che, PT
pertanto, non si è costituita nel Giudizio così riassunto. pagina 12 di 28 Il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni per il signor e per CP
, ha invitato le parti a depositare, entro il termine del 20.05.2025, i rispettivi P_
fogli di precisazione delle conclusioni ed ha concesso alle parti medesime ulteriore termine sino al 30.05.2025 per il deposito di memorie conclusive.
La causa è stata, da ultimo, rinviata per la discussione, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., del 17.06.2025, con termine sino alla predetta udienza per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lecco ha accolto la domanda di usucapione avanzata dal sig. in CP
relazione alla AS IN e ad alcuni terreni circostanti, in sede di giudizio di merito, ex art. 619 c.p.c.; in particolare, degli immobili siti in RN ON e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di RN ON, al fg. 1, mapp. 300, sub. 701, via IN n.1, p. T-1, (bene comune non censibile;
al fg. 1, mapp. 300, sub. 702, via IN n.1, p. T-1, cat. A/4, cl. 1, vani 9, R.C. Euro 311,42 (la casa di civile abitazione); e al fg. 1, mapp. 300, sub. 703, via IN n. 1, p.1, cat. C/2, cl. U, mq.139, R.C. Euro 416,37 (il deposito ed i portici) nonché nel Catasto dei Terreni del suddetto Comune al Foglio 9, particella 2743 – Foglio 9, particella 2745 – Foglio 9, particella 292, intestati alla (codice fiscale Parte_1
) con sede in Arcore (MB), via Alfonso Casati n. 100. P.IVA_3
L'appello di propone le stese questioni dell'appello incidentale proposto da PT
; conseguentemente questa Corte procederà a valutarli con motivazione P_
unitaria.
e lamentano l'erroneità della valutazione del quadro probatorio PT P_
operato dal Tribunale, sia con riferimento ai documenti prodotti da e da P_
, sia con riferimento alle risultanze istruttorie, ovvero alle dichiarazioni rese dai PT
testimoni nel corso del Giudizio di Primo Grado. pagina 13 di 28 PRESUPPOSTI
La domanda di usucapione proposta del sig. nel procedimento di primo grado CP
ha per oggetto i seguenti beni immobili, tutti intestati all'odierna appellante: unità immobiliari site in RN ON (LC), Località IN, 1 int. 1, denominate “AS IN”, identificate al NCEU del Comune di RN
ON al Foglio 1, mappale 300, sub. 702 (cascina), al Foglio 1, mappale 300, sub. 703, (deposito e portici) ed al Foglio 1, mappale 300, sub. 701; terreni ad essi annessi e/o adiacenti, contraddistinti nel Catasto dei Terreni del medesimo Comune al
Foglio 9, particelle n. 2743 – 2745 – 291 – 292 – 296 – 299 – 301 – 302 – 496 – 497 –
2917 – 2918 – 2920 – 2921 – 2487 – 300.
Tali immobili consistono, essenzialmente, in un fabbricato rurale di vecchia formazione
(una cascina), analiticamente destinato a mulino (ora dismesso), da cui prende il nome la località “IN” e in terreni agricoli situati nei pressi della cascina.
Il compendio immobiliare sopra indicato è stato di proprietà dei defunti Persona_5
prima CE e poi dal 1905 sino al 1988, quando è stato
[...] Per_6
venduto alla società (società immobiliare) con atto del 06/12/1988 a firma del PT
Notaio dott. ai nn. 112363/34923 di repertorio, trascritto il 29/12/1988 Persona_7
a Lecco ai nn. 12117/8658 (cfr. doc. 5 prodotto da alle pagine Controparte_2
580 e seguenti).
La fattispecie de quo va ricondotta a quella prevista dall'art. 1158 c.c. che sancisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) ha chiarito che ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo pagina 14 di 28 sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Chi, quindi, agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (per tutte
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011). Formenti ai sensi dell'art. 2697
c.c. aveva, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei detti presupposti di legge.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa
è svolta “uti dominus”.
È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20508).
La Cassazione con ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508 ricorda che chi invoca l'intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Egli deve, infatti, provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche la volontà di possedere il bene per il tempo necessario per usucapire. Per il pagina 15 di 28 perfezionamento dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del «dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui».
LIMITI PROCEDURALI (terzo motivo di appello principale)
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. non può avere ad oggetto l'accertamento di proprietà di altri beni non oggetto di esecuzione. La sua finalità è esclusivamente quella di contestare l'esecuzione forzata su un bene specifico, vantando un diritto reale (come la proprietà) o altri diritti reali o di credito su quel bene, incompatibile con l'esecuzione in corso. L'opposizione di terzo, quindi, non può essere utilizzata per contestare l'esecuzione su beni diversi da quello oggetto di pignoramento.
L'opposizione mira a verificare l'illegittimità dell'esecuzione solo in relazione ai beni specifici segnalati nel pignoramento. Non si tratta di un'azione di rivendicazione ordinaria o di accertamento di diritti su altri beni, ma di un giudizio incidente sull'assoggettabilità all'espropriazione dei beni pignorati. In altre parole, la sentenza riguarda solo i beni oggetto della procedura esecutiva (Cass. Ordinanza n. 3846 del
08/02/2023).
Quindi, anche quando l'opposizione accerta la proprietà (o altro diritto reale) su un bene pignorato, ciò avviene solo in via incidentale, con efficacia solo per quella specifica procedura e su quei beni – senza determinare giudicato sul patrimonio del terzo
L'opposizione ex 619 è mirata all'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione “in rapporto ai beni pignorati”, non all'accertamento “pieni” di proprietà su altri beni;
l'accertamento resta effettivo solo nella procedura esecutiva e limitato ai beni esecutati.
Poiché si tratta di un requisito essenziale del rimedio (legittimazione, corretto oggetto), la sua assenza comporta inammissibilità o improponibilità, e pertanto:
pagina 16 di 28 la carenza di legittimazione – strettamente collegata all'oggetto – va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado (anche prima del merito).
In generale, la Cassazione riconosce che vizi inerenti alla legittimazione/tempi di proposizione sono rilevabili d'ufficio, anche in Cassazione (Cass. n. 7041/2017).
Conseguentemente, quanto all'oggetto della domanda del sig. il Giudice ha CP
erroneamente dichiarato l'usucapione di terreni (Foglio 9, particella 2743 –particella
2745 –particella 292) che, pur essendo di proprietà della , sono esclusi PT
dall'esecuzione immobiliare RG n. 50/2021 (come attestato nella perizia del CTU), dall'opposizione alla quale trae origine il procedimento di primo grado.
PROVE e TITOLI
Risulta documentalmente provato che il compendio immobiliare sopra indicato è stato di proprietà dei defunti prima CE e poi dal 1905 Persona_5 Per_6
sino al 1988, quando è stato venduto alla società (società immobiliare) con atto PT
del 06/12/1988 a firma del Notaio dott. ai nn. 112363/34923 di Persona_7
repertorio, trascritto il 29/12/1988 a Lecco ai nn. 12117/8658 (cfr. doc. 5 prodotto da alle pagine 580 e seguenti). Controparte_2
Il concedeva in locazione la cascina IN e i terreni ad Persona_1
essa adiacenti alla famiglia del sig. (già prima della sua nascita nell'anno CP
1951).
La prova della locazione degli immobili risulta dal c.d. libretto colonico dell'affittuario,
(cfr. doc. 1 di parte ), contenente: PT
- il Capitolato provinciale per la conduzione dei fondi rustici, sottoscritto in data
7/05/1935 (pag. 1-11);
pagina 17 di 28 -il contratto individuale di affitto tra la proprietà del ing. Per_8 Per_1 [...]
fu ” e il sig. “ fu (nonno Persona_9 Persona_10 Controparte_8 Per_11
dell'odierno appellato), che richiama gli articoli del capitolato stesso (pag. 12-13);
- la quietanza del pagamento della cauzione sul Libretto della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, filiale di Merate, n. 44088 intestato al sig. Controparte_9
fu La cauzione è rilasciata a garanzia della “lodevole conduzione dei beni Per_11
affittati e loro riconsegna, migliorati e non deteriorati” con la specifica che “verrà resa dopo la regolare riconsegna del caseggiato, terreno e piantagioni” (pag. 15);
- la valutazione del canone d'affitto (pag. 16-17);
- la descrizione dei fabbricati e dei rustici (pag. 18 e 19): in Comune di RN
MO (oggi RN ON) frazione IN, un fabbricato composto da cucina, stanza, stalle e fienili, portici e locale del . Pt_6
Questa Corte, ai fini dell'identificazione del bene ritiene dirimente l'indicazione del locale mulino: l'unico mulino a RN, frazione IN è, per l'appunto, quello annesso alla AS IN (quest'ultima circostanza è pacifica in atti);
- la descrizione dei terreni affittati (pag. 20 e 21): in Comune di RN si indicano, specificamente, i terreni con i rispettivi numeri di mappa, tra cui il n. 2925 – 2936 - 299
– 301 – 302 – 497. Si tratta, esattamente, dei terreni descritti dall'arch. nella Pt_5
perizia sopra citata come “terreni agricoli sulla sponda sinistra del Curone a
CERNUSCO LOMBARDONE Viale Europa 1” (pag. 28 del doc. 5 di;
Controparte_2
- il conto colonico dall'anno 1935 all'anno 1953 (pag. 23 – 40);
- il conto colonico dall'anno 1980 all'anno 1988: si noti che il documento, che riporta il nome del sig. (papà dell'odierno appellato) e la località IN, Persona_12
indica la presenza di terreni, stalle e fienili. Si noti, altresì, che i conti colonici recano pagina 18 di 28 sempre le imposte sulle entrate o le marche da bollo a garanzia della veridicità di quanto in essi contenuto.
-la convenzione di rilascio di fondo rustico: sempre con riferimento al periodo di formale intestazione dei beni immobili per cui è causa al in Persona_1
data 23.04.1987, tra l'Amministrazione e il Sig. è stata Persona_1 CP
stipulata, con l'ausilio della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, una convenzione di rilascio di fondo rustico riferita ai terreni rivendicati dall'odierno attore
(cfr. doc. n. 2 del fascicolo della società ). PT
Dalla lettura del documento risulta infatti un'intesa negoziale tra le parti, in forza della quale il Sig. ha assunto l'impegno di rilasciare i terreni de quo liberi da CP
persone e cose, con espressa rinuncia, dietro corrispettivo, alla proroga dell'affittanza in corso.
Nel medesimo accordo, l'Amministrazione ha concesso al Sig. Persona_1
a titolo di comodato gratuito, l'uso dei medesimi fondi rustici, riaffermandosi CP
in tal modo e anche in questo caso, un espresso riconoscimento -rispetto ai terreni di proprietà per una superficie di 13.080 mq., siti in Località IN, Persona_1
di cui all'affittanza agraria sopra citata- del titolo altrui.
Parte allega di aver incassato il pagamento dei canoni di affitto per la cascina PT
IN producendo una serie ricevute con sottoscrizione del proprio amministratore
(cfr. doc. 3 di parte ); il documento, proveniente dalla medesima parte , PT PT
ha un limitato valore indiziario.
Ebbene, è opportuno sottolineare che nell'anzidetta 'Convenzione di rilascio fondo rustico' del 23.4.1987 non è affatto riportato che i terreni affittati hanno un'estensione di
13.080 mq.; è detto invece che “il sig. coltiva terreni per una superficie CP
di mq. 13.080 di proprietà , ed infatti nel contratto di affitto (doc. 1- Persona_1
e più in particolare a pag. 21 dello stesso, come più sopra rilevato, vi è la Parte_1 pagina 19 di 28 distinzione dei terreni affittati per coltivazione, prato asciutto e bosco da legna, a riprova del fatto che solo una parte degli stessi (meno della metà) era destinata alla coltivazione.
Per questa ragione nella Convenzione è indicata l'estensione dei terreni coltivati nella minor misura di 13.080 mq., rispetto alla maggiore superficie di quelli adibiti a prato e bosco. Si evidenzia che se nell'originario contratto d'affitto (doc.1 prodotto da PT
sono individuati i terreni attraverso l'indicazione dei mappali corrispondenti al
[...]
Lotto 3 e agli ulteriori indicati da parte attrice e nella “Convenzione di rilascio fondo rustico” del 23.4.1987 (doc. 4) esplicitamente è detto che il sig. “rinuncia a CP
qualsiasi diritto di prelazione e proroga dell'affittanza in corso” è evidente che la convenzione istitutiva del comodato non possa che riferirsi ai medesimi terreni.
Non solo: nei terreni cui si riferisce la Convenzione non sono compresi locali/fabbricati, quale invece è la AS IN, di cui si fa invece menzione, al punto 1) della stessa, laddove sono richiamati “terreni e locali” in affittanza al sig. per la CP
concessione in comodato gratuito dei soli terreni.
Peraltro risulta dalla prova testimoniale assunta che ha commissionato e pagato PT
lavori di ristrutturazione straordinaria (di norma in carico al locatore) per il rifacimento del tetto e della facciata alla ditta Edil-TI di TI LU e C. - S.n.c. di
Bonate Sotto (BG), oggi EdilTI S.r.l. (circostanza integralmente confermata dalla testimonianza del sig. LU TI, cfr. verbale dell'udienza del 14/09/2023); il teste
LU TI, escusso all'udienza del 14.9.2023, ha infatti dichiarato che su incarico della nell'anno 1987 svolgeva personalmente “i lavori di ristrutturazione Parte_1
della AS IN insieme al fratello sig. lavoro è durato un Controparte_10
mese – 1 mese e mezzo...i pagamenti avvenivano con assegno...il lavoro di ristrutturazione del tetto non fu di rifacimento integrale ma di ricorritura mentre la facciata fu rifatta integralmente…furono installati dei ponteggi”. Il teste confermava altresì che il predetto intervento veniva interamente saldato dalla società . PT
pagina 20 di 28 Con
ha altresì interloquito con le Pubbliche Amministrazioni per la gestione di PT
vari interventi sui fondi della proprietà (lettere del 17.2.2000 e 12.10.1998) cfr. doc.
4 e doc. 7 di parte ). In particolare, con il PT Controparte_12
il quale, con missiva del 12/10/1998, si è rivolto
[...]
all'arch. chiedendo una “nota di approvazione per l'esecuzione degli interventi Per_2
previsti”. Si trattava della realizzazione di un sentiero ad elevata accessibilità per collegare la località Belstec, in comune di Osnago, alla località IN. A tale comunicazione, l'arch. ha risposto prontamente, il 16 ottobre 1998, precisando Per_2
che “la proprietà desidererebbe conoscere nel dettaglio il percorso e le zone attraversate sui suoi terreni”.
Tutto ciò si rendeva possibile in quanto il compendio immobiliare non era recintato, essendo sempre possibile per l'arch. accedere alla proprietà. Per_2
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto» (Cass. civ., 20/01/2022, n. 1796). Per tale ragione, considerato che «la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione» (Cass. civ., 28/06/2023, n. 18528), per il tramite di sistemi di recinzione.
Nella fattispecie gli immobili non risultano recintati.
A fronte di tali molteplici elementi documentali e testimoniali relativi alle modalità con cui la (e il suo dante causa) -nel tempo- ha estrinsecato il proprio titolo di PT
pagina 21 di 28 proprietà occorre verificare gli elementi probatori emersi in favore della tesi di parte
CP
Il sig. nel 2012 è succeduto, mortis causa, alla madre sig.ra Controparte_1
Parte_2
Il CTU, arch. nella relazione depositata nel fascicolo di primo grado (conforme Pt_5
alla perizia già redatta per la procedura esecutiva RG n. 50/2021) ha accertato che «il fabbricato non è abitabile e qualsiasi potenziale utilizzo, da quello agricolo a quello abitativo richiede una profonda e costosa opera di ristrutturazione» nonché ha ritenuto che i terreni di cui ai mappali n. 2743 e 2745 sono «per lo più boschivi e poco sfruttabili». Per contro, di nessuna rilevanza devono ritenersi le dichiarazioni rilasciate dai testi attorei, escussi all'udienza del 7.9.2023: i signori , Tes_5 Tes_6
e si sono
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
infatti limitati a riferire di conoscere l'attore fin da quando era bambino, in quanto residenti nelle vicinanze della AS IN, e che la famiglia ivi CP
risiedeva e coltivava i terreni limitrofi;
circostanze sostanzialmente non contestate e inconferenti ai fini del decidere. Tutti i suddetti testi dichiarano per contro di non ricordare da chi furono effettuati i lavori di manutenzione della facciata e del tetto.
E' ragionevole ritenere, che il sig. non risieda ormai da tempo nella CP
AS IN, dato lo stato di fatiscenza in cui la stessa versa Stato che rende l'immobile inabitabile, così come a suo tempo accertato dal CTU, arch. e Parte_5
ribadito nella relazione depositata agli atti del giudizio, nella quale così è riportato: “Si confermano le considerazioni già espresse nella perizia di stima del 2021 relativa alla
R.G.E. 50/2021 per i beni già pignorati in zona IN, di cui si riporta stralcio per semplicità di lettura: - LOTTO 3 PUNTO A: in Comune di RN ON, in località IN, immobili (N.C.E.U.) al foglio 1, particella 300 subb. 701-702-703 e
(C.T.) al foglio 9 particella 300 ente urbano: “Il bene oggetto di perizia è un fabbricato pagina 22 di 28 rurale di vecchia formazione, anticamente destinato a mulino, ora dismesso, da cui prende il nome la località “IN” o “Molinanaccio”. L'edificio è ubicato nei pressi della S.P. 54 in Comune di RN ON, al confine con MO a ridosso del corso del torrente Curone. Dal corso del torrente, un tempo si diramava un canale secondario la cui acqua conferiva il moto alla ruota posta in prossimità del porticato a Ovest della costruzione. La ruota, probabilmente in legno è andata distrutta
e non ve ne è traccia, il canale, seppur presente in mappa catastale è stato interrato ed un porticato accessorio a Nord, presente nella scheda catastale del sub. 703 presentata una decina di anni fa non esiste più. Il fabbricato è costituito da un corpo in linea, lungo circa ml. 21,50 per 6 di profondità, originariamente destinato ad abitazione
(probabilmente del mugnaio) e a locali di deposito;
il fabbricato è disposto su due piani oltre al sottotetto e ad una piccola porzione di interrato nella parte a nord ovest. I locali destinati all'attività di mulino erano posizionati nella zona est dove è presente un corpo di fabbrica a doppia altezza di ml. 13 x 11 circa, con antistante porticato verso Ovest.
Ad eccezione di un solo locale destinato ad abitazione, tutti i locali del fabbricato sono destinati a ricovero di animali domestici o a deposito. (…). Gli spazi di cortile non occupati da animali sono ingombrati da molti materiali di risulta e da alcuni fabbricati accessori, quasi tutti di carattere precario. L'ingresso al fabbricato principale avviene dal lato sud circa al centro nel vano scala a sinistra ci sono due locali in origine abitabili (catastalmente soggiorno e cucina), a destra due accessori (ripostiglio e cantina) oltre i quali era presente un portico adiacente ai locali di deposito del mulino,
(…).Allo stato attuale, per quanto esposto il fabbricato non è abitabile e qualsiasi potenziale utilizzo, da quello agricolo a quello abitativo richiede una profonda e costosa opera di ristrutturazione.”
Il Tribunale di Lecco ha ritenuto dirimenti le testimonianze assunte, oltre alla (non condivisa da questa Corte) mancanza di prova dei titoli (di locatore e comodante) in capo alla parte convenuta in primo grado. pagina 23 di 28 Ebbene tutti i testimoni sentiti sul capitolo 1 e 2 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (i signori , , Tes_5 Testimone_11 Testimone_12
, e
[...] Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15 Testimone_9
) hanno riferito che il signor ha sempre vissuto Tes_10 Controparte_1
nella AS IN e che prima di lui avevano vissuto nella cascina anche i suoi genitori.
Si riportano i due capitoli di prova, per chiarezza:
1“Vero che il signor sin dal luglio del 1951, ovvero fin dalla Controparte_1
sua nascita, ha sempre abitato e vissuto nell'immobile denominato “AS IN, sita in RN ON, Località IN n. 1, int, 1, e, prima di allora, vi hanno sempre abitato e vissuto anche i suoi genitori, signori e Persona_12 [...]
”; Pt_2
2. “Vero che, i genitori del signor prima, ed il signor Controparte_1 [...]
medesimo, dopo (quantomeno dal 1978/80), hanno sempre curato la Controparte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile denominato “AS IN, sita in RN ON, Località IN n. 1, int., nonché coltivato e curato i terreni annessi ed adiacenti alla “AS IN”, ovvero i terreni situati sulla sponda destra e sinistra del Curone, in RN ON, Viale Europa n.1, ovvero quelli evidenziati nelle planimetrie che si rammostrano al teste (e già prodotte sub. doc.
3, fascicolo di parte attrice - Giudizio R.G. n. 1678/22), planimetrie, peraltro, allegate alla Consulenza Estimativa Giudiziaria, che si produce (doc. 18), depositata dal Perito estimatore, Arch. agli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. Pt_5
50/2021?”;
E' vero che tutti i testi hanno sostanzialmente confermato i suddetti capitoli ma tali dichiarazioni, prive di precisi riferimenti temporali rispetto ad un eventuale termine pagina 24 di 28 “finale” di tale comportamento dell'appellato rispetto all'”abitare”, al “coltivare” e al
“curare” gli immobili di cui è causa non appaiono concludenti ai fini della decisione.
Infatti, da una parte la situazione descritta dal CTU alla data del sopralluogo (19.10.2021
e 2023) appare contrastare apparentemente con quanto riferito dai testi, se la testimonianza mirava a coprire il periodo dal 1980 sino alla data dell'accertamento, riferendo di campi e di immobile destinato ad abitazione.
Dall'altra, tali testimonianze non provano in alcun modo l'interversio possessionis.
L'interversio possessionis è il mutamento del titolo (qualifica) da detenzione a possesso.
È disciplinata dagli artt. 1141 e 1164 c.c. e si realizza quando il detentore, inizialmente titolare di mero potere materiale sulla cosa, acquisisce anche l'animus possidendi, volontà di comportarsi come proprietario. L'interversio non dipende da un semplice mutamento interiore della volontà: occorre una esteriorizzazione riconoscibile da terzi.
Così l'aver abitato l'immobile o utilizzato i terreni, certamente non costituisce prova dell'interversio possessionis.
Solo dopo l'interversio inizia a decorrere il tempus utile per l'usucapione, perché si diventa possessori validi in termini civili.
Anche l'aver effettuato brevi (il teste riferisce di durata pari a 10 giorni) e limitati lavori di manutenzione dell'immobile (cap. 3) non costituisce prova dell'interversio possessionis.
Il rapporto materiale intercorrente tra e il bene in questione si configura come CP
mera detenzione qualificata, e non già come possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto privo del requisito dell'“animus domini”, ovvero della volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario. In particolare, l'esercizio di atti di ordinaria amministrazione o di conservazione del bene non può in alcun modo integrare un'interversione del possesso – ovvero una trasformazione della detenzione in pagina 25 di 28 possesso – idonea a fondare una pretesa usucapione, né nei confronti del proprietario originario, né verso i suoi aventi causa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n. 29594 del 22 ottobre 2021), precisando che, ai fini del riconoscimento del possesso “uti dominus”
(ossia del possesso con intento di dominio), assume rilevanza fondamentale la modalità con cui il soggetto è stato inizialmente immesso nel godimento del bene. Qualora tale godimento abbia avuto origine in forza di una concessione da parte del proprietario – indipendentemente dalla natura formale del titolo concessorio – grava sul detentore l'onere di allegare e provare l'avvenuto compimento di un atto di interversione chiaro e univoco, diretto espressamente al proprietario, che sia idoneo a far cessare il rapporto di godimento derivante da concessione e a dare avvio a un possesso pieno, autonomo, esclusivo e in opposizione al diritto del concedente.
Tale mutamento soggettivo e qualificato della situazione possessoria è condizione imprescindibile per il decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1158 del codice civile, ai fini della maturazione del diritto per usucapione.
Pertanto, nel caso di specie, risulta accertata la natura comodataria del rapporto intercorrente tra il sig. e i fondi agricoli, nonché la qualifica di affittuario con CP
riferimento alla AS IN. Tale qualificazione risulta ulteriormente confermata dagli atti notarili, in particolare dalla compravendita del 6 dicembre 1988 intercorsa tra il e la società nonché dalla successiva costituzione Persona_1 Parte_1
di garanzia reale ipotecaria da parte della medesima società a favore del mutuo fondiario, con iscrizione in data 13 maggio 2011, sugli stessi beni oggetto di contestazione.
Ne consegue, in via conclusiva, che la famiglia non ha mai detenuto i fondi e CP
l'immobile in questione in qualità di possessore ad usucapionem, bensì in forza di un titolo di detenzione derivata (provato in atti), che esclude ab origine la configurabilità pagina 26 di 28 del possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario per usucapione, trattandosi di una detenzione qualificata, incompatibile con l'esercizio del diritto di proprietà.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di prime cure e il rigetto della domanda di usucapione avanzata da CP
Le spese di primo grado e di secondo grado debbono essere poste a carico di parte soccombente appellata, così come le spese di CTU.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di bassa complessità. Le spese della fase istruttoria di appello non sono riconosciute perché non espletata. Infine, le spese di causa dell'appello in favore della parte , non vedono riconosciute la fase decisionale, stante la PT
contumacia di , dopo la riassunzione del procedimento. PT
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in integrale riforma della sentenza di primo grado n. 497/2024 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 1.07.2024 e notificata il successivo 3.07.2024 e in integrale accoglimento dell'appello principale proposto da e di quello Parte_1
incidentale proposto da nella qualita' di mandataria della Controparte_2
Controparte_3
1. Rigetta la domanda di usucapione proposta dal sig. Controparte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
nella qualita' di mandataria della CP_2 Controparte_3
e di , delle spese del giudizio di
[...] Parte_1
primo grado liquidate per ciascuna parte in Euro 7.616,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
nella qualita' di mandataria della CP_2 Controparte_3
pagina 27 di 28 delle spese di secondo grado liquidate nella misura di Euro 6946,007, oltre PT
IVA, CPA e 15% spese generali;
Condanna al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese del Parte_1
presente grado liquidate in Euro 3476,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali
(per la fe di studio e introduttiva).
Dispone la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità da parte del Conservatore.
Così deciso in Milano il 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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