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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 421 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Pt_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
CP_1
Appellata - contumace
All'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 novembre 2022, innanzi il Tribunale G.L. di
Palermo, aveva impugnato il provvedimento del 14 settembre 2022 – CP_1 notificatole il 4.10.2022 - con il quale l' le aveva richiesto la restituzione Pt_1 dell'importo di € 6.602,70, indebitamente pagato sulla pensione AS n.04045824, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022, lamentandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento. Aveva dedotto la sua buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all' , sicché l'eventuale indebito, in assenza di Pt_1
1 dolo o colpa grave, non era ripetibile se non che dalla data del compimento del relativo accertamento, in applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale.
L' aveva contestato la domanda, precisando di avere sollecitato la Pt_1 restituzione di somme relative ad indebito derivante dalla ricostituzione reddituale sulla pensione in godimento, per effetto del cumulo dei redditi coniugali, avendo il coniuge percepito, nell'anno 2022, l'Ape sociale, che aveva portato a rideterminare l'importo della prestazione assistenziale sui ratei percepiti nell'anno 2022. Con sentenza n. 1255/2023, emessa il 12 aprile 2023, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che la ricorrente avesse adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, circa la sussistenza del suo diritto a godere della prestazione.
Ha ritenuto, altresì, che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal procedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Alla luce del superiore principio, dunque, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'Ente previdenziale di ripetere le somme richieste dato che da un lato le stesse venivano corrisposte prima dell'accertamento dcl 14.9.2022 e, dall'altro lato, mancando qualsiasi prova (neppure di carattere indiziario) circa il dolo del ricorrente, atteso che l' era a Pt_2 conoscenza dci dati reddituali in oggetto, trattandosi di prestazioni erogate direttamente dall' . Pt_2
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 9 maggio 2023, il quale contesta l'applicazione dei principi normativi in materia di indebito assistenziale ribadendo che la richiesta di ripetizione derivava da una ricostituzione per motivi reddituali (n. domus 2120930400017 del 14/09/2022), avviata su espressa istanza dell'interessata e per effetto della quale l'Istituto aveva Part rideterminato l'importo della prestazione assistenziale n. 04045824, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/10/2022; eccepiva la carenza del requisito reddituale in quanto, in virtù del reddito percepito dal coniuge della ricorrente nell'anno 2022, i redditi da casellario pensione di entrambi avevano superato il limite reddituale previsto per il diritto alla prestazione assistenziale in godimento per l'anno 2022 per soggetti coniugati.
Pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio e ne va, CP_1 quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10 aprile 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni dell'appellante, è stata decisa come da dispositivo steso in calce. II
L'appello è fondato.
2 L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico che deve permanere durante l'erogazione della prestazione, pertanto, un mutamento della situazione reddituale del titolare e del coniuge è idoneo ad incidere sull'importo e sul diritto alla prestazione medesima;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
In proposito, con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha sottolineato che: “Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché, infatti, attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
3 relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”; aggiungendo, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Pt_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di Pt_1 quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte, comunque, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Difatti, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui
4 tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilitàdell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass.
SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550).
Rileva, poi, la Corte, che contrari argomenti non possono, invece, trarsi dalla sentenza n.198/2011 in quanto, per come recentemente osservato dagli stessi Giudici di legittimità, “tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto sviarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del
2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 14.3.2018 n.6375).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, alla ricorrente, che non ha, invece, specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione categoria AS, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla propria buona fede e sulla conseguente applicabilità delle regole in materia di indebito assistenziale.
5 Il Giudice, ricostruendo i principi - qui ribaditi - in materia di indebito assistenziale ha ritenuto che non vi fosse prova del dolo della pensionata, in quanto l' erogatore delle prestazioni era a conoscenza dei dati reddituali. Pt_1
Ha, invece, dedotto e documentato l' la carenza del requisito reddituale in Pt_1 quanto, successivamente al riconoscimento dell'APE sociale al coniuge della ricorrente per l'anno 2022, i redditi da casellario pensione di entrambi i coniugi avevano superato il limite reddituale previsto per il godimento della prestazione assistenziale relativamente all'anno 2022.
Dunque, con ricostituzione reddituale elaborata in data 14/09/2022, notificata il
9.10.2022, sulla pensione della ricorrente – per effetto del riconoscimento della maggiorazione sociale e dell'attribuzione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) - si era determinato un debito pari ad € 6.602,70 per detto anno. (v. mod TE08 con cartolina A.R.) In altri termini l'importo del reddito del coniuge, rilevante ai fini dei limiti di reddito del nucleo familiare per la misura dell'assegno sociale medesimo, il cui ammontare si riduce, ha imposto la riliquidazione della misura della pensione della ricorrente, a decorrere dal gennaio 2022, comunicata con la citata nota del 14 settembre 2022, in seguito all'accertamento del superamento dei limiti reddituali, per effetto del cumulo del reddito coniugale nel medesimo anno 2022. (v. art.3 c.6
L.n.335/1995, su cit.: Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
)
Sicché, nell'anno 2022, oggetto dell'indebito, la aveva riscosso un CP_1 importo mensile di € 468,11, non spettante. Tale diversa consistenza della misura dell'assegno sociale per l'anno 2022 era stata, altresì, indicata, nel prospetto riportato nel Mod TE8, della citata nota del
14.09.2022 di comunicazione di riliquidazione della pensione – con l'attribuzione della maggiorazione sociale - ove si indica espressamente: E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge
L'azione di recupero è poi stata tempestivamente adottata dall . Pt_2
Sebbene, come sopra anticipato, non si applichi all'indebito assistenziale, quale quello in esame, la disciplina di cui all'art.13 L.n.412/1991, ma quella in materia di indebito assistenziale;
tuttavia, la nota del 14.09.2022 è stata notificata nei termine previsto dal citato art. 3 legge n. 335/1995, rispetto all'indebito accertato per l'anno
2022 (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
6 dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. )
Si applica, difatti, la peculiare disciplina di liquidazione dell'indebito assistenziale per assegno sociale composta da due fasi, la prima, di erogazione provvisoria e la seconda, di successivo conguaglio, all'esito delle verifiche reddituali (v. da ultimo Cassazione sez. lavoro, ordinanza n.3522 del 7 febbraio 2024).
L' difatti, di anno in anno, liquida l'assegno, calcolando i redditi in via Pt_1 presuntiva, salvo verificarli a consuntivo.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui, a seguito dell'erogazione della maggiorazione, essendo aumentati i redditi percepiti dal coniuge della titolare della prestazione, l' ha rielaborato l'importo della prestazione dovuta, tenendo conto di Pt_1 tale aumento.
La sentenza va, quindi, confermata.
Nonostante la soccombenza, l'appellata non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di qui CP_1 dichiarata, in riforma della sentenza n.1255/2023 emessa il 12 aprile 2023 dal
Tribunale GL di Palermo, respinge la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 10 aprile 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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