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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato PAGLIANI GIORGIO con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in VIA MODONELLA 21 41100 MODENA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato PELLEGRINI SILVIO, con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 22 41100 MODENA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 6 marzo 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6/9/2019 adiva il Tribunale di Modena per Parte_1
sentir condannare alla restituzione della somma di € 80.000,00 a lei versata a titolo di CP_1
caparra, nonché la somma di € 6.500,00 a titolo di acconto prezzo, relativamente all'acquisto di un immobile sito in località Paganine a Modena.
pagina 1 di 5 A fondamento della domanda deduceva di aver stipulato in data 12/1/2012 con la convenuta un contratto preliminare di compravendita dell'immobile sopra menzionato per il prezzo complessivo di €
160.000,00 nel quale era prevista la dazione della somma di € 80.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Riferiva che con atto integrativo le parti avevano previsto la possibilità per il promissario acquirente di vendere l'immobile pattuendo che se questi avesse realizzato una cifra superiore ad € 150.000,00 il maggior ricavo sarebbe stato diviso tra le parti al 50% mentre se il ricavo fosse stato inferiore alla somma predetta allora il promissario acquirente avrebbe versato al promittente venditore la differenza tra il prezzo di vendita e la somma di € 150.000,00 e prevedevano altresì il versamento da parte dell'attore dell'ulteriore somma di € 6.500,00 a titolo di acconto prezzo.
Deduceva inoltre che tra le parti erano sorte contestazioni che avevano portato all'introduzione, sempre avanti il Tribunale di Modena, di un giudizio pendente al nr. 2334/16 del Ruolo Generale del Tribunale
di Modena nel quale il chiedeva l'accertamento della riduzione del prezzo pattuito per la Pt_1
vendita dell'immobile all'importo di € 86.500,00 e la venditrice eccepiva l'intervenuta CP_1
risoluzione del contratto in ragione del fatto che il non aveva rispettato il termine assegnatogli Pt_1
per la stipula del contratto preliminare.
Riferiva che il predetto giudizio veniva definito con Sentenza nr. 853/19 che, in accoglimento di quanto affermato dalla convenuta, aveva accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in ragione del fatto che il non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo entro il termine Pt_1
assegnato.
Affermava pertanto che a seguito della risoluzione del contratto sussisteva il diritto alla restituzione della caparra confirmatoria nonché dell'acconto prezzo versato e ciò in ragione del fatto che la promittente venditrice, nel menzionato giudizio, aveva ritenuto di invocare la risoluzione del contratto e non aveva esercitato il diritto di recesso che le avrebbe consentito di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. pagina 2 di 5 La causa veniva assunta al nr. 6220/19 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena e in detto giudizio si costituiva tardivamente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con Sentenza nr. 253/22 il Tribunale di Modena respingeva la domanda relativa alla restituzione della caparra accogliendola limitatamente alla restituzione della somma di € 6.500,00 dichiaratamente versata a titolo di acconto prezzo.
Avverso tale Sentenza proponeva appello e l'appellata si costituiva Parte_1 CP_1
instando per il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Afferma l'appellante che la Sentenza di primo grado sarebbe errata in quanto nella stessa si farebbe riferimento ad una domanda di risoluzione che il avrebbe proposto laddove, invece, era la Pt_1
promittente venditrice che aveva chiesto, ed ottenuto, con apposita domanda riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare senza però proporre domande risarcitorie né enunciando, in alcuno degli atti depositati in causa, la volontà di trattenere la caparra confirmatoria ad essa versata.
Afferma inoltre che in ragione della proposizione da parte di della domanda CP_1
riconvenzionale di risoluzione del contratto la stessa non poteva trattenere la caparra ma avrebbe dovuto agire per il risarcimento del danno secondo la generale disciplina dell'art. 1223 c.c.
Quanto affermato dall'appellante non può essere condiviso.
In ordine al fatto che la Sentenza di primo grado pone riferimento ad una domanda di risoluzione del contratto che il non avrebbe proposto nel giudizio pendente al nr. 2334/16, deve ritenersi Pt_1
l'irrilevanza dell'argomento posto che il giudizio introdotto dall'attore in primo grado attiene al preteso diritto alla restituzione della caparra quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione pagina 3 di 5 proposta dalla convenuta in via riconvenzionale nel precedente procedimento definito con la Sentenza
nr. 853/19, risoluzione del contratto che non è oggetto di alcuna contestazione.
In ordine all'argomento di parte appellante circa il fatto che l'invocata – ed accertata – risoluzione del contratto preliminare per omessa stipula del definitivo entro il termine assegnato non consenta al promittente venditore di trattenere la caparra, si osserva quanto segue.
L'art. 1385 c.c. stabilisce che in caso di inadempimento di una parte, l'altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, oppure può invocare la risoluzione del contratto chiedendo il risarcimento del danno secondo le norme generali.
Deve però ritenersi, condividendo l'orientamento della Corte di Cassazione da cui questo Giudice non ritiene doversi discostare, che la domanda di risoluzione del contratto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. non preclude alla parte adempiente l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., con conseguente ritenzione della caparra confirmatoria versata, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione (così in Cass. 19897/24).
Il Giudice di prime cure ha espressamente richiamato quanto statuito sempre dal Tribunale di Modena
nella citata Sentenza nr. 853/19, passata in giudicato, che ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare a seguito di diffida ad adempiere ritualmente proposta dalla ex art. 1454 c.c. CP_1
all'atto della quale la aveva espressamente dato atto che in caso di mancata stipula a seguito di CP_1
diffida nel termine indicato avrebbe avuto diritto alla ritenzione della caparra versata pari ad €
80.000,00.
Peraltro, nel costituirsi in giudizio ha espressamente chiesto l'accertamento del suo diritto CP_1
alla ritenzione delle somme ricevute da parte di e non risulta proposto specifico Parte_1
mezzo di impugnazione in ordine alla tempestività di tale domanda che è stata, nel merito,
correttamente accolta dal Tribunale anche tenendo conto del sopracitato orientamento del Giudice di legittimità.
pagina 4 di 5 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Pt_1
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Modena nr. 253/22.
[...]
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata CP_1
spese che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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