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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2024, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzzaha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 961/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO PALANA che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ),elettivamente RO C.F._2
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABIANA
MARTINUCCI e GAETANO ORTO per procura in atti,
(C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPINA
BIVIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuti, avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni delle parti: dichiarare estinto il giudizio per cessazione
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per reintegra nel possesso ai sensi dell'art. 703 c.p.c., chiamava in giudizio , premettendo Parte_1 Controparte_2
che: “con atto di divisione in notar Dott. rep. 4005, racc. n. Persona_1
1598 del 10 luglio 2001, la signora acquisiva la proprietà del Controparte_3
fabbricato identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Lipari al foglio 60, particelle 281/2, 281/4 e particella 563, oltre al terreno identificato al Catasto dei
Terreni al foglio 60, particella 282 avente ad oggetto un seminativo arborato, e una quota di diritti pari a ½ dell'area urbana identificata al Catasto dei Fabbricati al foglio 60, particella 562; mentre, il signor acquisiva la proprietà Controparte_4
del fabbricato identificato nel Catasto dei Fabbricati al fog. 60 particelle 281/1, e
281/3, e quota di diritti pari a ½ dell'area urbana identificata al Catasto dei
Fabbricati al foglio 60, particella 562”, nonché che donava il Controparte_3
bene di sua proprietà all'odierno ricorrente, giusto atto di donazione del 31 marzo
2005”.
Deduceva, altresì, di aver esercitato, in modo indisturbato, per oltre diciotto anni, il passaggio lungo la stradella attraverso cui raggiungeva la sua proprietà.
Lamentava, dunque, l'avvenuto spoglio del possesso della citata stradella, rappresentando che: “il signor presumibilmente in Controparte_4
epoca anteriore o contestuale al mese di gennaio dell'anno 2022, data del suo decesso, decideva improvvisamente di installare dei paletti restringendo la strada che consente il passaggio verso la proprietà del signor , unica via transitabile dai mezzi CP_3
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile meccanici”.
Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia nei confronti di , quale erede di Controparte_2
, il ricorrente chiedeva, pertanto, la “reintegrazione del Controparte_4
ricorrente nel possesso della servitù di passaggio sul vicolo servente l'immobile sito in territorio di Lipari (ME), C.da Varesana, distinto al catasto dei fabbricati del
Comune di Lipari al foglio 1/60, part.lle 281/2-281/4-563, ctg. A/4-F/5-
F/1, cl. 4a, nonché il terreno sito in territorio di Lipari (ME), C.da Varesana, distinto al catasto dei terreni del Comune di Lipari al foglio 60, part. 570, cl. 3a, ordinando di lasciarlo libero da qualsivoglia ostacolo”.
Radicatosi il contraddittorio attraverso la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_2
rilevava in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio, attesa la comproprietà con , come da testamento di RO
. Nel merito, parte resistente eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'azione esperita dal atteso il decorso del CP_3
termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., evidenziando all'uopo che a fronte del deposito del ricorso in data 17.07.2023, l'apposizione dei paletti “è stata effettuata dal padre dell'odierno resistente, Sig. Controparte_4
nel mese di settembre 2021, di comune accordo con il Sig. subito Parte_1
dopo un sopralluogo sui luoghi effettuato dal Sig. dal proprio Controparte_4
tecnico, Sig. dal ricorrente Sig. nonché dal Persona_2 Parte_1
tecnico che aveva curato la divisione dei compendi nel 2001, Geom. , CP_5
proprio al fine di delimitare i confini e realizzare finalmente un migliore e più agevole accesso attraverso la particella in comune n. 562 del foglio 60”.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Rilevava, infine, l'inammissibilità delle domande petitorie avanzate da controparte nonché la carenza dei presupposti dell'azione esperita, ed in particolare per difetto di prova in ordine all'animus spoliandi.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva disposta l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti e veniva altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale, costituendosi RO
in giudizio con comparsa del 19.01.2024, eccepiva preliminarmente la decadenza del dall'azione di reintegrazione, esperita oltre il CP_3
termine annuale prescritto ex lege, e nel merito contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita l'istruttoria il Giudice così disponeva: “dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in Parte_1
favore di e di delle spese processuali, liquidate Controparte_2 RO
per ciascuno in complessivi € 3.320,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
La suddetta ordinanza veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo con provvedimento del 20 giugno 2023.
Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. chiedeva la CP_6
fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
All'udienza del 3 dicembre 2024 tutte le parti chiedevano che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese lite, depositando l'accordo raggiunto in data 6 novembre 2024.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010).
Dalle conclusioni congiunte delle parti discende, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio in considerazione dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 04/12/2024.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzzaha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 961/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO PALANA che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ),elettivamente RO C.F._2
domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FABIANA
MARTINUCCI e GAETANO ORTO per procura in atti,
(C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPINA
BIVIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuti, avente ad oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni delle parti: dichiarare estinto il giudizio per cessazione
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per reintegra nel possesso ai sensi dell'art. 703 c.p.c., chiamava in giudizio , premettendo Parte_1 Controparte_2
che: “con atto di divisione in notar Dott. rep. 4005, racc. n. Persona_1
1598 del 10 luglio 2001, la signora acquisiva la proprietà del Controparte_3
fabbricato identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Lipari al foglio 60, particelle 281/2, 281/4 e particella 563, oltre al terreno identificato al Catasto dei
Terreni al foglio 60, particella 282 avente ad oggetto un seminativo arborato, e una quota di diritti pari a ½ dell'area urbana identificata al Catasto dei Fabbricati al foglio 60, particella 562; mentre, il signor acquisiva la proprietà Controparte_4
del fabbricato identificato nel Catasto dei Fabbricati al fog. 60 particelle 281/1, e
281/3, e quota di diritti pari a ½ dell'area urbana identificata al Catasto dei
Fabbricati al foglio 60, particella 562”, nonché che donava il Controparte_3
bene di sua proprietà all'odierno ricorrente, giusto atto di donazione del 31 marzo
2005”.
Deduceva, altresì, di aver esercitato, in modo indisturbato, per oltre diciotto anni, il passaggio lungo la stradella attraverso cui raggiungeva la sua proprietà.
Lamentava, dunque, l'avvenuto spoglio del possesso della citata stradella, rappresentando che: “il signor presumibilmente in Controparte_4
epoca anteriore o contestuale al mese di gennaio dell'anno 2022, data del suo decesso, decideva improvvisamente di installare dei paletti restringendo la strada che consente il passaggio verso la proprietà del signor , unica via transitabile dai mezzi CP_3
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile meccanici”.
Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia nei confronti di , quale erede di Controparte_2
, il ricorrente chiedeva, pertanto, la “reintegrazione del Controparte_4
ricorrente nel possesso della servitù di passaggio sul vicolo servente l'immobile sito in territorio di Lipari (ME), C.da Varesana, distinto al catasto dei fabbricati del
Comune di Lipari al foglio 1/60, part.lle 281/2-281/4-563, ctg. A/4-F/5-
F/1, cl. 4a, nonché il terreno sito in territorio di Lipari (ME), C.da Varesana, distinto al catasto dei terreni del Comune di Lipari al foglio 60, part. 570, cl. 3a, ordinando di lasciarlo libero da qualsivoglia ostacolo”.
Radicatosi il contraddittorio attraverso la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_2
rilevava in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio, attesa la comproprietà con , come da testamento di RO
. Nel merito, parte resistente eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'azione esperita dal atteso il decorso del CP_3
termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., evidenziando all'uopo che a fronte del deposito del ricorso in data 17.07.2023, l'apposizione dei paletti “è stata effettuata dal padre dell'odierno resistente, Sig. Controparte_4
nel mese di settembre 2021, di comune accordo con il Sig. subito Parte_1
dopo un sopralluogo sui luoghi effettuato dal Sig. dal proprio Controparte_4
tecnico, Sig. dal ricorrente Sig. nonché dal Persona_2 Parte_1
tecnico che aveva curato la divisione dei compendi nel 2001, Geom. , CP_5
proprio al fine di delimitare i confini e realizzare finalmente un migliore e più agevole accesso attraverso la particella in comune n. 562 del foglio 60”.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Rilevava, infine, l'inammissibilità delle domande petitorie avanzate da controparte nonché la carenza dei presupposti dell'azione esperita, ed in particolare per difetto di prova in ordine all'animus spoliandi.
Chiedeva, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva disposta l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti e veniva altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale, costituendosi RO
in giudizio con comparsa del 19.01.2024, eccepiva preliminarmente la decadenza del dall'azione di reintegrazione, esperita oltre il CP_3
termine annuale prescritto ex lege, e nel merito contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Esaurita l'istruttoria il Giudice così disponeva: “dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in Parte_1
favore di e di delle spese processuali, liquidate Controparte_2 RO
per ciascuno in complessivi € 3.320,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
La suddetta ordinanza veniva confermata all'esito del giudizio di reclamo con provvedimento del 20 giugno 2023.
Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. chiedeva la CP_6
fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
All'udienza del 3 dicembre 2024 tutte le parti chiedevano che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese lite, depositando l'accordo raggiunto in data 6 novembre 2024.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010).
Dalle conclusioni congiunte delle parti discende, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio in considerazione dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 04/12/2024.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile