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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9734 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 25/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona del la dott.ssa Maria Pia De Lorenzo , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17064 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. VITOBELLO FRANCESCO e Parte_1
ON AP;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dal'avv.to Controparte_1
ZO DR UI TE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente hanno chiesto di revocare il precedente decreto per lo svolgimento di udienza mediante collegamento da remoto, fissata per il 03 dicembre 2025 fissare apposita udienza ove verbalizzare le dichiarazioni di avvenuta conciliazione della lite e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ex art. 185 c.p.c. ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo della presente causa , compensare tra le parti le spese di lite .
FATTO E DIRITTO
1.1. Il presente giudizio è stato instaurato in sede monitoria dal Parte_2 Cont (di seguito “ ) nei confronti di (di seguito “ ) al
[...] Parte_1 Parte_1 fine di ottenere il pagamento della cauzione provvisoria di € 750.000,00 da essa dovuta per Cont partecipare ad una gara pubblica indetta dal medesimo (1) richiesta a seguito della mancata tempestiva prestazione da parte della stessa della fideiussione diretta a garantire il Parte_1 pagamento della cauzione definitiva.
Cont 1.2. Il decreto ingiuntivo emesso in favore del è stato opposto da sostenendo, da Parte_1 un lato, di non aver assunto l'obbligo di pagare detta cauzione e di non aver stipulato una
Fideiussione, ma di essersi solo obbligata a prestare una Polizza fideiussoria al fine di trasferire il rischio del suo inadempimento agli obblighi di gara in capo alla , senza Parte_3 Cont vincolo di solidarietà, così che, una volta che quest'ultima era fallita, il non avrebbe potuto Cont agire nei suoi confronti e dall'altro lato, che la cauzione provvisoria pretesa dal sarebbe priva di causa petendi, in quanto è stata normativamente prevista a garanzia di una generica “reale qualità del progetto” e, inoltre, che la richiesta di pagamento della stessa sarebbe conseguenza di un fatto (come detto, la mancata prestazione della fideiussione diretta a garantire il pagamento della cauzione definitiva) non imputabile ad ma dipeso dal factum principis costituito Parte_1 del diniego dell'Autorizzazione Unica necessaria per realizzare l'impianto previsto dal progetto da realizzare.
Cont 1.3. Si costituiva in giudizio il insistendo nel ritenere che la obbligazione di pagamento della somma di Euro 735.000 (prevista come somma massima garantita dalla Polizza Fideiussoria) sarebbe stata assunta in via solidale con dalla siccome la Polizza Controparte_2 Parte_1 sarebbe stata rilasciata a garanzia di un obbligo di pagamento di somme assunto all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. Ciò sarebbe desumibile, secondo controparte, addirittura con carattere assorbente: a) dal tenore del DM istitutivo della procedura competitiva d'Asta al ribasso e dalle relative procedure di gara;
b) da quanto pattuito nell'Accordo stipulato tra e dal quale si ricaverebbe: che, al di là del nomen iuris, Parte_1 Controparte_2
l'accordo non sarebbe una “Polizza Fidejussoria Cauzioni” come da intestazione della relativa scheda, bensì una “convenzione fideiussoria”, a garanzia di uno specifico obbligo di pagamento Cont assunto verso il dalla Contraente . Pertanto secondo la avversa tesi,
Parte_1 il semplice fatto di aver provveduto al rilascio della Polizza dimostrerebbe anche di aver assunto la obbligazione di pagamento della somma oggetto di cauzione;
• che dalla scheda di polizza sarebbe rilevabile una coobbligazione di , così che, nella specie, contrariamente a
Parte_1 quanto sostenuto dalla difesa avversaria, è stata stipulata una fideiussione a garanzia del pagamento della cauzione provvisoria dovuta da e quest'ultima è obbligata in solido al
Parte_1 suo pagamento;
c) dal fatto che la escussione della cauzione, conseguirebbe al mancato rilascio della cauzione definitiva, evento imputabile ad che avrebbe assunto su di
Parte_1 se il “rischio” di partecipare alla procedura d'asta in attesa del rilascio della Autorizzazione
Unica per la realizzazione del campo eolico.
1.4. Fissata l'udienza di prima comparizione, depositate le memorie integrative, entrambe le part i con nota del 11.6.2025 dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del contenzioso che ha dato luogo al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la opponente, , dichiarava di aver adempiuto Parte_1 alle obbligazioni di natura economica che le competevano in forza del suddetto accordo . Inoltre, tra l'altro, si erano altresì perfezionate: per la soc. la rinunzia alla domanda CP_1 monitoria ed agli effetti processuali e sostanziali del decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 3198/2024 . per la soc. la rinunzia alla domanda ed agli effetti processuali e Parte_1 sostanziali della opposizione formulata avverso il predetto decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio. Le reciproche accettazioni di dette rinunzie tutte contemplate nell'accordo conciliativo e le medesime PARTI si erano obbligate a collaborare affinché il presente giudizio fosse definito con dichiarazione di conciliazione della lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo la causa di opposizione .
1.5 Il giudice preso atto di quanto sopra fissava l 'udienza del 25.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale al fine di pronunciare la decla ratoria di cessata materia del contendere.
2.
1. Come riportato in narrativa, le parti costituite in causa, nei loro ultimi scritti difensivi, invitavano questo Tribunale a: - revocare il precedente decreto per lo svolgimento di udienza mediante collegamento da remoto, fissata per il 03 dicembre 2025 - fissare apposita udienza ove verbalizzare le dichiarazioni di avvenuta conciliazione della lite e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ex art. 185 c.p.c. ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo della presente causa;
- compensare tra le parti le spese di lite .
2.2 Ritiene il Tribunale di dover pronunciare sentenza che dichiari la cessata materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. sez. I,
23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n,
801).
2.3 Rilevato che nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato reciprocamente con le note scritte e ribadito a verbale di avere conciliato in via stragiudiziale la lite e di non aver nulla a più pretendere per il titolo dedotto in giudizio.
2.4 Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Roma e che le spese processuali vanno tra le parti integralmente compensate, stante l'accordo tra loro in tal senso.
2.5 Rilevato altresì che sul punto sono concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, come specificato a verbale dell'udienza del 25.6.2025. 2.6 Ritenuto in conclusione che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 , emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 8574/2024 R.G.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come espressamente richiesto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 , emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 8574/2024 R.G.
- Dichiara la cessata materia del contendere e dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente le spese processuali.
Roma, lì 26/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona del la dott.ssa Maria Pia De Lorenzo , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17064 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. VITOBELLO FRANCESCO e Parte_1
ON AP;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dal'avv.to Controparte_1
ZO DR UI TE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente hanno chiesto di revocare il precedente decreto per lo svolgimento di udienza mediante collegamento da remoto, fissata per il 03 dicembre 2025 fissare apposita udienza ove verbalizzare le dichiarazioni di avvenuta conciliazione della lite e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ex art. 185 c.p.c. ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo della presente causa , compensare tra le parti le spese di lite .
FATTO E DIRITTO
1.1. Il presente giudizio è stato instaurato in sede monitoria dal Parte_2 Cont (di seguito “ ) nei confronti di (di seguito “ ) al
[...] Parte_1 Parte_1 fine di ottenere il pagamento della cauzione provvisoria di € 750.000,00 da essa dovuta per Cont partecipare ad una gara pubblica indetta dal medesimo (1) richiesta a seguito della mancata tempestiva prestazione da parte della stessa della fideiussione diretta a garantire il Parte_1 pagamento della cauzione definitiva.
Cont 1.2. Il decreto ingiuntivo emesso in favore del è stato opposto da sostenendo, da Parte_1 un lato, di non aver assunto l'obbligo di pagare detta cauzione e di non aver stipulato una
Fideiussione, ma di essersi solo obbligata a prestare una Polizza fideiussoria al fine di trasferire il rischio del suo inadempimento agli obblighi di gara in capo alla , senza Parte_3 Cont vincolo di solidarietà, così che, una volta che quest'ultima era fallita, il non avrebbe potuto Cont agire nei suoi confronti e dall'altro lato, che la cauzione provvisoria pretesa dal sarebbe priva di causa petendi, in quanto è stata normativamente prevista a garanzia di una generica “reale qualità del progetto” e, inoltre, che la richiesta di pagamento della stessa sarebbe conseguenza di un fatto (come detto, la mancata prestazione della fideiussione diretta a garantire il pagamento della cauzione definitiva) non imputabile ad ma dipeso dal factum principis costituito Parte_1 del diniego dell'Autorizzazione Unica necessaria per realizzare l'impianto previsto dal progetto da realizzare.
Cont 1.3. Si costituiva in giudizio il insistendo nel ritenere che la obbligazione di pagamento della somma di Euro 735.000 (prevista come somma massima garantita dalla Polizza Fideiussoria) sarebbe stata assunta in via solidale con dalla siccome la Polizza Controparte_2 Parte_1 sarebbe stata rilasciata a garanzia di un obbligo di pagamento di somme assunto all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. Ciò sarebbe desumibile, secondo controparte, addirittura con carattere assorbente: a) dal tenore del DM istitutivo della procedura competitiva d'Asta al ribasso e dalle relative procedure di gara;
b) da quanto pattuito nell'Accordo stipulato tra e dal quale si ricaverebbe: che, al di là del nomen iuris, Parte_1 Controparte_2
l'accordo non sarebbe una “Polizza Fidejussoria Cauzioni” come da intestazione della relativa scheda, bensì una “convenzione fideiussoria”, a garanzia di uno specifico obbligo di pagamento Cont assunto verso il dalla Contraente . Pertanto secondo la avversa tesi,
Parte_1 il semplice fatto di aver provveduto al rilascio della Polizza dimostrerebbe anche di aver assunto la obbligazione di pagamento della somma oggetto di cauzione;
• che dalla scheda di polizza sarebbe rilevabile una coobbligazione di , così che, nella specie, contrariamente a
Parte_1 quanto sostenuto dalla difesa avversaria, è stata stipulata una fideiussione a garanzia del pagamento della cauzione provvisoria dovuta da e quest'ultima è obbligata in solido al
Parte_1 suo pagamento;
c) dal fatto che la escussione della cauzione, conseguirebbe al mancato rilascio della cauzione definitiva, evento imputabile ad che avrebbe assunto su di
Parte_1 se il “rischio” di partecipare alla procedura d'asta in attesa del rilascio della Autorizzazione
Unica per la realizzazione del campo eolico.
1.4. Fissata l'udienza di prima comparizione, depositate le memorie integrative, entrambe le part i con nota del 11.6.2025 dichiaravano congiuntamente di aver raggiunto un accordo conciliativo per la definizione del contenzioso che ha dato luogo al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la opponente, , dichiarava di aver adempiuto Parte_1 alle obbligazioni di natura economica che le competevano in forza del suddetto accordo . Inoltre, tra l'altro, si erano altresì perfezionate: per la soc. la rinunzia alla domanda CP_1 monitoria ed agli effetti processuali e sostanziali del decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 3198/2024 . per la soc. la rinunzia alla domanda ed agli effetti processuali e Parte_1 sostanziali della opposizione formulata avverso il predetto decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio. Le reciproche accettazioni di dette rinunzie tutte contemplate nell'accordo conciliativo e le medesime PARTI si erano obbligate a collaborare affinché il presente giudizio fosse definito con dichiarazione di conciliazione della lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo la causa di opposizione .
1.5 Il giudice preso atto di quanto sopra fissava l 'udienza del 25.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale al fine di pronunciare la decla ratoria di cessata materia del contendere.
2.
1. Come riportato in narrativa, le parti costituite in causa, nei loro ultimi scritti difensivi, invitavano questo Tribunale a: - revocare il precedente decreto per lo svolgimento di udienza mediante collegamento da remoto, fissata per il 03 dicembre 2025 - fissare apposita udienza ove verbalizzare le dichiarazioni di avvenuta conciliazione della lite e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso ex art. 185 c.p.c. ovvero mediante applicazione di qualsivoglia norma processuale che consenta di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e la cancellazione del ruolo della presente causa;
- compensare tra le parti le spese di lite .
2.2 Ritiene il Tribunale di dover pronunciare sentenza che dichiari la cessata materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. sez. I,
23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n,
801).
2.3 Rilevato che nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato reciprocamente con le note scritte e ribadito a verbale di avere conciliato in via stragiudiziale la lite e di non aver nulla a più pretendere per il titolo dedotto in giudizio.
2.4 Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Roma e che le spese processuali vanno tra le parti integralmente compensate, stante l'accordo tra loro in tal senso.
2.5 Rilevato altresì che sul punto sono concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, come specificato a verbale dell'udienza del 25.6.2025. 2.6 Ritenuto in conclusione che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 , emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 8574/2024 R.G.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come espressamente richiesto dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3198/2024 emesso in data 8 marzo 2024 , emesso dal
Tribunale di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 8574/2024 R.G.
- Dichiara la cessata materia del contendere e dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente le spese processuali.
Roma, lì 26/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo