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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13322 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14632/2025 promossa da:
ato in Ghana il 01.01.1993, assistito e rappresentato dall'avv. Parte_1 Ilda Hasanbelliu (C.F.: ); C.F._1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26.03.2025 cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto d'ingresso familiare in favore della madre, sig.ra , Per_1 nata il [...] in [...] chiesto, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel Merito:
- annullare la decisione del 02/01/2025 emessa dall'Ambasciata d'Italia in Accra, Ghana, con la cui comunicazione si rigetta l'istanza di rilascio del visto per famiglia a favore della madre della ricorrente, nonché ogni altro atto ad esso connesso, presupposto conseguente e/o applicativo, in quanto illegittimo per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto;
- accertare, dichiarare e riconoscere in favore della Sig.ra il diritto al Per_1 ricongiungimento familiare con il ricorrente, sig. , poiché‚ la sua Parte_1 situazione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di ricongiungimento familiare e, per l'effetto, Ordinare alle P.A. resistenti, l'emissione di ogni opportuno provvedimento, compresa espressamente la concessione del relativo visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. . Condannare l'Amministrazione alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara fin da ora antistatario. Salvo ogni altro diritto”
1 Il provvedimento negativo veniva disposto sulla base della seguente argomentazione: “Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”. Si costituiva in giudizio il rappresentando la Controparte_1 mancanza di prova della “vivenza a carico” della madre del ricorrente richiesta dall'art. 2 lett. b) del d.lgs. 30/2007; riteneva, pertanto, che la domanda doveva essere qualificata come ordinaria domanda di visto Schengen per turismo/visita familiare, con conseguente diniego avvenuto su un formulario per i dinieghi di visto Schengen. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ribadiva l'erronea qualificazione della domanda operata da parte dell'Ambasciata, dovendo interpretarsi la condizione di “vivenza a carico” in senso estensivo, sulla scorta della giurisprudenza e delle circolari ministeriali. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 16.09.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
* * * * * Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti di seguito specificati. Preliminarmente, va rilevato che con il D.lgs. 30/2007 è stato di fatto abolito per i familiari stranieri di cittadini italiani o europei il visto di ingresso per motivi familiari;
l'art. 5 comma 1 prevede infatti che “Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale”, precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto. Inoltre, L'art. 6 al comma 1 del medesimo D.lgs. prevede che “I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza”, disponendo al comma successivo che “Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità”. Dunque, come anche chiarito nella circolare del Ministero degli Esteri del 6 agosto 2013, compito degli uffici consolari è quello di rilasciare un visto Schengen di breve durata (per un massimo di 90 giorni) per turismo con ingressi multipli, una volta accertata l'effettiva sussistenza di un legame di parentela o coniugio tra il familiare straniero e il cittadino europeo, posticipata la verifica degli ulteriori requisiti richiesti per la permanenza in Italia al momento della eventuale domanda di carta di soggiorno per coesione familiare. Pertanto, non è meritevole di apprezzamento il diniego operato dalla rappresentanza diplomatica, la quale ha ricondotto la domanda della madre del ricorrente nell'alveo dei visti ordinari Schengen per turismo, quando, oggetto della domanda è in ogni caso la tutela del diritto all'unità familiare, e l'azione intrapresa deve ritenersi solo uno strumento per consentire l'attraversamento delle frontiere a familiari di cittadini comunitari e, di conseguenza, l'ingresso nel Paese. Ebbene, ai fini del rilascio del visto in favore della madre, sarebbe stato sufficiente da parte dell'amministrazione accertare la sussistenza del legame di parentela tra il ricorrente – cittadino italiano – e la madre, non rilevando, ai fini del rilascio del
2 visto, la c.d. “vivenza a carico”, di cui pure ha fornito prova in questa sede parte ricorrente (cfr. ricevute di trasferimenti di denaro e dichiarazione di alloggio in atti). Il legame familiare risulta ampiamente provato dal certificato di nascita del sig.
– debitamente tradotto e apostillato –, nonché dall'estratto Parte_1 dell'atto di nascita dello stesso rilasciato dal comune di residenza, in Darfo Boario Terme (BS). La domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso deve pertanto essere accolta. Deve, invece, essere respinta la pretesa risarcitoria, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Invero, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009), pur ammettendo che la prova del danno non patrimoniale possa fornirsi anche per presunzioni semplici, riconoscono in capo al danneggiato l'onere di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno patito e la sua entità, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017), onere che, nel caso di specie, non si ritiene essere stato assolto da parte ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza:
- ordina al Controparte_2
ad Accra - il rilascio del visto di ingresso in favore della
[...] sig.ra , nata in [...] il [...], madre del cittadino italiano Per_1 nato in [...] il [...]; Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 16 settembre 2025
Il GIUDICE
Fabrizio Molinari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14632/2025 promossa da:
ato in Ghana il 01.01.1993, assistito e rappresentato dall'avv. Parte_1 Ilda Hasanbelliu (C.F.: ); C.F._1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 26.03.2025 cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto d'ingresso familiare in favore della madre, sig.ra , Per_1 nata il [...] in [...] chiesto, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel Merito:
- annullare la decisione del 02/01/2025 emessa dall'Ambasciata d'Italia in Accra, Ghana, con la cui comunicazione si rigetta l'istanza di rilascio del visto per famiglia a favore della madre della ricorrente, nonché ogni altro atto ad esso connesso, presupposto conseguente e/o applicativo, in quanto illegittimo per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto;
- accertare, dichiarare e riconoscere in favore della Sig.ra il diritto al Per_1 ricongiungimento familiare con il ricorrente, sig. , poiché‚ la sua Parte_1 situazione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di ricongiungimento familiare e, per l'effetto, Ordinare alle P.A. resistenti, l'emissione di ogni opportuno provvedimento, compresa espressamente la concessione del relativo visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della madre della ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. . Condannare l'Amministrazione alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara fin da ora antistatario. Salvo ogni altro diritto”
1 Il provvedimento negativo veniva disposto sulla base della seguente argomentazione: “Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto”. Si costituiva in giudizio il rappresentando la Controparte_1 mancanza di prova della “vivenza a carico” della madre del ricorrente richiesta dall'art. 2 lett. b) del d.lgs. 30/2007; riteneva, pertanto, che la domanda doveva essere qualificata come ordinaria domanda di visto Schengen per turismo/visita familiare, con conseguente diniego avvenuto su un formulario per i dinieghi di visto Schengen. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ribadiva l'erronea qualificazione della domanda operata da parte dell'Ambasciata, dovendo interpretarsi la condizione di “vivenza a carico” in senso estensivo, sulla scorta della giurisprudenza e delle circolari ministeriali. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 16.09.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
* * * * * Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti di seguito specificati. Preliminarmente, va rilevato che con il D.lgs. 30/2007 è stato di fatto abolito per i familiari stranieri di cittadini italiani o europei il visto di ingresso per motivi familiari;
l'art. 5 comma 1 prevede infatti che “Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale”, precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto. Inoltre, L'art. 6 al comma 1 del medesimo D.lgs. prevede che “I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza”, disponendo al comma successivo che “Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità”. Dunque, come anche chiarito nella circolare del Ministero degli Esteri del 6 agosto 2013, compito degli uffici consolari è quello di rilasciare un visto Schengen di breve durata (per un massimo di 90 giorni) per turismo con ingressi multipli, una volta accertata l'effettiva sussistenza di un legame di parentela o coniugio tra il familiare straniero e il cittadino europeo, posticipata la verifica degli ulteriori requisiti richiesti per la permanenza in Italia al momento della eventuale domanda di carta di soggiorno per coesione familiare. Pertanto, non è meritevole di apprezzamento il diniego operato dalla rappresentanza diplomatica, la quale ha ricondotto la domanda della madre del ricorrente nell'alveo dei visti ordinari Schengen per turismo, quando, oggetto della domanda è in ogni caso la tutela del diritto all'unità familiare, e l'azione intrapresa deve ritenersi solo uno strumento per consentire l'attraversamento delle frontiere a familiari di cittadini comunitari e, di conseguenza, l'ingresso nel Paese. Ebbene, ai fini del rilascio del visto in favore della madre, sarebbe stato sufficiente da parte dell'amministrazione accertare la sussistenza del legame di parentela tra il ricorrente – cittadino italiano – e la madre, non rilevando, ai fini del rilascio del
2 visto, la c.d. “vivenza a carico”, di cui pure ha fornito prova in questa sede parte ricorrente (cfr. ricevute di trasferimenti di denaro e dichiarazione di alloggio in atti). Il legame familiare risulta ampiamente provato dal certificato di nascita del sig.
– debitamente tradotto e apostillato –, nonché dall'estratto Parte_1 dell'atto di nascita dello stesso rilasciato dal comune di residenza, in Darfo Boario Terme (BS). La domanda volta ad ottenere il rilascio del visto di ingresso deve pertanto essere accolta. Deve, invece, essere respinta la pretesa risarcitoria, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Invero, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009), pur ammettendo che la prova del danno non patrimoniale possa fornirsi anche per presunzioni semplici, riconoscono in capo al danneggiato l'onere di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno patito e la sua entità, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017), onere che, nel caso di specie, non si ritiene essere stato assolto da parte ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza:
- ordina al Controparte_2
ad Accra - il rilascio del visto di ingresso in favore della
[...] sig.ra , nata in [...] il [...], madre del cittadino italiano Per_1 nato in [...] il [...]; Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 16 settembre 2025
Il GIUDICE
Fabrizio Molinari
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