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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11728/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
44191/2022 emessa in data 13.01.2023, depositata in data 20.01.2023, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via G. Grezar, 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Barletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13;
appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Vigliotti ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cardito (NA) al
Corso Cesare Battisti 145;
appellato NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante : “Voglia l'On.le Parte_1
Tribunale di Napoli adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis rejectis e previa
ogni declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata del Giudice Di Pace Di
Napoli n. 44191/2022 del 13-20/01/2023 per i motivi tutti esposti nel presente atto così
provvedere Accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare
l'opposizione proposta dal sig. odierno appellato, come proposta in primo Controparte_1
grado, in quanto nulla, improcedibile, improponibile, inammissibile nonché infondata in
fatto ed in diritto;
2) riformare la sentenza appellata nel senso di dichiarare valida ed efficace
la cartella di pagamento n. 07120200094094041001 in relazione al verbale di
contravvenzione V:70/16436231; 3) dichiarare la piena legittimità dell'operato della
concludente rigettando ogni avversa domanda e Controparte_3
manlevando la stessa da oneri e spese che dovranno ricadere esclusivamente sugli Enti
Impositori; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'appellato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, così Controparte_1
provvedere: nel merito rigettare l'appello attesa la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza di 1° grado n. 44191/2022 del Giudice di Pace di Napoli, sezione
2, Dott. Di Meo, depositata in cancelleria in data 20.01.2023 e resa nel giudizio inter partes
nel procedimento recante R.G. n. 20956/2022; - il tutto con vittoria di spese, diritti ed
onorari del secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore con
clausola di attribuzione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022, convenne in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' e la Parte_1
proponendo opposizione avverso le cartelle di pagamento n. Controparte_2
07120200094094041001 e n. 07120200096256388000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al Codice della Strada. Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica dei verbali di accertamento n.
V:70/16436230 e n. V:70/16436232 rispettivamente sottesi alla prima e alla seconda cartella esattoriale in parola, ed eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 C.d.S., chiese accertarsi l'insussistenza delle pretese creditorie coattivamente azionate dal concessionario, in quanto prive di valido titolo esecutivo, nonché l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Controparte_3
la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la
[...]
legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda spiegata dall' CP_1 Con la sentenza n. 44191/2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l'opposizione e annullato le cartelle in contestazione, condannando altresì l' Controparte_3
e l'ente impositore al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore
[...]
di parte attrice con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' Parte_2
.
[...]
Il concessionario ha eccepito la nullità della sentenza impugnata perché affetta da ultrapetzione. Posto che con la domanda spiegata in primo grado l' ha CP_1
dedotto quale fatto estintivo del suo obbligo di pagamento la omessa notifica del solo verbale di contravvenzione n. V:70/16436230 sotteso alla cartella esattoriale n.
07120200094094041001, non muovendo alcuna contestazione in ordine all'inesistenza della notifica dell'ulteriore verbale di contravvenzione n.
V:70/16436231, anch'esso contenuto nella cartella suindicata, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, superando la soglia dei fatti allegati dalle parti ed esorbitando dal petitum dell'azione promossa, abbia dichiarato l'annullamento totale e non già parziale dell'atto impositivo n. 07120200094094041001. Eccependo,
altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi esulanti dalla fase di riscossione ed ascrivibili al procedimento impositivo e di formazione del ruolo, ha concluso per il relativo accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata in data 04.09.2023, si è costituito in giudizio CP_1
il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché
[...]
proposto nella forma della citazione anziché nella forma del ricorso, ha chiesto adottarsi tutti i provvedimenti di legge consequenziali e derivanti da tale manifesta erroneità. Nel merito, ha assunto che il Giudice di prime cure abbia operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda del tutto conforme alla domanda avanzata. Pertanto, attesa la correttezza delle sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Sebbene regolarmente citata in giudizio, la è rimasta Controparte_2
contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la controversia è stata documentalmente istruita e all'udienza del 06.03.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, occorre in primo luogo precisare che nel corso del giudizio, con provvedimento del 28.11.2023, considerato che “gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011
prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui
alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice
della strada siano sottoposti al rito del controversie di lavoro, ove non diversamente
previsto. Anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie
di lavoro;
- rilevato che erroneamente il presente giudizio di appello è stato proposto con
citazione anziché con ricorso;
- ritenuto di dover applicare il principio secondo cui l'atto
produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo
sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014,
n. 10643); - rilevato di dover ritenere tempestivo il proposto appello”, è stato disposto il mutamento del rito e rilevata la tempestività del proposto gravame.
Orbene, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
Venendo al merito della controversia, è indubbia l'eccepita abnormità del provvedimento impugnato. Correttamente l'appellante ha ritenuto viziata da
ultrapetizione la sentenza di primo grado che, a fronte di contestazioni relative alla regolarità del procedimento di notificazione relativo ai soli verbali di contravvenzione n. V:70/16436230 e V:70/16436232, ha invece pronunciato anche in relazione alla mancata notifica del verbale V:70/16436231, richiesta del tutto pretermessa. Dunque, esorbitando nella sua pronuncia dal petitum, il giudice di prime cure ha violato la regola, che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 408/2018, Cass.
7220/2013, Cass. 17610/2004), né vale ad escludere il vizio la specificazione operata dall'appellato trattandosi di individuazione dell'oggetto della domanda. CP_1
Affermata l'ultrapetizione della sentenza impugnata, si impone l'obbligo a pronunciarsi nel merito della domanda, proposta con il ricorso in primo grado.
Questo il principio più volte affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui “il
giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed
extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del
trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul
merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass.
13892/2005), principio ribadito anche dalla Sent., Sez. II, n. 12570 del 10.05.2019.
Ciò premesso, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 7 del Controparte_1
d.lgs. n. 150 avverso le cartelle di pagamento n. 07120200094094041001 e n.
07120200096256388000, eccependone la nullità per omessa notifica dei verbali di contravvenzione n. V:70/16436230 e n. V:70/16436232, alle stesse rispettivamente sottesi, nulla contestando in ordine alla notifica del verbale di contravvenzione n.
V:70/16436231.
Dunque, ad avviso del giudicante deve ritenersi fondata l'eccezione di omessa notifica dei verbali presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S.
quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate. Al riguardo si osserva come la quale Controparte_2
amministrazione convenuta e contumace in primo grado, non abbia assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione n. V:70/16436230 e n.
V:70/16436232, ancorchè detta documentazione sarebbe stata, in tale sede,
inammissibile posto il divieto dei nova in appello. Invero, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione.
Nulla eccependo, invece, l' attore in primo grado ed odierno appellato, in CP_1
ordine al verbale n. V:70/16436232, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120200094094041001, si dichiara la fondatezza del proposto gravame con conseguente parziale riforma della sentenza n. 44191/2022 del Giudice di Pace di
Napoli, attesa la validità ed efficacia della predetta cartella esattoriale in relazione al suindicato verbale di contravvenzione.
In ordine al governo delle spese di lite, considerato che sulla questione delle forme da seguire ai fini della proposizione dell'appello vi è stato un vivace dibattito giurisprudenziale con orientamenti contrastanti tanto da rendersi necessario l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite.
Quanto ai rapporti tra l' e la Controparte_3 Controparte_2
si dispone la condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a carico dell'ente impositore, quale naturale contraddittore, così come sarebbe stato nell'opposizione che il contribuente avrebbe dovuto recuperare.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come
Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2 b) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 44191/2022 del Giudice di pace di
Napoli del 13.01.2023 e depositata il 20.01.2023 e, per l'effetto, dispone l'annullamento parziale della cartella di pagamento n.
07120200094094041001;
c) conferma nel resto la sentenza impugnate;
d) compensa le spese di lite tra le parti costituite;
a) condanna la al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2
grado di giudizio, in favore in favore dell' , Controparte_3
che si liquidano in euro 457,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA
se dovute come per legge;
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore in favore dell' , che si Controparte_3
liquidano in euro 147,00 per esborsi, euro 852,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11728/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
44191/2022 emessa in data 13.01.2023, depositata in data 20.01.2023, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via G. Grezar, 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Barletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13;
appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Vigliotti ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cardito (NA) al
Corso Cesare Battisti 145;
appellato NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante : “Voglia l'On.le Parte_1
Tribunale di Napoli adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis rejectis e previa
ogni declaratoria del caso, in riforma della sentenza impugnata del Giudice Di Pace Di
Napoli n. 44191/2022 del 13-20/01/2023 per i motivi tutti esposti nel presente atto così
provvedere Accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare
l'opposizione proposta dal sig. odierno appellato, come proposta in primo Controparte_1
grado, in quanto nulla, improcedibile, improponibile, inammissibile nonché infondata in
fatto ed in diritto;
2) riformare la sentenza appellata nel senso di dichiarare valida ed efficace
la cartella di pagamento n. 07120200094094041001 in relazione al verbale di
contravvenzione V:70/16436231; 3) dichiarare la piena legittimità dell'operato della
concludente rigettando ogni avversa domanda e Controparte_3
manlevando la stessa da oneri e spese che dovranno ricadere esclusivamente sugli Enti
Impositori; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'appellato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, così Controparte_1
provvedere: nel merito rigettare l'appello attesa la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza di 1° grado n. 44191/2022 del Giudice di Pace di Napoli, sezione
2, Dott. Di Meo, depositata in cancelleria in data 20.01.2023 e resa nel giudizio inter partes
nel procedimento recante R.G. n. 20956/2022; - il tutto con vittoria di spese, diritti ed
onorari del secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore con
clausola di attribuzione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.04.2022, convenne in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' e la Parte_1
proponendo opposizione avverso le cartelle di pagamento n. Controparte_2
07120200094094041001 e n. 07120200096256388000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al Codice della Strada. Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica dei verbali di accertamento n.
V:70/16436230 e n. V:70/16436232 rispettivamente sottesi alla prima e alla seconda cartella esattoriale in parola, ed eccependo, altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 C.d.S., chiese accertarsi l'insussistenza delle pretese creditorie coattivamente azionate dal concessionario, in quanto prive di valido titolo esecutivo, nonché l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Controparte_3
la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la
[...]
legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda spiegata dall' CP_1 Con la sentenza n. 44191/2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l'opposizione e annullato le cartelle in contestazione, condannando altresì l' Controparte_3
e l'ente impositore al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore
[...]
di parte attrice con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' Parte_2
.
[...]
Il concessionario ha eccepito la nullità della sentenza impugnata perché affetta da ultrapetzione. Posto che con la domanda spiegata in primo grado l' ha CP_1
dedotto quale fatto estintivo del suo obbligo di pagamento la omessa notifica del solo verbale di contravvenzione n. V:70/16436230 sotteso alla cartella esattoriale n.
07120200094094041001, non muovendo alcuna contestazione in ordine all'inesistenza della notifica dell'ulteriore verbale di contravvenzione n.
V:70/16436231, anch'esso contenuto nella cartella suindicata, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, superando la soglia dei fatti allegati dalle parti ed esorbitando dal petitum dell'azione promossa, abbia dichiarato l'annullamento totale e non già parziale dell'atto impositivo n. 07120200094094041001. Eccependo,
altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi esulanti dalla fase di riscossione ed ascrivibili al procedimento impositivo e di formazione del ruolo, ha concluso per il relativo accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata in data 04.09.2023, si è costituito in giudizio CP_1
il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché
[...]
proposto nella forma della citazione anziché nella forma del ricorso, ha chiesto adottarsi tutti i provvedimenti di legge consequenziali e derivanti da tale manifesta erroneità. Nel merito, ha assunto che il Giudice di prime cure abbia operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda del tutto conforme alla domanda avanzata. Pertanto, attesa la correttezza delle sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Sebbene regolarmente citata in giudizio, la è rimasta Controparte_2
contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la controversia è stata documentalmente istruita e all'udienza del 06.03.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, occorre in primo luogo precisare che nel corso del giudizio, con provvedimento del 28.11.2023, considerato che “gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011
prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui
alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice
della strada siano sottoposti al rito del controversie di lavoro, ove non diversamente
previsto. Anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie
di lavoro;
- rilevato che erroneamente il presente giudizio di appello è stato proposto con
citazione anziché con ricorso;
- ritenuto di dover applicare il principio secondo cui l'atto
produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo
sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014,
n. 10643); - rilevato di dover ritenere tempestivo il proposto appello”, è stato disposto il mutamento del rito e rilevata la tempestività del proposto gravame.
Orbene, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
Venendo al merito della controversia, è indubbia l'eccepita abnormità del provvedimento impugnato. Correttamente l'appellante ha ritenuto viziata da
ultrapetizione la sentenza di primo grado che, a fronte di contestazioni relative alla regolarità del procedimento di notificazione relativo ai soli verbali di contravvenzione n. V:70/16436230 e V:70/16436232, ha invece pronunciato anche in relazione alla mancata notifica del verbale V:70/16436231, richiesta del tutto pretermessa. Dunque, esorbitando nella sua pronuncia dal petitum, il giudice di prime cure ha violato la regola, che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 408/2018, Cass.
7220/2013, Cass. 17610/2004), né vale ad escludere il vizio la specificazione operata dall'appellato trattandosi di individuazione dell'oggetto della domanda. CP_1
Affermata l'ultrapetizione della sentenza impugnata, si impone l'obbligo a pronunciarsi nel merito della domanda, proposta con il ricorso in primo grado.
Questo il principio più volte affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui “il
giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed
extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del
trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul
merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass.
13892/2005), principio ribadito anche dalla Sent., Sez. II, n. 12570 del 10.05.2019.
Ciò premesso, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 7 del Controparte_1
d.lgs. n. 150 avverso le cartelle di pagamento n. 07120200094094041001 e n.
07120200096256388000, eccependone la nullità per omessa notifica dei verbali di contravvenzione n. V:70/16436230 e n. V:70/16436232, alle stesse rispettivamente sottesi, nulla contestando in ordine alla notifica del verbale di contravvenzione n.
V:70/16436231.
Dunque, ad avviso del giudicante deve ritenersi fondata l'eccezione di omessa notifica dei verbali presupposti entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S.
quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate. Al riguardo si osserva come la quale Controparte_2
amministrazione convenuta e contumace in primo grado, non abbia assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione n. V:70/16436230 e n.
V:70/16436232, ancorchè detta documentazione sarebbe stata, in tale sede,
inammissibile posto il divieto dei nova in appello. Invero, spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza degli adempimenti di sua competenza e, quindi, di aver eseguito ritualmente e tempestivamente la notifica al contribuente dei verbali di accertamento della violazione.
Nulla eccependo, invece, l' attore in primo grado ed odierno appellato, in CP_1
ordine al verbale n. V:70/16436232, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120200094094041001, si dichiara la fondatezza del proposto gravame con conseguente parziale riforma della sentenza n. 44191/2022 del Giudice di Pace di
Napoli, attesa la validità ed efficacia della predetta cartella esattoriale in relazione al suindicato verbale di contravvenzione.
In ordine al governo delle spese di lite, considerato che sulla questione delle forme da seguire ai fini della proposizione dell'appello vi è stato un vivace dibattito giurisprudenziale con orientamenti contrastanti tanto da rendersi necessario l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio tra le parti costituite.
Quanto ai rapporti tra l' e la Controparte_3 Controparte_2
si dispone la condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a carico dell'ente impositore, quale naturale contraddittore, così come sarebbe stato nell'opposizione che il contribuente avrebbe dovuto recuperare.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come
Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2 b) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 44191/2022 del Giudice di pace di
Napoli del 13.01.2023 e depositata il 20.01.2023 e, per l'effetto, dispone l'annullamento parziale della cartella di pagamento n.
07120200094094041001;
c) conferma nel resto la sentenza impugnate;
d) compensa le spese di lite tra le parti costituite;
a) condanna la al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2
grado di giudizio, in favore in favore dell' , Controparte_3
che si liquidano in euro 457,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA
se dovute come per legge;
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore in favore dell' , che si Controparte_3
liquidano in euro 147,00 per esborsi, euro 852,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone