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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3029/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo che rapp. e dif. per procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_2
presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Cardillo che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di
cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
1 Tremestieri Etneo il 22/4/1993, onde la causa viene rimessa
al Collegio in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e Pt_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in Tremestieri Etneo il
22/4/1993.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2007 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione emanato inter partes dal Tribunale di Catania in data
20/7/2007, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei
2 termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso: “dichiari che i coniugi rinunciano vicendevolmente a qualunque forma di mantenimento essendo entrambi titolari di autonomi redditi;
dichiari che nessun mantenimento è dovuto alle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
dichiari che le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti, o carte valevoli per
l'espatrio e si impegnano a rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico
a tal fine”
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Tremestieri Etneo il
22/4/1993 tra , nato in [...] il [...] e Parte_1
nata in [...] il [...]e trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Tremestieri
Etneo, anno 1993, n. 3, parte II, S.A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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