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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3414/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Annunziata Caterina Lo Mastro e Angela Colace) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Melinda Nardella) PARTE APPELLATA E Controparte_2
(Avv.ti Enrico Gabrielli e Andrea Orestano) PARTE APPELLATA E
CP_3
(Avv. Guido Di Giacomo) PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(Avv.ti Lorenzo Giulianelli, Alessandro Bancilhon e Ilaria Sala) PARTE APPELLATA E
Controparte_5
(Avv.ti Alfredo Fava, Emanuela Palagi e Luigi Milanese) PARTE APPELLATA E
CP_6
(Avv. Tiziana Ciotola) PARTE APPELLATA E Controparte_7
(Avv.ti Andrea Santi e Tiziano Mariani) PARTE APPELLATA E
e nella qualità di eredi della defunta Controparte_8 Controparte_9 appellante Parte_1
CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7601/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da che ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 7601/20 - con la quale il Tribunale di Roma aveva così statuito “1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
l' a versare alla parte attrice la somma di euro Controparte_1
5.715,9, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
2) Respinge la domanda attorea proposta nei confronti di , e Controparte_4 CP_3 CP_2
3) Condanna l di a rimborsare
[...] Controparte_1 CP_1
all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 4.200,00 per compenso, euro 1.056,00 per spese oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
4) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le restanti parti;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta ” Controparte_1
– e ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari che l'avevano avuta in cura e la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00.
Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il giudizio è stato interrotto, avendo i Difensori di dichiarato il decesso della propria assistita. Parte_1
Con istanza depositata in data 5 marzo 2025, regolarmente notificata alle eredi dell'originaria appellante, il dott. ha chiesto che fosse dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., stante la mancata riassunzione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 25 settembre 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
A seguito dell'interruzione il presente procedimento non è stato riassunto nel termine di tre mesi prescritto dall'art. 305 c.p.c.
Alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 307 c.p.c., va dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3414/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 25 settembre 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Annunziata Caterina Lo Mastro e Angela Colace) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Melinda Nardella) PARTE APPELLATA E Controparte_2
(Avv.ti Enrico Gabrielli e Andrea Orestano) PARTE APPELLATA E
CP_3
(Avv. Guido Di Giacomo) PARTE APPELLATA E
Controparte_4
(Avv.ti Lorenzo Giulianelli, Alessandro Bancilhon e Ilaria Sala) PARTE APPELLATA E
Controparte_5
(Avv.ti Alfredo Fava, Emanuela Palagi e Luigi Milanese) PARTE APPELLATA E
CP_6
(Avv. Tiziana Ciotola) PARTE APPELLATA E Controparte_7
(Avv.ti Andrea Santi e Tiziano Mariani) PARTE APPELLATA E
e nella qualità di eredi della defunta Controparte_8 Controparte_9 appellante Parte_1
CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7601/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da che ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 7601/20 - con la quale il Tribunale di Roma aveva così statuito “1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
l' a versare alla parte attrice la somma di euro Controparte_1
5.715,9, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
2) Respinge la domanda attorea proposta nei confronti di , e Controparte_4 CP_3 CP_2
3) Condanna l di a rimborsare
[...] Controparte_1 CP_1
all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 4.200,00 per compenso, euro 1.056,00 per spese oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa;
4) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le restanti parti;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta ” Controparte_1
– e ha chiesto l'accertamento della responsabilità dei sanitari che l'avevano avuta in cura e la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00.
Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il giudizio è stato interrotto, avendo i Difensori di dichiarato il decesso della propria assistita. Parte_1
Con istanza depositata in data 5 marzo 2025, regolarmente notificata alle eredi dell'originaria appellante, il dott. ha chiesto che fosse dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., stante la mancata riassunzione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 25 settembre 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
A seguito dell'interruzione il presente procedimento non è stato riassunto nel termine di tre mesi prescritto dall'art. 305 c.p.c.
Alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 307 c.p.c., va dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino