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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. RE Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 398/2023 promossa da:
e per essa Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti
APPELLANTE contro
(p.i. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Carlo Piccoli
APPELLATI
Conclusioni per l'appellante:
In via principale:
- riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere tutte le domande, eccezioni e pretese formulate dagli opponenti in primo grado per le motivazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi del giudizio di prime cure, confermando il decreto ingiuntivo n. 908/2019 del pagina 1 di 10 26/06/2019;
In subordine:
-per le motivazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi depositati in seno al giudizio di primo grado, condannare, in solido tra loro e/o ciascuno per i propri titoli, la Controparte_4
(C.F. e P.Iva: ) – sede in Cesena (FC), Via Enzo Ferrari n. 110 –, in persona
[...] P.IVA_1 del suo legale rappresentante protempore, nonché i sigg.ri (C.F.: Controparte_2 [...]
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
19 – e (C.F.: ) – nata a [...] il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
e residente in [...] –, questi ultimi in qualità di garanti nei limiti della garanzia prestata e quali soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in via sussidiaria, a pagare alla cessionaria la somma di Euro 238.506,92, ovvero quella maggiore o minore somma Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto (sulla somma di
Euro 97.616,13 a partire dal 07/05/2017 e sulla somma di Euro 140.890,79 a partire dal 07/05/2018) fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, relativi al presente procedimento, al giudizio di primo grado ed alla fase monitoria.
Conclusioni per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, in rito,
− rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, a fronte dall'assenza nella pronuncia impugnata di statuizioni suscettibili di esecuzione, nonché per difetto dei requisiti per la sua concessione, condannando contestualmente l'appellante al pagamento delle spese di lite per la fase inibitoria;
in rito, in via principale,
− rigettare l'appello proposto a fronte dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento delle somme asseritamente maturate in relazione ai rapporti di cui è causa;
nel merito, in via principale, Contr
− rigettare l'appello a fronte della mancata prova dell'esistenza di un valido contratto di cessione tra ed e tra quest'ultima e l'appellante non essendo stata fornita la prova del contratto e CP_6 Parte_3 della cessione in entrambe le operazioni, né dell'inclusione nelle stesse cessioni del credito oggetto della domanda azionata in via monitoria;
nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento dell'appello sulle pagina 2 di 10 questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
− accertare e dichiarare che le parti appellate nulla devono all'appellante, disponendo in ogni caso l'assunzione in via istruttoria nel giudizio di appello di consulenza tecnico contabile volta alla quantificazione dell'effettivo dare ed avere tra le parti;
sempre in via principale nel merito con riguardo ai garanti e Controparte_2 Controparte_3
− dichiarare l'appellante decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti dei garanti avendo promosso l'azione di recupero decorso il termine semestrale di cui all'articolo richiamato, applicabile a fronte della nullità contrattuale della deroga prevista dal contratto di fideiussione, poiché nulla per violazione dell'art. 2 lett. a) e c) della L. 287/90 in quanto imposta ai garanti in attuazione di un'intesa vietata dall'art. 2 c. 3 della
L. 287/90 e, di conseguenza
− confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli stessi adottando ogni conseguente statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato rigetto dell'appello per le sollevate questioni pregiudiziali, la difesa degli appellati chiede l'ammissione delle prove richieste nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3
c.p.c., con particolare riguardo alla consulenza tecnica contabile intesa alla determinazione dei rapporti dare e avere tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RE e in proprio e quali legali rappresentanti di Controparte_3 Controparte_1
in qualità di fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 908/2019
[...]
del 26.06.2019, a mezzo del quale ingiungeva il Controparte_7
pagamento dell'importo, pari ad € 238.506,92, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di passività, di cui € 97.616,13, sul conto n. 3714069, ed € 140.890,79 sul conto n.
631062.
2. In particolare, gli opponenti deducevano la carenza di prova della titolarità del credito ceduto;
l'inesatto importo del quantum ingiunto;
la nullità totale o parziale delle fideiussioni rilasciate per violazione della normativa antitrust, stante in ogni caso il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; l'annullamento per vizio del consenso qualora le suddette fideiussioni venissero riqualificate quali contratti autonomi di garanzia.
3. In data 22/02/2020 si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito CP_6 pagina 3 di 10 della e per essa quale sua procuratrice Controparte_7 CP_8
esponendo che, in data 23.12.2019 (estratto del 16.01.2020), Controparte_7
aveva ceduto pro soluto in favore di una serie di crediti in blocco,
[...] CP_6
tra i quali quello oggetto dell'ingiunzione, incaricando del recupero coattivo del CP_8
credito.
In corso di causa interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale Parte_1
cessionaria ulteriormente succeduta nella titolarità del credito di a decorrere dal CP_6
13.04.2022.
4. La causa, istruita solo in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava preliminarmente che, ai sensi dell'art. 58, co. 2° e 4°, t.u.b., la comunicazione della cessione del credito, mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituisce una deroga al sistema dell'art. 1264, c.c., secondo cui occorre l'accettazione del debitore ceduto oppure la notificazione, ai fini dell'efficacia dell'avvenuta cessione del credito, ma che tuttavia ciò non elide l'obbligo a carico del cessionario del credito di provare il fondamento sostanziale della propria legittimazione attiva dando prova dell'oggetto della cessione, a meno che il debitore ceduto abbia omesso di affermare che il proprio rapporto fosse escluso tra quelli ceduti in blocco.
6. Osservava dunque il Tribunale che, nel caso di specie, in cui l'opponente aveva contestato la titolarità del credito in capo alla gravava sulla cessionaria Controparte_9
l'onere di fornire la prova documentale relativa alla propria legittimazione attiva, in qualità di attore in senso sostanziale e che, a tale riguardo, l'estratto della Gazzetta Ufficiale non era prova idonea nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e dopo che il debitore ceduto aveva formulato apposita eccezione sul punto, al fine di considerare assolto l'onere di dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco ex art. 58, t.u.b.
7. In aggiunta, il giudice di prime cure riteneva che anche la dichiarazione rilasciata dalla pagina 4 di 10 banca cedente, con cui la stessa dichiarava che il credito ingiunto rientrava tra quelli ceduti alla società sulla scorta del contratto di cessione stipulato il 23.12.2019, il cui CP_6
avviso veniva pubblicato nella G.U. n. 7 del 16.1.2020, non era idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito per cui è causa, in quanto assumeva solo valore indiziario, non potendo supplire alla mancanza di allegazione del contratto di cessione, e considerando che in atti non vi erano altri indizi gravi, precisi e concordanti.
8. Osservava inoltre il Tribunale che il quadro si complicava ulteriormente, atteso che l'assenza di titolarità del credito in capo ad si ripercuoteva anche nel rapporto CP_6
con la nuova cessionaria, poi costituitasi, in favore della quale mancava Parte_3
ugualmente la prova della titolarità, poiché l'unico elemento documentale fornito era l'estratto della G.U. n. 42 del 12.04.2022.
9. Oltre alla carenza di prova della titolarità del credito, il Tribunale rilevava un ulteriore aspetto pregiudiziale attinente alla sussistenza della condizione di procedibilità ritenendo che non poteva dirsi compiutamente assolto l'onere di attivazione della procedura di mediazione gravante in capo alla convenuta opposta, considerato che il Tribunale aveva chiarito dettagliatamente le modalità di espletamento della procedura di mediazione (v. ord.
24.02.2021), e che, con il proprio iniziale dissenso dinanzi al mediatore, la parte convenuta opposta non aveva acconsentito a proseguire il procedimento di mediazione, impedendo che la procedura di mediazione s'instaurasse validamente, adducendo quale giustificazione la divergenza di posizione troppo elevata per raggiungere un accordo conciliativo (v. verbale di esito negativo al primo incontro del 31.03.2021).
10. Avverso la sentenza ha proposto appello la società intervenuta in Parte_1
primo grado ex art. 111 c.p.c., e per essa , Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza;
si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e comunque di rigettarlo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 10 13. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 58 TUB ed erronea dichiarazione di insussistenza della titolarità del credito in capo alla e, conseguentemente, dell'ulteriore cessionaria CP_6 Parte_1
Con riguardo alla cessione del credito da in favore di si deduce come CP_6
l'estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2020 n.7 dell'avviso di cessione di crediti in blocco consentiva di individuare in maniera certa quali fossero i crediti inclusi dall'ambito della cessione, tra l'altro mediante la puntuale indicazione delle categorie dei crediti ceduti e dell'arco temporale di riferimento, in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza.
14. Difatti, si argomenta, dalla disamina del suddetto avviso risultano oggetto di cessione
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo)
(rispettivamente, i “ BMPS” e i “ MPSCS” e, congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da Pt_2 Pt_2
finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”.
15. Deduce l'appellante, a dimostrazione della titolarità del credito vantato originariamente dalla poi ceduto alla Controparte_7 CP_6
a) che il credito era da considerarsi in sofferenza in quanto con lettera raccomandata A.r. del 18/04/2018 indirizzata alla società Controparte_4
nonché ai garanti e soci illimitatamente responsabili Sigg.
[...] [...]
ed e poi con lettera raccomandata A.r. del Controparte_2 Controparte_3
10/04/2019, la aveva comunicato la revoca degli Controparte_7
affidamenti concessi alla predetta società, aveva dichiarato i predetti decaduti dal beneficio del termine costituendoli in mora ed invitandoli a ripianare immediatamente l'esposizione debitoria in essere e contestuale classificazione a sofferenza della posizione;
b) che l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva apposito link in cui erano resi disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti, ove era possibile avere conferma, da parte dei debitori ceduti, dell'intervenuta cessione del credito;
c) che da una disamina della “lista dei Crediti Ceduti nel perimetro della cessione”, sarebbe agevole riscontrare come il credito vantato avverso gli odierni appellati, ed identificato con pagina 6 di 10 codice NDG 175121845, fosse incluso nella suddetta lista e, pertanto, rientri nell'ambito della cessione intervenuta tra la e la Controparte_7 CP_6
d) che con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1, la aveva provveduto alla CP_6
produzione in atti della dichiarazione di cessione rilasciata dalla Controparte_7
in data 04/03/2021.
[...]
16. Deduce ancora l'appellante che, una volta provata la titolarità del credito in capo alla sarebbe agevole rilevare come anche la nuova cessionaria in CP_6 Parte_1
virtù di contratto di cessione sottoscritto con in data 31 marzo 2022, ai sensi e CP_6
per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, avesse fornito la dimostrazione della propria titolarità del credito avverso gli odierni appellati, come si evincerebbe dall'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 12/04/2022, dove risulterebbe la compiuta indicazione delle caratteristiche che i crediti debbono possedere al fine di rientrare nella cessione in blocco.
In particolare, si deduce che il criterio di cui alla lettera c) statuisce che sono oggetto di cessione i crediti pecuniari che erano inclusi nell'operazione di acquisto posta in essere dal
Cedente – - così come indicato negli avvisi di cessione dei crediti pubblicati CP_6
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra i quali risulta la pubblicazione in G.U. del 16 gennaio 2020, n. 7.
Di conseguenza, alla luce dei criteri ivi indicati, sarebbe certa l'inclusione del credito vantato nei confronti della Società e dei fideiussori, odierni appellati, ed oggi di titolarità della
[...]
Parte_1
17. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5 commi 1 bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010, deducendo che la aveva correttamente CP_6
esperito il tentativo obbligatorio di mediazione come emerge dal verbale di mediazione datato 31/03/2021, dal quale risulta che la ha effettivamente presenziato al CP_6
suddetto primo incontro e, dopo essere stata adeguatamente informata sulla mediazione, ha comunicato la propria indisponibilità di procedere oltre, stante la divergenza di posizione troppo elevata per raggiungere un accordo conciliativo.
Non sarebbe dunque revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la condizione di pagina 7 di 10 procedibilità della domanda doveva ritenersi realizzata.
18. L'appello è inammissibile per difetto di prova della legittimazione sostanziale della società appellante Parte_3
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
19. Nel caso di specie, in disparte la problematica relativa alla prova della titolarità sostanziale del credito in capo ad per effetto della prima cessione da parte di CP_6
la Corte rileva che l'odierna appellante non ha Controparte_7
documentato, né fornito altrimenti prova, della propria legittimazione sostanziale a pretendere il pagamento della somma ingiunta agli appellati, né nel giudizio di primo grado, nel quale è intervenuta ex art. 111 c.p.c, né tantomeno nel presente giudizio di appello.
20. Infatti, come correttamente rilevato anche dalla difesa degli appellati, in atti non vi è prova dell'esistenza di un contratto di cessione tra e l'appellante CP_10 Parte_3
né che il credito oggetto dell'ingiunzione impugnata in primo grado sia stato ceduto a Pt_1
pagina 8 di 10 22 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione descritta nell'annuncio allegato alla comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado dall'appellante.
21. Si deve peraltro evidenziare che neppure nella presente fase di giudizio ha Parte_1
fornito prova della propria legittimazione sostanziale, in quanto nel documento allegato all'atto di impugnazione, costituito dal foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n.42 del
12.04.2022, alle pagine 41, 43, 45 e 50 risultano pubblicati gli avvisi di quattro diverse operazioni di cessione di crediti in blocco intercorse tra e CP_6 Parte_1
Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non è comunque sufficiente a fornire prova della legittimazione sostanziale di la circostanza Pt_1
che in uno di questi avvisi, in particolare in quello pubblicato a pag. 43, venga indicato alla lettera c) che sono stati oggetto di cessione i crediti che erano inclusi nell'operazione di acquisto posta in essere dal Cedente - così come indicato nei (14) avvisi di CP_11
cessione dei crediti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2021, tra i quali risulta la pubblicazione in G.U. del 16 gennaio 2020, n. 7 relativa all'originaria operazione di cartolarizzazione dei crediti tra banca e CP_6
Risulta pertanto evidente che, nel caso di specie, gli annunci pubblicati in Gazzetta Ufficiale non consentono in alcun modo di ricostruire l'oggetto delle singole operazioni di cessione, né di identificare se il credito oggetto di causa è stato ceduto ed in quale delle numerose operazioni di cartolarizzazione intercorse, con la conseguenza che, stante il difetto di prova della sua legittimazione sostanziale ad agire in giudizio, l'appello di deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
22. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore appellati sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna e per essa alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 23.06.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. RE Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 398/2023 promossa da:
e per essa Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti
APPELLANTE contro
(p.i. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Carlo Piccoli
APPELLATI
Conclusioni per l'appellante:
In via principale:
- riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere tutte le domande, eccezioni e pretese formulate dagli opponenti in primo grado per le motivazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi del giudizio di prime cure, confermando il decreto ingiuntivo n. 908/2019 del pagina 1 di 10 26/06/2019;
In subordine:
-per le motivazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi depositati in seno al giudizio di primo grado, condannare, in solido tra loro e/o ciascuno per i propri titoli, la Controparte_4
(C.F. e P.Iva: ) – sede in Cesena (FC), Via Enzo Ferrari n. 110 –, in persona
[...] P.IVA_1 del suo legale rappresentante protempore, nonché i sigg.ri (C.F.: Controparte_2 [...]
) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
19 – e (C.F.: ) – nata a [...] il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
e residente in [...] –, questi ultimi in qualità di garanti nei limiti della garanzia prestata e quali soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in via sussidiaria, a pagare alla cessionaria la somma di Euro 238.506,92, ovvero quella maggiore o minore somma Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto (sulla somma di
Euro 97.616,13 a partire dal 07/05/2017 e sulla somma di Euro 140.890,79 a partire dal 07/05/2018) fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, relativi al presente procedimento, al giudizio di primo grado ed alla fase monitoria.
Conclusioni per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, in rito,
− rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, a fronte dall'assenza nella pronuncia impugnata di statuizioni suscettibili di esecuzione, nonché per difetto dei requisiti per la sua concessione, condannando contestualmente l'appellante al pagamento delle spese di lite per la fase inibitoria;
in rito, in via principale,
− rigettare l'appello proposto a fronte dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento delle somme asseritamente maturate in relazione ai rapporti di cui è causa;
nel merito, in via principale, Contr
− rigettare l'appello a fronte della mancata prova dell'esistenza di un valido contratto di cessione tra ed e tra quest'ultima e l'appellante non essendo stata fornita la prova del contratto e CP_6 Parte_3 della cessione in entrambe le operazioni, né dell'inclusione nelle stesse cessioni del credito oggetto della domanda azionata in via monitoria;
nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento dell'appello sulle pagina 2 di 10 questioni pregiudiziali, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.,
− accertare e dichiarare che le parti appellate nulla devono all'appellante, disponendo in ogni caso l'assunzione in via istruttoria nel giudizio di appello di consulenza tecnico contabile volta alla quantificazione dell'effettivo dare ed avere tra le parti;
sempre in via principale nel merito con riguardo ai garanti e Controparte_2 Controparte_3
− dichiarare l'appellante decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti dei garanti avendo promosso l'azione di recupero decorso il termine semestrale di cui all'articolo richiamato, applicabile a fronte della nullità contrattuale della deroga prevista dal contratto di fideiussione, poiché nulla per violazione dell'art. 2 lett. a) e c) della L. 287/90 in quanto imposta ai garanti in attuazione di un'intesa vietata dall'art. 2 c. 3 della
L. 287/90 e, di conseguenza
− confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli stessi adottando ogni conseguente statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato rigetto dell'appello per le sollevate questioni pregiudiziali, la difesa degli appellati chiede l'ammissione delle prove richieste nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3
c.p.c., con particolare riguardo alla consulenza tecnica contabile intesa alla determinazione dei rapporti dare e avere tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RE e in proprio e quali legali rappresentanti di Controparte_3 Controparte_1
in qualità di fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 908/2019
[...]
del 26.06.2019, a mezzo del quale ingiungeva il Controparte_7
pagamento dell'importo, pari ad € 238.506,92, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di passività, di cui € 97.616,13, sul conto n. 3714069, ed € 140.890,79 sul conto n.
631062.
2. In particolare, gli opponenti deducevano la carenza di prova della titolarità del credito ceduto;
l'inesatto importo del quantum ingiunto;
la nullità totale o parziale delle fideiussioni rilasciate per violazione della normativa antitrust, stante in ogni caso il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; l'annullamento per vizio del consenso qualora le suddette fideiussioni venissero riqualificate quali contratti autonomi di garanzia.
3. In data 22/02/2020 si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito CP_6 pagina 3 di 10 della e per essa quale sua procuratrice Controparte_7 CP_8
esponendo che, in data 23.12.2019 (estratto del 16.01.2020), Controparte_7
aveva ceduto pro soluto in favore di una serie di crediti in blocco,
[...] CP_6
tra i quali quello oggetto dell'ingiunzione, incaricando del recupero coattivo del CP_8
credito.
In corso di causa interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale Parte_1
cessionaria ulteriormente succeduta nella titolarità del credito di a decorrere dal CP_6
13.04.2022.
4. La causa, istruita solo in via documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava integralmente le spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava preliminarmente che, ai sensi dell'art. 58, co. 2° e 4°, t.u.b., la comunicazione della cessione del credito, mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituisce una deroga al sistema dell'art. 1264, c.c., secondo cui occorre l'accettazione del debitore ceduto oppure la notificazione, ai fini dell'efficacia dell'avvenuta cessione del credito, ma che tuttavia ciò non elide l'obbligo a carico del cessionario del credito di provare il fondamento sostanziale della propria legittimazione attiva dando prova dell'oggetto della cessione, a meno che il debitore ceduto abbia omesso di affermare che il proprio rapporto fosse escluso tra quelli ceduti in blocco.
6. Osservava dunque il Tribunale che, nel caso di specie, in cui l'opponente aveva contestato la titolarità del credito in capo alla gravava sulla cessionaria Controparte_9
l'onere di fornire la prova documentale relativa alla propria legittimazione attiva, in qualità di attore in senso sostanziale e che, a tale riguardo, l'estratto della Gazzetta Ufficiale non era prova idonea nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e dopo che il debitore ceduto aveva formulato apposita eccezione sul punto, al fine di considerare assolto l'onere di dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco ex art. 58, t.u.b.
7. In aggiunta, il giudice di prime cure riteneva che anche la dichiarazione rilasciata dalla pagina 4 di 10 banca cedente, con cui la stessa dichiarava che il credito ingiunto rientrava tra quelli ceduti alla società sulla scorta del contratto di cessione stipulato il 23.12.2019, il cui CP_6
avviso veniva pubblicato nella G.U. n. 7 del 16.1.2020, non era idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito per cui è causa, in quanto assumeva solo valore indiziario, non potendo supplire alla mancanza di allegazione del contratto di cessione, e considerando che in atti non vi erano altri indizi gravi, precisi e concordanti.
8. Osservava inoltre il Tribunale che il quadro si complicava ulteriormente, atteso che l'assenza di titolarità del credito in capo ad si ripercuoteva anche nel rapporto CP_6
con la nuova cessionaria, poi costituitasi, in favore della quale mancava Parte_3
ugualmente la prova della titolarità, poiché l'unico elemento documentale fornito era l'estratto della G.U. n. 42 del 12.04.2022.
9. Oltre alla carenza di prova della titolarità del credito, il Tribunale rilevava un ulteriore aspetto pregiudiziale attinente alla sussistenza della condizione di procedibilità ritenendo che non poteva dirsi compiutamente assolto l'onere di attivazione della procedura di mediazione gravante in capo alla convenuta opposta, considerato che il Tribunale aveva chiarito dettagliatamente le modalità di espletamento della procedura di mediazione (v. ord.
24.02.2021), e che, con il proprio iniziale dissenso dinanzi al mediatore, la parte convenuta opposta non aveva acconsentito a proseguire il procedimento di mediazione, impedendo che la procedura di mediazione s'instaurasse validamente, adducendo quale giustificazione la divergenza di posizione troppo elevata per raggiungere un accordo conciliativo (v. verbale di esito negativo al primo incontro del 31.03.2021).
10. Avverso la sentenza ha proposto appello la società intervenuta in Parte_1
primo grado ex art. 111 c.p.c., e per essa , Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza;
si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e comunque di rigettarlo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 10 13. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 58 TUB ed erronea dichiarazione di insussistenza della titolarità del credito in capo alla e, conseguentemente, dell'ulteriore cessionaria CP_6 Parte_1
Con riguardo alla cessione del credito da in favore di si deduce come CP_6
l'estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2020 n.7 dell'avviso di cessione di crediti in blocco consentiva di individuare in maniera certa quali fossero i crediti inclusi dall'ambito della cessione, tra l'altro mediante la puntuale indicazione delle categorie dei crediti ceduti e dell'arco temporale di riferimento, in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza.
14. Difatti, si argomenta, dalla disamina del suddetto avviso risultano oggetto di cessione
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo)
(rispettivamente, i “ BMPS” e i “ MPSCS” e, congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da Pt_2 Pt_2
finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”.
15. Deduce l'appellante, a dimostrazione della titolarità del credito vantato originariamente dalla poi ceduto alla Controparte_7 CP_6
a) che il credito era da considerarsi in sofferenza in quanto con lettera raccomandata A.r. del 18/04/2018 indirizzata alla società Controparte_4
nonché ai garanti e soci illimitatamente responsabili Sigg.
[...] [...]
ed e poi con lettera raccomandata A.r. del Controparte_2 Controparte_3
10/04/2019, la aveva comunicato la revoca degli Controparte_7
affidamenti concessi alla predetta società, aveva dichiarato i predetti decaduti dal beneficio del termine costituendoli in mora ed invitandoli a ripianare immediatamente l'esposizione debitoria in essere e contestuale classificazione a sofferenza della posizione;
b) che l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva apposito link in cui erano resi disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti, ove era possibile avere conferma, da parte dei debitori ceduti, dell'intervenuta cessione del credito;
c) che da una disamina della “lista dei Crediti Ceduti nel perimetro della cessione”, sarebbe agevole riscontrare come il credito vantato avverso gli odierni appellati, ed identificato con pagina 6 di 10 codice NDG 175121845, fosse incluso nella suddetta lista e, pertanto, rientri nell'ambito della cessione intervenuta tra la e la Controparte_7 CP_6
d) che con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 1, la aveva provveduto alla CP_6
produzione in atti della dichiarazione di cessione rilasciata dalla Controparte_7
in data 04/03/2021.
[...]
16. Deduce ancora l'appellante che, una volta provata la titolarità del credito in capo alla sarebbe agevole rilevare come anche la nuova cessionaria in CP_6 Parte_1
virtù di contratto di cessione sottoscritto con in data 31 marzo 2022, ai sensi e CP_6
per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, avesse fornito la dimostrazione della propria titolarità del credito avverso gli odierni appellati, come si evincerebbe dall'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 12/04/2022, dove risulterebbe la compiuta indicazione delle caratteristiche che i crediti debbono possedere al fine di rientrare nella cessione in blocco.
In particolare, si deduce che il criterio di cui alla lettera c) statuisce che sono oggetto di cessione i crediti pecuniari che erano inclusi nell'operazione di acquisto posta in essere dal
Cedente – - così come indicato negli avvisi di cessione dei crediti pubblicati CP_6
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra i quali risulta la pubblicazione in G.U. del 16 gennaio 2020, n. 7.
Di conseguenza, alla luce dei criteri ivi indicati, sarebbe certa l'inclusione del credito vantato nei confronti della Società e dei fideiussori, odierni appellati, ed oggi di titolarità della
[...]
Parte_1
17. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5 commi 1 bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010, deducendo che la aveva correttamente CP_6
esperito il tentativo obbligatorio di mediazione come emerge dal verbale di mediazione datato 31/03/2021, dal quale risulta che la ha effettivamente presenziato al CP_6
suddetto primo incontro e, dopo essere stata adeguatamente informata sulla mediazione, ha comunicato la propria indisponibilità di procedere oltre, stante la divergenza di posizione troppo elevata per raggiungere un accordo conciliativo.
Non sarebbe dunque revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la condizione di pagina 7 di 10 procedibilità della domanda doveva ritenersi realizzata.
18. L'appello è inammissibile per difetto di prova della legittimazione sostanziale della società appellante Parte_3
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
19. Nel caso di specie, in disparte la problematica relativa alla prova della titolarità sostanziale del credito in capo ad per effetto della prima cessione da parte di CP_6
la Corte rileva che l'odierna appellante non ha Controparte_7
documentato, né fornito altrimenti prova, della propria legittimazione sostanziale a pretendere il pagamento della somma ingiunta agli appellati, né nel giudizio di primo grado, nel quale è intervenuta ex art. 111 c.p.c, né tantomeno nel presente giudizio di appello.
20. Infatti, come correttamente rilevato anche dalla difesa degli appellati, in atti non vi è prova dell'esistenza di un contratto di cessione tra e l'appellante CP_10 Parte_3
né che il credito oggetto dell'ingiunzione impugnata in primo grado sia stato ceduto a Pt_1
pagina 8 di 10 22 nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione descritta nell'annuncio allegato alla comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado dall'appellante.
21. Si deve peraltro evidenziare che neppure nella presente fase di giudizio ha Parte_1
fornito prova della propria legittimazione sostanziale, in quanto nel documento allegato all'atto di impugnazione, costituito dal foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n.42 del
12.04.2022, alle pagine 41, 43, 45 e 50 risultano pubblicati gli avvisi di quattro diverse operazioni di cessione di crediti in blocco intercorse tra e CP_6 Parte_1
Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non è comunque sufficiente a fornire prova della legittimazione sostanziale di la circostanza Pt_1
che in uno di questi avvisi, in particolare in quello pubblicato a pag. 43, venga indicato alla lettera c) che sono stati oggetto di cessione i crediti che erano inclusi nell'operazione di acquisto posta in essere dal Cedente - così come indicato nei (14) avvisi di CP_11
cessione dei crediti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2021, tra i quali risulta la pubblicazione in G.U. del 16 gennaio 2020, n. 7 relativa all'originaria operazione di cartolarizzazione dei crediti tra banca e CP_6
Risulta pertanto evidente che, nel caso di specie, gli annunci pubblicati in Gazzetta Ufficiale non consentono in alcun modo di ricostruire l'oggetto delle singole operazioni di cessione, né di identificare se il credito oggetto di causa è stato ceduto ed in quale delle numerose operazioni di cartolarizzazione intercorse, con la conseguenza che, stante il difetto di prova della sua legittimazione sostanziale ad agire in giudizio, l'appello di deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
22. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore appellati sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna e per essa alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 23.06.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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