Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Qualora il giudice di rinvio accerti la sopravvenienza di una norma, incidente sul giudizio in corso ed entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza rescindente, ma dopo la sua deliberazione, deve dare puntuale applicazione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, nulla rilevando che il collegio abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente disapplicata, non sussistendo, in concreto, l'ipotesi eccezionale di derogabilità all'effetto cogente del suddetto principio della sopravvenienza normativa al momento in cui quel principio venne pubblicamente statuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8444/99 proposto da:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA, elettivamente domiciliata in Roma, via Urbana 90, presso l'avv. Maria Letizia Marinelli, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Marcello Russo di Chieti
- ricorrente -
contro
PR RO LL in persona del titolare LL VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo 23, presso gli avv.ti Lucio V. Moscarini e Nicola Corbo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente della G.R. in carica, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.ta ex lege in Roma via dei Portoghesi 12
- controricorrente -
nonché
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
- intimato -
e sul ricorso iscritto al n. 11073/99 proposto da:
PR RO LL in persona del titolare LL VA, dom.ta rapp.ta e difesa come sopra
- ricorrente incidentale -
contro
AZIENSA UNITÀ SANITARIA LOCALE di PESCARA
- intimata -
nonché
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE di PESCARA quale successore delle disciolte UL di ES e Popoli e quale titolare delle relative gestioni liquidatorie
- intimata -
e
REGIONE ABRUZZO
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3781 del 21/12/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. Marcello Russo per la ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito l'avv. Lucio V. Moscarini per l'impresa AL che ha chiesto la reiezione del principale e in subordine accogliersi l'incidentale.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2/7/1982 AL VA conveniva innanzi al Tribunale di ES l'Ospedale Civile dello Spirito Santo di ES che gli aveva commesso in appalto la costruzione dell'impianto termico per un proprio edificio sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore - le UL di ES e di Popoli ed il predetto Comune di San Valentino. Affermava di essere creditore del saldo lavori di lire 22.747.387 nei riguardi dell'Ospedale e, pertanto, degli Enti convenuti che ad esso potevano essere succeduti e ne chiedeva la condanna al pagamento della indicata somma con gli interessi capitolari. Si costituivano le evocate UL, negando la propria legittimazione, e rimaneva contumace il Comune. L'adito Tribunale con sentenza 2/6/84, sull'assunto che il debito si era trasferito ope legis sul Comune, lo condannava al pagamento. Su impugnazione del Comune la Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza 3/3/89, sull'assunto che l'art. 66 della legge 833/78 avesse demandato alle Regioni la disciplina dei rapporti dei soppressi enti ospedalieri e che la Regione Abruzzo con la propria legge 4/12/80 n. 83 avesse disposto il subentro in tali rapporti della UL con apposita gestione stralcio, in riforma della impugnata sentenza condannava la UL di ES (nel cui ambito aveva sede l'originario ente appaltante) al pagamento delle somme richieste. La soccombente UL proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e si costituiva il AL, mentre non proponevano difese il Comune e la UL di Popoli. L'adita Corte di Cassazione con sentenza 1505 del 6/2/93 accoglieva il primo motivo, assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di Roma per nuovo esame e con l'applicazione del principio di diritto per il quale in base agli artt. 66 L. 23/12/78 n. 833 ed 8 L.Reg.A. 4/12/80 n. 83, nei rapporti giuridici sorti in capo ai disciolti enti ospedalieri della Regione Abruzzo per la costruzione, manutenzione, ampliamento e simili dei loro immobili, subentrano i Comuni ai quali è trasferita la proprietà degli immobili stessi, di conseguenza soltanto questi enti territoriali sono passivamente legittimati rispetto alle pretese nascenti da quei rapporti, e non già le Sezioni delle unità locali socio sanitarie cui è affidata la gestione della contabilità stralcio diretta alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti loro inerenti.
Con atto 27/9/93 il AL riassumeva il giudizio innanzi alla indicata Corte chiedendo che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di San Valentino e che conseguentemente esso fosse condannato a corrispondere alla UL di ES la somma di lire 55.538.779 già corrisposta in esecuzione della sentenza della Corte romana cassata. Si costituiva la UL di ES e, su richiesta del AL, nella subordinata ipotesi per la quale in base allo ius superveniens si fosse ritenuto essere nel debito subentrata la Regione Abruzzo, era disposta ed eseguita la invocata integrazione del contraddittorio. Costituitasi la Regione Abruzzo - che eccepiva la carenza di propria legittimazione - l'adita Corte d'Appello di Roma con sentenza 21/12/98, dichiarava essere la Azienda USL di ES l'unica passivamente legittimata in ordine al credito azionato dal AL e la condannava a pagare la somma che, contestualmente, dichiarava essere stata al AL già pagata dalla UL;
rigettate quindi le altre domande del AL, la Corte condannava il Comune alla refusione delle spese dei primi tre gradi in favore del AL;
condannava la AUSL di ES a rimborsare al AL le spese del giudizio di rinvio e compensava tra le parti le residue spese. Affermava in motivazione la Corte romana che dopo la sentenza rescindente era entrata in vigore la disposizione dell'art. 6 D.Leg. 517/93 di modifica dell'art. 5 del D.Leg. 502/92 che aveva disposto il trasferimento alle UL ed alle aziende della proprietà dei beni e dei relativi rapporti già acquisiti dai Comuni, che i(successivo art. 6 della legge 724/94 aveva anche statuito che i rapporti pregressi già in capo alle UL dovevano far carico alle Regioni attraverso apposite gestioni stralcio o liquidatorie delle nuove Aziende, che siffatte sopravvenienze normative - immediatamente applicabili senza che avesse rilievo costitutivo il previsto provvedimento del Presidente della G.R. - dovevano applicarsi in sostituzione di quanto imposto dal principio di diritto della cassazione;
che da tanto discendeva la obbligazione della sola Azienda USL di ES con riguardo al debito verso il AL, pervero del tutto soddisfatto ad opera della ULS ed in sede di esecuzione della sentenza di appello;
che infine non aveva rilievo il fatto che l'art. 6 della legge 724/94 escludesse che i debiti pregressi potessero gravare sulle nuove Aziende, dato che tale previsione era entrata in vigore quando non esisteva più alcuna posizione debitoria della ULS (stante la rammentata estinzione). Per la cassazione di tale sentenza - notificata il 4/3/99 - ha proposto ricorso la Azienda USL di ES con atto articolato su tre motivi e notificato al AL n.q., al Comune ed alla Regione. Si è costituito il AL, il quale ha notificato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, alla Azienda USL ed alla sua gestione liquidatoria, al Comune ed alla Regione. Si è costituita con controricorso la Regione.
La Azienda USL ha depositato memoria ed i difensori della stessa e del AL hanno discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso l'Azienda USL di ES denunzia violazione degli artt. 383/384 c.p.c. per avere la Corte di Appello derogato al principio di diritto che le incombeva di applicare sulla base della pretesa sopravvenienza di una norma che - di
contro
- preesisteva alla sentenza rescindente 1505/93, già in vigore essendo alla data della sua ,pubblicazione l'art. 4 D.legs. 502/92 (che aveva trasferito alle UL tutti i rapporti relativi al patrimonio dei soppressi ospedali, già di pertinenza dei comuni). Con il secondo motivo, quindi, si denunzia violazione degli artt. 66 della L. 833/78, 8 L.R.Ab. 83/80, 12 L. 456/87, 5 D.Legs. 502/92, 6 L. 724/94, 1 L. 4/97 e 111 Cost. per avere, nella pur contestata ottica della applicazione dello jus superveniens, omesso di considerare che, se, da un canto, alla data di instaurazione della lite, il debito gravava sul Comune, dall'altro canto le norme sopravvenute, ed in particolare quelle correlate alla istituzione della Azienda USL, avevano previsto che i pregressi rapporti debito, dovessero far carico solo sulle Regioni e, per esse, sulle apposite gestioni stralcio o liquidatore e non mai sulla ASL. Di contro la Corte di merito si era sbarazzata di tal argomento affermando che già prima della entrata in vigore dell'art. 6 L. 724/94 il debito si era estinto per effetto della solutio e quindi scambiando con estinzione quello che era solo un pagamento in forza di esecuzione coattiva. Con il terzo motivo, infine, si denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'erronea compensazione delle spese. L'impresa AL, dal canto suo, nell'impugnazione incidentale condizionata denunzia violazione dell'art. 6 L. 724/94 perché, nell'ipotesi di cassazione in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, venga anche stigmatizzato l'errore commesso dalla sentenza nel non aver gravato del debito la gestione liquidatoria della USL quale organo della Regione. Riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che debba essere accolta la censura contenuta nel primo motivo del ricorso principale (esattamente denunziante l'errore commesso nell'avere applicato alla specie la derogabilità del principio di diritto per effetto dello jus superveniens) e che nel conseguente effetto rescindente resti assorbita la cognizione dei sopra riferiti secondo e terzo mezzo del ricorso principale. Quanto all'impugnazione incidentale condizionata, presala in esame all'esito dell'accoglimento del suddetto motivo, essa non può che essere disattesa non esistendo margine di applicazione per alcuna ulteriore sopravvenienza normativa (quale l'invocato art. 6 L. 724/94). La Corte di merito, sull'assunto che alla sentenza 1505/93 fosse sopravvenuta una normativa (l'art. 6 D.Leg. 7/12/93 n. 517) sostitutiva della precedente (l'art. 5 comma 1 del L.leg. 40/12/92 n. 502) ed innovativa rispetto alle norme sulle quali si basava l'enunciato principio di diritto, ha ritenuto di dare ingresso al principio - sempre affermato da questa Corte (da ultimo Cass. 5217/2000) - per il quale la statuizione adottata dalla Cassazione ex art. 384 c.p.c. in sede di rinvio può essere disattesa le volte in cui la norma da applicare in aderenza ad essa sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto della sopravvenuta novellazione od interpretazione legislativa od a cagione della sua dichiarazione di incostituzionalità. Ma la Corte di merito - come denunziato dalla Azienda USL di ES - ha impropriamente disapplicato il principio di diritto posto dalla sent. 1505/93, posto che la norma sul trasferimento alle USL dei beni e dei rapporti dei soppressi enti, e già transitati nel patrimonio degli enti locali con vincolo di destinazione alle USL, non era affatto sopravvenuta alla sentenza 6/2/93 di questa Corte. La Corte di Roma, infatti, ha individuato la nuova norma nell'art. 6 lett. A) del D.Leg. 7/12/93 n. 517 contenente norma indubbiamente sopravvenuta alla 1505/93 ma altrettanto indubbiamente non nuova rispetto a quella (l'art. 5 comma 1 del D.Leg. 30/12/92 n. 502) modificata e preesistente alla sentenza 1505/93. Infatti, l'innovazione portata dal Decreto del 1993 rispetto al testo contenuto nell'art. 5 del D.Leg. 502/92 è consistita nella estensione alle province della traslazione patrimoniale dai comuni alle Usl del patrimonio degli enti soppressi, traslazione notoriamente significativa della svolta impressa dal legislatore nel 1992 agli assetti proprietari e gestori di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 833/78. Ed è altrettanto noto - come esattamente rammentato in ricorso - che a tal scelta è poi succeduta quella (di cui agli artt. 6 L. 724/94 e 2 comma 14 L. 549/95 ed all'art. 1 c. 2 della legge di sanatoria 4/97) della separazione tra la proprietà dei beni ospedalieri (e già comunali), imputata alle USL ed alle Aziende, e titolarità delle esposizioni debitorie pregresse, imputata alle Regioni e, per esse, ai loro organi, le gestioni liquidatorie rappresentate dai D.G. delle ASL (come precisato da questa Corte con le sentt. delle S.U. 1989/ 97 e 1237/2000). Ma se, per quel che qui rileva, il Decreto delegato del 1993 lasciò affatto immutata la previsione di trasferimento dal comune alle USL contenuta nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 30/12/92 n. 502, ne consegue che siffatta previsione non venne in alcun modo a sopravvenire alla sentenza 6/2/93 n. 1505 di questa Corte, a tal pronunzia essendo invece preesistente. Nè, pervero, nella valutazione di sussistenza della sopravvenienza normativa, derogatoria del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., può esplicare ruolo alcuno il fatto che - come nella specie - l'art. 5 del D.Leg. 30/12/92 n. 502 benché preesistente alla pubblicazione della sentenza 1505/93 (6/2/93) fosse successivo alla data di deliberazione in camera di consiglio (10/4/92) della relativa decisione, posto che, in un quadro di rigoroso confronto tra statuizione ex art. 384 c.p.c. e sorte delle norme sulle quali si è fondato il principio di diritto, assumono rilievo solo i momenti cronologici nei quali i due elementi a confronto vengono e giuridica esistenza, consistenti, ovviamente, nella data di pubblicazione della sentenza rescindente e nella data di entrata in vigore della norma di legge (o di pubblicazione della pronunzia di incostituzionalità). Ed in tal quadro è certamente condivisibile l'affermazione contenuta nei pronunziati 3110/94 e 4466/92 di questa Corte per la quale il giudice di rinvio non potrebbe sottrarsi alla applicazione del principio di diritto posto dalla sentenza di cassazione sulla base dell'intervento di norma successive alla deliberazione della sentenza stessa ed ancorché rilevi la mancata considerazione della norma suddetta. Ed infatti, posto che, ed ai proposito dissente il Collegio dal difforme pronunziato 12465/97 di questa S.C., agli esposti fini del confronto tra statuizione e vigenza delle norme rileva soltanto il momento nel quale il principio di diritto ed il richiamo alle norme sulle quali esso si fonda vengano ad emergere nella dimensione dell'atto giurisdizionale pubblico, una volta che il giudice del rinvio abbia accertato che la norma "nuova" ebbe ad entrare in vigore prima della data di pubblicazione della sentenza di cassazione non può certamente dare rilevanza di sorta ad una sopravvenienza di detta norma rispetto alla indicata data di deliberazione della sentenza stessa - restando affatto irrilevante che il Collegio della S.C. abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente non applicata - ma dove unicamente dare puntuale applicazione ai principio di diritto come enunciato nella pronunzia rescindente non sussistendo, nel concreto, l'ipotesi eccezionale di derogabilità all'effetto cogente del suddetto principio costituita, come più volte ripetuto, dalla sopravvenienza normativa al momento in cui quel principio venne pubblicamente statuito.
Avendo la Corte di Roma commesso la denunziata violazione dell'art. 384 c.p.c., sottraendosi erroneamente alla cogenza della statuizione
1505/93, devesi conclusivamente cassare la emessa statuizione con le pronunzie conseguenti di assorbimento e rinvio dianzi rammentate. Spetterà al Giudice del rinvio - designato in altra sezione della Corte romana - anche regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e ne dichiara assorbiti secondo e terzo motivo;
rigetta il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001