2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto ((, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo)) o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all' articolo 634 del codice di procedura civile .
5. ((Nelle ipotesi previste dall'articolo 234)) , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.