CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 226/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in VIA GRAMSCI 14/5 SAVONA rappresentata e difesa dall'Avv. SANNA
GIOVANNI PIETRO appellante nei confronti di
(COD. FISC. nato in ALBANIA il 19/05/1988 CP C.F._1
appellato contumace
(COD. FISC. ) nato in MANTOVA Controparte_2 C.F._2
(MN) il 11/08/1947 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA DELLA
MOSCOVA 13 MILANO - rappresentato e difeso dall'Avv. CONTI MARIA FLAVIA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Corte adita Parte_1
Dato atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
Previa riforma in parte qua della sentenza gravata n° 964/23 del Tribunale di Savona, previa sospensione della sua esecutorietà, dichiarare inammissibile e/o comunque
1 respingere ogni domanda di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
mandando assolta la detta Società da ogni avversaria pretesa economica ed esonerandolo dalle spese legali e tecniche per cui vi è stata condanna.
Vinte le spese di grado e del giudizio avanti il Tribunale di Savona.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte previa dichiarazione della contumacia CP_2 del convenuto respingere l'appello e ogni altra istanza ed eccezione CP dell'appellante; confermare quindi integralmente la sentenza appellata n. 964/2023 del
14/12/2023 del Tribunale di Savona : accogliere/confermare le conclusioni già rese in primo grado (limitatamente a quelle già accolte dalla decisione di prime cure) , ossia:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che in relazione al contratto di appalto del 14–09–2016 e successive integrazioni, il sig. in proprio e CP
quale titolare della cessata ditta individuale DI MU nonché quale legale rappresentante p.t.” della è responsabile dei vizi e dei difetti dell'opera di cui Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo Rg. Cont. 2161/2020 e per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 24.675,00 oltre IVA di legge (e pertanto € 30.103,50) a titolo di rimborso dei costi di rifacimento e rimozione dei vizi;
2) dichiarare la compensazione tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 215/2022 di €
5.125,00, al cui pagamento è stato condannato il sig. con la sentenza appellata, CP_2
con il maggior controcredito dello stesso di cui al punto precedente al cui CP_2 pagamento è stato condannato l'appellante con la sentenza.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e delle spese legali e tecniche dell'ATP, oltre rimb. Forf. 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente depositato nel procedimento n. RG. 2897/2021, conveniva in giudizio , Controparte_2 CP
in proprio e in qualità di titolare della cessata ditta DI MU, al fine di sentirlo dichiarare responsabile per i vizi e i difetti dell'opera oggetto del contratto di appalto privato del
14.09.2016 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento del danno pari ad € 24.675 oltre IVA (e pertanto € 30.103,50) per costi di ripristino e rimozione dei vizi, oltre al rimborso delle spese di ATP pari ad € 9.984,09, o comunque, in via subordinata, a quei diversi e maggiori importi indicati in ricorso e per le medesime causali.
Nella presente controversia si costituiva , il quale eccepiva l'intervenuta CP
decadenza del ricorrente, per aver egli denunciato i vizi solo in data 27.04.2020, quindi tardivamente rispetto alla consegna del cantiere e all'accettazione dell'opera intervenuta
2 nel mese di settembre del 2017, ritenendo che non si potesse parlare di “vizi occulti”. In ogni caso, il resistente contestava nello specifico tutte le doglianze di natura tecnica formulate dal ricorrente, asserendo che non vi era stata alcuna osservazione o contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Inoltre, il resistente contestava una significativa carenza documentale, data dall'assenza agli atti di un procedimento urbanistico e di un progetto avente ad oggetto i cementi armati e le componenti impiantistiche, oltre che dalla assenza della comunicazione di inizio e chiusura del cantiere. L'assenza di tali componenti documentali avrebbero impedito, secondo la tesi del convenuto, l'accertamento delle presunte responsabilità a lui ascritte.
In ogni caso, il convenuto asseriva che già ad agosto del 2019 aveva manifestato alla famiglia l'intenzione di interrompere il cantiere, segnalando la presenza di ruspe e CP_2
maestranze appartenenti ad altre imprese che non gli avevano permesso il controllo dello stesso.
Con specifico riferimento agli esiti della CTU, il convenuto contestava che il Consulente non avesse trasmesso l'elaborato peritale alle parti al fine di consentire la formulazione di osservazioni, ciò in contrasto con l'art. 195, co 3, c.p.c.; che il CTU stesso non era stato in grado di reperire la documentazione amministrativa necessaria al fine della ricostruzione dei fatti e dell'oggetto dell'incarico affidato all'impresa; che il avesse incardinato CP_2 detta procedura unicamente nei confronti dell'impresa esecutrice, senza coinvolgere il progettista e il direttore dei lavori. Per tali motivi, la CTU sarebbe da ritenersi nulla e da rinnovare.
Il convenuto, quindi, chiamava in causa il direttore dei lavori geom. , in CP_3
qualità di terzo responsabile, nonché la MP AXA Ass.ni per farsi garantire e manlevare da ogni sua eventuale responsabilità.
Si costituiva la la quale in via preliminare eccepiva la non operatività della CP_4
polizza n. 7/402542162 per intervenuta decadenza ex art. 1913, co.1, c.c., o comunque per prescrizione biennale ex art. 2952, co.2, c.c., non avendo il convenuto principale denunciato il sinistro tempestivamente.
Inoltre, la MP chiamata in manleva eccepiva che i lamentati vizi e difetti dell'opera appaltata non fossero ricompresi nella garanzie di polizza …. Nel merito, la MP si associava alle doglianze formulate dal convenuto principale, specie in punto di nullità della
CTU espletata, e, in via subordinata, per il caso di sua condanna in manleva, domandava
3 l'applicazione del massimale di polizza e dello scoperto del 10% con un minimo di €
1.500,00.
Si costituiva mediante comparsa di risposta il OM. , il quale CP_3 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione convenzionale dinanzi alla Camera di Commercio di Savona, così come concordato nell'art. 23 del contratto di appalto.
Nel merito, il terzo convenuto contestava l'esistenza delle responsabilità ascritte a suo carico e dei danni lamentati dal ricorrente ed eccepiva l'inopponibilità a sé degli esiti della
CTU, per non esser stato coinvolto nel contraddittorio tecnico espletatosi nel procedimento di ATP. Il terzo chiamato, in ogni caso, chiamava a sua volta in causa la MP
[...]
per farsi manlevare da ogni eventuale responsabilità per la denegata ipotesi CP_5
di sua condanna.
Si costituiva la MP , la quale contestava in fatto ed in diritto ogni CP_5 responsabilità ascritta al suo assicurato, e, in subordine, domandava l'accertamento della sola quota parte di responsabilità ascrivibile a quest'ultimo ai sensi degli artt. 1223, 1225 e Con 1227 c.c. In via ulteriormente subordinata la chiedeva il rigetto della domanda di manleva per violazione dell'art. 1892 c.c., o comunque la riduzione dell'indennizzo ex art. 1893 c.c., con applicazione, in via ancor più gradata, dei limiti di franchigia e scoperto.
Parallelamente, in data 13.04.2022, la notificava a Controparte_6 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n.215/2022, corredato da pedissequo ricorso, recante
[...] ingiunzione di pagamento dell'importo di € 5.125,00 oltre interessi e spese, per mancato pagamento della fattura n. 5/2020. A detto decreto ingiuntivo il ricorrente, nelle vesti di attore, spiegava opposizione dando vita al procedimento n. R.G. 1202/2022, nel quale chiedeva la riunione dello stesso al procedimento di più antica iscrizione. In quella sede, infatti, il muoveva le medesime doglianze relative ai difetti dell'opera realizzata CP_2
per la quale la controparte aveva ingiunto il pagamento della fattura, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la parziale compensazione dell'importo ingiunto con gli importi risarcitori a cui il arebbe stato condannato. CP
La convenuta opposta DI MU evidenziava come la controparte avesse riconosciuto il debito per non averlo specificamente contestato. In ogni caso, essa si opponeva alla riunione asserendo che la fattura posta alla base del ricorso spiegato in sede monitoria avesse ad oggetto lavori extra capitolato, diversi da quelli pattuiti nel contratto di appalto, motivo per cui formulava domanda ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, il convenuto riproponeva le medesime contestazioni alla CTU già mosse in precedenza. All'udienza del 13.01.2023
4 veniva anche evidenziata la diversità soggettiva dei convenuti, aventi due diverse partite
IVA.
In sede di prima memoria di replica l'attore insisteva nelle proprie ragioni, evidenziando come la fattura opposta in sede monitoria facesse riferimento proprio ai lavori elencati nel contratto di appalto (muretti, interventi al tetto). Di contro, nella sua prima memoria di replica il convenuto principale ribadiva la contestazione integrale, in fatto ed in diritto, di quanto esposto nel ricorso ex art. 702 bis e nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, asserendo, con riferimento alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata AXA a supporto della pretesa inoperatività della polizza, che il contratto assicurativo avesse piena validità, non solo ai sensi delle condizioni di polizza prodotte agli atti ma anche del regolare pagamento del premio.
In sede istruttoria, con provvedimento del 18.04.2023 il Giudice, sentite le parti, previa acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, convocava il CTU a rendere chiarimenti sulla effettiva visione dello stato dei luoghi e delle anomalie riscontrate, avendo quest'ultimo effettuato una descrizione delle stesse sostanzialmente adesiva rispetto ai vizi rintracciati dal CTP di parte (il CTU, infatti, aveva così concluso: "A seguito del sopralluogo effettuato e delle notizie acquisite lo scrivente ritiene che, nel complesso, i vizi descritti nella perizia del OMetra siano effettivamente presenti e che debbano Per_1
considerarsi difetti costruttivi."), e allo stesso venivano riassegnati i termini per garantire il contraddittorio orale fra le parti. All'esito dei chiarimenti resi dal CTU il Giudice, ritenuto esaustivo il materiale documentale presente agli atti di causa ed inammissibili le istanze di prova orale avanzate dal convenuto principale, in quanto vertenti su circostanze in parte documentali ed in altra parte generiche, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, introitando successivamente la causa per la stesura della presente decisione».
Con sentenza definitiva n. 964/2023 del 14/12/2023, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, così decideva: «1) NA ed CP Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento di € 30.103,50. Su quest'ultimo importo così
[...]
riconosciuto decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo, da calcolarsi dal mese di aprile del 2020 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'inadempimento e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT;
2) NA il convenuto ed , in solido tra loro, al CP Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, pari ad € 6.164,00 per compensi
5 professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso spese generali al 15% sull'importo dell'onorario, per la presente fase giudiziale, ed € 3.056,00 a titolo di compensi professionali ed € 286,00 per spese vive per la fase di ATP, oltre i medesimi oneri accessori se dovuti e spese di CTP così come documentate;
3) RIGETTA la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP [...]
e ; CP_7 CP_3
4) NA al pagamento delle spese di lite sopportate da CP [...]
, pari ad € 3.809,00 per compensi professionali relativi al presente Controparte_8 giudizio di merito ed € 1.528,00 per compensi professionali maturati per il procedimento di
ATP, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) NA al pagamento delle spese di lite sopportate da CP CP_3
pari ad € 3.809,00 per soli compensi professionali maturati per il presente giudizio,
[...]
oltre IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) NA al pagamento delle spese di lite sopportate da CP CP_5
, pari ad € 3.809,00 per soli compensi professionali maturati per il presente giudizio,
[...]
oltre IVA e CPA se dovute, come per legge;
7) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n.215/2022 formulata da Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 di € 5.125,00 oltre interessi legali dalla domanda;
8) NA l'attore al pagamento in favore della Controparte_2 CP_6
delle spese di lite per le fasi del secondo giudizio antecedenti alla riunione, pari ad €
[...]
850,00 per soli compensi professionali e ferme le spese della fase monitoria.
9) PONE le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti e Parte_1 [...]
in solido.». CP
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 19/2/2024.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_2 dell'appello.
Con ordinanza in data 28/6/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 2/4/2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 comma 1
c.p.c.; all'esito della quale udienza, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore, con ordinanza 6/5/2025, riservava la decisione al
Collegio.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO - «§ Violazione dell'art. 99 e dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c.
Conseguente inammissibilità delle domande svolte contro . Parte_1
Occorre premettere che la riunione di più giudizi li rende comunque autonomi, lasciando inalterata la posizione delle parti (si veda Cass. n° 15383/11 fra le molte decisioni in materia). Ciò va chiarito perché, anche se il Tribunale di Savona, nella propria sentenza a pag. 14 richiama questo principio affermando che è immutata l'autonomia dei singoli giudizi senza che ciò pregiudichi la sorte delle singole azioni, lo viola palesemente. Infatti la , che non aveva partecipato al giudizio di accertamento tecnico preventivo, Parte_1
né al giudizio di merito RG° 2897/21 e che, pur partecipando necessariamente al solo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG° 1202/22, essendo l'originaria ingiungente, neppure in esso è stata destinataria di domanda da parte del nell'atto di CP_2
opposizione di condanna al risarcimento dei danni, non avrebbe potuto affatto essere condannata come pure avvenuto: …
Inoltre è determinante la circostanza che, solo in sede di precisazione delle conclusioni, il chiede in solido con il la condanna al risarcimento dei danni e alle spese CP_2 CP
legali e tecniche della , mai avendo formulato prima alcuna domanda nei Parte_1
confronti di detta Società, che, come rilevato in precedenza, era già pienamente esistente ed operativa al momento della denuncia dei vizi.
Neppure con le memorie ex art. 183 c.p.c. avrebbe potuto, peraltro, essere proposta simile domanda, sia perché non necessitata dalle difese delle altre parti e né avrebbe potuto esserlo perché la non era parte in causa sia perché doveva, a contraddittorio Parte_1 effettivo, essere proposta tutt'al più con l'atto introduttivo del giudizio.
In realtà la sovrapposizione delle due entità commerciale è solo apparente perché l'unico rapporto oggetto di contestazione da parte del è con la ditta individuale MU e CP_2
non con la che partecipa alla realizzazione di opere ancillari ed entra in gioco Parte_1
solamente quando le opere strutturali - per cui il lamenta vizi - sono già CP_2 ampiamente completate. L'evocazione di responsabilità della in limine litis Parte_1
era e rimane dunque inammissibile, non solo perché tardiva ma perché mai preceduta dalla preventiva denunzia di vizi. Il Tribunale confonde piani operativi diversi di norme processuali e sostanziali ed afferisce alla società fatti e circostanze che non Parte_1
la riguardano».
7 2) SECONDO MOTIVO - § La questione dei rapporti fra ditta individuale e CP Parte_1
- Occorre chiarire che il Tribunale di Savona ha ritenuto che vi sia una sostanziale
[...]
continuità tra la ditta individuale e la . La questione viene quivi trattata, CP Parte_1
anche se, in effetti, non è così rilevante, per la posizione della a ben vedere. Parte_1
Infatti sono assorbenti le questioni processuali sopra sollevate. La mancata partecipazione della al giudizio RG° 2897/21 ed ancora al giudizio di ATP. La tardività della Parte_1
domanda di condanna proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
L'impossibilità giuridica di proporre comunque la domanda con le memorie ex art. 183
c.p.c. per il principio sopra ricordato della autonomia dei giudizi riuniti.
Il Tribunale erra poi nel richiamare il disposto dell'art. 111 c.p.c. (trasferimento del diritto controverso nel corso del giudizio) sia perché comunque va ribadito che non Parte_1
era parte del giudizio RG° 2897/21 e nel giudizio RG° 1202/22 di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata destinataria fin dall'atto di opposizione di alcuna domanda di risarcimento dei danni sia perché la nascita della società esponente è avvenuta il 24-01-19 con iscrizione nel registro delle imprese il 5-02-19 (la ditta individuale è cessata il 15- CP
02-19), quando ancora alcun giudizio era pendente. E ammesso e non concesso che il contratto di appalto 14-09-16 sia stato trasferito alla ciò si sarebbe verificato Parte_1
senza che fosse pendente alcun giudizio ed anzi quando ancora non vi era stata denuncia stragiudiziale di vizi: la prima ed unica formulata è quella del 27-04-2020 indirizzata ad una ditta disciolta e non alla Edlmurri srls. Della esistenza della era ben Parte_1
consapevole il , il quale aveva saldato alcune fatture della e CP_2 Parte_1
precisamente la n° 13 del 7-05-19 e la n° 50 del 9-12-19 prodotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal nel giudizio RG° 1202/22. Altra questione che esula dal CP_2
presente giudizio è quella se la sia subentrata al contratto di appalto 14-09- Parte_1
16 o abbia stipulato un nuovo contratto perché le opere realizzate sono diverse da quelle oggetto del primo;
questione questa che il Tribunale di Savona non si è nemmeno posto.
Va evidenziato poi che la giurisprudenza da questi citata in relazione al fenomeno preteso successorio fra ditta individuale e (si veda la sentenza n° 16556/23 che Parte_1
attiene ad altre questioni). Le domande proposte contro dovranno pertanto Parte_1
essere dichiarate inammissibili in quanto tardive o comunque rigettate e pertanto la detta società dovrà essere mandata assolta da ogni conseguente statuizione».
I DUE MOTIVI DI APPELLO DEVONO ESSERE ESAMINATI CONGIUNTAMENTE
PERCHE' STRETTAMENTE CONNESSI.
LA CORTE OSSERVA.
8 I) Si legge nel ricorso per d.i. presentato da Parte_1
II) Si legge nell'atto di citazione in opposizione al suddetto d.i. proposto da CP_2
«2) Il 14-09-2016 il sig. stipulò un contratto di appalto con la ditta individuale CP_2
EDILMURRI di MU GL (P.I. ; 3) Tale impresa individuale, cessò in P.IVA_2 corso di esecuzione dell'appalto e venne cancellata dal registro delle imprese il 15-02-
2019, come da visura che si produce (prod. 2); 4) Senza soluzione di continuità, i lavori oggetto dell'appalto (e di cui infra) sono stati proseguiti dalla (P.I. Parte_1
, che venne costituita proprio il 24-01-2019 e iscritta al registro il 06-02- P.IVA_1
2019 (vds. Visura prodotta dal ricorrente nel proc. per ingiunzione, prod. n. 2); di tale società, il medesimo sig. è amministratore;
5) L'appalto di cui sopra ha CP avuto ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di Via
Boschi 25a in Celle, con demolizione e ricostruzione compresa nella sagoma (vsd contratto di appalto e relativo capitolato, che si producono, prod. 3); 6) A seguito della richiesta dell'impresa, il 18-11-2016 le parti sottoscrissero una scrittura privata avente ad oggetto alcuni aumenti di prezzo relativi ai lavori indicati nel capitolato, ritenendo l'appaltatore di aver sottostimato alcune voci (vds scrittura integrativa che si produce, prod. 4); 7) Il sig. riscontrò numerosi difetti nell'esecuzione dei lavori effettuati CP_2 dall'impresa e oggetto del contratto di appalto in argomento, difetti che vennero contestati tramite l'avv. Flavia Conti con lettera inviata a mezzo PEC il 27-04-2020 (che si produce, prod. 5); …. 9) Il sig. , avendo urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato CP_2 dei luoghi e l'esecuzione dell'appalto non a regola d'arte, con ricorso del 10–09–2020 (che si produce, prod. 6), instaurò il procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. Rg. Cont. 2161/2020 Trib. Savona, assegnato al P.I. dott. ; Persona_2
9 … 12) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 12-11-21 (e che si produce, prod. 9), il sig. chiese la condanna del sig. al pagamento di € 24.675,00 CP_2 CP oltre IVA, così come accertato dal CTU, oltre ad altri danni, per il totale di € € 61.986,59;
13) Tale procedimento è pendente avanti il Tribunale di Savona al n. R.G. Cont.
2161/2020 davanti al Giudice dott. Sacchi, il quale ha disposto il mutamento di rito;
la prima udienza del rito ordinario si terrà il 31-05- 2021; 14) Nonostante la pendenza del procedimento sopra citato e l'avvenuto accertamento dal CTU dei vizi e difetti lamentati nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, controparte ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, fondato – come detto – su un asserito credito costituente parte del corrispettivo complessivo per i lavori dell'appalto di cui sopra;
15)
Come già sommariamente anticipato al punto 4 della presente premessa, il sig. CP ha dato esecuzione all'appalto prima con la propria ditta individuale, poi – senza
[...] soluzione di continuità con la;
16) Infatti, nell'ambito di tale rapporto il sig. Parte_1
emise fatture verso il sig. , prima come DI MU di MU GL e poi CP CP_2 come , come la fattura n. 5/2020 dell'1-06-2020, che ha fondato il ricorso per Parte_1
ingiunzione (prod. del ricorrente sub n. 2). Tale fattura, nella descrizione fa proprio riferimento ai lavori elencati nel contratto di appalto sopra citato (muretti, interventi al tetto). 17) Prima ancora, anche le fatture n. 13 del 07-05-2019 di € 3.542,00 e n. 50 del
09-12-2019 di € 2.050,00 (delle quali copia avuta dal sig. prod. 10 e 11), CP
regolarmente pagate dal sig. , era stata emessa ed incassata dalla CP_2 Parte_1
, mediante bonifico sul c/c di tale ultima ditta;
18) In quanto alla fattura n. 5 del 2020,
[...] di € 5.125,00, che ha fondato il ricorso per ingiunzione, si osserva che in essa compaiono quattro voci di spesa, delle quali solo la “linea 1” e la “linea 2” evidenziano corrispettivi di importo concordato con il committente e sono relative a lavori effettivamente svolti, mentre le altre due voci di spesa sono relativi a corrispettivi duplicati in quanto già fatturati e pagati con precedenti fatture, o relativi a materiale non fornito e a ore non lavorate;
… 19)
Il procedimento che scaturisce dalla presente opposizione è relativo alla contestazione della sussistenza di un credito di € 5.120,00, che ha origine dal medesimo contratto di appalto che già è oggetto del procedimento – ora con rito ordinario - Rg.Cont. 2161/2020 di questo Tribunale, Giudice dott. Sacchi, la cui prima udienza si terrà il 31-05-2021. In tale procedimento il committente sig. vanta verso l'appaltatore (ditta individuale CP_2
DImurri di MU GL a cui è succeduta la ) un controcredito di € Parte_1
61.986,59; sussiste in modo evidente la connessione tra le due cause;
questa è la ragione per cui se ne chiede la riunione;
». Sulla scorta di tali premesse, di cui si è riportato ampio
10 stralcio, l'attore in opposizione formulava le seguenti conclusioni: «… - Preliminarmente: procedere ai sensi dell'art. 274 c.p.c., 2° co, per la riunione del presente procedimento a quello avente n. di Rg. Cont. 2161/2020 di questo Tribunale, Giudice dott. Sacchi;
- In via principale: in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 215/2022 e dichiararlo quindi nullo e di nessun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
-
Subordinatamente, nella denegata e non creduta ipotesi che venga riconosciuta la sussistenza di un credito in capo a parte opposta, dichiarare la compensazione tra quel credito e il maggior controcredito del sig. e di cui al proc. Rg. Cont. 2161/2020;». CP_2
III) Nella comparsa di costituzione, parte convenuta in opposizione si limitava genericamente a eccepire «Controparte asserisce per tentare di fondare l'istanza di riunione del presente procedimento ad altro pendente che la presente opposizione avrebbe ad oggetto la contestazione della sussistenza di un credito avente origine nel medesimo contratto di appalto che è già oggetto nel giudizio RG 2161/20. Orbene tale affermazione non corrisponde a verità in quanto le obbligazioni cui si riferisce la fattura azionata dalla scrivente sono sorte in via del tutto autonoma e diversa Parte_1 rispetto a quelle contenute nel contratto di appalto. Infatti trattasi come si po' evincere dal documento contabile stesso si tratta nella fattispecie per cui è causa di lavori e opere commissionate extra capitolato non risultando nello stesso contenute ed essendo state pattuite in altra sede con diverse modalità e in tempi successivi alla sottoscrizione del capitolato avvenuta in data». Non si rinviene alcuna specifica contestazione delle circostanze allegate da parte attrice in opposizione e attuale appellata per sostenere la tesi della continuazione in capo a del rapporto scaturente dal contratto di Parte_1 appalto: «nell'ambito di tale rapporto il sig. emise fatture verso il sig. , prima CP CP_2
come DI MU di MU GL e poi come , come la fattura n. 5/2020 Parte_1 dell'1-06-2020, che ha fondato il ricorso per ingiunzione (prod. del ricorrente sub n. 2).
Tale fattura, nella descrizione fa proprio riferimento ai lavori elencati nel contratto di appalto sopra citato (muretti, interventi al tetto). 17) Prima ancora, anche le fatture n. 13 del 07-05-2019 di € 3.542,00 e n. 50 del 09-12-2019 di € 2.050,00 (delle quali copia avuta dal sig. prod. 10 e 11), regolarmente pagate dal sig. , era stata CP CP_2
emessa ed incassata dalla , mediante bonifico sul c/c di tale ultima ditta;
Parte_1
18) In quanto alla fattura n. 5 del 2020, di € 5.125,00, che ha fondato il ricorso per ingiunzione, si osserva che in essa compaiono quattro voci di spesa, delle quali solo la
“linea 1” e la “linea 2” evidenziano corrispettivi di importo concordato con il committente e sono relative a lavori effettivamente svolti, mentre le altre due voci di spesa sono relativi a
11 corrispettivi duplicati in quanto già fatturati e pagati con precedenti fatture, o relativi a materiale non fornito e a ore non lavorate». Neppure nelle successive memorie ex art. 183
c.p.c. si rileva alcuna contestazione in ordine a tali circostanze, sicuramente idonee a fondare la ritenuta prosecuzione in capo a del rapporto scaturente dal Parte_1
contratto di appalto, avuto soprattutto riguardo alla deduzione che la fatturazione relativa alle opere appaltate da un certo momento in poi è stata effettuata da e Parte_1
che anche la fattura azionata in via monitoria si riferiva (almeno in parte) ai lavori elencati nel contratto di appalto. Tali circostanze, non specificamente contestate dall'attuale appellante, possono considerarsi pacifiche in causa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115
c.p.c., ragion per cui si può ritenere comprovata la prosecuzione del rapporto in questione in capo a Parte_1
III) In ogni caso, indipendentemente dalla correttezza della motivazione in forza della quale il Giudice di primo grado ha ritenuto il subentro di nel contratto di Parte_1
appalto, parte appellata ha richiamato espressamente in comparsa di costituzione le difese svolte in primo grado: «9. Si è rilevato ed eccepito (vds. punto 4 dell'opposizione) che il sig. ha dato esecuzione all'appalto prima con la propria ditta CP individuale (cambiando pure una volta il nome), poi – senza soluzione di continuità - con la
; Infatti, nell'ambito del rapporto scaturito dal contratto d'appalto, il sig. Parte_1
emise fatture verso il sig. , prima come DI MU di MU GL e poi CP CP_2 come , come la fattura n. 5/2020 dell'1-06-2020, che ha fondato il ricorso per Parte_1
ingiunzione (prod. del ricorrente sub n. 2). Tale fattura, nella descrizione fa proprio riferimento ai lavori elencati nel contratto di appalto sopra citato (muretti, interventi al tetto). Prima ancora, anche le fatture n. 13 del 07-05-2019 di € 3.542,00 e n. 50 del 09-12-
2019 di € 2.050,00, regolarmente pagate dal sig. , erano state emesse ed CP_2
incassate dalla , mediante bonifico sul c/c di tale ultima ditta;
In quanto alla Parte_1 fattura n. 5 del 2020, di € 5.125,00, che ha fondato il ricorso per ingiunzione, si era già eccepito che in essa compaiono quattro voci di spesa, delle quali solo la “linea 1” e la
“linea 2” evidenziano corrispettivi di importo concordato con il committente e sono relative a lavori effettivamente svolti, mentre le altre due voci di spesa sono relativi a corrispettivi duplicati in quanto già fatturati e pagati con precedenti fatture, o relativi a materiale non fornito (addirittura sottoposto al regime dell'esclusione da IVA ex art. 5, ma non specificato) e a ore non lavorate. Sul punto, si rimanda per brevità ai precedenti atti di parte. 10. D'altra parte, la circostanza che il contratto d'appalto abbia subìto una successione (puramente formale) del soggetto appaltatore, era fatto noto, tant'è che
12 venne indirizzata pure a e non solo al sig. la raccomandata di CP_9 CP contestazione dei vizi datata 27-04-2020, inviata dall'avv. Conti anche a mezzo PEC il 05-
05-2020 (vds. produzione n. 5 nel proc. di opposizione). La PEC di destinazione era proprio quella della : nessuna contestazione è pervenuta dalla medesima società: era Pt_1 perfettamente evidente alla di essere anch'essa (assieme al sig. Pt_1 CP
personalmente) destinataria della denuncia dei vizi» (pag. 5).
IV) Dato il tenore delle conclusioni formulate da nell'atto di opposizione a d.i., CP_2
appare evidente che, opponendo in compensazione il credito derivante dalle domande svolte nel giudizio introdotto nei confronti di in proprio e quale titolare CP
della ditta il richiamava tutte le domande svolte in tale giudizio. Parte_1 CP_2
Pertanto, si deve confermare, sia pur con diversa motivazione rispetto a quella del Giudice di primo grado, che siano state estese da parte attrice nei confronti le Parte_1
domande originariamente rivolte nei confronti di in proprio e quale titolare CP
della ditta DImurri
V) Quanto alla opponibilità delle risultanze dello ATP, sia sufficiente rilevare ciò di cui viene dato atto nella sentenza impugnata a pag. 7: «In sede istruttoria, con provvedimento del 18.04.2023 il Giudice, sentite le parti, previa acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, convocava il CTU a rendere chiarimenti sulla effettiva visione dello stato dei luoghi e delle anomalie riscontrate, avendo quest'ultimo effettuato una descrizione delle stesse sostanzialmente adesiva rispetto ai vizi rintracciati dal CTP di parte (il CTU, infatti, aveva così concluso: "A seguito del sopralluogo effettuato e delle notizie acquisite lo scrivente ritiene che, nel complesso, i vizi descritti nella perizia del
OMetra siano effettivamente presenti e che debbano considerarsi difetti Per_1
costruttivi."), e allo stesso venivano riassegnati i termini per garantire il contraddittorio orale fra le parti. All'esito dei chiarimenti resi dal CTU il Giudice, ritenuto esaustivo il materiale documentale presente agli atti di causa ed inammissibili le istanze di prova orale avanzate dal convenuto principale, in quanto vertenti su circostanze in parte documentali ed in altra parte generiche, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni». Pertanto le risultanze dello ATP sono state acquisite previo rituale contraddittorio, anche di ordine tecnico, con tutte le parti del presente giudizio, ivi compreso l'attuale appellante, che dunque non nulla di cui dolersi.
VI) Quanto alle spese di ATP, in base al principio di causalità della lite, la parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa tutte le spese di cui abbia dovuto farsi cari per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Ne consegue che, una volta che
13 siano state ritualmente acquisite al presente giudizio le risultanze dello ATP e poste a fondamento della decisione favorevole alla parte che lo ha instaurato, le relative spese devono essere rifuse alla parte vittoriosa (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” Cass. Sez.
6, 26/05/2020, n. 9735, Rv. 658013 - 01)
3) TERZO MOTIVO - «§ Violazione dell'art. 1669 cod. civ. Decadenza dall'azione.
Benché, per quanto sopra, alcuna domanda poteva essere formulata contro Parte_1
e se proposta doveva essere dichiarata inammissibile perché tardiva, la domanda proposta da di risarcimento del danno per vizi nell'esecuzione dell'appalto deve CP_2 essere dichiarata tardiva e improcedibile. E' stata eccepita fin dal primo atto difensivo la decadenza dall'azione ex adverso proposta. Manca, infatti, agli atti la denuncia contemplata dalla invocata disposizione di cui all'art. 1669 cod. civ. L'unica denuncia è quella indirizzata alla ditta individuale di , la quale peraltro era nel frattempo CP estinta. Tuttavia, nella presente fattispecie, non doveva comunque applicarsi l'articolo
1669 cod. civ., ma al più l'art. 1667 cod. civ., fermo restando che, anche laddove si qualificasse più correttamente l'azione del , non proposta contro la , CP_2 Parte_1 ma contro una ditta individuale cessata, nell'alveo dell'art. 1667 cod. civ. sarebbe comunque maturata la relazione decadenza e prescrizione. In punto qualificazione giuridica si formulano le seguenti considerazioni …. Ora, nel caso in esame, gli interventi effettuati da parte appaitatrice non è stato dimostrato che abbiano cagionato danni tali da incidere sulla funzionalità dell'immobile. … nel caso in esame, i vizi lamentati (a titolo esemplificativo inesatta esecuzione dei muri a secco) non potevano essere qualificati di tale gravità da rendere applicabile la norma di cui all'art. 1669 cod. civ. La modestia dei vizi rapportata al costo complessivo delle opere capitolate (€ 135.000), poi, rende inapplicabile, anche l'art.2043 cc (anticipando già le avverse deduzioni), atteso che, se è pur vero che l'azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. si pone in rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 cod. civ. e la seconda è esperibile in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima, tuttavia, ciò può avvenire sempre che sussista l'astratta applicabilità delle due norme, e, quindi, i gravi vizi dell'opera. …. Del resto, se la ratio è quella di non lasciare sguarnito di tutela il soggetto leso dall'operato dell'appaltatore, tale tutela non può che accordarsi laddove vi sia la lesione di "un
14 interesse generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone”
…. e , quindi, un difetto di particolare gravità, insussistente nel caso in esame. … ».
LA CORTE OSSERVA
I) Quanto alla decadenza/prescrizione, appare corretta la ricostruzione cronologica della sentenza impugnata (pag. 11): «A riguardo si rileva che, anche se il convenuto asserisce nella parte iniziale della propria comparsa di risposta che il cantiere sarebbe stato da egli consegnato nel mese di settembre del 2017 (cfr. pag. 2 comparsa di risposta
[...]
), nel medesimo atto difensivo, poi, ricostruendo gli accadimenti, il resistente CP
asserisce che nel mese di agosto del 2019 egli aveva intenzione di interrompere il cantiere, come da messaggistica versata in atti (pag. 10), circostanza reiterata anche nei successivi scritti difensivi, cfr. cap. 15, memoria 2). Quindi, si desume che in quella data l'opera non fosse stata ancora ultimata e consegnata in via definitiva, motivo per cui il committente, di certo, non avrebbe evidentemente potuto avere una cognizione di tutti i difetti dell'opera, completa ed esaustiva, prima di quella data.
Ebbene, il ricorrente ha denunciato le rilevate anomalie con PEC del 27.04.2020, e ha incardinato il procedimento per ATP in data 18.09.2020, dopo aver conosciuto gli esiti della perizia di parte in data 2.08.2020. Pertanto, anche volendo ipotizzare la scoperta dei gravi difetti nello stesso mese di agosto del 2019 (e non alla data della perizia di parte, perché successiva rispetto alla PEC), in ogni caso non sarebbe intercorso un anno fra la scoperta degli stessi e la successiva denuncia. L'eccezione, pertanto, non ha fondamento e deve essere respinta». Tale motivazione non viene neppure specificamente censurata dall'appellante. Fermo restando che la PEC del 27/4/2020 fu inviata anche a Parte_1
(v. prod. 5 di parte appellata nel giudizio di opposizione a d.i.). A prescindere da ciò, la
[...]
si costituì nel giudizio di opposizione a d.i. con comparsa datata Parte_1
29/9/2022, rispetto alla data del 30/9/2022 fissata per l'udienza di comparizione e quindi tardivamente rispetto alla possibilità di eccepire la prescrizione/decadenza ex art. 1669
c.c.: infatti a pag. 6 della comparsa la parte di limita a richiamare le difese svolte da nel procedimento rispetto al quale era formulata la richiesta di CP riunione ivi compresa quella relativa alla “incontestabilità dei vizi da parte del per CP_2 evidente decorrenza dei termini e imputabilità degli stessi ad altra impresa” (pag. 6), senza peraltro eccepire la decadenza/prescrizione ex art. 1669 c.c., che peraltro era preclusa stante la scadenza del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.. con le preclusioni stabilite dall'art. 167 c.p.c.. Sotto questo profilo, il motivo di appello è inammissibile ex art. 345
15 c.p.c., perché inteso a far valere un'eccezione non tempestivamente proposta dalla parte in primo grado
II) Quanto alla qualificazione giuridica, il Tribunale ha correttamente ritenuto che «Occorre premettere che l'azione promossa dal ricorrente debba essere qualificata come azione ex art. 1669 c.c., atteso che i “gravi difetti” che, ai sensi dell' art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (cfr. Cass. civile, sez. II,
04/10/2018, n. 24230); nella suddetta nozione vi rientrano anche quelli riguardanti elementi secondari ed accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa o, in altri termini, da cagionare una possibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile in relazione all'utilità cui quest'ultimo è destinato
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1393; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio
2002 n. 1154, Cass. civ. sez. U. 27 marzo 2017 n. 7756)» (pag. 9).
III) Ad avviso della Corte, la descrizione dei vizi, quale emerge dalla relazione di chiarimenti del CTU depositata in primo grado, riprendendo le risultanze dello ATP, configura una situazione riconducibile all'art. 1669 come interpretato dalla Giurisprudenza
(pag. 7 relazione): «1) Parapetto perimetrale della terrazza di copertura (percolamenti d'acqua fra la muratura verticale del parapetto e il cappotto termico del prospetto). 2)
Bocchettoni della terrazza di copertura in corrispondenza ai pluviali discendenti
(infiltrazioni di acqua piovana negli ambienti dell'edificio). 3) Finitura pavimentazione terrazza di copertura sul fronte verso la griglia contro terra (rifinitura non corretta). 4)
Canaletta di raccolta delle acque fra terrazza di copertura e terrapieno (rifinitura non corretta). 5) Cappotto di facciata in seguito alla modifica dei pluviali discendenti (rifinitura non corretta). 6) Pavimentazione dell'ingresso, sul retro e relative soglie (infiltrazione di acqua piovana all' interno dei locali in occasione di piogge consistenti). 7) Accostamento fra la pavimentazione sul retro dell'edificio e il marciapiede laterale (rifinitura non corretta).
8) Sistema impermeabile soprastante ingresso box (rifinitura non corretta)» Ciò risulta confermato dai rimedi proposti a pag. 8 e quindi dalla natura degli interventi necessari per ovviare ai difetti.
16 TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza impugnata, Parte_1
pronunciata inter partes in data 14/12/2023 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
17