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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente n. r.g. 5197/2019,
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/01/1958 ed ivi domiciliato fiscalmente in Via Zappulla, n. 54, titolare della P. IVA n.
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Riolo ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in IN, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 103, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in IN, Via Consolare Controparte_1
Valeria n.81 presso lo studio dell'Avv. Stefania Interdonato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 24/10/2019 il sig. proponeva opposizione avverso Pt_1
la “comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria” (fasc. 1799/2017), notificata il
25/07/2019, con la quale informava il ricorrente di aver Controparte_2 provveduto ad iscrivere ipoteca sull'immobile di sua proprietà identificato catastalmente al N.C.F. del Comune di Tortorici al foglio 30, particella 228, subalterno 2, categoria C/1, in ragione dell'inadempimento del presunto debito complessivo di € 40.921,40, riconducibile agli atti di seguito indicati:
- Atto n. 59520150003169304/000, presuntivamente notificato il 06/11/2015, contenente i ruoli n. 2015/894 e 2015/897 formato dall' per presunti debiti previdenziali CP_3 (contributo IVS) per l'anno 2009, complessivamente per € 23.070,40, di cui € 20.038,86
a titolo d'imposta ed € 3.031,54 per accessori;
- Atto n. 89514010938411005/00, presuntivamente notificato il 25/09/2014, contenente il ruolo esattoriale n. 2014/803709 formato dall' per presunti debiti Controparte_1
tributari (IVA, IRAP, IRPEF, Addizionali) per l'anno 2009, complessivamente per €
17.851,00, di cui € 14.040,74 a titolo d'imposta ed € 3.810,26 per accessori.
Premetteva il ricorrente che in data 12/01/2018 Riscossione aveva notificato CP_2
una “Comunicazione preventiva di ipoteca”, avente i medesimi titoli, avverso la quale veniva spiegato ricorso innanzi le Autorità Giudiziarie competenti (Commissione
Tributaria Provinciale di IN n.r.g. 1275/2018 - Tribunale di IN, Sezione del lavoro n.r.g. 1027/2018), contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
Premetteva, inoltre, di aver impugnato innanzi la CT di IN (proc. Nrg 4388/2014)
l'accertamento fiscale dal quale aveva avuto origine il maggior reddito sulla base del quale venivano richieste le somme oggetto del presente giudizio e di quelli avverso le comunicazioni preventive di ipoteca.
In esito al superiore giudizio, con sentenza n. 6148/2016, la CT di IN annullava l'avviso d'accertamento n. TYX01GA03138/2013 che aveva accertato i presunti maggiori redditi.
Viceversa, questo Tribunale esitava il procedimento 1027/2018 con sentenza n. 483/2020 con la quale rigettava le domande del ritenendo l'inammissibilità dell'azione in Pt_1 forza dell'avvenuta cristallizzazione del credito di cui alla cartella di pagamento.
Avverso la suddetta sentenza il spiegava appello che la Corte territoriale Pt_1 rigettava con sentenza n. 332/2022.
La causa veniva, dunque, assunta in riserva previo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza.
2 – ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
In ordine alla vicenda oggetto di causa questo giudice non può che conformarsi al giudicato formatosi sul punto in esito ai procedimenti nrg 1027/2018 Tribunale di
IN e nrg 297/2020 Corte d'Appello di IN che con le sentenze 483/2020 e
332/2022 hanno rigettato le domande del riguardanti l'avviso di addebito Pt_1 CP_3
n. 59520150003169304.
In particolare, questo Tribunale, nel citato procedimento nrg 1027/2020, ha accertato che l'AVA contestato era stato regolarmente notificato e non impugnato dal ricorrente nei termini di legge divenendo, dunque, definitivo in ordine all'accertamento del debito previdenziale in esso riportato.
Tale pronuncia, in ragione del rigetto dell'appello, è passata in giudicato;
pertanto, questo giudice non può che prenderne atto e rigettare ogni domanda del ricorrente sul punto.
Appurata la legittimità della pretesa creditoria dell'ente di previdenza anche la successiva attività dell'ente di Riscossione, oggi volta al recupero dei tributi deve ritenersi CP_4 legittima.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5197/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
quantificate in € 5.391,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Così deciso in IN il 13.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando