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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 13738/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Francesco Di Natale, domiciliato presso la Cancelleria di questo Parte_1 Tribunale
E
in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 14.4.2025) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1.018,05 per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto, condannare l alla restituzione delle trattenute effettuate o CP_1 effettuanda;
2) Condannare l in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite e CP_1 competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale).”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“…rigettare la domanda avversaria infondata in fatto e in diritto.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. contesta la nota del 4.7.2024 (in atti) con la quale l le ha comunicato la Parte_1 CP_1 riliquidazione dell'assegno sociale in godimento, in seguito alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, nonché il recupero del conseguente indebito (di € 1.018,05) tramite n. 21 trattenute mensili “a partire dalla prima rata utile e fino alla estinzione del debito”. La ricorrente richiama i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021); “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento.” (Cass., sez. L, sent. n. 24617 del 10.8.2022). La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 (cui si fa riferimento ex art. 118, disp. att. c.p.c.), argomenta in tema come segue:
“In generale, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass. 1446/2008; Cass. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 28771/2018). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018). Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha Controparte_2 l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023). Alla luce di tali principi la rideterminazione dell'assegno sociale in oggetto per ragioni collegate al reddito e la conseguente pretesa restitutoria dell' risultano infondate, trattandosi di somme CP_1 erogate in epoca antecedente alla comunicazione di accertamento dell'asserito indebito. D'altro canto va esclusa la sussistenza del dolo di , considerato che la medesima Parte_1 ha presentato all'Ente competente la dichiarazione di reddito per l'anno in questione (doc. n. 3 di parte ricorrente, immune da contestazioni) e l era in grado di conoscere i relativi dati CP_1
(secondo le argomentazioni di Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020, sopra citata). All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'irripetibilità della somma di cui alla nota sopra citata. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore fino ad € 1.100,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, con l'aumento ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014,), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 1.018,05 di cui alla nota CP_1 del 4.7.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € 300,00, CP_1 Parte_1 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 13738/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Francesco Di Natale, domiciliato presso la Cancelleria di questo Parte_1 Tribunale
E
in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 14.4.2025) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 1.018,05 per tutti i motivi esposti in premessa, e per l'effetto, condannare l alla restituzione delle trattenute effettuate o CP_1 effettuanda;
2) Condannare l in persona del direttore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite e CP_1 competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. nonché con l'aumento del compenso nella misura del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (collegamento ipertestuale).”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“…rigettare la domanda avversaria infondata in fatto e in diritto.”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. contesta la nota del 4.7.2024 (in atti) con la quale l le ha comunicato la Parte_1 CP_1 riliquidazione dell'assegno sociale in godimento, in seguito alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, nonché il recupero del conseguente indebito (di € 1.018,05) tramite n. 21 trattenute mensili “a partire dalla prima rata utile e fino alla estinzione del debito”. La ricorrente richiama i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021); “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento.” (Cass., sez. L, sent. n. 24617 del 10.8.2022). La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 (cui si fa riferimento ex art. 118, disp. att. c.p.c.), argomenta in tema come segue:
“In generale, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass. 1446/2008; Cass. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 28771/2018). Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018). Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha Controparte_2 l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023). Alla luce di tali principi la rideterminazione dell'assegno sociale in oggetto per ragioni collegate al reddito e la conseguente pretesa restitutoria dell' risultano infondate, trattandosi di somme CP_1 erogate in epoca antecedente alla comunicazione di accertamento dell'asserito indebito. D'altro canto va esclusa la sussistenza del dolo di , considerato che la medesima Parte_1 ha presentato all'Ente competente la dichiarazione di reddito per l'anno in questione (doc. n. 3 di parte ricorrente, immune da contestazioni) e l era in grado di conoscere i relativi dati CP_1
(secondo le argomentazioni di Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020, sopra citata). All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'irripetibilità della somma di cui alla nota sopra citata. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore fino ad € 1.100,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, con l'aumento ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014,), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 1.018,05 di cui alla nota CP_1 del 4.7.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € 300,00, CP_1 Parte_1 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 23.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia