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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARINI MARIA
ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MARTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
TRICARICO MARTA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna in data 10.07.1994 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 479, Parte II,
Serie A, Ufficio 01, anno 1994.
Dalla loro unione sono nati due figli, (Bologna, 15.06.1996) e (02.06.1999), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni.
pagina 1 di 2 Con convenzione di negoziazione assistita, conclusa in data 21.12.2020, le parti concludevano l'accordo di separazione personale.
Il ricorrente, sig. , chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in via immediata Pt_1 ed urgente, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, sig.ra CP_1
La convenuta, costituendosi in giudizio, pur non opponendosi alla richiesta di pronuncia sul vincolo matrimoniale, formulava domanda di assegno divorzile e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia dando atto della sua intervenuta indipendenza economica, e la Per_2 conferma del mantenimento per l'altro figlio della coppia, . Per_1
Alla prima udienza (29.04.2025), sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione (di cui all'accordo di negoziazione assistita), revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e – Per_2 preso atto della richiesta di parte ricorrente sul punto – tratteneva la causa in decisione sul vincolo.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. n. 898/1970.
I coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita, siglato il 21.12.2020 e sono trascorsi ormai 5 anni senza che gli stessi si siano riappacificati o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni reste in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Non può, quindi, neppure essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto ai rapporti economici tra le parti e nell'interesse del figlio , nonché in merito alla Per_1 domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta in sede di costituzione, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitesi in matrimonio a Bologna in data 10.07.1994 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 479, Parte II, Serie A, Ufficio 01, anno 1994
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza
Dispone, con separata ordinanza, la remissione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perl
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUARINI MARIA
ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MARTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
TRICARICO MARTA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna in data 10.07.1994 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 479, Parte II,
Serie A, Ufficio 01, anno 1994.
Dalla loro unione sono nati due figli, (Bologna, 15.06.1996) e (02.06.1999), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni.
pagina 1 di 2 Con convenzione di negoziazione assistita, conclusa in data 21.12.2020, le parti concludevano l'accordo di separazione personale.
Il ricorrente, sig. , chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in via immediata Pt_1 ed urgente, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, sig.ra CP_1
La convenuta, costituendosi in giudizio, pur non opponendosi alla richiesta di pronuncia sul vincolo matrimoniale, formulava domanda di assegno divorzile e chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia dando atto della sua intervenuta indipendenza economica, e la Per_2 conferma del mantenimento per l'altro figlio della coppia, . Per_1
Alla prima udienza (29.04.2025), sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione (di cui all'accordo di negoziazione assistita), revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e – Per_2 preso atto della richiesta di parte ricorrente sul punto – tratteneva la causa in decisione sul vincolo.
***
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. n. 898/1970.
I coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita, siglato il 21.12.2020 e sono trascorsi ormai 5 anni senza che gli stessi si siano riappacificati o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dalle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni reste in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Non può, quindi, neppure essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto ai rapporti economici tra le parti e nell'interesse del figlio , nonché in merito alla Per_1 domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta in sede di costituzione, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitesi in matrimonio a Bologna in data 10.07.1994 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n. 479, Parte II, Serie A, Ufficio 01, anno 1994
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza
Dispone, con separata ordinanza, la remissione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perl
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