Art. 16. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ((, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo)) valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.