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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5023/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5023/2023 R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi TE C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Sodano (C.F.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ), alla Via C.F._2
Francesco Crispi n. 57, giusta procura in atti,
E
(C.F.: ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN (Polonia), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Adalgisa Iuliano (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Gimigliano (CZ) in C. da Colla n. 236, giusta procura in atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, i ricorrenti, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 15 maggio 2004, a Catanzaro (CZ)), trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2004, con atto n. 10, Parte II, serie A, ufficio 01, in costanza del quale erano nato il figlio
(26.08.2004), adivano il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere cumulativamente la R_ sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 17 gennaio 2024, posto che le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinunziare alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione prevedevano:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro, in Via Vinicio Cortese, 21 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. ed ivi vivrà stabilmente il figlio TE
, in ogni caso, fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
R_
3) la IG.ra , dopo il deposito del presente ricorso, si trasferirà in Controparte_1
Polonia per necessità legate alla sua famiglia di origine;
4) i coniugi, dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali, di comune accordo
e senza pregiudizio alcuno, stabiliscono di nulla dover dare o avere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) senza violazione alcuna degli obblighi di assistenza familiare, alla luce della attuale mancanza di reddito della IG.ra , i coniugi concordano, altresì che le spese Controparte_1 ordinarie e straordinarie relative al figlio saranno, al momento, interamente a carico del R_
IG. . Appena la IG.ra troverà occupazione in Polonia TE Controparte_1 contribuirà nei termini che saranno autonomamente e liberamente concordati con il IG. Pt_1
”.
[...]
Con sentenza non definitiva n. 220/2024, depositata in data 26.01.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di divorzio e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
La causa veniva rinviata, per temporanea assenza del Giudice del ruolo, all'udienza del 3 luglio
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano le proprie conclusioni, insistendo nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo;
all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 26.01.2024 con sentenza n. 220 del 2024, passata in giudicato, e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non avendo le parti allegato l'interruzione della separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione (già omologate dall'intestato Tribunale) i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed agli interessi in gioco, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate in sede di separazione da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.f.: TE
), nato il [...] a [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.f.: ) nata il [...] a [...], che
[...] C.F._3 hanno contratto matrimonio in data 15.05.2004 nel Comune di Catanzaro, Registro Atti Matrimonio
Comune di Catanzaro, Anno 2004, numero 10, parte II, Serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, Serie A, Uff.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5023/2023 R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi TE C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Sodano (C.F.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ), alla Via C.F._2
Francesco Crispi n. 57, giusta procura in atti,
E
(C.F.: ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN (Polonia), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Adalgisa Iuliano (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Gimigliano (CZ) in C. da Colla n. 236, giusta procura in atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, i ricorrenti, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 15 maggio 2004, a Catanzaro (CZ)), trascritto nel registro dello stato civile dell'anno 2004, con atto n. 10, Parte II, serie A, ufficio 01, in costanza del quale erano nato il figlio
(26.08.2004), adivano il Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere cumulativamente la R_ sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 17 gennaio 2024, posto che le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinunziare alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione prevedevano:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.;
2) la casa coniugale ubicata nel Comune di Catanzaro, in Via Vinicio Cortese, 21 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. ed ivi vivrà stabilmente il figlio TE
, in ogni caso, fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
R_
3) la IG.ra , dopo il deposito del presente ricorso, si trasferirà in Controparte_1
Polonia per necessità legate alla sua famiglia di origine;
4) i coniugi, dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali, di comune accordo
e senza pregiudizio alcuno, stabiliscono di nulla dover dare o avere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) senza violazione alcuna degli obblighi di assistenza familiare, alla luce della attuale mancanza di reddito della IG.ra , i coniugi concordano, altresì che le spese Controparte_1 ordinarie e straordinarie relative al figlio saranno, al momento, interamente a carico del R_
IG. . Appena la IG.ra troverà occupazione in Polonia TE Controparte_1 contribuirà nei termini che saranno autonomamente e liberamente concordati con il IG. Pt_1
”.
[...]
Con sentenza non definitiva n. 220/2024, depositata in data 26.01.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di divorzio e fissava all'uopo l'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
La causa veniva rinviata, per temporanea assenza del Giudice del ruolo, all'udienza del 3 luglio
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano le proprie conclusioni, insistendo nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo;
all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 26.01.2024 con sentenza n. 220 del 2024, passata in giudicato, e la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non avendo le parti allegato l'interruzione della separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione (già omologate dall'intestato Tribunale) i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed agli interessi in gioco, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate in sede di separazione da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.f.: TE
), nato il [...] a [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.f.: ) nata il [...] a [...], che
[...] C.F._3 hanno contratto matrimonio in data 15.05.2004 nel Comune di Catanzaro, Registro Atti Matrimonio
Comune di Catanzaro, Anno 2004, numero 10, parte II, Serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, Serie A, Uff.
1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo