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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 940/2024 promosso da:
(C.F. ), nata negli Stati Parte_1 C.F._1
Uniti D'America il 04/10/1964, residente a [...], e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a TO (CH) il 25/05/1956, ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati a TO (CH) alla via
Ciccarone n. 101 presso lo studio dell'Avv. MARIO GALANTE che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“A) Le parti, tenuto anche conto delle rispettive condizioni economiche, dichiarano di non instare per alcun assegno divorzile.
1 B) Analogamente dicasi il figlio maggiorenne in quanto Per_1 economicamente indipendente e del tutto autosufficiente e, pertanto, non abbisognevole di alcun assegno di mantenimento.
C) In merito invece al figlio maggiorenne visto il suo Per_2 stato di disoccupazione, il Sig. si obbliga a Parte_2 versare, a titolo di assegno di mantenimento in favore dello stesso figlio la somma mensile di € 300,00 (€ Persona_3 trecento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese direttamente in favore del medesimo figlio.
D) Le spese di natura straordinaria per il figlio Persona_3 saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno.
E) Il Sig. continuerà, altresì, a pagare il mutuo Parte_2 contratto con la Banca Wibida S.p.A. per l'acquisto della casa sita in TO (Ch) alla Via Maddalena n. 91, Scala C, Interno 2, provvedendo al versamento mensile della somma di € 704,45
(settecentoquattro/45), fino alla sua totale estinzione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a TO (CH) il 25/05/1991, Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 27/11/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 5/4/2022 il Tribunale di TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 5/4/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto
2 dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a TO (CH) il 25/05/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di TO (CH) al n. 35 parte II, serie A dell'anno 1991.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a TO (CH) il 25/05/1991 Parte_1 Parte_2
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di TO
(CH) al n. 35 parte II, serie A dell'anno 1991;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
3 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 940/2024 promosso da:
(C.F. ), nata negli Stati Parte_1 C.F._1
Uniti D'America il 04/10/1964, residente a [...], e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a TO (CH) il 25/05/1956, ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati a TO (CH) alla via
Ciccarone n. 101 presso lo studio dell'Avv. MARIO GALANTE che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“A) Le parti, tenuto anche conto delle rispettive condizioni economiche, dichiarano di non instare per alcun assegno divorzile.
1 B) Analogamente dicasi il figlio maggiorenne in quanto Per_1 economicamente indipendente e del tutto autosufficiente e, pertanto, non abbisognevole di alcun assegno di mantenimento.
C) In merito invece al figlio maggiorenne visto il suo Per_2 stato di disoccupazione, il Sig. si obbliga a Parte_2 versare, a titolo di assegno di mantenimento in favore dello stesso figlio la somma mensile di € 300,00 (€ Persona_3 trecento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese direttamente in favore del medesimo figlio.
D) Le spese di natura straordinaria per il figlio Persona_3 saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno.
E) Il Sig. continuerà, altresì, a pagare il mutuo Parte_2 contratto con la Banca Wibida S.p.A. per l'acquisto della casa sita in TO (Ch) alla Via Maddalena n. 91, Scala C, Interno 2, provvedendo al versamento mensile della somma di € 704,45
(settecentoquattro/45), fino alla sua totale estinzione”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a TO (CH) il 25/05/1991, Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 27/11/2024 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 5/4/2022 il Tribunale di TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 5/4/2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto
2 dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a TO (CH) il 25/05/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di TO (CH) al n. 35 parte II, serie A dell'anno 1991.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a TO (CH) il 25/05/1991 Parte_1 Parte_2
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di TO
(CH) al n. 35 parte II, serie A dell'anno 1991;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
3 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 04/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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