TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. CA Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa NC NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2855/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 15/07/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 22/01/2019; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 13/10/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. verrà affidato ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal Per_1 senso. Pertanto essi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno il figlio con sé. I genitori avranno cura di assistere secondo le sue inclinazioni, Per_1 concordando altresì, tra di loro, le decisioni più importanti nell'interesse di quest'ultimo, collaborando perché il figlio possa realizzare le proprie aspirazioni, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori.
2. Il figlio minore verrà collocato prioritariamente presso la residenza della madre, sita in Vignola, via Vincenzo Monti 165, ove già il bambino ha la propria residenza;
3. Il Sig. si impegna a cedere alla signora a titolo gratuito e senza Pt_2 Pt_1 corresponsione di alcun corrispettivo e quale forma di integrazione al mantenimento in favore del figlio, di cui si dirà in seguito, la propria quota pari al
50% della piena proprietà di: 1) appartamento sito in Vignola, via Vincenzo Monti
165, costituente la casa familiare, posto al secondo piano, con locale pertinenziale uso cantina posto al piano terra, costituito da: pranzo-soggiorno, balcone, cucina, disimpegno, due camere, due bagni ed identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vignola al foglio 6 particella 241 subalterno 24, piano T-2, Cat. A/2, cl.
3, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 87, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 86, R.C. Euro 610,71; 2) locale pertinenziale uso autorimessa posto al piano terra ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vignola al
Foglio 6, particella 241, subalterno 8, piano T, cat. C/6, cl. 7, mq. 18, superficie catastale totale mq. 21, R.C. euro 95,75; beni di cui le parti sono attualmente comproprietarie in ragione del 50% ciascuno, in virtù di atto di compravendita stipulato dal Notaio Rep. 3274 del 5/12/2019. Persona_2
La Sig.ra accetta la predetta cessione, dichiarando di assumersi ogni onere Pt_1 connesso alla proprietà dell'immobile, ivi incluso l'accollo del mutuo ipotecario pagina 2 di 6 residuo acceso per l'acquisto del medesimo immobile con a Controparte_1 mezzo di contratto di mutuo fondiario stipulato dal Notaio in data Persona_2
5/12/2019, Rep. N. 3275, restando pertanto a suo carico tutte le rate residue del mutuo successive al trasferimento della quota del 50% dell'immobile da parte del sig. Pt_2
Le parti si impegnano a formalizzare la cessione mediante atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sentenza emessa a definizione del procedimento instaurato con il presente atto, con rogito a cura e spese della parte acquirente.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore dal martedì dopo la scuola, fino al mercoledì sera, quando il bambino verrà riaccompagnato alla casa materna;
il papà inoltre potrà tenere con sé in week end alternati con la madre, dal venerdì sera sino alla Per_1 domenica sera, quando riaccompagnerà il figlio presso la casa materna.
Rimane ferma la possibilità per i genitori di stabilire, in materia di visite, accordi diversi rispetto a quanto qui stabilito, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze del figlio minore.
I genitori si impegnano a far sentire telefonicamente o tramite videochiamata all'altro genitore il figlio, nel tempo di propria pertinenza, quando ve ne sia necessità o desiderio da parte di e comunque una volta al giorno. Per_1
Le parti concordano che trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1
e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni;
mentre i successivi giorni di vacanza verranno così ripartiti: dal 26 al 31 dicembre starà con un genitore Per_1
e dall'1 al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
I genitori potranno trascorrere con il figlio 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I genitori potranno trascorrere con due settimane durante le vacanze Per_1 estive, anche per periodi non consecutivi, da concordare ogni anno con l'altro genitore entro il mese di Aprile, nel rispetto dei periodi di riposo lavorativo di entrambi;
per il restante periodo di vacanza estiva verrà mantenuto il calendario vigente.
pagina 3 di 6 I genitori si impegnano a che il figlio conservi un rapporto significativo con i Per_1 nonni ed i parenti di ogni ramo parentale.
4. Quanto alle spese di mantenimento del figlio, il Sig. corrisponderà alla Pt_2
Sig.ra un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili, da versare Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora e con la Pt_1 previsione, come per legge, di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
5. Per quanto attiene alle spese straordinarie, esse saranno da dividere al 50% tra i genitori, i quali si impegnano a seguire il protocollo del Tribunale di Modena in vigore, che di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.….
Le parti concordano tuttavia che la signora si accolli integralmente le spese Pt_1 relative alla mensa scolastica di e ciò fino a che il bambino pranzerà a Per_1 scuola;
dal canto suo il padre accetta che l'assegno unico venga integralmente trattenuto dalla signora a compensazione di tale patto, rinunciando così Pt_1 all'accredito del 50% dell'assegno medesimo.
Eventuali altre spese straordinarie non specificatamente indicate saranno suddivise nella misura del 50%, purché previamente concordate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, entro il mese successivo all'esibizione della documentazione.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza di . Per_1
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
riguardo ai viaggi all'estero con il bambino, esse concordano che ciascun genitore avrà l'obbligo di avvisare l'altro almeno 15 giorni prima, in caso di viaggio al di fuori dell'Unione Europea, e almeno 7 giorni prima, in caso di viaggio all'intero dell'Unione Europea.
9. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte, sotto ogni profilo, delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere null'altro a pretendere.
pagina 5 di 6 10. Le spese della procedura di separazione consensuale sono compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
NC NE
Il Presidente
CA Di AS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. CA Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa NC NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2855/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 15/07/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 22/01/2019; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 13/10/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. verrà affidato ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal Per_1 senso. Pertanto essi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno il figlio con sé. I genitori avranno cura di assistere secondo le sue inclinazioni, Per_1 concordando altresì, tra di loro, le decisioni più importanti nell'interesse di quest'ultimo, collaborando perché il figlio possa realizzare le proprie aspirazioni, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori.
2. Il figlio minore verrà collocato prioritariamente presso la residenza della madre, sita in Vignola, via Vincenzo Monti 165, ove già il bambino ha la propria residenza;
3. Il Sig. si impegna a cedere alla signora a titolo gratuito e senza Pt_2 Pt_1 corresponsione di alcun corrispettivo e quale forma di integrazione al mantenimento in favore del figlio, di cui si dirà in seguito, la propria quota pari al
50% della piena proprietà di: 1) appartamento sito in Vignola, via Vincenzo Monti
165, costituente la casa familiare, posto al secondo piano, con locale pertinenziale uso cantina posto al piano terra, costituito da: pranzo-soggiorno, balcone, cucina, disimpegno, due camere, due bagni ed identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vignola al foglio 6 particella 241 subalterno 24, piano T-2, Cat. A/2, cl.
3, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 87, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 86, R.C. Euro 610,71; 2) locale pertinenziale uso autorimessa posto al piano terra ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vignola al
Foglio 6, particella 241, subalterno 8, piano T, cat. C/6, cl. 7, mq. 18, superficie catastale totale mq. 21, R.C. euro 95,75; beni di cui le parti sono attualmente comproprietarie in ragione del 50% ciascuno, in virtù di atto di compravendita stipulato dal Notaio Rep. 3274 del 5/12/2019. Persona_2
La Sig.ra accetta la predetta cessione, dichiarando di assumersi ogni onere Pt_1 connesso alla proprietà dell'immobile, ivi incluso l'accollo del mutuo ipotecario pagina 2 di 6 residuo acceso per l'acquisto del medesimo immobile con a Controparte_1 mezzo di contratto di mutuo fondiario stipulato dal Notaio in data Persona_2
5/12/2019, Rep. N. 3275, restando pertanto a suo carico tutte le rate residue del mutuo successive al trasferimento della quota del 50% dell'immobile da parte del sig. Pt_2
Le parti si impegnano a formalizzare la cessione mediante atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sentenza emessa a definizione del procedimento instaurato con il presente atto, con rogito a cura e spese della parte acquirente.
3. Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore dal martedì dopo la scuola, fino al mercoledì sera, quando il bambino verrà riaccompagnato alla casa materna;
il papà inoltre potrà tenere con sé in week end alternati con la madre, dal venerdì sera sino alla Per_1 domenica sera, quando riaccompagnerà il figlio presso la casa materna.
Rimane ferma la possibilità per i genitori di stabilire, in materia di visite, accordi diversi rispetto a quanto qui stabilito, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze del figlio minore.
I genitori si impegnano a far sentire telefonicamente o tramite videochiamata all'altro genitore il figlio, nel tempo di propria pertinenza, quando ve ne sia necessità o desiderio da parte di e comunque una volta al giorno. Per_1
Le parti concordano che trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1
e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni;
mentre i successivi giorni di vacanza verranno così ripartiti: dal 26 al 31 dicembre starà con un genitore Per_1
e dall'1 al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
I genitori potranno trascorrere con il figlio 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I genitori potranno trascorrere con due settimane durante le vacanze Per_1 estive, anche per periodi non consecutivi, da concordare ogni anno con l'altro genitore entro il mese di Aprile, nel rispetto dei periodi di riposo lavorativo di entrambi;
per il restante periodo di vacanza estiva verrà mantenuto il calendario vigente.
pagina 3 di 6 I genitori si impegnano a che il figlio conservi un rapporto significativo con i Per_1 nonni ed i parenti di ogni ramo parentale.
4. Quanto alle spese di mantenimento del figlio, il Sig. corrisponderà alla Pt_2
Sig.ra un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili, da versare Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora e con la Pt_1 previsione, come per legge, di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
5. Per quanto attiene alle spese straordinarie, esse saranno da dividere al 50% tra i genitori, i quali si impegnano a seguire il protocollo del Tribunale di Modena in vigore, che di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.….
Le parti concordano tuttavia che la signora si accolli integralmente le spese Pt_1 relative alla mensa scolastica di e ciò fino a che il bambino pranzerà a Per_1 scuola;
dal canto suo il padre accetta che l'assegno unico venga integralmente trattenuto dalla signora a compensazione di tale patto, rinunciando così Pt_1 all'accredito del 50% dell'assegno medesimo.
Eventuali altre spese straordinarie non specificatamente indicate saranno suddivise nella misura del 50%, purché previamente concordate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, entro il mese successivo all'esibizione della documentazione.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza di . Per_1
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
riguardo ai viaggi all'estero con il bambino, esse concordano che ciascun genitore avrà l'obbligo di avvisare l'altro almeno 15 giorni prima, in caso di viaggio al di fuori dell'Unione Europea, e almeno 7 giorni prima, in caso di viaggio all'intero dell'Unione Europea.
9. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte, sotto ogni profilo, delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere null'altro a pretendere.
pagina 5 di 6 10. Le spese della procedura di separazione consensuale sono compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
NC NE
Il Presidente
CA Di AS
pagina 6 di 6