Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4744/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4744/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DE NICOLA ERMANNO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA A. RIGHI 2 CP_1 P.IVA_1
37135 VERONA, presso lo studio dell'Avv. CASTIONI MATTEO (c.f.:
) e dell'Avv. DI NESTA SILVIA ( ) VIA C.F._3 C.F._4
OSTAGLIO 28 SALERNO;
( ) VIA A RIGHI, 2 Controparte_2 C.F._5
37135 VERONA, dai quale è rappresentato e difeso;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 1947/2020 depositata il
1.9.2020.
Conclusioni: come in atti.
Pagina 1 di 4
ha proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata nella parte in Parte_1
cui, pur accogliendo la domanda di rimborso, ha compensato le spese di lite.
Pertanto, ha chiesto condannarsi l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza nel merito.
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. La valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, con la conseguenza che la correlativa statuizione è insindacabile in sede di legittimità. Ciò non significa però che la compensazione disposta dal giudice di primo grado non possa essere controllata dal giudice di secondo grado che è anch'egli giudice del merito. Il giudice d'appello, perciò, può e deve sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali disposto dal primo giudice, non solo d'ufficio, ove riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, ma anche quando il relativo capo della decisione sia, come nella specie, reso oggetto di specifico motivo di impugnazione. L'unico vincolo incontrato dal giudice del merito nel regolamento delle spese processuali è rappresentato dal divieto di porre le stesse - quand'anche solo parzialmente - a carico della parte rimasta integralmente vittoriosa.
Pagina 2 di 4 Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
È sufficiente richiamare, in proposito, i principi sanciti dalle Sezioni Unite della S.C.
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 - 01), secondo i quali "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale".
Nel caso di specie, vi è stato l'accoglimento in misura parziale della pretesa restitutoria avanzata da parte attrice e per tale ragione (si deduce), il GdP ha ritenuto che vi fossero giusti motivi per compensare le spese di lite.
Il Tribunale ritiene che la decisione di compensare le spese di lite vada confermata sia pure con le seguenti motivazioni integrative.
Invero, va tenuto conto del comportamento della parte convenuta odierna appellata che dopo la mail contenente la richiesta di rimborso inviata nell'interesse dell'attrice ha chiesto che le fosse inviato il certificato morte, sollecitando più volte tale adempimento.
Orbene, parte attrice non ha dimostrato di aver ottemperato a quanto richiesto dalla compagnia al fine di attivare la procedura di rimborso, preferendo introdurre il giudizio di primo grado, richiedendo anche somme parzialmente non dovute.
Pertanto, alla luce di tali circostanze il Tribunale ritiene di confermare la sentenza di I grado nella parte in cui compensa le spese di lite.
Le spese del giudizio di appello vanno anch'esse compensate, atteso che è stato necessario integrare la carente motivazione del giudice di prime cure in ordine alla decisione di compensare integralmente le spese di lite.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4