Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22485/2023 R.G.
TRA Parte 1 rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ottavio Levita, presso il cui studio in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51, elett.te domicilia;
E
Controparte_1 , in persona del leg. rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi, elett.te domiciliato come in atti;
NONCHÉ
in persona del Presidente pro- Controparte_2 tempore e Legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'Avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile, ed elettivamente domiciliato in
CP_1 alla Via Alcide De Gasperi, 55;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
[...] con mansioni di addetto alla raccolta differenziata e inquadramento nel terzo livello A in applicazione del CCNL Federambiente – dal 20.05.2002 al 26.07.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
di aver trasmesso all' CP_2
-Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente il modello TFR1, quale. prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione (cfr. doc.. n 2 con ricevuta di consegna del 08.06.2021); che 1' CP_2 non aveva provveduto alla corresponsione del TFR, in favore del ricorrente, per inadempimento contributivo dell'ente datoriale. Tanto premesso in punto di fatto, rassegnava le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 20.05.2002 al 26.07.2020 con il Controparte_1 di CP_1
e CP_1 quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e
[...]
,
dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_1
Controparte_1 e in ogni caso l'inadempimento dell' CP_2 al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l Controparte_2 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. Parte_1
[...] dell'importo a titolo di TFR di euro 24.390,72 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva il che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva. Assumeva l'obbligo di corresponsione del tfr, con piena applicabilità dell'art. 2116 cc. Si costituiva tempestivamente l' CP_2 che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva congruo rinvio per consentire l'incasso delle somme liquidate.
In ragione del pagamento delle somme dovute a titolo di TFR intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' CP_2 deve dichiararsi la cessazione della
,
materia del contendere con riferimento a detto capo di domanda. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento del dovuto, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
Atteso che il pagamento è avvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso e successivamente alla notifica, si condanna 1 CP_2 alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Fontana, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) condanna l' CP_2 alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Ottavio Levita
Così deciso in data 24/03/2025. il Giudice dott. Manuela Fontana