Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 9 luglio 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 24 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. L'odierno ricorrente ha impugnato davanti al T.A.R. del Lazio i provvedimenti con i quali la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'interno ha revocato il programma speciale di protezione nei confronti del predetto e della sua famiglia; nonché il successivo provvedimento di non revisione in autotutela della predetta revoca. Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 23066 del 2024. Tale sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente, e l'appello è stato dichiarato irricevibile per tardività con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5952/2025. 2. Quest'ultima sentenza è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 09/07/2025, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05952/2025REG.PROV.COLL.
N. 05106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5106 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23066/2024, resa tra le parti, nel ricorso proposto per l'annullamento:
- del provvedimento, impugnato con il ricorso principale, della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di Protezione del Ministero dell'Interno, datato 20.9.2023, di revoca del programma speciale di protezione al ricorrente e alla sua famiglia;
- del provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, della stessa Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, datato 13.12.2023, di
non revisione in autotutela del provvedimento di revoca del programma speciale di protezione;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato e ritenuto che:
- il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza del Tar Lazio – Roma, 19.12.2024 n. 23066, che ha respinto il ricorso proposto contro la revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dell’odierno appellante, nella qualità di collaboratore di giustizia, per reiterate violazioni del programma;
- nel corso della camera di consiglio cautelare è stato rilevato d’ufficio un profilo di irricevibilità dell’appello, come da verbale, e le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
- il rito previsto per la revoca di tali speciali misure di protezione è quello disciplinato dall’art. 119, lett. m), c.p.a., effettivamente seguito in primo grado; rito che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali, tranne il termine per la notificazione del ricorso in primo grado;
- è pertanto dimezzato anche il termine per l’appello, sicché il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato, in difetto di notificazione della sentenza appellata, entro il “termine lungo” dimezzato pari a tre mesi e, quindi, entro il 19 marzo 2025; è stato invece notificato soltanto in data 19 giugno 2025;
- pertanto, l’appello va dichiarato irricevibile per tardività;
- l’appello è comunque anche infondato nel merito: in disparte l’attendibilità delle dichiarazioni rese nei processi in corso, la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di protezione è palese, essendo stato l’odierno appellante –per ben due volte- tratto in arresto per furto aggravato in concorso, nonostante le diffide, mettendo in discussione l’effettiva rescissione dei collegamenti con gli ambienti criminali e facendo venir meno lo scopo stesso della protezione speciale;
- stante la manifesta irricevibilità, va respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- ragioni equitative inducono, tuttavia, a compensare tra le parti le spese di causa;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara irricevibile il gravame.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO