Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Alari Alessandro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
APL- Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043395 da parte di AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'AG di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AG ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- per dichiarare l'obbligo di AG di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. TO AB ON, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, l’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato il provvedimento del 2 giugno 2022 con cui AGEA ha respinto la sua istanza di annullamento in autotutela delle comunicazioni del prelievo supplementare relativo alle annate agrarie 2005/06, 2007/08, 2008/09, già oggetto di cartella di pagamento n. 300 2015 00000 80010 e di successiva intimazione di pagamento n. 019 2021 9000 3150 18 000.
1.1. L’istanza di annullamento in autotutela era stata motivata, in particolare, adducendo l’intervenuta prescrizione decennale degli importi pretesi dall’Amministrazione.
1.2. Il diniego di autotutela ha invece negato il perfezionamento della prescrizione, adducendo l’esistenza di atti interruttivi.
1.3. Nel ricorso in esame la ricorrente ha insistito, tra i numerosi motivi dedotti, nell’eccezione di prescrizione del credito AGEA.
2. Nella memoria conclusiva, parte ricorrente ha fatto presente che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bergamo, seconda Sezione Civile, n. 1005 del 19 febbraio 2022, pronunciata inter partes e passata in giudicato, con la quale si è disposto che “In accoglimento dell’opposizione è annullato l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria a fronte dell’accertamento della prescrizione delle pretese di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 300 2015 00000 80010 (nuovo riferimento Ader 19 2020 7150070129 000) e di cui all’intimazione di pagamento n. 019 2021 9000 3150 18 000 oggetto del diniego relativo al presente giudizio.” . Il giudice civile ha evidenziato come “AG, essendo rimasta contumace nel presente giudizio, non abbia dimostrato di avere effettivamente dato corso alla notifica della cartella esattoriale, che secondo quanto riportato nel preavviso di iscrizione ipotecaria sarebbe intervenuta nell’anno 2015, circostanza che è stata contestata dall’opponente. In difetto di tale atto, e di ulteriori atti interruttivi, tutti i crediti oggetto delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria qui opposto, relative a contributi risalenti agli anni 2003, 2004, 2007 e 2008, appaiono prescritti” .
3. AG si è costituita in giudizio soltanto in data 2 febbraio 2026 (quattro giorni prima dell’udienza di discussione), depositando memoria difensiva palesemente tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a. (e di cui, pertanto, non si terrà conto ai fini del giudicare, se non ai fini della costituzione in giudizio dell’Amministrazione), e comunque contenente deduzioni generiche e non riferite alla questione specifica oggetto della materia del contendere.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
5.1. Parte ricorrente ha dedotto e documentato in giudizio che con sentenza del Tribunale di Bergamo, seconda Sezione Civile, n. 1005del 19 febbraio 2022, passata in giudicato, il credito di AG relativo alle imputazioni di prelievo riferite alle annate agrarie oggetto del presente giudizio è stato dichiarato prescritto, esattamente come eccepito dalla ricorrente nell’istanza di autotutela rigettata dall’Amministrazione con il provvedimento qui impugnato.
5.2. AG, costituendosi nel presente giudizio, non ha contestato la circostanza dedotta dalla ricorrente (peraltro documentale), né l’intervenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza del giudice civile.
5.3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve quindi essere accolto in ragione del giudicato civile che ha accertato l’intervenuta prescrizione del credito di AG riferito alle annate agrarie per cui è causa.
5.4. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AB ON, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AB ON |
IL SEGRETARIO