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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2555/2024
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 10:09, sono presenti:
per parte ricorrente, l'avv. Luca Giordano in sostituzione degli avv.ti Morano e Vittuoni;
per parte resistente, il dott. Camillo Piazza Spessa in sostituzione dell'avv. Rosa Bruna Chiolini a sua volta sostituta dell'avv. Gatto come da delega che esibisce.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa degli opponenti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la difesa dell'amministrazione precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2555/2024 promossa da:
pagina 1 di 4 (cod. fisc. ) in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (cod. fisc. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 P.IVA_1
Domenico Morano e Francesca Vittuoni, presso i quali eleggono domicilio
OPPONENTI contro
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv.to Rosa
Bruna Chiolini, via Rubini n. 7
OPPOSTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI: Per i ricorrenti: <In via preliminare: - sospendere gli effetti dell'ordinanza- ingiunzione nr. Prot. M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024, notificata in data 15/7/2024 per i motivi di cui tutti in narrativa. Nel merito: - dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare priva di effetti giuridici l'ordinanza ingiunzione nr. Prot. M1.2024.0127462 del 10/7/2024-
Decreto n. 10273 dell'8/7/2024, notificata in data 15/5/2024 per i motivi di cui tutti in narrativa. In subordine: - nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale.
Con il favore delle spese e competenze in giudizio>>. Per la resistente: <In via preliminare, revocare la decretata sospensione dell'efficacia dell'atto sanzionatorio regionale;
nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
Fatto e diritto
in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha opposto Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione Protocollo M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024 emessa dalla Regione Parte_3
con cui è stato sanzionato per la violazione
[...] dell'art. 43, comma 1, lett. z, della Legge Regionale n. 26/19931 (<<è vietato a chiunque … produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica>>) sulla base dei seguenti quattro motivi:
1. nullità per omessa notifica alla Parte_2
2. nullità per vizio di motivazione;
1 Essendo, evidentemente un refuso il richiamo alla L.R. 26/1996, refuso sul quale gli opponenti formulano un terzo motivo di ricorso di raro formalismo. pagina 2 di 4 3. nullità per violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna;
4. inesistenza della violazione commessa.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. 1921/2019).
Applicato tale principio al caso di specie, ne deriva che sarebbe spettato alla P.A. dimostrare che i prodotti in relazione ai quali ha rinvenuto 29 fatture di vendita fossero <trappole per la fauna selvatica>>, circostanza contestata dal sanzionato sin dall'audizione del 14/09/2022 (doc. 3 resistente).
Tale onere non è stato soddisfatto, posto che, da un lato, non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e, dall'altro, i documenti in atti non sono dirimenti sul punto e, in particolare:
- non il verbale di accertamento, per le ragioni già condivisibilmente enunciate dal precedente giudice nell'ordinanza del 19/11/2024 (<il verbale di accertamento dell'illecito ha efficacia di prova legale relativamente agli accertamenti svolti dal pubblico ufficiale, diversamente da quanto accade per le sue valutazioni, che sono invece sottoposte al libero apprezzamento del giudice, tenuto conto del restante materiale probatorio in atti>>);
- non le fatture di vendita (come mostra di ritenere l'opposta: cfr. comparsa, pag. 6), che riportano <gabbia>> senza ulteriori indicazioni.
La fondatezza del quarto motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri e l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra medi e minimi del D.M. 55/2014 e succ. mod., stante l'assenza d'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
della e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione Protocollo Parte_2
pagina 3 di 4 M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024 emessa dalla Regione Lombardia- direzione generale Agricoltura, e , , foreste caccia e pesca- Parte_3 Pt_3 Parte_3
Varese, Como e;
Pt_3
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €70,00 per spese anticipate ed €600,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
Como, 20/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 20/05/2025, alle ore 10:09, sono presenti:
per parte ricorrente, l'avv. Luca Giordano in sostituzione degli avv.ti Morano e Vittuoni;
per parte resistente, il dott. Camillo Piazza Spessa in sostituzione dell'avv. Rosa Bruna Chiolini a sua volta sostituta dell'avv. Gatto come da delega che esibisce.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa degli opponenti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la difesa dell'amministrazione precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2555/2024 promossa da:
pagina 1 di 4 (cod. fisc. ) in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (cod. fisc. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 P.IVA_1
Domenico Morano e Francesca Vittuoni, presso i quali eleggono domicilio
OPPONENTI contro
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Catia Gatto ed elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv.to Rosa
Bruna Chiolini, via Rubini n. 7
OPPOSTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI: Per i ricorrenti: <In via preliminare: - sospendere gli effetti dell'ordinanza- ingiunzione nr. Prot. M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024, notificata in data 15/7/2024 per i motivi di cui tutti in narrativa. Nel merito: - dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare priva di effetti giuridici l'ordinanza ingiunzione nr. Prot. M1.2024.0127462 del 10/7/2024-
Decreto n. 10273 dell'8/7/2024, notificata in data 15/5/2024 per i motivi di cui tutti in narrativa. In subordine: - nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale.
Con il favore delle spese e competenze in giudizio>>. Per la resistente: <In via preliminare, revocare la decretata sospensione dell'efficacia dell'atto sanzionatorio regionale;
nel merito, rigettare tutte le domande attoree rivolte contro l'ordinanza ingiunzione, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
Fatto e diritto
in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha opposto Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione Protocollo M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024 emessa dalla Regione Parte_3
con cui è stato sanzionato per la violazione
[...] dell'art. 43, comma 1, lett. z, della Legge Regionale n. 26/19931 (<<è vietato a chiunque … produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica>>) sulla base dei seguenti quattro motivi:
1. nullità per omessa notifica alla Parte_2
2. nullità per vizio di motivazione;
1 Essendo, evidentemente un refuso il richiamo alla L.R. 26/1996, refuso sul quale gli opponenti formulano un terzo motivo di ricorso di raro formalismo. pagina 2 di 4 3. nullità per violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna;
4. inesistenza della violazione commessa.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. 1921/2019).
Applicato tale principio al caso di specie, ne deriva che sarebbe spettato alla P.A. dimostrare che i prodotti in relazione ai quali ha rinvenuto 29 fatture di vendita fossero <trappole per la fauna selvatica>>, circostanza contestata dal sanzionato sin dall'audizione del 14/09/2022 (doc. 3 resistente).
Tale onere non è stato soddisfatto, posto che, da un lato, non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e, dall'altro, i documenti in atti non sono dirimenti sul punto e, in particolare:
- non il verbale di accertamento, per le ragioni già condivisibilmente enunciate dal precedente giudice nell'ordinanza del 19/11/2024 (<il verbale di accertamento dell'illecito ha efficacia di prova legale relativamente agli accertamenti svolti dal pubblico ufficiale, diversamente da quanto accade per le sue valutazioni, che sono invece sottoposte al libero apprezzamento del giudice, tenuto conto del restante materiale probatorio in atti>>);
- non le fatture di vendita (come mostra di ritenere l'opposta: cfr. comparsa, pag. 6), che riportano <gabbia>> senza ulteriori indicazioni.
La fondatezza del quarto motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri e l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra medi e minimi del D.M. 55/2014 e succ. mod., stante l'assenza d'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
della e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione Protocollo Parte_2
pagina 3 di 4 M1.2024.0127462 del 10/7/2024-Decreto n. 10273 dell'8/7/2024 emessa dalla Regione Lombardia- direzione generale Agricoltura, e , , foreste caccia e pesca- Parte_3 Pt_3 Parte_3
Varese, Como e;
Pt_3
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €70,00 per spese anticipate ed €600,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.
Como, 20/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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