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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 498/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli, n. 6, presso Parte_1
o D'IN (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 essina, Viale Regina Elena, n. 125, presso lo studio dell'avv. Nicola Iacopino (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219001607228000, notificata il 28.02.2022, cui sono sottese due cartelle di pagamento, aventi n. 1392011000142495000 e 13920120000601480000, riferibili parzialmente a pretese contributive per gli anni 2007 e 2008. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento predette e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale adito affinché, previa sospensione della cartella di pagamento impugnata, respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 139 2021 9001607228 000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
2) accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento n. 139 2011 0001424955 000 e n. 139 2012 0000601480 000, riportate nella suddetta intimazione, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) ordinare, conseguentemente, ad di cancellare dai Controparte_1 ruoli le suddette cartelle e i suddetti avvisi di o, presupposto e consequenziale;
4) in ogni caso condannare alla restituzione delle Controparte_1 somme che risulteranno indebitamente cor di causa, ivi compresi gli interessi;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
2 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ha precisato di essere in grado di fornire la prova della notifica, CP_4 esclus cartella di pagamento n. 13920110001424955000, avvenuta validamente il 2.03.2011. 5. L' ha, altresì, dedotto e documentato di aver notificato degli atti di Controparte_5 pag cartelle di pagamento in discussione) successivi alle cartelle di pagamento in contestazione, come per esempio l'intimazione di pagamento n. 13920169002119629000 (la cui notifica è avvenuta il 14.04.2017); l'intimazione di pagamento n. 13920189001229522000 (la cui notifica è avvenuta il 10.08.2018); il pignoramento presso terzi n. 13984201900000307001 (la cui notifica è avvenuta il 28.03.2019) e l'intimazione di pagamento n. 13920199000583050000 (la cui notifica è avvenuta il 24.06.2019).
6. Come si evince da quanto appena detto, gli atti di pagamento inoltrati al ricorrente, sono successivi al quinquennio di prescrizione entro cui far valere il diritto.
7. Pertanto, poiché non vi è prova della notifica della cartella di pagamento n. 13920120000601480000, riferita all'anno 2008, da tale ultima data a quella della prima intimazione di pagamento notificata al ricorrente (14.04.2017) sono abbondantemente decorsi i termini di prescrizione;
così come dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 13920110001424955000 (02.03.2011) a quella dell'intimazione di pagamento predetta (14.04.2017) è decorso il quinquennio normativamente previsto.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto e le pretese creditorie in contestazione devono dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920110001424955000 e 13920120000601480000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e in solido (e ciascuno nei rapporti interni nella misura del 50%) al CP_2 CP_3 pagament s i lite, liquidate in complessivi 1.200,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli, n. 6, presso Parte_1
o D'IN (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 essina, Viale Regina Elena, n. 125, presso lo studio dell'avv. Nicola Iacopino (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219001607228000, notificata il 28.02.2022, cui sono sottese due cartelle di pagamento, aventi n. 1392011000142495000 e 13920120000601480000, riferibili parzialmente a pretese contributive per gli anni 2007 e 2008. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento predette e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale adito affinché, previa sospensione della cartella di pagamento impugnata, respinta ogni contraria istanza, voglia: 1) accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 139 2021 9001607228 000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
2) accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento n. 139 2011 0001424955 000 e n. 139 2012 0000601480 000, riportate nella suddetta intimazione, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) ordinare, conseguentemente, ad di cancellare dai Controparte_1 ruoli le suddette cartelle e i suddetti avvisi di o, presupposto e consequenziale;
4) in ogni caso condannare alla restituzione delle Controparte_1 somme che risulteranno indebitamente cor di causa, ivi compresi gli interessi;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
2 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il ha precisato di essere in grado di fornire la prova della notifica, CP_4 esclus cartella di pagamento n. 13920110001424955000, avvenuta validamente il 2.03.2011. 5. L' ha, altresì, dedotto e documentato di aver notificato degli atti di Controparte_5 pag cartelle di pagamento in discussione) successivi alle cartelle di pagamento in contestazione, come per esempio l'intimazione di pagamento n. 13920169002119629000 (la cui notifica è avvenuta il 14.04.2017); l'intimazione di pagamento n. 13920189001229522000 (la cui notifica è avvenuta il 10.08.2018); il pignoramento presso terzi n. 13984201900000307001 (la cui notifica è avvenuta il 28.03.2019) e l'intimazione di pagamento n. 13920199000583050000 (la cui notifica è avvenuta il 24.06.2019).
6. Come si evince da quanto appena detto, gli atti di pagamento inoltrati al ricorrente, sono successivi al quinquennio di prescrizione entro cui far valere il diritto.
7. Pertanto, poiché non vi è prova della notifica della cartella di pagamento n. 13920120000601480000, riferita all'anno 2008, da tale ultima data a quella della prima intimazione di pagamento notificata al ricorrente (14.04.2017) sono abbondantemente decorsi i termini di prescrizione;
così come dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 13920110001424955000 (02.03.2011) a quella dell'intimazione di pagamento predetta (14.04.2017) è decorso il quinquennio normativamente previsto.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto e le pretese creditorie in contestazione devono dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920110001424955000 e 13920120000601480000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e in solido (e ciascuno nei rapporti interni nella misura del 50%) al CP_2 CP_3 pagament s i lite, liquidate in complessivi 1.200,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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