Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.429/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato ad [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Duca degli Abruzzi n.77 presso lo studio dell'avv. Antonio Laforgia, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_1
Roma ed elettivamente domiciliata in Barletta alla piazza Conteduca n.25 presso lo pagina 1 di 16
appellata
oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., resa dal Tribunale monocratico di Trani, in data 15/2/2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al n.5612/2016 del r.g.c., proposto dall'odierno appellante ex art.702 bis c.p.c. in danno della società odierna appellata, avente ad oggetto ad oggetto
“assicurazione contro i danni”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 16/6/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “Nel merito ed in via principale, in accoglimento del ,motivo sub 1 del presente appello, riformare ed annullare la gravata ordinanza, statuendo la fondatezza della domanda proposta in 1° grado dall'odierno appellante
(anche provvedendo al raccoglimento della prova ex art.257 c.p.c. di CP_2
, così come sposto in narrativa) e, per l'effetto, condannare l'odierna AG
[...] appellata al pagamento dell'indennizzo, in favore di parte appellante, della somma di
€8.640,00, ovvero della somma di €3.500,00 o ancora della somma di €1.000,00 e/o comunque della somma che la Corte adita dovrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
in via subordinata, in accoglimento del motivo sub 2 del presente gravame ed in riforma dell'impugnata ordinanza, delegare apposito Giudice del Collegio all'assunzione die mezzi di prova indispensabili così come esposti in narrativa, riservando, all'esito, ogni ulteriore provvedimento sulla controversia de qua;
comunque, in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
in via istruttoria, anche in virtù di quanto esposto con il motivo sub 2 del gravame, si chiede ammettersi la prova testimoniale così come articolata ed a mezzo degli indicati testi”; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'appello e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 16 Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato innanzi il Tribunale di Trani in data
11/10/2016, lo premetteva di essere proprietario di un'autovettura Parte_1
Opel Corsa acquistata agli inizi del mese di ottobre 2014 da precedente proprietario per il costo di €3.500,00 e di aver commissionato sulla stessa lavori di rispristino carrozzeria per €3.050,00 (come da allegata fattura) oltre ad ulteriori interventi vari per la somma di €1.500,00 effettuati prima di una convenuta polizza con la AG , stipulata CP_1 il successivo 13/10/2014, comprensiva del rischio furto e incendio per il dichiarato valore commerciale di €8.640,00 (al netto della franchigia del 10%).
Aggiungeva che a seguito del furto della predetta autovettura, avvenuto in Bisceglie il successivo 11/11/14, tempestivamente denunciato, aveva attivato la polizza predetta, richiedendo il dovuto indennizzo pari al valore commerciale dell'autovettura come innanzi indicato.
Integrata la documentazione di prassi richiesta dalla compagnia assicuratrice, la stessa comunicava di non poter adempiere al pagamento dell'indennizzo a causa di un valore commerciale non corrispondente a quello effettivo dell'auto, gravemente sinistrata e non marciante, così determinando lo ad introdurre il giudizio in esame con il ricorso Pt_1 di cui innanzi, con il quale richiedeva il dovuto indennizzo nella somma predetta di
€8.640,00 oltre interessi dalla domanda ed oltre le spese processuali, senza proporre alcuna domanda subordinata, limitandosi alla produzione della richiamata documentazione, senza alcuna ulteriore richiesta istruttoria.
Fissata l'udienza di comparizione per l'11/10/2017, con comparsa del 29/9/17 si costituiva la resistente AG assicuratrice, contestando l'infondatezza della domanda ed assumendone le ragioni.
In particolare, asseriva che la polizza in questione per il rischio d'incendio e furto, fosse stata stipulata in aperta violazione del principio indennitario e con il solo intento di ottenere un indebito arricchimento dalla verifica del sinistro.
A supporto di quanto innanzi, evidenziava che lo , il 13/10/14, aveva assicurato Pt_1 la propria autovettura per il furto con un dichiarato valore commerciale di €10.000,00 senza aver effettuato alcuna effettiva riparazione, dopo averla acquistata l'8/10/14 per il pagina 3 di 16 ben modesto costo di €1.000,00 da tale , in uno stato di totale Persona_1 danneggiamento (come da allegate fotografie) a seguito di un precedente sinistro stradale avvenuto in Assisi pochi giorni prima, ovvero il 3/10/14.
Aggiungeva che la deformazione strutturale del mezzo fosse di tale gravità che ogni tentativo di ripristino sarebbe risultato vano ed antieconomico, tant'è che un fiduciario della AG, periziava per la riparazione dei soli danni visibili un importo pari ad
€9.832,72, già eccessivo rispetto all'effettivo valore commerciale di €9.200,00 con la acclarata materiale impossibilità di ripristinare il tettuccio, dato che la rilevante incrinatura dello stesso avrebbe richiesto una integrale sostituzione dello stesso.
Precisava che la vettura, acquistata dalla fabbrica il 26/2/2014 al prezzo di listino di
€12.111,00, a distanza di soli otto mesi ed in ragione delle conseguenze del sinistro stradale di cui innanzi, fosse stata venduta dal predetto al fine del presumibile Per_1 prelievo di alcuni pezzi di ricambio riciclabili, per soli €1.000,00 e giammai per il valore di €3.500,00 falsamente dichiarato dal ricorrente che, a conferma di quanto innanzi, nelle trattive per l'acquisto del veicolo, rappresentava al venditore di essere interessato all'acquisto unicamente per recuperare alcuni pezzi di ricambio.
Contestava recisamente che la l'autovettura fosse stata mai rispristinata, rilevando che i presunti interventi sulla carrozzeria, supportati dall'allegata fattura n.4/2014, non fossero stati idonei a restituire funzionalità all'autovettura, evidenziando, a tale riguardo, che la fattura medesima fosse stata emessa da una ditta di autocarrozzeria già cessata dal 24/3/2013, tanto confermando l'inverosimiglianza dell'asserita riparazione, così come non provati si configuravano i pretesi ed asseriti ulteriori interventi ripristinatori.
Rilevava, quindi, da un lato, la dolosa sopravalutazione del mezzo, in grado di destituire di ogni giuridico fondamento la domanda introduttiva e, dall'altro, un palese tentativo di indebito arricchimento, ribadendo che alla stipula assicurativa per una somma eccedente il valore reale del bene acquistato, conseguisse l'invalidità del contratto di assicurazione, senza che la dichiarazione di valore contenuto nella polizza, potesse, nella specie, equivalere alla stima del danno.
pagina 4 di 16 In via estremamente graduata e con riferimento al quantum, contestava, altresì,
l'eccesiva pretesa indennitaria, in ragione del valore commerciale dell'auto nel novembre del 2014 pari ad €9.200,00 con conseguente obbligazione indennitaria, laddove validamente sussistente, di €8.280,00 al netto della prevista franchigia del 10% sul predetto valore commerciale.
Non mancava, infine, di formulare le proprie richieste istruttorie, consistenti in un deferito interrogatorio formale del ricorrente sulle articolate circostanze con prova testimoniale sulle stesse, designando a testi il precedente proprietario del mezzo e due periti fiduciari della AG, con richiesta di delegare la prova ai rispettivi Tribunali di residenza dei predetti testi.
Così radicatosi il giudizio, disposto il tentativo di mediazione, vanamente esperito, senza mutamento del rito sommario speciale, si provvedeva all'istruzione orale della causa, sulla scorta dei mezzi istruttori invocati dalla sola parte convenuta, ovvero l'interrogatorio formale del ricorrente e la rilevante prova testimoniale articolata dalla resistente con disposizione delegata ai due Tribunali di rispettiva residenza di due testi, ovvero Spoleto e Perugia, all'esito della quale, si perveniva all'udienza del 27/1/21 e quindi, a scioglimento della riserva decisoria, alla definizione della controversia con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., oggetto della presente impugnativa, con la quale si rigettava la domanda attorea, con conseguente statuizione di condanna alle spese.
Con pertinente motivazione, esponeva il Tribunale le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In estrema sintesi, reputava il Tribunale assolutamente insufficiente il solo supporto documentale offerto dal ricorrente per avallare la fondatezza delle propria pretesa, a fronte del rilevante riscontro probatorio testimoniale e documentale acquisito agli atti da parte della resistente e finalizzato a suffragare la tesi difensiva dalla stessa proposta fin dalla costituzione in giudizio, ovvero la reticenza dell'assicurato circa il reale valore d'acquisto dell'autovettura assicurata, in conseguenza di un precedente sinistro che aveva di fatto reso la stessa non più utilizzabile e necessitante di riparazioni pagina 5 di 16 antieconomiche, giammai disposte ed eseguite, reputando inammissibile, in quanto tardiva, una richiesta di prova testimoniale da parte ricorrente.
In particolare, rilevava il Tribunale documentalmente acclarata la circostanza dell'acquisto dell'autovettura del ricorrente da tale , tanto risultando Persona_1 dalla trascrizione dell'atto di vendita come da estratto del PRA, confermata dallo stesso venditore, escusso quale teste dinanzi il Tribunale di Perugia, all'esito dell'ammessa e disposta prova delegata, il quale confermava tutte le circostanze articolate dalla
AG convenuta e, dunque, di aver venduto l'autovettura, ridotta ad un relitto non marciante a causa di un grave incidente stradale occorso il 3/10/14, al prezzo di
€1.000,00 e di aver sbrigato le pratiche per il passaggio di proprietà con un tale
“ ” presso il quale firmava i relativi documenti, CP_2
Di contro, evidenziava il Tribunale, era rimasto privo di prova l'assunto attoreo di pagamento del prezzo per €3.500,00, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dallo
, dal certificato del PRA allegato da entrambe le parti, non si evinceva affatto a Pt_1 quale prezzo l'auto fosse stata acquistata né il ricorrente provava le modalità di pagamento della ridetta somma (con assegno, bonifico o prova testimoniale).
Anzi, ribadiva il Tribunale, il teste confermava di averla venduta al costo di Per_1
€1.000,00, con unico esborso documentale di €440,00 attestato da una fattura dell'8/10/14 quale costo della pratica per il passaggio di proprietà da parte di tale
, presumibile mediatore tra le parti. Controparte_2
Reputava, come innanzi detto, ritualmente inammissibile la richiesta del ricorrente di escutere il predetto quale teste di riferimento ex art.257 c.p.c., atteso che il CP_2 ricorrente aveva consapevolezza del ruolo svolto dallo stesso, come agevolmente evincibile , potendo quindi richiedere ed articolare una circostanza di prova del predetto teste nel corso del giudizio, rilevando tra l'altro che, nella specie, non solo la prova risultava superflua alla luce della trascrizione dell'atto di vendita estratto dal PRA, ma, in ogni caso, la conoscenza del fatto da parte del emergeva già dalle CP_2 allegazioni delle parti, sicchè il ricorrente avrebbe ben potuto indicarlo quale teste.
pagina 6 di 16 Provato quindi che lo aveva acquistato al prezzo di €1.000,00 un veicolo non più Pt_1 in grado di marciare (come confermato tanto dal ricorrente in occasione della prova per interpello, quanto dal teste allorchè confermavano, entrambi, che il mezzo Per_1 versava nelle condizioni descritte nelle fotografie prodotte dalla convenuta) al pari di un vero “rottame”, lo stesso aveva dedotto di aver eseguito sullo stesso riparazioni varie per il costo complessivo di €4.550,00 (di cui €3.50,00 per interventi sulla carrozzeria, giusta allegata fattura del 21/10/14, oltre ad ulteriori €1.500,00 per altre indefinite riparazioni “in economia” senza fattura) senza, tuttavia, supportare la circostanza con adeguato riscontro documentale.
Infatti, allegava il Tribunale, quanto alla fattura per gli interventi sulla carrozzeria, la stessa si rilevava priva di valenza probatoria qualora non confermata dall'emittente
(come nella specie), prospettando, tra l'altro, lavori non corroborati da alcun listino prezzi.
A fronte di tale carenza probatoria, la resistente aveva indicato a teste un proprio perito fiduciario (L' ) che aveva eseguito, su incarico della AG, una Persona_2 relazione di consulenza meccanica, confermata integralmente e precisando di non aver trovato riscontro tra i danni elencati nella fattura del carrozziere ( ) e quelli Per_3 raffigurati dalla documentazione fotografica prodotta dalla ( riconosciuti finanche CP_1 dal ricorrente oltre che dall' risultati maggiori e ben distinti da quelli indicati Per_1 nella fattura, con costi, tra l'altro, non corrispondenti a quelli di mercato.
Analoga carenza probatoria riscontrava il Tribunale in relazione al costo di ulteriori interventi, per €1.050,00 e tanto limitava la prova alla predetta circostanza dell'effettivo prezzo di acquisto dell'autovettura di €1.000,00 salvo poi assicurarla per il fittizio valore di €10.000,00.
I predetti rilievi in ordine al quantum determinavano la decisione in relazione all'an ovvero alla richiesta del preteso indennizzo, atteso che lo stesso, a norma dell'art.1908
c.c. avrebbe dovuto corrispondere al valore del bene assicurato al momento del sinistro, risultando irrilevante, in tale ottica, la dichiarazione di valore come contenuta nella polizza, principio, ulteriormente ribadito dall'art.1905 c.c. in forza del quale,
pagina 7 di 16 l'assicuratore non può pagare un indennizzo maggiore rispetto al valore del bene assicurato.
Nella specie, come innanzi evidenziato, la dichiarazione di valore era priva di attendibilità, posto che non vi era prova di alcuna riparazione successiva al sinistro che aveva ridotto l'autovettura, prima dell'acquisto, ad un rottame non più in grado marciare, abbisognevole di rilevanti riparazioni antieconomiche in quanto preventivate in costi superiori allo stesso valore commerciale dell'auto.
Risultava pertanto viziato di “reticenza” dell'assicurato il correlativo contratto assicurativo.
Avverso tale procedimento motivazionale insorgeva lo proponendo il gravame Pt_1 che ci occupa a supporto del quale adduceva molteplici censure.
Con una prima doglianza, prospettava un travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie con vizio motivazionale per omessa applicazione del principio di non contestazione, contestando, quindi, l'erronea e/o falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., ribadendo, a supporto della doglianza, la mancata contestazione dell'evento furto da parte della convenuta AG, avendo la stessa eccepito solamente l'operatività della polizza ex art.1909 c.c..
Con una seconda censura, si doleva per un'erronea applicazione dlel'arrt.116 c.p.c. con riferimento al costo con il quale esso appellante aveva acquistato l'autovettura.
Con una terza doglianza, contestava la mancata ammissione della prova testimoniale ex art.257 c.p.c. del ed infine, con una quarta ed ultima censura, Controparte_2 eccepiva un'erronea interpretazione delle disposizioni di cui agli art.1892, 1893 e 1905
c.c..
Sulla scorta di tali doglianze invocava la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e, in via istruttoria, l'ammissione di una articolata prova testimoniale.
Si costituiva l'appellata contestando il fondamento di ogni singola censura ed insistendo per l'integrale conferma dell'impugnata ordinanza decisoria. pagina 8 di 16 Disattesa, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/9/2021, la predetta istanza d'inibitoria per rilevata carenza di entrambi i presupposti di legge, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 10/2/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 16/6/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con le rispettive conclusioni come innanzi trascritte, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Preliminare, rispetto allo scrutinio dei singoli motivi di censura, è la delibazione in ordine al regime processuale del gravame in esame, avente ad oggetto un'ordinanza decisoria resa ex art.702 ter c.p.c., dirimente nel ritenere ritualmente inammissibili le richieste istruttorie proposte dall'appellante in questa fase processuale.
Nella fattispecie processuale, avendo lo introdotto il giudizio con ricorso ex Pt_1 art.702 bis c.p.c., occorre evidenziare il comportamento processuale dallo stesso assunto per tutto il corso del giudizio a cominciare dal ricorso introduttivo, palesemente carente di qualsiasi richiesta istruttoria, persistendo in tale inerzia processuale anche a seguito delle formulate richieste di prova orale (per interpello e testimoniale) ritualmente proposte dalla società convenuta con la propria comparsa di costituzione ed anzi, opponendosi espressamente al mutamento del rito (con plausibile concessione dei termini ex art.183 c.p.c.), ha implicitamente confermato la propria volontà di astenersi da qualsiasi richiesta di prova testimoniale, presumibilmente ritenendo già esaustiva e rilevante la prodotta documentazione a supporto della domanda.
La mancanza di alcuna preclusione istruttoria nel giudizio sommario, comportava che il ricorrente, anche successivamente al deposito del ricorso avrebbe potuto, sulla scorta delle difese avversarie, formulare idonea prova testimoniale oltre che integrare la propria produzione documentale (v. Cass. 7/1/2021 n.46) e la deliberata inerzia processuale, salvo una richiesta di prova ex art.257 c.p.c. con indicazione del mediatore della vendita dell'auto, formulata nel corso dell'udienza del 15/4/2020 “ove il giudicante ritenga di dover fare piena luce sul procedimento de quo”, con l'evidente scopo di pagina 9 di 16 confutare gli esiti dell'espletata avversa prova delegata testimoniale, ritenuta superflua dal Tribunale sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali agli atti, deve interpretarsi alla stregua di una implicita rinuncia a qualsia richiesta di prova testimoniale.
Tanto acclarato, occorre, come innanzi evidenziato, delibare l'inammissibilità rituale della richiesta di prova proposta solamente in questa fase processuale.
Nel caso di specie, dovendo applicarsi al presente giudizio la disposizione di cui all'art.702 quater c.p.c., l'ammissibilità della predetta nuova richiesta di prova testimoniale deve ritenersi subordinata al duplice presupposto di una ritenuta indispensabilità del nuovo mezzo di prova ai fini decisori ed alla provata impossibilità della parte richiedente di averla potuta richiedere nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Nel nostro caso, vista la capitolazione della prova con circostanze finalizzate a comprovare l'attendibilità delle riparazioni effettuate sul mezzo (indicando a teste il presunto autore delle riparazioni, , quale artigiano che aveva rilasciato Testimone_1 la fattura di €3-050,00) e la circostanza dell'acquisto del mezzo direttamente da al costo di €3.500 (con indicazione a testi di tale Controparte_2 Persona_4
e dello stesso ), la stessa non può ritenersi ammissibile per palese Controparte_2 mancanza di entrambi i presupposti di cui innanzi.
In primo luogo, l'appellante non ha in alcun modo allegato e dimostrato alcuna oggettiva impossibilità ad articolare la stessa nel corso del giudizio sommario, palesandosi, al contrario, con un concludente comportamento processuale, la volontà di non ritenere la stessa di alcuna rilevanza sulla scorta della già ritenuta esaustività probatoria della documentazione prodotta ad attestare l'evento furto.
In secondo luogo, ritiene questo Collegio l'irrilevanza delle articolate circostanze a fronte delle risultanze documentali acquisite in primo grado, ovvero la inattendibilità della fattura del , sconfessata sia dalla perizia di stima dei danni conseguenti al Per_3 sinistro del mezzo precedente la vendita allo , sia dalle riproduzioni fotografiche Pt_1 dell'auto sinistrata e sia dalla deposizione testimoniale dello stesso perito Tes_2 pagina 10 di 16 Leonardo e la inverosimile circostanza di un acquisto del mezzo sinistrato direttamente dal e non anche dal legittimo proprietario , Controparte_3 Persona_1 sconfessato dal certificato cronologico estratto del PRA in atti, laddove mentre si attestava l'identità del venditore, alcun cenno era fatto in ordine al costo della vendita.
La prova, pertanto, deve ritenersi ritualmente inammissibile, dovendo quindi delibarsi la fondatezza o meno del gravame sulla sola scorta delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Parimenti inammissibili devono configurarsi le due conclusioni subordinate, introdotte solamente in questa fase processuale, ovvero la gradata richiesta di condanna della appellata all'indennizzo di €3.500,00 ovvero, in maniera ancora più gradata, a quello di
€ 1.000,00 ovvero al preteso valore d'acquisto del mezzo e, in maniera ulteriormente gradata, a quello evincibile dagli atti(v. prova testimoniale . Per_1
Con il ricorso introduttivo, invero, lo rassegnava un'unica conclusione attinente Pt_1 la richiesta condanna della AG resistente al pagamento dell'indennizzo complessivo di €8.640,00 (pari al preteso valore di acquisto del mezzo aumentato degli interventi di ripristino eseguiti dopo l'acquisto e prima della stipula assicurativa) e sulla scorta di tale unica richiesta di condanna si delineava il thema decidendum con il rigetto della conclusione predetta, supportata dalla ritenuta valenza dei richiamati riscontri probatori.
Tanto chiarito, si può quindi passare alla disamina del merito del gravame in esame.
Inconferente alla fattispecie processuale è la prima censura con cui l'appellante si duole della mancata applicazione, da parte del primo giudice, del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. con specifico riferimento all'evento del furto dell'auto assicurata.
La tesi difensiva circa la inoperatività della polizza, proposta dalla AG convenuta non riguardava affatto la contestazione dell'evento furto quanto piuttosto l'evidente e rilevante sproporzione dell'indennizzo richiesto a fronte dello stato del mezzo all'epoca pagina 11 di 16 dell'acquisto, ridotto ad un rottame a seguito di un precedente sinistro, supportando la contestazione predetta con il chiaro disposto di cui all'art.1908 c.c..
Venendo poi alla seconda censura, avente ad oggetto una prospettata errata applicazione dell'art.116 c.p.c. con riferimento all'istruttoria espletata ed ai documenti offerti in giudizio, la stessa si configura non condivisibile a fronte della corretta interpretazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie e documentali ritualmente acquisite.
A tale riguardo, dirimente rilevanza deve attribuirsi alla prova delegata del teste già proprietario del mezzo acquistato dal ricorrente, il quale, nel confermare Per_1 integralmente la dichiarazione rilasciata al fiduciario dell'assicurazione, ribadiva tanto la circostanza del sinistro di poco precedente la vendita e che aveva provocato ingenti danni all'autovettura (evincibili dalla riproduzione forografica allegata alla perizia di stima del perito ) quanto il valore stesso della vendita dell'autovettura, pari ad Tes_2
€1.000,00 e non a quello superiore di € 3.500,00 asserito dallo . Pt_1
D'altronde, il ricorrente, a supporto del predetto valore e della somma asseritamente versata in mani del mediatore , non ha minimamente allegato le modalità CP_4 di corresponsione della somma predetta (assegno o bonifico) e né, tantomeno, aveva tempestivamente richiesto una deposizione testimoniale dello stesso mediatore e tanto,
a fronte dell'assoluta carenza documentale inerente il valore convenuto per l'acquisto del mezzo, atteso che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, alcun valore veniva dichiarato ed attestato dalla certificazione cronologica evincibile dal prodotto estratto PRA.
Così come privo di adeguato supporto probatorio, è rimasta la circostanza della commissionata esecuzione di lavori di ripristino della carrozzeria del mezzo, atteso che la prodotta fattura dell'autocarrozziere , non risulta essere stata integrata dalla Per_3 deposizione confermativa da parte dell'emissario (avendo inammissibilmente richiesto tale prova solamente in questa fase processuale) e né, tantomeno, confermata dal perito fiduciario della AG il quale escludeva l'esecuzione dei lavori, inconferenti pagina 12 di 16 rispetto ai danni subiti dall'autovettura (basti pensare al tettuccio completamente schiacciato e quindi non ripristinabile se non con la sua integrale sostituzione).
La conseguenza processuale evincibile dalle rilevate omissioni probatorie gravanti a carico del ricorrente era quindi che, nel caso di specie, doveva configurarsi palesemente violato il c.d. principio indennitario vigente in tema di assicurazione contro i danni, tanto legittimando e supportando l'eccezione di inoperatività assicurativa proposta dalla convenuta, atteso che il valore dell'indennizzo dovuto non avrebbe potuto superare il valore del mezzo all'epoca del furto, a sua volta evincibile sia dalla deposizione testimoniale del venditore e sia dalla mancata prova circa l'esecuzione di lavori migliorativi del valore medesimo.
La natura indennitaria delle assicurazioni contro i danni è, invero, quella di reintegrare il patrimonio dell'assicurato non oltre i limiti del danno subito per il verificarsi del sinistro, ex art.1882 c.c. e, in base al suddetto principio, l'assicuratore, in caso di verifica del sinistro, è tenuto a pagare l'indennizzo all'assicurato nei limiti del danno da lui patito
(art.1905 c.c.) e per un importo non superiore al valore della cosa al momento del sinistro (CFR. Cass. SS.UU. n.125675 del 22/5/2018).
Lo scrutinio della terza doglianza, ovvero la prospettata errata applicazione da parte del
Tribunale dell'art.257 c.p.c. in ordine alla richiesta di deposizione di un teste nuovo, con esigenza istruttoria sorta a seguito della deposizione di altro teste, risulta già assorbito dalla corretta motivazione già esposta dal Tribunale, integralmente condivisibile in questa sede.
Il rigetto della richiesta avanzata dallo in ordine all'ammissione del Pt_1 CP_4 quale teste di riferimento ex art.257 c.p.c. veniva, invero, valutata inammissibile per una ritenuta irrilevanza della deposizione medesima, evincibile aliunde sia dalla carenza documentale circa le modalità di pagamento dell'asserito costo di €3.500,00 corrisposto allo stesso quale mediatore della vendita e sia dalla mancanza di alcun valore di acquisto attestato dall'allegato estratto cronologico del PRA.
A tale riguardo, d'altronde, vige il consolidato principio di legittimità, dal quale questo
Collegio non intende discostarsi, secondo il quale “L'integrazione ex officio delle prove pagina 13 di 16 testimoniali, ai sensi dell'art.257, comma 1 c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale esercitabile dal giudice quando ritenga che dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento;
l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità anche sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. 3144/2020), nonché l'ulteriore principio secondo cui “il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art.257 comma 1 c.p.c.., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti” (Cass. 18324/2015)così come correttamente motivato dal Tribunale.
Destituita di pregio è, infine, l'ultima doglianza con cui contesta l'appellante l'omessa considerazione da parte del primo giudice, del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla convenuta in ordine alla ventilata “reticenza” dell'assicurato.
La censura, benché fondata sul condivisibile principio secondo il quale gravi sull'assicuratore l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costitutivi della reticenza, è inconferente al caso di specie, laddove il suddetto onere probatorio risulta indirettamente assolto dalla convenuta sia con la produzione documentale che con l'istruttoria orale.
In tema di contratto di assicurazione, invero, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni. a)che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b)che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c)che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. 11115/2020).
pagina 14 di 16 Orbene, nel caso in esame, risultano comprovati i tre presupposti di cui innanzi, così come evincibile dallo stesso compendio probatorio e documentale addotto dalla convenuta AG.
Infatti, la inesattezza della dichiarazione di valore dell'auto assicurata per €10.000,00 è palesemente evidente, così come è evidente che la stessa sia a stata resa dall'assicurato con dolo o colpa grave, atteso che lo stesso ben conosceva il reale valore del Pt_1 mezzo per averlo acqyistao al prezzo di €1.000,00 in quanto gravemente sinistrato e solo per ricavarne pezzi di ricambio da riciclare ed infine, la omessa dichiarazione del valore attuale e del sinistro immediatamente precedente l'acquisto e la stipula del contratto assicurativo era stata stata sicuramente determinante nel consenso della
AG ad assicurare per furto e incendio un veicolo del valore commerciale di circa
€9.000,00-
In definitiva, quindi, il gravame si configura integralmente destituito di fondamento a fronte di un iter motivazionale assunto dal Tribunale sulla scorta di incontestabili riscontri istruttori e documentali e sorretto da consolidati principi di legittimità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ex art.702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza decisoria resa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 15/2/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della Parte_1
AG appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €5.509,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
, tenuto al versamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato già versato con l'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 20/12/2024. pagina 15 di 16 Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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