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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338 /2022
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2338 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2025 e promossa da
TRA
(CF ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. KATIA BENVENUTO difesa in proprio
- ATTORE - contro
(CF. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Castellammare Di Stabia Via Roma N. 35 presso lo studio dell'Avv. DEL SORBO EMILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti dichiaratosi antistatario
- CONVENUTO -
OGGETTO: qualifica di socio e altre questioni - associazioni
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.07.2025 le parti procedevano alla discussione della causa e concludevano come da verbale e rispettivi atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
, in persona del neopresidente, ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'ex Presidente, CP_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...]
adito:
In via preliminare: Sospendere ex art. 337 comma n2 c.p.c. il presente procedimento stante la pendenza del giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Milano Rg
3390/2024 in udienza il 3.10.2025 avverso la Sentenza n.911/2024 pubblicata il
19.10.2024 dal Tribunale di Varese, nell'ambito del procedimento RG 2179/2022 che vede parte convenuta la e che al capo 1 Parte_1
così statuisce “ in accoglimento della domanda formulata dagli attori, annulla le delibere assunte in occasione della Assemblea Straordinaria DIPD dell'8 luglio 2022”, tra cui la delibera (n.3) con cui si è deliberata la presente azione giudiziaria;
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Signor non ha versato la quota associativa a CP_1
CP_
a far tempo dall'anno 2015;
2) accertare e dichiarare che egli, dunque, non appartiene più da tempo all'associazione e che quindi la convocazione di assemblea per la data del 10.09.22 è nulla, in quanto proveniente da un soggetto, non avente diritto a compiere tale atto;
3) accertare e dichiarare la nullità della di lui elezione all'assemblea del 2021, in cui il succitato partecipò, si candidò votò e fu eletto, senza aver preliminarmente CP_1
pagato la quota associativa, e quindi non avendo diritto ad effettuare nessuna delle sopra citate azioni;
4) condannare il signor a rimborsare tutto quanto ebbe a percepire, quali CP_1
rimborsi spese per aver esercitato illegittimamente una carica associativa;
e, in particolare, accertata l'avvenuta percezione di rimborsi spese ingiustificate, condannare il signor a pagare all'associazione la somma di euro 1.682,57 (per CP_1
gli anni 2022, 2021 e 2020).
2 5) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura dell'attrice ed a spese del convenuto, con le modalità, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportune, ai fini della migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'attrice, ma comunque per almeno 15 giorni e con modalità “pop-up- banner”, visibile attraverso l'impiego di tutti i principali browser (“Safari”, “Chrome”, “Firefox”) e da PC, cellulari e tablets, con modalità non eludibili dall'utente e con caratteri doppi rispetto al normale, sulla home
p a g e del sito e su tutti i social media del convenuto, nonché sui seguenti quotidiani “Il corriere della sera” e “La gazzetta dello sport”;
6) rigettare la domanda di condanna per lite temeraria in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: CP_
- che è un'associazione riconosciuta che riunisce i maestri di ballo di tutta
Italia;
- che, in data 12.04.2022, si era dimesso dalla carica di Controparte_1
Presidente (doc.1 fascicolo attoreo);
- che, in data 08.07.2022, alcuni soci avevano convocato l'assemblea elettiva e, all'esito, veniva eletto il nuovo Presidente, avv. , ed il nuovo Parte_2
Consiglio (doc. 2 e 3 fascicolo attoreo);
- che il non aveva permesso il passaggio di consegne e aveva convocato CP_1
una seconda assemblea elettiva per il 10.09.2022 utilizzando un falso libro dei soci;
- che i soci attivi, infatti, erano solo 57 (come da libro soci ufficiali) mentre il iteneva fossero 220; CP_1
CP_
- che, il 02.09.2022, il Consiglio Direttivo di aveva cancellato il CP_1
dall'elenco dei soci attivi con delibera unanime;
- che presidente dell'associazione dal 2021, non aveva Controparte_1
pagato la quota associativa almeno dal 2015;
3 - che, inoltre, il si era sempre sottratto ad ogni forma di dialogo con gli CP_1
altri soci.
Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, ha eccepito:
- che le medesime domande erano già state introdotte con altri giudizi pendenti presso il Tribunale di Varese (quali RG 2037/2022 giudizio cautelare ex art. 700
c.p.c. conclusosi con ordinanza non reclamata);
- che il Tribunale, in quella sede, aveva già ritenuto valida la convocazione assembleare del 10.09.2022 che aveva portato alla nomina, quale Presidente di CP_
, di;
Persona_1
- che anche la questione dell'elenco dei soci era già stata vagliata in sede giurisdizionale;
- che la differenza tra gli elenchi risultava esclusivamente nel fatto che nn. 57 erano i soci in regola con i pagamenti alla data del 30.04.2022 mentre l'altro elenco comprendeva tutti i soci anche quelli morosi;
- che il Tribunale di Varese già aveva chiarito che “il socio moroso, mantiene la qualifica di socio, pur perdendo il diritto di voto (..)” con la conseguenza che deve essere convocato all'assemblea pur non potendo poi votare in assemblea (artt. 5,
16 e 17 dello Statuto); CP_
- che egli era socio effettivo di in quanto i componenti del Consiglio direttivo erano di diritto soci dell'associazione (regolamento generale del 04.10.2014 art. 4.8);
- che dal 2014 aveva sempre fatto parte del Consiglio Direttivo prima quale
Segretario Generale, poi di Vicepresidente e, quindi, di Presidente (sino al
10.09.2022) con dispensa dal pagamento della quota associativa;
- che il presente giudizio era, in realtà, volto ad ottenere l'annullamento dell'assemblea del 10.09.2022 già rigettata con ordinanza del 02.09.2022 dal
Tribunale di Varese;
4 - che la domanda di rimborso formulata era generica in quanto non indicava le somme asseritamente percepite illegittimamente;
- che il passaggio di consegne era pacificamente avvenuto con il neoeletto
Presidente , essendo nulla la nomina della e del Persona_1 Pt_2
Consiglio direttivo, intervenuta con delibera del 08.07.2022 (giudizio di impugnazione della suddetta delibera sub RG 2179/2022);
Insisteva per il rigetto delle domande e per la condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. di parte attrice.
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 19.09.2023 è emerso che il Tribunale di Varese (RG 2179/2022) aveva sospeso con provvedimento del 26.07.2023 “l'esecuzione delle delibere impugnate assunte in occasione dell'assemblea straordinaria dell'8.07.2022” contenenti, tra l'altro, la nomina dell'avv. Presidente dell'associazione. Pt_2
Si è reso, quindi, necessario nominare un curatore speciale per parte attrice
CP_ sussistendo un potenziale conflitto di interessi tra il rappresentato, , e il nuovo legale rappresentante, Presidente;
la nomina è stata regolarmente Per_1
comunicata al P.M.
Nelle more, l'avv. per mezzo del proprio legale, ha continuato a depositare Pt_2
istanze volte alla revoca della nomina del curatore speciale;
le istanze sono state tutte rigettate dallo scrivente magistrato. CP_ Si è costituita, quindi, la in persona del curatore speciale chiedendo la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la richiesta è stata rigettata in quanto l'attività processuale richiesta era stata già correttamente espletata dal precedente legale, prima della nomina del Curatore.
La causa è stata successivamente rinviata al fine di verificare sia eventuali ipotesi transattive sia il contenuto della statuizione assunta nell'ambito del giudizio RG
2179/2022. È stata, quindi, depositata nel fascicolo la sentenza n. 911/2024 con cui il
Tribunale di Varese “in accoglimento della domanda presentata dagli attori (tra cui
5 , annulla le delibere assunte in occasione dell'Assemblea Controparte_1
straordinaria FIPD dell'8 luglio 2022”.
CP_ La suddetta sentenza, però, è stata gravata da atto di appello da parte di rappresentata direttamente dall'avv. ; su tale presupposto, il Parte_2
curatore speciale ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, evidenziando che la questione sottoposta alla Corte d'appello avesse natura pregiudiziale.
Nelle more, l'avv. ha chiesto nuovamente la revoca del curatore Parte_2
speciale affermando che, nonostante la statuizione n. 911/2024, i Consigliere Per_2
e dovevano ritenersi ancora in carica in quanto eletti il 31.07.2021 con riserva Per_3
di indire nuove elezioni per integrare il consiglio direttivo dell'associazione.
Rigettate tutte le richieste, anche istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con discussione ex art. 281 quinques c.p.c.
All'udienza tenutasi tramite applicativo TEAMS, a seguito di discussione, il Giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della qualità di socio della Controparte_3
e al conseguente accertamento del suo diritto a convocare l'assemblea del
[...]
10.09.2022 all'esito della quale è stato eletto il Presidente . Viene, Persona_1
poi, chiesto al Tribunale di accertare l'invalidità della delibera dell'assemblea dei soci del 2021 con cui fu nominato il nonché l'erogazione in suo favore di rimborsi CP_1
CP_ non dovuti da parte di con conseguente condanna alla loro restituzione.
1.In via preliminare. Sulle memorie depositate dall'avv. LUONGO.
Vanno, anzitutto, spese brevi parole sulle memorie depositate dall'avv. in Pt_2
CP_ rappresentanza di , per mezzo del proprio legale avv. LUONGO.
Ed infatti, a seguito della sospensione giudiziale della delibera con cui era stata eletta l'avv. uale Presidente dell'associazione, si è reso necessario nominare un Pt_2
6 CP_ curatore speciale a sussistendo un potenziale conflitto di interessi tra il rappresentato ed il legale rappresentante, ; ed infatti, il presente Persona_1
giudizio è volto anche ad invalidare la delibera con cui è stato nominato il Presidente
. Per_1
CP_ Va da sé che, la nomina del Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per , costituitosi in proprio, ha reso inammissibili tutte le memorie ed istanze successivamente depositate CP_ da , in persona dell'avv. con l'avv. LUONGO. Pertanto, le istanze e Pt_2
memorie successive alla data del 20.09.2023 sono inammissibili e non verranno considerate ai fini del giudizio.
2. Sull'istanza ex artt. 337 co. 2 c.p.c. di parte attrice.
Ciò chiarito, deve ora essere valutata la richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c. avanzata nelle conclusioni di parte attrice. CP_ La sostiene, infatti, che, ai fini del presente giudizio, debba essere invocata l'autorità della sentenza resa nel giudizio RG 2179/2022, oggi gravata da atto di appello, in quanto la delibera del 08.07.2022, annullata dal Tribunale di Varese prevedeva anche il “conferimento incarico professionale in favore dell'avv. Pt_2
avente ad oggetto l'azione giudiziaria nei confronti del Presidente uscente . CP_1
La richiesta, già rigettata con provvedimento del 07.01.2025 e del 11.04.2025, non può essere accolta.
La presente azione giudiziaria è del tutto indipendente dal giudizio conclusosi con la sentenza n. 911/2024 (rg 2179/2022) che ha annullato la delibera del 08.07.2022.
Ed infatti, non solo tale delibera non conteneva l'autorizzazione a promuovere il presente giudizio ma nemmeno quella di conferire l'incarico professionale ad un legale;
al contrario, la delibera annullata prevedeva solo che l'incarico professionale per il presente giudizio fosse affidato alla quale avvocato. Pt_2
Nei fatti, però, il presente giudizio è stato azionato dalla uale Presidente Pt_2
dell'associazione (e non quale professionista) che ha conferito il mandato alle liti ad un altro legale.
7 Nel corso del giudizio, poi, è intervenuta la sospensione della delibera contenente la nomina di Presidente di FIPD dell'avv. ed è stato nominato, come sopra Pt_2
detto, il Curatore speciale, avv. BENVENUTO.
Nemmeno tale avvicendamento nella rappresentanza legale dell'ente può integrare un'ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. o facoltativa ex art. 337 c.p.c. che, infatti, è stata a più riprese rigettata dallo scrivente magistrato.
3. Sul thema decidendum
Prima di passare al merito della presente controversia, il Tribunale ritiene opportuno soffermarsi sul suo thema decidendum.
Ed infatti, tra le parti in causa vi sono stati molteplici giudizi;
in questa sede, però, si discute della asserita morosità del e delle domande ad esse conseguenziali, CP_1
quali la declaratoria di decadenza della qualifica di socio, la declaratoria di nullità della nomina a Presidente nel 2021, la declaratoria di invalidità della convocazione dell'assemblea del 10.09.2022 e la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite dal 2015 al 2022.
Non si tratta, però, del giudizio di merito connesso all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale in data 02.09.2022 (RG 2037/2022); ed infatti, la Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che, a seguito della riforma del 2005, vi è autonomia tra procedimento cautelare di tipo anticipatorio (quale il ricorso ex art. 700 c.p.c.) e il giudizio di merito in quanto “l'inciso finale del comma 6 dell'art. 669-octies cod. proc. civ. prevede che ciascuna parte possa "iniziare" il giudizio di merito: segno che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare, ma è un giudizio che
- proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura - non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo”
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, (ud. 14/04/2023, dep. 11/01/2024), n.1120).
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alla sole domande effettivamente proposte in questo giudizio.
8 Da ciò consegue che esulano il perimetro del giudizio sia la questione della convocazione dell'assemblea del 08.07.2022 che quella dell'elenco dei soci da ritenere valido;
il presente giudizio non ha nemmeno ad oggetto la ritenuta invalidità dello
Statuto del 2018 a favore dello Statuto del 2012 ai fini della tenuta del libro dei soci né tantomeno la questione del marchio e del codice . Pt_3
Tutte queste questioni sono estranee al presente giudizio e non verranno qui trattate.
4. Nel merito. Sull'asserito omesso versamento della quota societaria da parte di
Controparte_1
CP_ Con un primo motivo, la contesta a il mancato versamento Controparte_1
della quota sociale sin dal 2015 e, quindi, la perdita della sua qualifica di socio.
La domanda è infondata. CP_ Anzitutto, deva darsi atto che la ha mutato il suo Statuto nel 2018 per cui,
l'accertamento da compiere ricade, in parte, sotto la vigenza dello Statuto 2012 e, in parte, sotto la vigenza dello Statuto 2018.
Quanto alla perdita della qualità di socio, lo Statuto del 2018 oggi dispone all'art. 17
(doc. 3 fascicolo convenuto) che “si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. […] Decade dall'appartenenza all'Associazione il socio moroso per cinque anni consecutivi.[…]”. Uguale disposizione si rinviene anche nello
Statuto del 2012 che, tuttavia, prevedeva la perdita della qualifica “per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio
Direttivo al termine del primo sollecito non andato a buon fine)” (art. 17 statuto 2012); in questo caso, la decadenza doveva, comunque, essere formalizzata mediante lettera raccomandata all'interessato.
Quanto all'onere di pagamento della quota sociale, con delibera – non impugnata - del
22.09.2014 prot. 057/2014/CD (doc. 7 fascicolo convenuto), il Consiglio direttivo CP_ nazionale della – competente, ex art. 6 dello Statuto sia del 2012 che del 2018, a stabilire l'importo delle quote associative annuali e a fissarne le modalità di pagamento oltre che a conferire la qualifica di socio onorario - aveva disposto
9 all'unanimità “la gratuità del contributo annuale per i Componenti il Consiglio direttivo nazionale e i delegati degli organi territoriali in compensazione della carica svolta senza diritto di compenso”.
Pertanto, i componenti del Consiglio direttivo, al pari dei soci cd. onorari (art. 25
Statuto 2012 e art. 14 statuto 2018), godevano – e godono - all'interno di FIPD della dispensa dal pagamento della quota sociale.
Ora, parte attrice contesta al di avere ricoperto la carica di Segretario CP_1
Generale sino al 2018 e che, solo nel 2018, sia divenuto Vicepresidente;
evidenzia, però, che il Segretario Generale non è parte del Consiglio direttivo.
In effetti, dal testo dello Statuto del 2018 emerge che il Segretario Generale è una nomina del Presidente che avviene su consultazione e approvazione del Consiglio direttivo;
trattasi, quindi, di una qualifica differente rispetto a quella del Consiglio direttivo.
La questione, però, deve essere risolta verificando anche il contenuto dello Statuto del
2012 in quanto il ha rivestito la carica di segretario generale sino al 2018, CP_1
anno in cui è divenuto Vicepresidente ed è stato adottato lo Statuto 2018.
Il precedente Statuto del 2012 (la cui applicazione è tra l'altro invocata da parte attrice) prevedeva espressamente che il segretario Generale partecipa “in qualità di membro alle riunione del consiglio direttivo” (art. 10 dello Statuto 2012).
Pertanto, il al 2015 e sino a tutto il 2022 era dispensato dal pagamento della CP_1
quota associativa annua per avere ricoperto ruoli interni al Consiglio Direttivo, dapprima come Segretario Generale(2015-2018), poi come Vicepresidente (2018-
2021) e poi come Presidente (2021-2022).
Se così è, egli quale socio attivo ha mantenuto intatti tutti di diritti conseguenti a tale status e cioè il diritto di partecipazione, parola e di voto in assemblea ex art. 5 dello
Statuto.
Egli poi, quale Presidente dimissionario in regime di prorogatio – e non quale mero socio - ha convocato legittimamente l'assemblea dei soci del 10.09.2022 all'esito della
10 quale è stato nominato quale nuovo Presidente, (si veda l'art. 13 Persona_1
dello Statuto 2018 ovvero l'art. 13 dello Statuto 2012 che attribuiscono al Presidente dimissionario in regime di prorogatio dei poteri il potere di convocazione dell'assemblea straordinaria successiva alla dimissioni di alcune figure sociali).
3. Sull'invalidità della delibera assembleare del luglio 2021.
La circostanza della morosità del pagamento della quota associativa da parte di CP_
è invocata da anche ai fini della declaratoria di nullità della Controparte_1
delibera assembleare del 2021 che lo elesse quale Presidente della FIPD.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento della morosità e alla perdita della qualifica di socio comporta, de plano, il rigetto della presente domanda.
A ciò si aggiunga che alcuna utilità l'attore potrebbe trarre oggi da tale domanda posto CP_ che l'eventuale annullamento della nomina del quale Presidente di , CP_1
opererebbe con effetti solo ex nunc (e cioè a partire dalla pronuncia della presente sentenza) ma che il convenuto ha concluso il suo mandato in data antecedente all'introduzione del presente giudizio essendosi dimesso in data 12.04.2022.
4. Sulla domanda di rimborso CP_ La chiede, anche, che il Tribunale condanni il al rimborso di somme CP_1
illegittimamente percepite.
La domanda è formulata in modo talmente generico che nemmeno il Tribunale è in grado di comprendere di quali somme si discorra;
inoltre, la domanda è del tutto sprovvista di prova sull'an e sul quantum.
La domanda, pertanto, deve essere rigetta.
A nulla vale sostenere che il Prefetto ha chiesto alla presidenza i rendiconti CP_1
degli ultimi sette anni dell'associazione in quanto tale circostanza è estranea al giudizio e, in ogni caso, non permette di circoscrivere né provare la richiesta di rimborso avanzata in questa sede.
5. Sulla condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c.
11 Parte convenuta ha chiesto che parte attrice venga condannata ai sensi dell'art. 96 co.
1 c.p.c.
Ora, come è noto, ai fini della condanna ex co. 1 art. 96 c.p.c., è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato;
in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata in re ipsa nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.
Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi il convenuto sarebbe stato costretto ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).
Parte convenuta riferisce di un “evidente danno da stress e all'immagine” senza tuttavia circostanziare quanto assunto.
6. Le spese di lite CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n.
147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione indeterminabile – parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per tutte le restanti fasi in relazione alla complessità delle questioni trattate e all'effettiva attività processuale svolta).
PQM
Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
12 - rigetta tutte le domande proposte nell'interesse di
[...]
; Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- condanna al rimborso in Parte_1
favore di e per esso all'avvocato EMILIO DEL SORBO Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 5.261, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Varese, 24.07.2025
Il Giudice
Flaminia D'GE
13
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2338 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2025 e promossa da
TRA
(CF ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. KATIA BENVENUTO difesa in proprio
- ATTORE - contro
(CF. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Castellammare Di Stabia Via Roma N. 35 presso lo studio dell'Avv. DEL SORBO EMILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti dichiaratosi antistatario
- CONVENUTO -
OGGETTO: qualifica di socio e altre questioni - associazioni
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.07.2025 le parti procedevano alla discussione della causa e concludevano come da verbale e rispettivi atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
, in persona del neopresidente, ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'ex Presidente, CP_1
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...]
adito:
In via preliminare: Sospendere ex art. 337 comma n2 c.p.c. il presente procedimento stante la pendenza del giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Milano Rg
3390/2024 in udienza il 3.10.2025 avverso la Sentenza n.911/2024 pubblicata il
19.10.2024 dal Tribunale di Varese, nell'ambito del procedimento RG 2179/2022 che vede parte convenuta la e che al capo 1 Parte_1
così statuisce “ in accoglimento della domanda formulata dagli attori, annulla le delibere assunte in occasione della Assemblea Straordinaria DIPD dell'8 luglio 2022”, tra cui la delibera (n.3) con cui si è deliberata la presente azione giudiziaria;
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Signor non ha versato la quota associativa a CP_1
CP_
a far tempo dall'anno 2015;
2) accertare e dichiarare che egli, dunque, non appartiene più da tempo all'associazione e che quindi la convocazione di assemblea per la data del 10.09.22 è nulla, in quanto proveniente da un soggetto, non avente diritto a compiere tale atto;
3) accertare e dichiarare la nullità della di lui elezione all'assemblea del 2021, in cui il succitato partecipò, si candidò votò e fu eletto, senza aver preliminarmente CP_1
pagato la quota associativa, e quindi non avendo diritto ad effettuare nessuna delle sopra citate azioni;
4) condannare il signor a rimborsare tutto quanto ebbe a percepire, quali CP_1
rimborsi spese per aver esercitato illegittimamente una carica associativa;
e, in particolare, accertata l'avvenuta percezione di rimborsi spese ingiustificate, condannare il signor a pagare all'associazione la somma di euro 1.682,57 (per CP_1
gli anni 2022, 2021 e 2020).
2 5) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura dell'attrice ed a spese del convenuto, con le modalità, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportune, ai fini della migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'attrice, ma comunque per almeno 15 giorni e con modalità “pop-up- banner”, visibile attraverso l'impiego di tutti i principali browser (“Safari”, “Chrome”, “Firefox”) e da PC, cellulari e tablets, con modalità non eludibili dall'utente e con caratteri doppi rispetto al normale, sulla home
p a g e del sito e su tutti i social media del convenuto, nonché sui seguenti quotidiani “Il corriere della sera” e “La gazzetta dello sport”;
6) rigettare la domanda di condanna per lite temeraria in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: CP_
- che è un'associazione riconosciuta che riunisce i maestri di ballo di tutta
Italia;
- che, in data 12.04.2022, si era dimesso dalla carica di Controparte_1
Presidente (doc.1 fascicolo attoreo);
- che, in data 08.07.2022, alcuni soci avevano convocato l'assemblea elettiva e, all'esito, veniva eletto il nuovo Presidente, avv. , ed il nuovo Parte_2
Consiglio (doc. 2 e 3 fascicolo attoreo);
- che il non aveva permesso il passaggio di consegne e aveva convocato CP_1
una seconda assemblea elettiva per il 10.09.2022 utilizzando un falso libro dei soci;
- che i soci attivi, infatti, erano solo 57 (come da libro soci ufficiali) mentre il iteneva fossero 220; CP_1
CP_
- che, il 02.09.2022, il Consiglio Direttivo di aveva cancellato il CP_1
dall'elenco dei soci attivi con delibera unanime;
- che presidente dell'associazione dal 2021, non aveva Controparte_1
pagato la quota associativa almeno dal 2015;
3 - che, inoltre, il si era sempre sottratto ad ogni forma di dialogo con gli CP_1
altri soci.
Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, ha eccepito:
- che le medesime domande erano già state introdotte con altri giudizi pendenti presso il Tribunale di Varese (quali RG 2037/2022 giudizio cautelare ex art. 700
c.p.c. conclusosi con ordinanza non reclamata);
- che il Tribunale, in quella sede, aveva già ritenuto valida la convocazione assembleare del 10.09.2022 che aveva portato alla nomina, quale Presidente di CP_
, di;
Persona_1
- che anche la questione dell'elenco dei soci era già stata vagliata in sede giurisdizionale;
- che la differenza tra gli elenchi risultava esclusivamente nel fatto che nn. 57 erano i soci in regola con i pagamenti alla data del 30.04.2022 mentre l'altro elenco comprendeva tutti i soci anche quelli morosi;
- che il Tribunale di Varese già aveva chiarito che “il socio moroso, mantiene la qualifica di socio, pur perdendo il diritto di voto (..)” con la conseguenza che deve essere convocato all'assemblea pur non potendo poi votare in assemblea (artt. 5,
16 e 17 dello Statuto); CP_
- che egli era socio effettivo di in quanto i componenti del Consiglio direttivo erano di diritto soci dell'associazione (regolamento generale del 04.10.2014 art. 4.8);
- che dal 2014 aveva sempre fatto parte del Consiglio Direttivo prima quale
Segretario Generale, poi di Vicepresidente e, quindi, di Presidente (sino al
10.09.2022) con dispensa dal pagamento della quota associativa;
- che il presente giudizio era, in realtà, volto ad ottenere l'annullamento dell'assemblea del 10.09.2022 già rigettata con ordinanza del 02.09.2022 dal
Tribunale di Varese;
4 - che la domanda di rimborso formulata era generica in quanto non indicava le somme asseritamente percepite illegittimamente;
- che il passaggio di consegne era pacificamente avvenuto con il neoeletto
Presidente , essendo nulla la nomina della e del Persona_1 Pt_2
Consiglio direttivo, intervenuta con delibera del 08.07.2022 (giudizio di impugnazione della suddetta delibera sub RG 2179/2022);
Insisteva per il rigetto delle domande e per la condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. di parte attrice.
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 19.09.2023 è emerso che il Tribunale di Varese (RG 2179/2022) aveva sospeso con provvedimento del 26.07.2023 “l'esecuzione delle delibere impugnate assunte in occasione dell'assemblea straordinaria dell'8.07.2022” contenenti, tra l'altro, la nomina dell'avv. Presidente dell'associazione. Pt_2
Si è reso, quindi, necessario nominare un curatore speciale per parte attrice
CP_ sussistendo un potenziale conflitto di interessi tra il rappresentato, , e il nuovo legale rappresentante, Presidente;
la nomina è stata regolarmente Per_1
comunicata al P.M.
Nelle more, l'avv. per mezzo del proprio legale, ha continuato a depositare Pt_2
istanze volte alla revoca della nomina del curatore speciale;
le istanze sono state tutte rigettate dallo scrivente magistrato. CP_ Si è costituita, quindi, la in persona del curatore speciale chiedendo la rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la richiesta è stata rigettata in quanto l'attività processuale richiesta era stata già correttamente espletata dal precedente legale, prima della nomina del Curatore.
La causa è stata successivamente rinviata al fine di verificare sia eventuali ipotesi transattive sia il contenuto della statuizione assunta nell'ambito del giudizio RG
2179/2022. È stata, quindi, depositata nel fascicolo la sentenza n. 911/2024 con cui il
Tribunale di Varese “in accoglimento della domanda presentata dagli attori (tra cui
5 , annulla le delibere assunte in occasione dell'Assemblea Controparte_1
straordinaria FIPD dell'8 luglio 2022”.
CP_ La suddetta sentenza, però, è stata gravata da atto di appello da parte di rappresentata direttamente dall'avv. ; su tale presupposto, il Parte_2
curatore speciale ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, evidenziando che la questione sottoposta alla Corte d'appello avesse natura pregiudiziale.
Nelle more, l'avv. ha chiesto nuovamente la revoca del curatore Parte_2
speciale affermando che, nonostante la statuizione n. 911/2024, i Consigliere Per_2
e dovevano ritenersi ancora in carica in quanto eletti il 31.07.2021 con riserva Per_3
di indire nuove elezioni per integrare il consiglio direttivo dell'associazione.
Rigettate tutte le richieste, anche istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con discussione ex art. 281 quinques c.p.c.
All'udienza tenutasi tramite applicativo TEAMS, a seguito di discussione, il Giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della qualità di socio della Controparte_3
e al conseguente accertamento del suo diritto a convocare l'assemblea del
[...]
10.09.2022 all'esito della quale è stato eletto il Presidente . Viene, Persona_1
poi, chiesto al Tribunale di accertare l'invalidità della delibera dell'assemblea dei soci del 2021 con cui fu nominato il nonché l'erogazione in suo favore di rimborsi CP_1
CP_ non dovuti da parte di con conseguente condanna alla loro restituzione.
1.In via preliminare. Sulle memorie depositate dall'avv. LUONGO.
Vanno, anzitutto, spese brevi parole sulle memorie depositate dall'avv. in Pt_2
CP_ rappresentanza di , per mezzo del proprio legale avv. LUONGO.
Ed infatti, a seguito della sospensione giudiziale della delibera con cui era stata eletta l'avv. uale Presidente dell'associazione, si è reso necessario nominare un Pt_2
6 CP_ curatore speciale a sussistendo un potenziale conflitto di interessi tra il rappresentato ed il legale rappresentante, ; ed infatti, il presente Persona_1
giudizio è volto anche ad invalidare la delibera con cui è stato nominato il Presidente
. Per_1
CP_ Va da sé che, la nomina del Curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per , costituitosi in proprio, ha reso inammissibili tutte le memorie ed istanze successivamente depositate CP_ da , in persona dell'avv. con l'avv. LUONGO. Pertanto, le istanze e Pt_2
memorie successive alla data del 20.09.2023 sono inammissibili e non verranno considerate ai fini del giudizio.
2. Sull'istanza ex artt. 337 co. 2 c.p.c. di parte attrice.
Ciò chiarito, deve ora essere valutata la richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c. avanzata nelle conclusioni di parte attrice. CP_ La sostiene, infatti, che, ai fini del presente giudizio, debba essere invocata l'autorità della sentenza resa nel giudizio RG 2179/2022, oggi gravata da atto di appello, in quanto la delibera del 08.07.2022, annullata dal Tribunale di Varese prevedeva anche il “conferimento incarico professionale in favore dell'avv. Pt_2
avente ad oggetto l'azione giudiziaria nei confronti del Presidente uscente . CP_1
La richiesta, già rigettata con provvedimento del 07.01.2025 e del 11.04.2025, non può essere accolta.
La presente azione giudiziaria è del tutto indipendente dal giudizio conclusosi con la sentenza n. 911/2024 (rg 2179/2022) che ha annullato la delibera del 08.07.2022.
Ed infatti, non solo tale delibera non conteneva l'autorizzazione a promuovere il presente giudizio ma nemmeno quella di conferire l'incarico professionale ad un legale;
al contrario, la delibera annullata prevedeva solo che l'incarico professionale per il presente giudizio fosse affidato alla quale avvocato. Pt_2
Nei fatti, però, il presente giudizio è stato azionato dalla uale Presidente Pt_2
dell'associazione (e non quale professionista) che ha conferito il mandato alle liti ad un altro legale.
7 Nel corso del giudizio, poi, è intervenuta la sospensione della delibera contenente la nomina di Presidente di FIPD dell'avv. ed è stato nominato, come sopra Pt_2
detto, il Curatore speciale, avv. BENVENUTO.
Nemmeno tale avvicendamento nella rappresentanza legale dell'ente può integrare un'ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. o facoltativa ex art. 337 c.p.c. che, infatti, è stata a più riprese rigettata dallo scrivente magistrato.
3. Sul thema decidendum
Prima di passare al merito della presente controversia, il Tribunale ritiene opportuno soffermarsi sul suo thema decidendum.
Ed infatti, tra le parti in causa vi sono stati molteplici giudizi;
in questa sede, però, si discute della asserita morosità del e delle domande ad esse conseguenziali, CP_1
quali la declaratoria di decadenza della qualifica di socio, la declaratoria di nullità della nomina a Presidente nel 2021, la declaratoria di invalidità della convocazione dell'assemblea del 10.09.2022 e la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite dal 2015 al 2022.
Non si tratta, però, del giudizio di merito connesso all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale in data 02.09.2022 (RG 2037/2022); ed infatti, la Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che, a seguito della riforma del 2005, vi è autonomia tra procedimento cautelare di tipo anticipatorio (quale il ricorso ex art. 700 c.p.c.) e il giudizio di merito in quanto “l'inciso finale del comma 6 dell'art. 669-octies cod. proc. civ. prevede che ciascuna parte possa "iniziare" il giudizio di merito: segno che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare, ma è un giudizio che
- proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura - non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo”
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, (ud. 14/04/2023, dep. 11/01/2024), n.1120).
Pertanto, il thema decidendum è circoscritto alla sole domande effettivamente proposte in questo giudizio.
8 Da ciò consegue che esulano il perimetro del giudizio sia la questione della convocazione dell'assemblea del 08.07.2022 che quella dell'elenco dei soci da ritenere valido;
il presente giudizio non ha nemmeno ad oggetto la ritenuta invalidità dello
Statuto del 2018 a favore dello Statuto del 2012 ai fini della tenuta del libro dei soci né tantomeno la questione del marchio e del codice . Pt_3
Tutte queste questioni sono estranee al presente giudizio e non verranno qui trattate.
4. Nel merito. Sull'asserito omesso versamento della quota societaria da parte di
Controparte_1
CP_ Con un primo motivo, la contesta a il mancato versamento Controparte_1
della quota sociale sin dal 2015 e, quindi, la perdita della sua qualifica di socio.
La domanda è infondata. CP_ Anzitutto, deva darsi atto che la ha mutato il suo Statuto nel 2018 per cui,
l'accertamento da compiere ricade, in parte, sotto la vigenza dello Statuto 2012 e, in parte, sotto la vigenza dello Statuto 2018.
Quanto alla perdita della qualità di socio, lo Statuto del 2018 oggi dispone all'art. 17
(doc. 3 fascicolo convenuto) che “si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. […] Decade dall'appartenenza all'Associazione il socio moroso per cinque anni consecutivi.[…]”. Uguale disposizione si rinviene anche nello
Statuto del 2012 che, tuttavia, prevedeva la perdita della qualifica “per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio
Direttivo al termine del primo sollecito non andato a buon fine)” (art. 17 statuto 2012); in questo caso, la decadenza doveva, comunque, essere formalizzata mediante lettera raccomandata all'interessato.
Quanto all'onere di pagamento della quota sociale, con delibera – non impugnata - del
22.09.2014 prot. 057/2014/CD (doc. 7 fascicolo convenuto), il Consiglio direttivo CP_ nazionale della – competente, ex art. 6 dello Statuto sia del 2012 che del 2018, a stabilire l'importo delle quote associative annuali e a fissarne le modalità di pagamento oltre che a conferire la qualifica di socio onorario - aveva disposto
9 all'unanimità “la gratuità del contributo annuale per i Componenti il Consiglio direttivo nazionale e i delegati degli organi territoriali in compensazione della carica svolta senza diritto di compenso”.
Pertanto, i componenti del Consiglio direttivo, al pari dei soci cd. onorari (art. 25
Statuto 2012 e art. 14 statuto 2018), godevano – e godono - all'interno di FIPD della dispensa dal pagamento della quota sociale.
Ora, parte attrice contesta al di avere ricoperto la carica di Segretario CP_1
Generale sino al 2018 e che, solo nel 2018, sia divenuto Vicepresidente;
evidenzia, però, che il Segretario Generale non è parte del Consiglio direttivo.
In effetti, dal testo dello Statuto del 2018 emerge che il Segretario Generale è una nomina del Presidente che avviene su consultazione e approvazione del Consiglio direttivo;
trattasi, quindi, di una qualifica differente rispetto a quella del Consiglio direttivo.
La questione, però, deve essere risolta verificando anche il contenuto dello Statuto del
2012 in quanto il ha rivestito la carica di segretario generale sino al 2018, CP_1
anno in cui è divenuto Vicepresidente ed è stato adottato lo Statuto 2018.
Il precedente Statuto del 2012 (la cui applicazione è tra l'altro invocata da parte attrice) prevedeva espressamente che il segretario Generale partecipa “in qualità di membro alle riunione del consiglio direttivo” (art. 10 dello Statuto 2012).
Pertanto, il al 2015 e sino a tutto il 2022 era dispensato dal pagamento della CP_1
quota associativa annua per avere ricoperto ruoli interni al Consiglio Direttivo, dapprima come Segretario Generale(2015-2018), poi come Vicepresidente (2018-
2021) e poi come Presidente (2021-2022).
Se così è, egli quale socio attivo ha mantenuto intatti tutti di diritti conseguenti a tale status e cioè il diritto di partecipazione, parola e di voto in assemblea ex art. 5 dello
Statuto.
Egli poi, quale Presidente dimissionario in regime di prorogatio – e non quale mero socio - ha convocato legittimamente l'assemblea dei soci del 10.09.2022 all'esito della
10 quale è stato nominato quale nuovo Presidente, (si veda l'art. 13 Persona_1
dello Statuto 2018 ovvero l'art. 13 dello Statuto 2012 che attribuiscono al Presidente dimissionario in regime di prorogatio dei poteri il potere di convocazione dell'assemblea straordinaria successiva alla dimissioni di alcune figure sociali).
3. Sull'invalidità della delibera assembleare del luglio 2021.
La circostanza della morosità del pagamento della quota associativa da parte di CP_
è invocata da anche ai fini della declaratoria di nullità della Controparte_1
delibera assembleare del 2021 che lo elesse quale Presidente della FIPD.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento della morosità e alla perdita della qualifica di socio comporta, de plano, il rigetto della presente domanda.
A ciò si aggiunga che alcuna utilità l'attore potrebbe trarre oggi da tale domanda posto CP_ che l'eventuale annullamento della nomina del quale Presidente di , CP_1
opererebbe con effetti solo ex nunc (e cioè a partire dalla pronuncia della presente sentenza) ma che il convenuto ha concluso il suo mandato in data antecedente all'introduzione del presente giudizio essendosi dimesso in data 12.04.2022.
4. Sulla domanda di rimborso CP_ La chiede, anche, che il Tribunale condanni il al rimborso di somme CP_1
illegittimamente percepite.
La domanda è formulata in modo talmente generico che nemmeno il Tribunale è in grado di comprendere di quali somme si discorra;
inoltre, la domanda è del tutto sprovvista di prova sull'an e sul quantum.
La domanda, pertanto, deve essere rigetta.
A nulla vale sostenere che il Prefetto ha chiesto alla presidenza i rendiconti CP_1
degli ultimi sette anni dell'associazione in quanto tale circostanza è estranea al giudizio e, in ogni caso, non permette di circoscrivere né provare la richiesta di rimborso avanzata in questa sede.
5. Sulla condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c.
11 Parte convenuta ha chiesto che parte attrice venga condannata ai sensi dell'art. 96 co.
1 c.p.c.
Ora, come è noto, ai fini della condanna ex co. 1 art. 96 c.p.c., è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato;
in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata in re ipsa nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.
Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi il convenuto sarebbe stato costretto ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).
Parte convenuta riferisce di un “evidente danno da stress e all'immagine” senza tuttavia circostanziare quanto assunto.
6. Le spese di lite CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n.
147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione indeterminabile – parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per tutte le restanti fasi in relazione alla complessità delle questioni trattate e all'effettiva attività processuale svolta).
PQM
Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
12 - rigetta tutte le domande proposte nell'interesse di
[...]
; Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. avanzata dal convenuto;
- condanna al rimborso in Parte_1
favore di e per esso all'avvocato EMILIO DEL SORBO Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 5.261, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Varese, 24.07.2025
Il Giudice
Flaminia D'GE
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