Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12105 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
VRICELLA MATTEO e l'Avv. SANCHEZ CODONI JACOBO
( ) parte elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 dei difensori in Brescia, Via Solferino 31;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. PINNA OSCAR parte Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
FREGUGLIA 8, MILANO;
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
l'Avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Via G. Frua 24;
(C.F. ) con l'Avv. FRANCHIN Controparte_3 P.IVA_3
CECILIA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Vicenza, Corso Padova n. 89;
- RESISTENTI -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 14/12/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e Controparte_4 Controparte_2 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare CP_3
e dichiarare il diritto del ricorrente:- all'inquadramento nel livello 5, in subordine nel livello 6, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui il ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e
Spedizioni Merci (doc.2), a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
al pagamento della retribuzione in relazione alle ore di permessi c.d. ROL ex art. 9, c.13
CCNL fruiti in corso di rapporto;
per l'effetto, condannare Controparte_1 ut supra, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo: € 2.548,94, di cui € 175,79 per incidenza TFR, a titolo di differenze da sottoinquadramento;
€ 2.502,43, di cui € 172,58 per incidenza TFR, a titolo di retribuzione ordinaria, in relazione al mancato raggiungimento del monte ore mensile previsto per un lavoratore a tempo pieno;
€ 2.305,53 a titolo di integrazione indennità di malattia a carico dell'azienda; € 1.239,39 a titolo di ROL fruiti e non pagati;
€ 509,35 a titolo di 13ma e 14ma mensilità. Così per complessivi € 9.105,64 accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la CP_2 Controparte_3 sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti del ricorrente nei confronti di per l'effetto, CP_1 condannare e/o al pagamento, in via solidale CP_2 Controparte_3 con delle somme di cui alle presenti conclusioni. Con Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
2. A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata presso la convenuta
2 dal 1.8.18 al 31.12.21, con contratto a tempo pieno e CP_1 indeterminato, qualifica di operaio, inquadramento iniziale nel livello 6J, poi livello 5° (dal giugno 2019) CCNL logistica, presso il magazzino
[...]
, sito a Stradella/Broni (PV), in forza di appalti commissionati da CP_3
all'odierna convenuta, per il tramite di in CP_3 CP_2 relazione alle attività da svolgere presso la Città del Libro;
rappresenta di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni di prelievo merce (picking) mediante uso di transpallet elettrico (oltre che di “lancio”, “lavorazione” e
“versamento”) e, pertanto, rivendica il diritto all'inquadramento nel 5° livello anche nel primo periodo (dall'assunzione al maggio 2019). Sotto altro profilo, il lavoratore lamenta l'ingiustificata e unilaterale sospensione della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, con conseguente riduzione del monte ore mensile rispetto a quello contrattuale e, pertanto, rivendica il diritto alle conseguenti differenze retributive. Infine, il lavoratore lamenta l'omesso pagamento di 122 ore di Contr permessi c.d. fruiti, dell'integrazione dei periodi di malattia nonché
l'errato pagamento della 13esima e 14, applicando la relativa maggiorazione (art. 61 CCNL) solo alle ore effettivamente lavorate e non a tutti gli altri istituti (malattia, ferie, permessi).
3. Si sono costituite ritualmente in giudizio Controparte_1
e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la Parte convenuta ha svolto domanda di manleva nei confronti di e CP_3 quest'ultima ha, a sua volta, chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da Controparte_6
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa
[...] matura per la decisione, senza necessità di svolgere attività istruttoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza non definitiva come da dispositivo pubblicamente letto.
5. Alla successiva udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e per la nomina del CTU contabile, le parti hanno dichiarato la
3 disponibilità a depositare conteggi condivisi sulla base delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva.
6. Con deposito del 22 gennaio 2025, le parti hanno allegato i conteggi condivisi e all'udienza odierna il giudice ha invitato alla discussione, pronunciando all'esito la seguente sentenza con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
2. Si riporta di seguito il testo integrale delle motivazioni della sentenza non definitiva datata 8 ottobre 2024:
“Per quanto rileva ai fini della presente causa, è pacifica e documentale la sussistenza di un contratto di appalto tra la società (committente) e CP_3 Cont per la gestione della logistica del centro distributivo di Stradella (PV)
c.d. “città del libro”, (doc. 2 e ss. memoria); tali attività sono poi state Cont affidate da alla società cooperativa (cfr. doc.12 memoria). Il CP_1 ricorrente è stato assunto presso la convenuta in data 1/08/2018 CP_1 con contratto a tempo pieno e indeterminato, qualifica di operaio e inquadramento iniziale nel livello 6J, poi 5 (dal giugno 2019), del CCNL logistica (docc.1-2) ed adibito, nel periodo oggetto di causa, in via esclusiva presso l'appalto di Via Stradella con mansione di addetto allo CP_3 spostamento merci (PV) (cfr. punto 14-15 memoria).
Sul diritto al superiore inquadramento
Con riferimento alla richiesta di superiore inquadramento, è opportuno richiamare le ormai consolidate argomentazioni della Corte di cassazione, secondo cui “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. Civ., Sez. Lav. sent. n. 14973/2000; cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., sent. n. 4508/2003). In particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si
4 articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 17561/2004; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 5942/2004). Pertanto, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14088/2001).
Conseguentemente, l'onere probatorio rispetto alla domanda di superiore inquadramento grava esclusivamente in capo al lavoratore, il quale è chiamato a provare le mansioni effettivamente svolte, delineandone i profili specifici, e a confrontarle con quelle afferenti al diverso inquadramento reclamato, così come precisate nelle relative declaratorie. Nondimeno, affinché l'inquadramento superiore possa essere riconosciuto, “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziative proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 11125/2001).
Effettuate tali necessarie premesse, bisogna di seguito richiamare – come anche correttamente ha fatto parte ricorrente – le declaratorie del CCNL di settore, relative al livello attribuito al ricorrente e a quelli rivendicati. Ai sensi dell'art. 6 CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, rientrano nel livello 6° “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a
5 questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai
- Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Il CCNL riconosce il livello 6J ai “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un pe-riodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
La declaratoria per il 5° livello, a sua volta, prevede che “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.” Tra i quali, a titolo di esempio, coloro che svolgono attività di “addetto di magazzino […] carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imballaggio di materiale o merci […] conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni […] attività di preparazione ordini
(picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc)”. Le mansioni specificatamente dedotte dal ricorrente nel presente giudizio non sono state oggetto di contestazione da parte delle società resistenti e possono
6 ritenersi pacifiche, nei seguenti termini indicati nella memoria difensiva della datrice di lavoro “Quanto alle mansioni, il ricorrente, sin CP_1 dall'assunzione, ha svolto prevalentemente attività di movimentazione Parte delle merci presso il reparto “PRELIEVO dove ha svolto attività di
PRELIEVO non in quota: il capo turno stampa le missioni CP_7 di prelievo su etichette cartacee con codice a barre e le assegna agli addetti del turno, tra cui il ricorrente. Ogni etichetta corrisponde ad una destinazione (librerie, grossisti, ecc.). Il capo turno suddivide i roll container per orario di spedizione e shipping line, successivamente dà indicazioni agli addetti del reparto, ricorrente compreso, sulle priorità di prelievo. Il ricorrente inforca il roll container si “logga” nella pistola a lui affidata, mediante un'utenza (assegnata dalla datrice di lavoro) e una password (da lui scelta e di cui lui solo è a conoscenza), serializza l'etichetta posizionata su ogni roll container e successivamente sullo schermo della pistola appaiono le indicazioni necessarie (codice prodotto, quantità, ubicazione di prelievo) per compiere le attività di prelievo pick&pack. L'operatore si reca nella prima ubicazione indicata sul terminale, serializza il codice a barre del prodotto, preleva la quantità indicata e la deposita in uno dei 16 colli indicati dal terminale. Tale operazione viene eseguita ripetutamente fino all'esaurimento delle missioni contenute nell'etichetta interessata. Ultimate le operazioni di prelievo, il roll container viene depositato in una zona dedicata. Nel caso in cui il prelievo sia parziale il roll container viene depositato in una zona dedicata, denominata "Da finire"; Per lo svolgimento di tale attività il ricorrente utilizzava il servomezzo denominato “EKS 110”
o commissionatore basso: notoriamente classificato come mezzo di limitata complessità, uno dei più semplici utilizzati per la movimentazione delle merci, come affermato peraltro anche nel ricorso introduttivo. L'operatore guida il mezzo attraverso una manopola direzionale, una farfalla per direzionare il senso di marcia in avanti e indietro e due pulsanti per il movimento di salita/discesa; L'operatore può essere alzato fino ad un massimo di 1 metro (terra-piede). Le pale del mezzo sono posizionate posteriormente alla posizione di guida” (punti 18 e 19, pagg. 7 e ss.). Dal confronto tra le declaratorie contrattuali e le mansioni dedotte dal
7 ricorrente, come confermate in sede di memoria difensiva, deve ritenersi il diritto del ricorrente ad ottenere l'inquadramento contrattuale, sin dal momento dell'assunzione, nel 5° livello CCNL applicato. Infatti, “rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva [...] attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di traspallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”. Del resto, è la stessa società a confermare la piena e continuativa adibizione del ricorrente alle attività di movimentazione merci (prelevamento) con mezzi meccanici
(commissionatore orizzontale). Si tratta di mansioni svolte dal ricorrente sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna effettiva distinzione tra le mansioni del primo periodo e quelle alle quali sarebbe stato adibito dopo il giugno
2019, allorquando la società ha ritenuto di riconoscere il livello superiore.
La società richiama, a sostegno della correttezza del suo operato, diverse interpretazioni del CCNL e degli accordi sindacali. Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni del tutto prive di pregio e fondamento, che presuppongono, da un lato, lo svolgimento di un periodo di addestramento pratico neppure dedotto e comunque funzionale ad ottenere l'inquadramento nel 6° livello
(movimentazione manuale di merce); deve certamente escludersi che possa considerarsi “periodo di addestramento”, ai sensi della declaratoria contrattuale, il periodo in cui il ricorrente è stato adibito in modo pieno e prevalente a mansioni di 5° livello. Del tutto irrilevante, ai presenti fini, è poi il richiamo operato dalle resistenti al profilo del “facchino qualificato” di
5° livello, che viene descritto come “lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del
6° livello”. Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di facchino né tantomeno il periodo di pratica richiamato dalla disposizione contrattuale;
al contrario, lo stesso ha sempre svolto le mansioni del profilo di 5° livello
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” per il quale non è previsto un periodo di addestramento con le mansioni riconducibili alla declaratoria del 6° livello. In ogni caso, deve certamente escludersi che tale previsione specifica possa interpretarsi nel
8 senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura
(facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Sotto altro profilo, le resistenti, a sostegno della correttezza del proprio operato, richiamano una dichiarazione a verbale, contenuta nel verbale di accordo 8 maggio 2015 (doc. 25 memoria espressamente effettuata solo dalle CP_1
“Associazioni cooperative”, del seguente tenore: “Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.” Tale dichiarazione, in quanto unilaterale, è del tutto priva di efficacia con riferimento alla posizione del ricorrente e non esplica alcun effetto obbligatorio tra le parti del presente giudizio.
Sul diritto alla retribuzione in relazione al tempo pieno
Con riferimento al diritto rivendicato dal ricorrente al pagamento dell'intero monte ore contrattuale, la resistente afferma che “non esiste nell'ordinamento alcun principio, o norma, che sancisca l'inderogabilità del monte ore mensile. Il ricorrente deduce di avere ricevuto una retribuzione inferiore al monte ore contrattuale, (39 ore settimanali o 168 ore mensili), come se fosse un “orario minimo garantito” mentre “non esiste nell'ordinamento alcun principio, o norma, che sancisca l'inderogabilità del monte ore mensile”; inoltre, afferma che “per le cooperative, l'obbligo di dare integrale applicazione ai CCNL di categoria, ma solo quello di corrispondere ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali”.
È pacifico e documentale che la società coop. abbia corrisposto CP_1 mensilmente la retribuzione per un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste e dovute in relazione a un lavoratore assunto full time, inserendo la causale “assenza non retribuita” senza tuttavia in alcun modo spiegare
9 il motivo di tale assenza né produrre giustificativi l'obbligo di retribuire i propri dipendenti full time per l'intero orario di lavoro per il quale sono stati assunti, a prescindere dalle effettive esigenze datoriali che mensilmente si presentano, non potendo unilateralmente ridurre l'orario di lavoro contrattualmente pattuito, se non nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge e dal CCNL. La Corte d'Appello di Milano è più volte intervenuta sul tema in esame affermando, da ultimo, che: “correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato – rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc. (Corte d'Appello Milano, n. 1589/2019 pubbl. il 18/11/2019; in senso conforme cfr. anche Corte d'Appello di Milano sent. n. 868 del 24 giugno 2019 e n. 1985 del 17.12.2018). Fatte tali necessarie premesse,
l'accertamento richiesto dal lavoratore prescinde dalla prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga, con conseguente irrilevanza di un approfondimento istruttorio su punto. Tale pretesa è stata correttamente avanzata facendo valere un titolo retributivo e non risarcitorio proprio in quanto si tratta di un'azione di adempimento dell'obbligazione retributiva derivante dal contratto e alle previsioni del CCNL per il lavoro a tempo pieno. Così ricostruita la natura contrattuale dell'azione avanzata in questa sede, non può che affermarsi il consueto riparto degli oneri probatori: spetta a chi agisce in giudizio allegare e provare il contratto
10 individuando l'obbligazione che si allega inadempiuta, allegarne l'inadempimento totale o parziale, nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento e danno;
incombe poi a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea. Ebbene, come si è detto, risulta provato il fatto costitutivo ovvero la sussistenza tra le parti di un contratto a tempo pieno con conseguente onere in capo alla società convenuta di fornire prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto a ricevere la retribuzione per l'orario di lavoro tempo pieno. Tale onere non può ritenersi soddisfatto alla luce di generiche difese avanzate in sede di memoria di costituzione. Alla luce di tali principi, richiamato l'art. 3, comma 1, l. 142/2001, deve riconoscersi al ricorrente il diritto di ricevere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato per il lavoro a tempo pieno, sulla base del livello di inquadramento riconosciuto, non essendo in alcun modo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario di lavoro inferiore, priva di riscontro sia nel contratto di lavoro individuale che nel
CCNL applicato.
Sull'errata retribuzione della 13esima, 14esima, ROL
L'art. 61 del CCNL prevede che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13^ e 14^ mensilità potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”. Tale disposizione, lungi dal legittimare una riduzione degli importi sulla base delle ore effettivamente lavorate, riguarda esclusivamente le modalità di erogazione
(“possono essere erogati attraverso ...”) con conseguente diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il trattamento retributivo relativo a tali istituti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno e non in relazione alle ore effettivamente lavorate (cfr.
Corte d'appello Milano sent. n. 217/2023), ed applicando la maggiorazione oraria anche agli ulteriori istituti contrattuali (ferie, infortunio, malattia, permesso sindacale e simili). Inoltre, il ricorrente lamenta il mancato pagamento di 122 ore di permessi c.d. ROL riconosciuti al ricorrente ma non retribuiti, come asseritamente risultante dalle buste paga prodotte. La
11 soc. cop URANO resistente, sul punto, afferma che tali ore di permesso c.d. Contr sarebbero state riconosciute come maggiorazione della paga oraria
(come voce lorda oraria nella testata del cedolino). Si tratta di una facoltà prevista espressamente dalla disposizione sopra richiamata (art. 61 CCNL) la cui applicazione segue però i medesimi principi sopra indicati, ovvero impone che la maggiorazione oraria venga mantenuta per il pagamento di tutti gli istituti e tenendo conto delle ore previste dalla contrattazione collettiva per il full time. Le plurime contestazioni sui conteggi impongono, anche in relazione a tale voce, la prosecuzione del giudizio per la concreta determinazione degli importi spettanti, eventualmente con l'ausilio del CTU.
Sull'integrazione dell'indennità di malattia
I ricorrenti lamentano, infine, che la società datrice di lavoro, nei periodi di assenza per malattia, non abbia corrisposto l'integrazione del trattamento CP_
, ai sensi dell'art. 63, commi 12 e ss, CCNL applicato. Tale disposizione prevede che: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per CP_8 differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati. 14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente”. In sede di memoria di costituzione, le resistenti richiamano, a sostegno della correttezza delle somme erogate in occasione delle assenze per malattia, il
Regolamento Interno della Cooperativa (doc. 29 memoria) il quale prevederebbe “a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad
12 CP_ integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del 65% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali” nonché gli accordi di 2° livello (doc. 15, doc. 16 e doc.
30) che legittimerebbero l'erogazione “dal mese di luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad CP_ integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del 75% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali (Sezione terza Cooperazione - Art. 26, 54 e 63 -
Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo). Tali disposizioni, derogando in peius rispetto alle previsioni di cui all'art. 63 CCNL si pongono in contrasto con l'art. 3 della l. 142/2001 e vanno disapplicate, con conseguente diritto del ricorrente all'integrale pagamento dell'integrazione di malattia da parte del datore di lavoro, secondo le previsioni del CCNL.
Sulla responsabilità solidale
Sulla estensione della responsabilità nei confronti delle società
[...]
e va Controparte_3 Controparte_2 rammentato che “in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi (cfr. Cass. 19/05/2016 n. 10354 ed altre successive v. recentemente Cass. 18/09/2019 n. 23303)” (cfr. Cass., 17 febbraio 2022 n. 5247). Da ciò consegue che la responsabilità solidale delle società resistenti deve estendersi a tutte le somme oggetto del presente giudizio, ivi incluse quelle relative al diritto di ricevere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato per il lavoro a tempo pieno, stante la loro natura retributiva. In relazione alla posizione di CP_3 si osserva che la società ha chiesto di essere manlevata, in caso di Cont soccombenza, da La domanda è fondata, se si considera che dell'art. Cont 6.3 del Contratto n. 20- 030/C (Contratto n. 20-030/C – doc. 10) si
13 impegnava a manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne CP_3
“da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a di qualsivoglia natura e da chiunque CP_3 CP_3 avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente Contratto. […] In particolare, a mero titolo Cont esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore [n.d.r. si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in relazione a: […] eventuali CP_3 pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli CP_3 obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del
Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n.
81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza. Tanto basta Cont per condannare a cui va attribuito l'inadempimento in relazione al corretto pagamento della retribuzione del ricorrente, a tenere indenne dalle conseguenze della presente sentenza. Non vi sono invece CP_3 Cont clausole contrattuali espressamente volte a regolare le posizioni tra e e pertanto la domanda svolta dalla prima società nei confronti CP_1 della datrice di lavoro non può trovare accoglimento.
Sui conteggi
Stante le plurime e specifiche contestazioni sollevate da parte resistente in relazione ai conteggi prodotti unitamente al ricorso, va disposta CTU contabile al fine di accertare le somme spettanti al ricorrente in conseguenza degli accertamenti sopra svolti.
Spese al definitivo
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando,
14 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5°
CCNL Logistica sin dal momento di assunzione;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci previsto per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della 13esima,
14esima mensilità e ROL sulla base del trattamento retributivo del CCNL
Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda sulla base di quanto previsto dall'art. 63
CCNL;
5) dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione di tali importi e provvedimenti consequenziali;
6) condanna le società resistenti in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento dei relativi importi in favore del ricorrente;
7) condanna a tenere indenne Controparte_2 per gli importi che sarà tenuta a corrispondere in Controparte_3 relazione alla presente sentenza.
Spese al definitivo.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 8.10.2024
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3. Per la concreta determinazione degli importi spettanti al ricorrente le parti hanno depositato conteggi condivisi (deposto del 22.1.2025 fascicolo resistenti), dichiarando che l'importo spettante al ricorrente, in applicazione della sentenza non definitiva, è pari alla complessiva somma lorda di € 5.426,37 (di cui integrazione indennità di malattia: € 1.712,91;
13ma e 14ma mensilità: € 262,70; trattamento retributivo tempo pieno: € Cont 515,59; € 583,99; differenze per superiore inquadramento: €
2.351,18).
4. Le società convenute sono, pertanto, tenute in solido a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di €5.426,37 oltre interessi e
15 rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi depositati) al saldo.
5. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate in favore del ricorrente tenuto conto del valore della controversia, delle parti in causa e delle fasi del giudizio.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna le società resistenti in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di
€5.426,37 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze
(come da conteggi) al saldo;
2) condanna a tenere Controparte_2 indenne per gli importi che sarà tenuta a Controparte_3 corrispondere in relazione alla presente sentenza;
3) condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre iva c.p.a. e 15% spese generali e contributi unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 30.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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