Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 445
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Sentenza 30 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dalla dott.ssa Eleonora Palmisani, riguarda una controversia tra un lavoratore e diverse società resistenti in merito a differenze retributive. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL Logistica, con richieste di pagamento per differenze retributive, integrazione dell'indennità di malattia, e compensi per permessi non retribuiti. Le società convenute hanno eccepito l'infondatezza delle pretese, sostenendo che il lavoratore non avesse diritto a quanto richiesto.

Il giudice ha accolto le domande del ricorrente, affermando che le mansioni svolte giustificano l'inquadramento nel livello 5 sin dall'assunzione, e ha sottolineato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per l'intero monte ore contrattuale. Ha inoltre stabilito il diritto del lavoratore a ricevere l'integrazione dell'indennità di malattia e il pagamento delle mensilità aggiuntive, evidenziando che le difese delle società non erano sufficienti a giustificare le riduzioni retributive. La sentenza ha quindi condannato le società in solido al pagamento delle somme dovute, stabilendo anche la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 445
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 445
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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