Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 15 ottobre 2024, iscritta al n. 2528 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 294, presso lo studio dell'Avv. Carla Torregrossa che la rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Giuliana C.F._2
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesca Russo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 20 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 aprile 2023 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 16); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno al proprio man- tenimento;
2. la casa coniugale di Viterbo, Via Monti Cimini n. 3, di proprietà della sig.r
[...]
dalla quale il sig si è già allontanato rimarrà alla stessa assegnata”. Parte_3 Pt_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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