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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9961/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9961/2023
Tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 12:29 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. FERRI PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Elena Pellegrin Parte_1
Per l'avv. CHIARA DELAIDELLI Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI PAOLO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CALLE BELLIS 1-2, ODERZO, presso il difensore avv. FERRI PAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIZZA DANTE DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. DELAIDELLI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 BRESCIA presso i difensori avv. BUIZZA DANTE DANIELE e avv. DELAIDELLI CHIARA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a favore di quello di Treviso.
NEL MERITO: revocarsi comunque il decreto ingiuntivo opposto e respingersi in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate così come proposte;
in subordine ridurle secondo quanto emergerà in corso di causa.
Con opposizione alla eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Si dimettono i documenti in narrativa indicati.
Salva e riservata ogni ulteriore istanza.
Spese ed onorari rifusi.”
Per Controparte_1
pagina 2 di 7 “Contrariis reiectis,
In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non è di facile e pronta soluzione ed anzi è all'evidenza dilatoria e pretestuosa, considerato che il credito è certo, incontestato, liquido ed esigibile, insiste affinché venga concessa la provvisoria esecutorietà al DI opposto;
In via ulteriore preliminare:
considerato che
trattasi di obbligazione pecuniaria, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale poiché il luogo dell'adempimento dell'obbligazione deve individuarsi nel domicilio del creditore e dunque il creditore ha legittimamente scelto il foro del proprio domicilio individuato nel Tribunale di Brescia.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto infondata e priva di alcun supporto probatorio con conferma del DI opposto.
Spese, diritti ed onorari rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2287/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 29.702,24 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da alcune fatture emesse per la fornitura di merce.
Ha dedotto preliminarmente che il Tribunale di Brescia non era competente territorialmente ad emettere il decreto ingiuntivo, per il quale sarebbe invece stato competente il Tribunale di Treviso, nel cui circondario ha sede e, nel merito, che la somma ingiunta non è dovuta in quanto nelle Parte_1
fatture parte opponente ha applicato per la fornitura di calcestruzzo un prezzo superiore rispetto a quello concordato dalle parti.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Brescia in favore di quello di Treviso, nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, nonché, in subordine, la riduzione delle stesse secondo quanto emerso in corso di causa, con spese ed onorari rifusi.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che il Controparte_1
credito vantato è certo, liquido ed esigibile, derivante da fatture e documenti di trasporto controfirmati e prima d'ora mai contestati né nell'oggetto né in riferimento al prezzo e che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata, in quanto il metodo di pagamento pagina 3 di 7 concordato (ri.ba bancaria) permette di applicare il foro facoltativo applicabile alle obbligazioni pecuniarie consistente nel domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c.. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con spese, diritti ed onorari rifusi.
Con ordinanza in data 17.06.24 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che l'attore opponente ha svolto l'eccezione con riguardo a tutti i criteri di radicamento astrattamente prospettabili in base al codice di rito per le obbligazioni contrattuali, contestando la sussistenza della competenza del Tribunale di Brescia sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c., e pertanto in relazione ai criteri del foro del convenuto, del foro del contratto e del forum destinatae solutionis: l'eccezione di incompetenza è dunque ammissibile, come è del resto incontestato.
Nel merito dell'eccezione può peraltro osservarsi l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17989 del 13.09.2016, secondo cui l'obbligazione dedotta in giudizio non è liquida ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il creditore non risulta aver determinato il credito azionato in sede monitoria sulla base di una scelta discrezionale, ovvero secondo criteri di calcolo non prevedibili, avendo applicato i prezzi concordati tra le parti.
Risulta, infatti, smentita delle allegazioni e produzioni documentali in atti – nonché dall'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio – la tesi dell'opponente, secondo cui ha Controparte_1
applicato, nelle fatture, un prezzo unitario di euro 95,00 per la fornitura di calcestruzzo (avente codice
XC1/XC2) anziché di euro 68,00, come da accordi sottoscritti dalle parti. Ed invero, deve osservarsi che successivamente a tale primo preventivo (doc. 3 fasc. opponente), vi sono stati ulteriori scambi pagina 4 di 7 mezzo email tra le parti, da cui risulta la comunicazione a dell'aumento di prezzo (cfr. email Parte_1
in data 21.09.22 e 21.11.22, cfr. doc.
4-5 fasc. opposta), con inoltro alla stessa di un nuovo preventivo.
Sebbene tale preventivo non risulti sottoscritto, deve ritenersi che esso sia stato accettato mediante conferma dell'ordine; la merce è stata poi consegnata con emissione delle fatture, senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione.
Nel presente giudizio, già nella domanda monitoria il creditore ha determinato la somma puntualmente richiesta producendo le fatture a sostegno della propria pretesa, nelle quali si dà atto del quantitativo consegnato, del prezzo unitario, dell'importo netto dovuto e maggiorato di iva, oltre al termine di pagamento fissato in 60 giorni con riba.
Alla luce di quanto osservato può ritenersi integrato il requisito delle determinabilità dell'obbligazione in base a criteri non discrezionali, tale da comportarne la sua liquidità e la sua qualificazione nei termini di obbligazione portable, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
D'altra parte, il forum destinatae solutionis è il domicilio del creditore anche in virtù del combinato disposto degli art. 1498 e 1182 c.c.; come è noto, l'art. 1498 c.c. prevede che ove il pagamento del corrispettivo della compravendita non avvenga contestualmente alla consegna della merce, lo stesso deve essere eseguito al domicilio del venditore.
Né può rilevare la sentenza prodotta dall'opponente a sostegno della fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, con cui questo Tribunale ha accolto tale eccezione, trattandosi di fattispecie differente (in particolare, di contratto di appalto).
Correttamente, dunque, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il giudizio monitorio è stato incardinato presso il Tribunale di Brescia, avendo il venditore la propria sede in Lograto (BS).
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto fatture per complessivi euro
29.702,24, emesse per forniture di calcestruzzo, sulla base dei preventivi trasmessi all'opponente.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il pagina 5 di 7 mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente non ha contestato la conclusione del contratto né la ricezione della merce, bensì ha contestato il prezzo applicato, ritenendolo maggiore di quello concordato.
Come si è già osservato sub par. 1, in punto di infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, tale allegazione risulta smentita sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio.
All'udienza del 5.12.24 il teste dipendente di con mansioni di Testimone_1 Controparte_1
tecnico commerciale – della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitarsi – ha confermato che alla fine di ottobre 2022, nella sua qualità di referente di zona del ha comunicato per CP_1
telefono a (amministratore unico di che a causa dell'aumento dei costi Testimone_2 Parte_1 dell'energia, per il cantiere di NO Mella i costi avrebbero subito un aumento e, quindi, il prezzo sarebbe stato di € 95,00 al metro cubo, per i beni rck 30 e xc1e c2. Ha inoltre precisato di avere comunicato ciò anche per iscritto, come da prassi, trattandosi di nuove condizioni commerciali.
Il teste ha altresì confermato che ha accettato i nuovi prezzi comunicati. Testimone_2
Deve dunque ritenersi provato l'accordo tra le parti sui prezzi applicati nelle fatture azionate in sede monitoria da Controparte_1
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2287/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9961/2023
Tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 12:29 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. FERRI PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Elena Pellegrin Parte_1
Per l'avv. CHIARA DELAIDELLI Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI PAOLO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CALLE BELLIS 1-2, ODERZO, presso il difensore avv. FERRI PAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIZZA DANTE DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. DELAIDELLI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 BRESCIA presso i difensori avv. BUIZZA DANTE DANIELE e avv. DELAIDELLI CHIARA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a favore di quello di Treviso.
NEL MERITO: revocarsi comunque il decreto ingiuntivo opposto e respingersi in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate così come proposte;
in subordine ridurle secondo quanto emergerà in corso di causa.
Con opposizione alla eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Si dimettono i documenti in narrativa indicati.
Salva e riservata ogni ulteriore istanza.
Spese ed onorari rifusi.”
Per Controparte_1
pagina 2 di 7 “Contrariis reiectis,
In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non è di facile e pronta soluzione ed anzi è all'evidenza dilatoria e pretestuosa, considerato che il credito è certo, incontestato, liquido ed esigibile, insiste affinché venga concessa la provvisoria esecutorietà al DI opposto;
In via ulteriore preliminare:
considerato che
trattasi di obbligazione pecuniaria, rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale poiché il luogo dell'adempimento dell'obbligazione deve individuarsi nel domicilio del creditore e dunque il creditore ha legittimamente scelto il foro del proprio domicilio individuato nel Tribunale di Brescia.
Nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto infondata e priva di alcun supporto probatorio con conferma del DI opposto.
Spese, diritti ed onorari rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 2287/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 29.702,24 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito derivante da alcune fatture emesse per la fornitura di merce.
Ha dedotto preliminarmente che il Tribunale di Brescia non era competente territorialmente ad emettere il decreto ingiuntivo, per il quale sarebbe invece stato competente il Tribunale di Treviso, nel cui circondario ha sede e, nel merito, che la somma ingiunta non è dovuta in quanto nelle Parte_1
fatture parte opponente ha applicato per la fornitura di calcestruzzo un prezzo superiore rispetto a quello concordato dalle parti.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Brescia in favore di quello di Treviso, nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate, nonché, in subordine, la riduzione delle stesse secondo quanto emerso in corso di causa, con spese ed onorari rifusi.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che il Controparte_1
credito vantato è certo, liquido ed esigibile, derivante da fatture e documenti di trasporto controfirmati e prima d'ora mai contestati né nell'oggetto né in riferimento al prezzo e che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata, in quanto il metodo di pagamento pagina 3 di 7 concordato (ri.ba bancaria) permette di applicare il foro facoltativo applicabile alle obbligazioni pecuniarie consistente nel domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c.. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con spese, diritti ed onorari rifusi.
Con ordinanza in data 17.06.24 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che l'attore opponente ha svolto l'eccezione con riguardo a tutti i criteri di radicamento astrattamente prospettabili in base al codice di rito per le obbligazioni contrattuali, contestando la sussistenza della competenza del Tribunale di Brescia sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c., e pertanto in relazione ai criteri del foro del convenuto, del foro del contratto e del forum destinatae solutionis: l'eccezione di incompetenza è dunque ammissibile, come è del resto incontestato.
Nel merito dell'eccezione può peraltro osservarsi l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17989 del 13.09.2016, secondo cui l'obbligazione dedotta in giudizio non è liquida ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il creditore non risulta aver determinato il credito azionato in sede monitoria sulla base di una scelta discrezionale, ovvero secondo criteri di calcolo non prevedibili, avendo applicato i prezzi concordati tra le parti.
Risulta, infatti, smentita delle allegazioni e produzioni documentali in atti – nonché dall'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio – la tesi dell'opponente, secondo cui ha Controparte_1
applicato, nelle fatture, un prezzo unitario di euro 95,00 per la fornitura di calcestruzzo (avente codice
XC1/XC2) anziché di euro 68,00, come da accordi sottoscritti dalle parti. Ed invero, deve osservarsi che successivamente a tale primo preventivo (doc. 3 fasc. opponente), vi sono stati ulteriori scambi pagina 4 di 7 mezzo email tra le parti, da cui risulta la comunicazione a dell'aumento di prezzo (cfr. email Parte_1
in data 21.09.22 e 21.11.22, cfr. doc.
4-5 fasc. opposta), con inoltro alla stessa di un nuovo preventivo.
Sebbene tale preventivo non risulti sottoscritto, deve ritenersi che esso sia stato accettato mediante conferma dell'ordine; la merce è stata poi consegnata con emissione delle fatture, senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione.
Nel presente giudizio, già nella domanda monitoria il creditore ha determinato la somma puntualmente richiesta producendo le fatture a sostegno della propria pretesa, nelle quali si dà atto del quantitativo consegnato, del prezzo unitario, dell'importo netto dovuto e maggiorato di iva, oltre al termine di pagamento fissato in 60 giorni con riba.
Alla luce di quanto osservato può ritenersi integrato il requisito delle determinabilità dell'obbligazione in base a criteri non discrezionali, tale da comportarne la sua liquidità e la sua qualificazione nei termini di obbligazione portable, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
D'altra parte, il forum destinatae solutionis è il domicilio del creditore anche in virtù del combinato disposto degli art. 1498 e 1182 c.c.; come è noto, l'art. 1498 c.c. prevede che ove il pagamento del corrispettivo della compravendita non avvenga contestualmente alla consegna della merce, lo stesso deve essere eseguito al domicilio del venditore.
Né può rilevare la sentenza prodotta dall'opponente a sostegno della fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, con cui questo Tribunale ha accolto tale eccezione, trattandosi di fattispecie differente (in particolare, di contratto di appalto).
Correttamente, dunque, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il giudizio monitorio è stato incardinato presso il Tribunale di Brescia, avendo il venditore la propria sede in Lograto (BS).
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto fatture per complessivi euro
29.702,24, emesse per forniture di calcestruzzo, sulla base dei preventivi trasmessi all'opponente.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il pagina 5 di 7 mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente non ha contestato la conclusione del contratto né la ricezione della merce, bensì ha contestato il prezzo applicato, ritenendolo maggiore di quello concordato.
Come si è già osservato sub par. 1, in punto di infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, tale allegazione risulta smentita sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio.
All'udienza del 5.12.24 il teste dipendente di con mansioni di Testimone_1 Controparte_1
tecnico commerciale – della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitarsi – ha confermato che alla fine di ottobre 2022, nella sua qualità di referente di zona del ha comunicato per CP_1
telefono a (amministratore unico di che a causa dell'aumento dei costi Testimone_2 Parte_1 dell'energia, per il cantiere di NO Mella i costi avrebbero subito un aumento e, quindi, il prezzo sarebbe stato di € 95,00 al metro cubo, per i beni rck 30 e xc1e c2. Ha inoltre precisato di avere comunicato ciò anche per iscritto, come da prassi, trattandosi di nuove condizioni commerciali.
Il teste ha altresì confermato che ha accettato i nuovi prezzi comunicati. Testimone_2
Deve dunque ritenersi provato l'accordo tra le parti sui prezzi applicati nelle fatture azionate in sede monitoria da Controparte_1
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
pagina 6 di 7 Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2287/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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