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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 319/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CECCARDI 2 10 16100 GENOVA rappresentato e difeso dall'Avv. PODESTA' STEFANO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore in Via della Repubblica n.26 – 18100 Pt_1
rappresentato e difesa dagli Avv.ti GIANNELLI RENATO e CARPANO DAVIDE;
appellata
(COD. FISC. Controparte_2 P.IVA_3
appellata - contumace
(COD. FISC. Controparte_3 P.IVA_4
appellato - contumace
(COD. FISC. Controparte_4 P.IVA_5
appellato - contumace
(COD. FISC. Controparte_5 P.IVA_6
1 appellata - contumace
Controparte_4 Controparte_6
(COD. FISC. ) nato in IMPERIA (IM) il 23/04/1965 C.F._1
appellato - contumace
(COD. FISC. ) Controparte_7 P.IVA_7
appellata - contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia codesta Parte_1
Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, in riforma della Sentenza N.
97/2024 del Tribunale di Imperia, emessa in data 10/02/2024, e pubblicata in data
12/02/2024, all'esito del Giudizio N. 138/2021 R.G., notificata in data 13/02/2024, limitatamente alle parti oggetto della presente impugnazione,
I. in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere, ex artt. 283-351 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, vista la sussistenza dei gravi e fondati motivi all'uopo necessari, per i motivi di cui in atti (domanda reiterata in un'ottica puramente tuzioristica, vista l'Ordinanza del 25/06/2024, con la quale
è stata sospesa l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata),
II. nel merito:
II.
1. rigettare integralmente tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, Parte_1 confermare la validità e l'efficacia delle decisioni assunte dall'Assemblea del predetto con la Delibera del 14/12/2020 e di ogni delibera e/o atto assunti o che Parte_1
verranno assunti dal medesimo in conseguenza, in esecuzione o in Parte_1
connessione della predetta delibera, per i motivi di cui in atti,
e, conseguentemente,
II.
1.1. confermare l'esclusione dal COPI della per le gravi Controparte_8
condotte ad essa imputabili, di cui in narrativa,
e conseguentemente,
II.
1.2. accertare e dichiarare l'obbligo della stessa di rilasciare l'Area Tecnica a suo tempo assegnatale così come meglio individuata alla prod. 82 del Consorzio di Parte_1
e, per l'effetto, condannare la predetta all'immediato rilascio e Pt_1 Controparte_1
sgombero di tale Area Tecnica;
2 II.
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di riconoscimento e quantificazione dei danni formulata dalle parti attrici, in quanto generica e non provata, per i motivi di cui in atti;
III. in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, di cui alle memorie ex art. 183, VI c., nn. 2) e 3), c.p.c., nell'ambito del Giudizio di primo grado, e di cui alle note di trattazione scritta del 17/06/2024 nell'ambito del presente secondo grado di
Giudizio;
IV. in ogni caso: con vittoria di spese del doppio grado giudizio”.”
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis Controparte_1
reiectis, eventualmente anche in accoglimento delle ulteriori domande proposte da
[...]
nel giudizio di primo grado e non disaminate dal Tribunale di Imperia in ragione CP_1 del ritenuto carattere assorbente delle censure accolte, tra cui l'incidentale declaratoria di nullità dell'art.18 dello Statuto del appellante, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.97/2024 del Tribunale di Parte_1
Imperia, previa, occorrendo l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 97/2024 del 12/02/2024, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica - pronunziandosi nella causa promossa da CP_1
e nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_9
, , titolare dell'impresa individuale “
[...] Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 Controparte_7
tempore, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, e titolare dell'impresa individuale “ Controparte_4 Controparte_4
”, avente a oggetto l'impugnazione della deliberazione assunta in data
[...]
14/12/2020 dall'assemblea del , a Controparte_9 seguito dell'interruzione del processo per fallimento di , Controparte_3
riassunta la causa, così decideva: «dichiara il difetto di legittimazione passiva di di di , Controparte_2 Controparte_10 Persona_1
3 di di e di Controparte_5 Controparte_7 CP_4 [...]
CP_4
2) dichiara la estinzione del processo con riferimento alle domande svolte dalla
[...]
relative alle delibere di ratifica delle azioni intraprese nei suoi Controparte_3 confronti di cui al punto 1 del verbale dell'assemblea del 14.12.2020 (ovvero della ratifica della dichiarazione di risoluzione della transazione del 21.5.2020 stipulata con
[...]
e dell'azione giudiziale per la dichiarazione di fallimento della stessa) CP_3
3) dichiara la nullità della deliberazione dell'assemblea del el 14.12.2020, quanto CP_11
alla esclusione dal del socio di cui al punto 2 del verbale Parte_1 Controparte_1
4) rigetta la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice
5) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_11
favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Controparte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare, euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge e delle spese della fase cautelare del sequestro giudiziario che liquida in complessivi € 3.712,20 di cui € 3.228,00 per compenso tabellare, euro 484,20 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
6) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di Controparte_12
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.008,56 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 2.285,40 per aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, € 914,16 per spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge
7) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
8) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.380,35
4 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge
9) nulla per le spese processuali nei rapporti tra la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, e in persona del legale CP_11
rappresentante pro-tempore, in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, in Controparte_12
persona del legale rappresenta».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 13/3/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello; proponeva appello incidentale.
Gli altri appellati non si costituivano e – verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello – ne deve essere dichiarata la contumacia.
Infine, previa precisazione delle conclusioni trascritte in epigrafe, e scambio di memorie nei termini previsti dall'art. 352 comma 1 c.p.c., all'esito dell'udienza in data 2/4/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore ai sensi dell'art. 352 comma 1 c.p.c. riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante sostiene che «dal momento che non sono stati evidenziati ipotetici vizi in ordine all'ineccepibile convocazione dell'Assemblea, bensì asserite carenze in punto asserita ingiustificata esclusione dalla Seduta dei delegati di due
Società in allora Consorziate, ed , va da sé CP_1 Controparte_3 che, al più, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare tali asseriti vizi nell'ambito dell'annullabilità, e non nell'alveo della nullità, come, invece, ha erroneamente inquadrato».
La Corte rileva che il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo l'appellante neppure indicato quale concreto vantaggio deriverebbe dal diverso inquadramento giuridico (Cass. Sez. 2, 11/12/2020, n. 28307, Rv. 659838 – 01).
2) «III.
2. NEL MERITO – ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
9.1. DELLO STATUTO
DEL COPI, IN FORZA DEL QUALE IL DELEGATO NELL'AMBITO DELLA SEDUTA
DEVE NECESSARIAMENTE ALTRO MEMBRO DEL CONSORZIO» (pagg. 13 – 16) -
5 L'appellante sostiene: «Al riguardo, si osserva che la sentenza del Tribunale è altresì erronea nel riconoscere ai … soggetti, nominati quali asseriti delegati, AVV. er CP_13
e Sig. per , la pretesa CP_1 CP_14 Controparte_3
legittimazione a partecipare alla Seduta. Ed invero, si è detto e documentato dell'impossibilità giuridica in ordine alla partecipazione alla Seduta in discorso da parte dei predetti Delegati. Ed invero, come si evince dal Verbale dell'Assemblea stessa (cfr. prod.
31, in atti), l'in allora Presidente, nel richiamare lo Statuto del COPI (cfr. prod. 40, in atti), ha dato atto dell'impossibilità giuridica del predetto Avv. di comparire per delega di CP_13
, per il mancato versamento, da parte di detta ultima Società, del fondo CP_1
consortile (cfr. artt.
2.3. e 2.4. Statuto COPI), nonché per la possibilità di conferire delega a partecipare all'Assemblea, limitata alla nomina, quale delegato, di altro membro del
Consorzio (cfr. art.
9.1. Statuto COPI)».
I) Statuto (Prod. 40 appellante)
6 II) Nella sentenza impugnata si legge: «Gli artt.
2.4 e 2.5 dello Statuto disponevano che ciascun consorziato «ha diritto ad un rappresentante in seno all'assemblea del e Parte_1
ad un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione» e poteva in ogni caso mutare i propri rappresentanti previa comunicazione scritta agli altri consorziati;
l'art.
9.1 disponeva, al primo capoverso, quanto già esposto circa la necessità di pagamento della quota di fondo consortile, mentre al comma 2 disponeva che in assemblea i membri
«possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta, un membro non può ricevere più di due deleghe» (pag. 6)
III) L'interpretazione proposta dall'appellante confligge con il tenore letterale inequivocabile delle clausole statutarie sopra riportate laddove all'art. 2.4 è previsto che “ogni consorziato ha diritto a un rappresentante in seno all'assemblea” mentre all'art. 9.1 è previsto che i membri del consorzio “fanno parte dell'Assemblea” nella quale “possono farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta” conferendo quindi una facoltà
e non un obbligo, come sarebbe stato se fosse stato inserito un avverbio come “solo” o
“esclusivamente”.
IV) Per quanto attiene alla morosità, la questione sarà trattata nell'ambito dell'esame del successivo motivo di appello.
3) TERZO MOTIVO «III.
3. NEL MERITO – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA ORALE, PERALTRO ATTRIBUENDO RILIEVO
DIRIMENTE ALLA DEPOSIZIONE DEL TESTE AVV. GIÀ LEGALE DI GE CP_13
DI MARE E DIRETTAMENTE COINVOLTO DEI FATTI DI CAUSA – RINUNCIA
ABDICATIVA AL DIRITTO DI PARTECIPARE ALL Controparte_15
» - L'appellante sostiene: « I. Al riguardo, si evidenzia che il
[...]
Tribunale ha ritenuto di fondare il proprio convincimento, oltreché che su presupposti
7 giuridici del tutto erronei, come sopra detto, altresì sulle risultanze dell'escussione testimoniale del teste di , Avv. tralasciando, CP_1 Testimone_1
completamente la deposizione rese dalla teste Avv. , totalmente Testimone_2
divergente da quelle rese dal predetto teste CP_13
Ed invero, il teste ha dichiarato di essere stato allontanato dalla Seduta da CP_13
parte del Presidente, la teste Avv. ha dichiarato che il predetto Avv. Testimone_2
si è spontaneamente allontanato al rilievo da parte del Presidente in merito al CP_13
di lui difetto di legittimazione a partecipare al Consesso.
II. Ora, si osserva, innanzitutto, che il Tribunale, ben avrebbe potuto d'ufficio, ai sensi dell'art. 254 c.p.c., disporre il confronto tra i predetti testi.
III. Ma vi è di più.
Ed invero, l'iter argomentativo del Tribunale risulta ulteriormente erroneo per aver attribuito portata dirimente alla deposizione di un teste del tutto inattendibile, in quanto, come emerso in sede di escussione, già Consulente di , con conseguente CP_1 sussistenza di possibili rapporti di debito-credito. Ma soprattutto, come visto, l'Avv.
è soggetto direttamente coinvolto nei fatti di causa, ed esposto ad eventuali CP_13 azioni risarcitorie e/o come meglio da parte di , connesse, per l'appunto, CP_1 alle vicende di cui all'Assemblea in discorso …. Invero, anche in tal caso, l'allontanamento volontario da parte del dall'Assemblea del COPI (come quello del ) CP_13 CP_14
rappresenta una vera e propria rinuncia a far valere i propri diritti di Consorziato (trattasi di una vera e propria rinuncia abdicativa al relativo diritto). Ed infatti, nessuno ha obbligato loro ad andarsene dal Consesso assembleare: una condotta diversa del e del CP_14
arebbe stata ben evidenziata nel Verbale di Assemblea ed avrebbe costretto il CP_13
Presidente a segnarli come presenti.
L'essersi allontanati spontaneamente dall'Assemblea, quindi, è indice di una rinuncia a partecipare alla stessa, senza che ciò comporti alcun vizio di annullabilità della successiva
Delibera emessa».
La . CP_16
I) Il tenore della dichiarazione del a verbale di udienza 16/2/2022 è il seguente: CP_13
«8. Vero che, il signor impediva all'Avv. di Controparte_17 Testimone_1 partecipare all'assemblea dei soci del , così risponde: intendo rispondere in quanto CP_11
circostanza pacifica e non contestata in atti in quanto dovrebbe risultare dal verbale di assemblea. Non ho problemi a confermare la circostanza che in occasione dell'assemblea del i fu fatto presente dal presidente, il sig. , che non era ritenuta CP_11 Per_2
8 valida la nomina effettuata da quale rappresentante della società Controparte_1 nell'assemblea del e quindi fui invitato ad allontanarmi dall'assemblea ed io mi CP_11 allontanai. Era l'assemblea del dicembre 2020, l'unica alla quale avrei dovuto partecipare»
II) Il tenore della dichiarazione di , a verbale di udienza 16/3/2022 è il Testimone_2 seguente: «8. Vero che, il signor impediva all'Avv. di Controparte_17 Testimone_1 partecipare all'assemblea dei soci del , così risponde: all'assemblea del 14.12.2020 CP_11 ero presente. Conosco il . Ricordo che l'avv. è comparso CP_17 CP_13
asserendo di essere presente per conto di . Il Presidente ha rilevato CP_1
l'impossibilità del di parteciparvi ed il si è spontaneamente CP_13 CP_13
allontanato».
III) Non vi è alcun contrasto sui fatti tra le due deposizioni testimoniali secondo la stessa prospettazione dell'appellante (“il teste a dichiarato di essere stato allontanato CP_13
dalla Seduta da parte del Presidente, la teste Avv. ha dichiarato che il Testimone_2
predetto Avv. i è spontaneamente allontanato al rilievo da parte del Presidente CP_13 in merito al di lui difetto di legittimazione a partecipare al Consesso”), ma solo un diverso modo di descrivere il medesimo fatto. Il fatto obiettivo è che si è allontanato in CP_13 seguito al rilievo del Presidente dell'Assemblea in merito al di lui difetto di legittimazione a partecipare al consesso, fermo restando a) che la dichiarazione della teste in Tes_2 ordine alla spontaneità dell'allontanamento del in seguito all'invito del Presidente è CP_13
una valutazione che non compete certo alla teste medesima;
b) che infatti l'allontanamento, proprio in quanto seguito all'invito del Presidente dell'Assemblea, ad avviso della Corte, non può essere considerato in alcun modo spontaneo, come del resto emerge con chiarezza dal verbale di assemblea (doc. 31 appellante):
4) QUARTO MOTIVO - «III.
4. NEL MERITO – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE
PRODUZIONI DOCUMENTALI, POSTO CHE LA PRETESA COMPROVA DEL
PAGAMENTO DEL FONDO CONSORTILE RIGUARDA CONTO CORRENTE DIVERSO
DA QUELLO DEL COPI – VIOLAZIONE ART.
9.1 DELLO STATUTO DEL COPI DA
PARTE DI - L'appellante sostiene Controparte_18
9 «- I. Al riguardo, si osserva che il Tribunale ha ritenuto ingiustificata l'esclusione dalla
Seduta dei delegati di ed , dal momento CP_1 Controparte_3
che, secondo il Giudice primae curae, dette società sarebbero state in regola con il pagamento del fondo consortile. Ed invero, secondo la sentenza in oggi appellata, nel corso dell'Assemblea del 28/08/2020, dette in allora Consorziate avrebbero provveduto al pagamento del predetto fondo, a mezzo consegna di assegno circolare, il quale sarebbe stato versato sul conto corrente del come risulterebbe dalle prodd. 40 e 41 di parte CP_11
attrice.
II. Sul punto, si osserva che, nuovamente, la valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale è risultata del tutto frettolosa. Ed invero, il Giudice primae curae ha omesso di considerare che, da Delibera del 28/08/2020 è stata oggetto di impugnazione da parte di alcune Consorziate (N. 1720/2020 R.G. del Tribunale di Imperia), sul presupposto che la stessa è stata falsamente formata dal Sig. , in allora legale rappresentante di CP_14
, con il supporto del Sig. legale rappresentante di Controparte_3 Pt_2
. La falsità di detta “DELIBERA DOLLA” è stata dichiarata nell'ambito del CP_1
Procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa (N. 1720/2020 – 1 R.G.), esperito nel predetto Giudizio di impugnazione, all'esito del quale, prima con provvedimento inaudita altera parte, e poi con provvedimento definitivo, come risulta pianamente dalle prodd. 26 e
27 del versate in atti sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di CP_11
Giudizio.
Pertanto, non solo l'asserita consegna dei due rispettivi assegni a saldo del fondo consortile è dichiarata nell'ambito di una Delibera falsa, ma anche, detti assegni sono stati versati su un conto corrente che non era quello del bensì creato appositamente dal CP_11
, dopo che, a seguito con la predetta – falsa - Delibera del 28/08/2020, si era auto- CP_14
proclamato Presidente del con il supporto del predetto Sig. CP_11 Pt_2
Pertanto, il fondo consortile non è stato affatto pagato né da , né da CP_1
e della sussistenza di tale falsa “DELIBERA DOLLA”, con il Controparte_3 conseguente “caos gestionale” creatosi (per utilizzare la stessa espressione adottata dal
Tribunale di Imperia nel Procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, N. 1720/2020-1
R.G.) si è detto e documentato sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio».
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è inammissibile, in quanto, anche laddove fosse risultata la morosità, il
Tribunale ha ritenuto: i) che «non sussistevano le ragioni per le quali Testimone_1
10 veniva allontanato dal consesso, atteso che aveva pagato la Parte_3 quota consortile dovuta per l'anno 2020, deliberata dall'assemblea del 5.6.2020, con assegno consegnato nel corso dell'assemblea del 28.8.2020, successivamente versato sul conto del COPI il 7 settembre 2020 e con valuta del 10 settembre 2020 (doc. n. 40 di parte attrice);» ii) che ugualmente la delibera sarebbe stata illegittima in quanto «il socio moroso, pur non potendo esercitare il diritto di voto ex art. 2466, co. 4, Cc, conserva comunque il diritto di intervento in assemblea e, qualora intervenuto, deve essere computato tra i presenti per il calcolo del quorum costitutivo …. ».
II) La seconda delle ragioni in forza delle quali è stata dal Tribunale ritenuta la illegittimità della delibera non risulta impugnata e quindi l'appello sul punto è inammissibile: «La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte
"rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione”. (Cass. Sez. 1, 14/08/2020, n. 17182, Rv. 658567 – 01; v. per un caso relativo a sentenza di primo grado: Cass. Sez. 6, 03/03/2015, n. 4259, Rv. 634914 –
01)
III) In ogni caso dal verbale di udienza 19/1/2022 risulta quanto segue.
Il teste , legale rappresentante del appellante ha dichiarato: «cap. 2), Tes_3 Parte_1
“Vero che, le somme versate in tale conto aperto il 4 settembre 2020 dal signor CP_14
sono nella disponibilità del ”, così risponde: è vero, sono nella disponibilità del
[...] CP_11
COPI dopo il provvedimento della dott-ssa in qualità di giudice fallimentare Per_3
allorché intimava al trasferimento della somma sul conto Controparte_3 veritiero del . Identiche dichiarazioni sono state rese dal teste dal teste CP_11 Per_1
per cui è evidente che le somme versate dalla Cooperativa appellata sono Tes_4
pervenute nella disponibilità del appellante. Parte_1
IV) Ne consegue che le somme in questione sono state incamerate da la morosità CP_11
era insussistente.
11 5) «III.
5. NEL MERITO – ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE
DI GE DI MARE, ED A CARICO DEL COPI, VISTA LA SOCCOMBENZA DI GE
DI MARE IN MERITO ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO» L'appellante sostiene: « Al riguardo, si osserva che il Tribuna ha rigettato la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice, sia in punto an che in punto quantum debeatur, in quanto rimasta priva di supporto probatorio. Pertanto, del rigetto di tale domanda il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., in sede di liquidazione dele spese di lite, compensando in tutto e/o in parte le stesse tra il , ciò che non ha CP_11 CP_1
fatto, liquidando dette spese di lite totalmente a carico di ed omettendo di CP_11
considerare il rigetto della predetta domanda di » CP_1
LA CORTE OSSERVA:
I) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061,
Rv. 666063 - 01)
II) Qui è stata accolta la domanda principale di parte attrice e quindi giustamente il
Tribunale ha ritenuto che il rigetto della domanda risarcitoria non giustificasse la compensazione delle spese.
8) «III.
6. EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO, E FONDATEZZA DEI MOTIVI DI
ESCLUSIONE DI GE DI MARE DAL CONSORZIO, SU CUI IL TRIBUNALE NON SI È
PRONUNCIATO, VISTO L'ERRONEA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA
“RAGIONE PIÙ LIQUIDA” – VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA – L'appellante sostiene «I.
Sul punto, si osserva che il Tribunale, trincerandosi, del tutto frettolosamente, dietro al criterio della “ragione più liquida” ha omesso di pronunciarsi sul tema centrale delle condotte di GE , che hanno portato all'esclusione della stessa dal CP_1
Consorzio»
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) L'appellante non spiega in alcun modo per quale ragione l'applicazione del criterio della ragione più liquida non sia stato correttamente applicato nel caso di specie, limitandosi a
12 invocare l'effetto devolutivo dell'appello e sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di esclusione di . CP_1
II) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, nel caso di applicazione del criterio della ragione più liquida, nel successivo giudizio di impugnazione le questioni possono essere esaminate solo qualora sia accolta l'impugnazione relativa al criterio decisorio applicato, come si ricava da Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19503, Rv. 650157 – 01 (“Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio”).
III) Infatti, l'erroneità del criterio applicato deve essere oggetto di specifica impugnazione come si ricava da Cass. Sez. 6, 26/11/2019, n. 30745, Rv. 656177 – 02 (“L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale”).
IV) A prescindere da quanto detto nei punti che precedono, il convenuto e attuale appellante n primo grado si limitava a chiedere il rigetto delle domande svolte da CP_11
e di confermare la validità e l'efficacia delle decisioni assunte CP_1 dall'Assemblea del predetto con la delibera del 14/12/2020, senza formulare Parte_1 domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dei fatti integranti le ragioni di esclusione.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare, come già in primo grado, i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della
13 controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00
P. Q. M.
La Corte di Appello ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 12/02/2024 dal Tribunale di
Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.996,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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